Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9972/2022 promossa
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
residenti in [...], elettivamente domiciliati in C.F._2
Milano, viale Lombardia n. 66 presso lo studio dell'Avv.ssa Elena Celeste che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
VIA ISONZO N. 4, C.F. Controparte_1
, con sede in Sesto San Giovanni, via Isonzo n. 4, in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rag. elettivamente domiciliata in Lissone, via Goito n. 9 presso Controparte_2
lo Studio dell'Avv. Davide Nicolas Colnaghi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Accertamento del diritto a corrispondere le spese relative al consumo dell'acqua sulla base dei metri cubi consumati risultanti dal proprio contatore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 17.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“Nel Merito, in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori di pagare le spese relative al consumo dell'acqua dell'appartamento, sulla base dei metri cubi consumati risultanti dal proprio contatore;
pagina 1 di 7
installato un contatore in giardino, condannare lo stesso a:
1) porre in essere tutti gli interventi atti a consentire l'esercizio effettivo del diritto degli attori;
2) procedere con il calcolo dei consumi risultanti dal contatore degli attori sulla base di una fotografia
o altro strumento ritenuto idoneo, utilizzando il criterio proporzionale o del costo medio esposto in atti
o altro criterio ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare che il calcolo dei costi relativi al consumo dell'acqua dell'appartamento degli attori rientra nell'attività di ordinaria amministrazione dell'amministratore;
- fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma da porre a carico del , ritenuta di CP_1
giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario ex art. 3 del D.M. n. 4/14, iva e cpa.
In Via Istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avanzate da controparte nei propri scritti difensivi e, nel caso di ammissione della prova testimoniale richiesta, ammettere gli attori a prova contraria con il teste indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3;
- ove ritenuto opportuno, ammettersi ctu volta ad accertare quali siano gli interventi tecnici volti a separare i consumi dell'acqua destinati alle parti comuni da quelli degli appartamenti, nonché ove contestato, il criterio di calcolo da applicare per individuare le somme che gli attori sono tenuti a corrispondere sulla base delle risultanze del proprio contatore”.
PER IL CONVENUTO
“Nel merito:
Rigettare le domande avverse perchè infondate in fatto ed in diritto.
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, indicare un criterio per la corretta ripartizione del consumo individuale dell'acqua.
In via istruttoria: integralmente richiamate le deduzioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co.
6 – 2 termine c.p.c., insistendo in particolare per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova che qui si ritrascrivono:
1) Vero è che l'installazione di contalitri individuali all'interno dei singoli appartamenti del cond. Casa
3, prevede costi per ogni famiglia quantificabili forfettariamente tra i 2000 ed i 3000 Euro oltre IVA, previa verifica per ogni unità immobiliare;
pagina 2 di 7 2) Vero è che i contalitri all'interno dell'appartamento dei sig.ri e sono privi di Parte_1 Parte_2
certificazioni di enti terzi e gli stessi hanno omesso di produrre al perizie che ne CP_1
attestassero la regolarità nella rilevazione dei consumi;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
IN FATTO
I coniugi e , premettendo di essere comproprietari dal 12.12.2019 Parte_1 Parte_2 di un appartamento posto all'interno del sito Sesto San Giovanni, via Isonzo n. CP_1 CP_1
4 e che nel corso dei lavori di ristrutturazione avviati nel medesimo periodo vi avevano installato un contatore per la misurazione dei consumi d'acqua, deducendo che, nonostante le reiterate richieste avanzate in tal senso, il Condominio non aveva acconsentito alla ripartizione di tali spese sulla base di quanto da essi effettivamente consumato, ritenendo di mantenere in essere, in assenza di unanime delibera condominiale nel caso di specie non emessa, il diverso criterio previsto dal regolamento condominiale, lo hanno convenuto in questa sede al fine di far accertare il proprio diritto di pagarle sulla base dei metri cubi consumati rilevati dal proprio contatore e, per l'effetto, di condannare il medesimo all'installazione dei necessari contatori e/o a porre in essere tutti gli interventi CP_1
atti a consentire l'esercizio effettivo del loro diritto, a procedere al il calcolo dei consumi sulla base di una fotografia o altro strumento ritenuto idoneo, utilizzando il criterio proporzionale del costo medio esposto o altro ritenuto di giustizia e condannandolo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Nel costituirsi in giudizio il , opponendosi all'accoglimento delle domande proposte nei CP_1
propri confronti, ha eccepito che nel corso dell'assemblea tenutasi in data 20.9.2022, a seguito della richiesta avanzata dagli attori, l'assemblea aveva manifestato:
- la disponibilità ad installare, a cura e spese del , un sotto-contatore a monte della sola CP_1 linea dell'impianto di irrigazione al fine di consentire di determinare, tramite lettura ad inizio e fine anno, l'assorbimento idrico dell'impianto irrifluo e, sulla base di quanto rilevato, il dato avrebbe dovuto essere moltiplicato per il costo a m3 dell'ultima bolletta dell'anno di gestione (pari alla somma delle voci tariffa base, tariffa fognatura, tariffa depurazione, bonifica villoresi) con esclusione di tutte le altre voci di costo;
- la non disponibilità ad installare un sotto-contatore per la determinazione del consumo visto il consumo annuo irrisorio necessario al servizio di pulizie;
- la necessità che la quota di spesa rimanente, determinata per differenza, fosse suddivisa sulla base del criterio stabilito nel regolamento condominiale per tutte le unità immobiliari, ivi compresa quella di proprietà degli attori;
pagina 3 di 7 - che, in ogni caso, la previsione contenuta all'art. 12 del regolamento condominiale, avente in parte qua natura contrattuale, che prevedeva la suddivisione di tali spese “per persona”, avrebbe potuto al più essere sostituita con il diverso criterio ipotizzato dagli attori solo nell'ipotesi in cui i contatori individuali fossero presenti in ciascuna delle unità immobiliari costituenti il Condominio;
- che, per di più, il Condominio, per quanto in antitesi con il regolamento condominiale e con l'art. 1123 c.c., si era reso disponibile ad effettuare il riparto tenendo conto di quanto emergente dal contatore individuale purché la lettura fosse effettuata da un soggetto terzo all'uopo autorizzato ad accedere alla proprietà individuale al fine di evitare errori sui consumi rilevati e/o strumentalizzazioni di sorta, non avendo, tuttavia, ricevuto alcun avallo dei richiedenti.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettata la richiesta di ammissione di una CTU avanzata dagli attori, all'udienza del 17.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dagli attori siano infondate e per le ragioni di seguito esposte debbano essere rigettate.
L'art. 12 del regolamento di Condominio prodotto dal convenuto al documento n. 8, pattuizione contraria al principio a millesimi presuntivamente statuito dall'art. 1123 c.c. in assenza, per l'appunto, di una “diversa convenzione” tra i condomini, stabilisce espressamente che “(...) b) le spese di riparto acqua potabile e manutenzione autoclave saranno ripartite in base al numero delle persone che compongono ogni nucleo famigliare residente nel condominio”.
La natura stessa di tale previsione, quand'anche di non agevole applicazione in quanto presuppone un costante monitoraggio a carico dell'amministratore in ordine alla composizione di ciascun nucleo familiare residente all'interno delle unità immobiliari costituenti il inevitabilmente CP_1
destinato a modificarsi nel tempo, avrebbe presupposto la proposizione in questa sede di una specifica domanda di accertamento della nullità parziale del medesimo testo o, quantomeno, l'impugnazione di tutte le relative delibere assembleari che, inevitabilmente, hanno fatto costante e coerente applicazione del medesimo principio seppur, a ben vedere, gli attori non abbiano mai sollecitato alcuna ripetizione dell'indebito corrisposto.
Ed invece questi ultimi, piuttosto che procedere a contestare i verbali assembleari quantomeno a decorrere dalla data in cui si sono dotati di un autonomo contatore, come tale capace di misurare il flusso d'acqua destinato alla propria unità immobiliare, chiedendone espressamente la revisione limitatamente al riparto delle spese d'acqua loro addebitate nel relativo consuntivo, ovvero proponendo pagina 4 di 7 in questa sede una specifica domanda di accertamento della nullità parziale del regolamento condominiale, limitatamente cioè alla clausola relativa alla modalità di riparto delle spese d'acqua, quest'ultima neppure proposta – sempreché sia possibile farlo - in via incidentale, si sono limitati a richiedere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere una ripartizione delle predette spese secondo i consumi riportati dal contatore installato, per di più indicando modalità di rilevazione piuttosto soggettive e difficilmente controllabili da parte dell'amministratore del Condominio, nonché la condanna di quest'ultimo “a porre in essere tutti gli interventi atti a consentire l'esercizio effettivo del diritto degli attori”, neppure sommariamente indicati.
Peccato che, stante l'operatività della norma speciale posta all'interno del regolamento condominiale, di per sé derogatoria del (e, quindi, patto contrario al) criterio millesimale statuito dall'art. 1123 c.c., il riconoscimento della legittimità di una tale pretesa non possa in alcun modo essere effettuata in questa sede contrastando, per l'appunto, con una disposizione regolamentare mai modificata e, per di più, a dire del difficilmente modificabile stante la necessità del consenso unanime CP_1
dell'assemblea condominiale.
Il Tribunale condivide quasi integralmente tali assunti, ad eccezione dell'ultimo in quanto, a ben vedere, come statuito in materia dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. in tal senso la sentenza n.
10895 del 16 maggio 2014), “l'installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall'assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale e per tale decisione non occorre l'unanimità essendo sufficiente la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c.”. E,
a ben vedere, forse è questa la strada che potrebbe essere seguita, fermo restando che la difesa del convenuto aveva già manifestato in comparsa la disponibilità degli altri condomini ad utilizzare un criterio c.d. “misto”, di cui nel prosieguo di darà conto, a condizione che fosse quantomeno assicurata una sorta di terzietà nel procedimento di verifica ed acquisizione dei dati relativi al consumo memorizzati dal contatore attoreo.
La medesima Suprema Corte, con la sentenza n. 17455/2014, ha anche avuto modo di precisare che, “in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123 c.c. , comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà
(…)” sicché, a stretto rigore, la modica o installazione autonomamente effettuata all'interno di un solo immobile, al netto di ogni contraria delibera assembleare, non imporrebbe al di effettuare CP_1
alcuna modifica.
pagina 5 di 7 Quindi e in buona sostanza, anche a prescindere da una specifica azione volta ad accertare l'invalidità di una delibera applicativa del criterio di riparto previsto nel regolamento condominiale o, comunque, la contrarietà di tale pattuizione alla normativa comunitaria e nazionale emanata a supporto della necessaria installazione di contatori all'interno di ciascuna unità immobiliare, volendo tradurre in concreto i principi che si evincono dalle superiori pronunce, i condomini, con la maggioranza semplice prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., ben potrebbero ovviare, modificandola, alla diversa previsione regolamentare ma, per far ciò, sarebbe comunque necessaria una delibera, non potendosi accertare, fin tanto che rimarrà in vigore quella diversa pattuizione, alcun diritto degli odierni attori di corrispondere le spese relative al consumo dell'acqua imputabile al proprio appartamento sulla base dei metri cubi rilevati dal proprio autonomo contatore né, tanto meno, ponendosi imporre al di seguire CP_1
autoritativamente una diversa strada.
Sarebbe auspicabile, è vero, al fine di assicurare che ognuno dei condomini partecipi alla relativa spesa sulla base di un consumo concreto ed effettivo e non meramente presunto qual è sia quello a millesimi previsto dall'art. 1123 c.c. sia quello “a persona” previsto dall'art. 12 del regolamento condominiale
(quest'ultimo, per di più, variabile nel tempo a seconda degli avvicendamenti che fisiologicamente si determinano all'interno di ciascuna unità immobiliare) che tutte le unità abitative poste all'interno del
Condominio si dotino di un autonomo contatore e, tuttavia, in assenza di una modifica della normativa regolamentare disposta dall'assemblea o, quantomeno, di una specifica azione di accertamento della nullità di tale pattuizione (sempreché se ne possa pervenire per via giudiziale), nessuna delle domande proposte in questa sede può essere accolta.
La presente decisione, se si eccettua la contraria valutazione effettuata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4275/2019 allegata dagli attori, la quale, tuttavia, parrebbe fondarsi sull'erroneo presupposto secondo cui ogni singola unità abitativa ha l'obbligo di dotarsi di un contatore, è, peraltro, perfettamente in linea con un'altra pronuncia più recente, ovverosia la n. 2516/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 13.6.2023, secondo cui, “qualora sia presente un diverso criterio di ripartizione contenuto nel regolamento condominiale, questo è comunque destinato a prevalere in base al tenore letterale dell'art. 1123 c.c.”.
In quella sede l'organo giudicante aveva anche valutato la possibilità di utilizzare un criterio per c.d.
“misto”, che poi è quello suggerito dagli stessi attori (i quali auspicano che dal rendiconto consuntivo annuale, una volta detratta la quota di “consumo effettivo” imputabile al proprio appartamento per effetto della mera lettura dei dati rilevati dal proprio contatore, la ripartizione della quota residuo avvenga in ottemperanza al medesimo criterio regolamentare), la cui utilizzazione presuppone, però, come detto, l'adozione di una delibera ad hoc che lo codifichi e ne definisca i presupposti, i contorni, le pagina 6 di 7 modalità di calcolo e di imputazione delle quote fisse delle bollette che prescindono dal consumo e ciò anche in funzione della destinazione di ciascuna singola unità abitativa.
E' auspicabile, stante anche la disponibilità manifestata in questa sede (e si spera non solo a parole), che questa sia la strada che le parti percorrano di comune accordo.
Al rigetto delle domande proposte segue la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto il cui ammontare si liquida come da dispositivo in ottemperanza ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile a complessità bassa) per tutte le fasi espletate, ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria da liquidarsi al minimo in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 sito n. 4 e, per l'effetto, condanna gli attori a CP_1 Controparte_3 rifondere in favore di quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.700,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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