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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 298/2023
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. , con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del
[...] P.IVA_1
Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata Parte_2 autenticata da Notaio in data 23 marzo 2022, Rep. Persona_1
26916, Raccolta 11416 (in atti), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Torino RG 15338/20, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: , con studio in Milano, corso C.F._1
Magenta 84 APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), in persona del sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
PINASCA (TO) alla Via Nazionale, 19 - CAP 10060 - rappresentato e difeso dall'Avv.
Marco Frola C.F. , del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Piffetti 42, giusta procura speciale in atti
APPELLATO
Udienza collegiale del 5.3.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 199/23 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 20 gennaio 2023 nel giudizio RG 15338/20 instaurato da – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti del , notificata dal difensore del Parte_1 Controparte_1 Part al difensore di in data 20 gennaio 2023 _1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed
Pag. n. 1 di 8 esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del : Parte_1 Controparte_1
I. € 11.274,36 per sorte capitale, portata da 11 fatture emesse da SO Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e cedute a _1 Part
(atto di cessione doc. 4 – fatture doc. 14), indicate nell'elenco che si riproduce sub
DOC. 1
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
IV. € 440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 11 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a Controparte_1 Part restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a a diversa somma ritenuta Controparte_1 Parte_1 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione,
Nel merito: respingere l'appello proposto da Parte_1 Part
“ ) (C.F. ), con sede in Milano,
[...] P.IVA_1 via Domenichino n. 5 e, per l'effetto, confermare la sentenza n°199/23 del 20/1/2023 resa
Pag. n. 2 di 8 dal Tribunale di Torino nell'ambito della procedura Rg. 15338/2020
In ogni caso: con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio Iva ove dovuta e CPA come di legge applicando la maggiorazione per il deposito con modalità ipertestuali, oltre spese successive occorrenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva davanti al Tribunale di Torino il esponendo di essere Controparte_1 divenuta titolare dei crediti portati dalle fatture emesse dalla società SO Energia S.p.a. di importo totale pari ad euro 11.274,36 emesse tutte nei confronti del Controparte_1 in data 25/01/2017 e recanti come data di scadenza il 24/02/2017, il tutto in forza di contratto di cessione pro soluto intervenuto con la creditrice originaria.
Più precisamente: i) fattura n. 2900082227 di importo pari ad euro 9.796,54; ii) fattura n.
2900082229 di importo pari ad euro 359,71; iii) fattura n. 2900082231 di importo pari ad euro 655,87; iv) fattura n. 2900082237 di importo pari ad euro 164,40; v) fattura n.
2900082234 di importo pari ad euro 80,23; vi) fattura n. 2900082236 di importo pari ad euro 73,77; vii) fattura n. 2900082233 di importo pari ad euro 143,84 (doc. 3 fasc. Banca).
in ragione del mancato adempimento del convenuto Parte_1 [...]
chiedeva, quindi, la condanna dello stesso al pagamento: i) della sorte capitale _1 pari ad euro 11.274,36; ii) degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale;
iii) degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
iv) dell'importo pari ad euro 280,00 dovuto ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012.
Con comparsa depositata in data 7.12.2020 si costituiva il eccependo: Controparte_1
i) di aver provveduto, per il tramite del proprio Ufficio Finanziario, al pagamento delle suddette fatture asserendo che di ciò v'era prova dai mandati di pagamento prodotti (docc. da 2 a 7 fasc. ; ii) l'improcedibilità della controversia per violazione, da parte di _1
dell'art. 5, co. 1bis, D. Lgs. 28/2010. Parte_1
A seguito della prima udienza di trattazione tenutasi in data 17.12.2020, con pec del
29.12.2020 la invitava la controparte alla stipulazione di una convenzione di Pt_1 negoziazione assistita, che aveva esito negativo.
Depositate le memorie istruttorie il Tribunale, respinti i capi di prova dedotti da parte convenuta in quanto irrilevanti, fissava l'udienza del 19.10.2022 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali
2. Con sentenza n. 199/2023, pubblicata in data 20.1.2023, il Tribunale di Torino respingeva integralmente tutte le domande formulate da parte attrice con la condanna al
Pag. n. 3 di 8 pagamento delle spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 20.1.2023.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto i crediti pagati dal comune a SO Energia con efficacia liberatoria Part nei confronti di Part b) laddove ha condannato al pagamento delle spese di lite.
4. Con comparsa depositata in data 12.6.2023 si costituiva in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della _1 decisione impugnata.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 11.3.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 3 maggio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che i crediti pagati dal a SO Energia avessero efficacia liberatoria nei _1 Part confronti di Part Deduce l'appellante che i crediti oggetto del giudizio erano stati ceduti da SO a con atto di cessione notificato al il 17.07.15: atto di cessione che ha avuto ad _1 oggetto crediti esistenti al tempo della cessione nonché crediti futuri, ossia che fossero sorti in forza di contratti già stipulati, tra il e SO, o che fossero stipulati entro 24 _1 mesi dalla cessione, tra cui dunque quelli oggetto del giudizio.
Il ha dedotto, e il Tribunale rilevato, che il avrebbe pagato i crediti a _1 _1
SO nel 2017, successivamente alla venuta ad esistenza dei crediti ed entro i relativi termini di scadenza.
In virtù di quanto previsto dagli artt. 1260 ss c.c. in tema di cessione dei crediti, i pagamenti effettuati in favore del cedente, da parte del debitore ceduto, successivamente alla notifica della cessione sono inopponibili al cessionario, con obbligo del debitore ceduto di pagare i crediti al cessionario: nella specie, come rilevato, i pagamenti dedotti dal sono _1 avvenuti successivamente alla notifica della cessione dei crediti e sono, dunque, Part inopponibili alla cessionaria con conseguente obbligo in capo al di pagare _1 Part i crediti a sia per sorte capitale che per i relativi interessi di mora e anatocistici e delle relative somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
Fermo restando quanto sopra, parte appellante rileva che il Tribunale ha omesso di
Pag. n. 4 di 8 considerare che le fatture non sono state pagate dal e che il non ha _1 _1 prodotto né bonifici né schermate di pagamento né, ancorché inidonei, mandati quietanzati.
La sola emissione dei mandati non costituisce prova del pagamento dei crediti.
Il Tribunale avrebbe anche omesso di considerare che ove anche il avesse emesso _1 in favore di SO Energia mandati di pagamento che, a detta del erano relativi _1 alle fatture oggetto del giudizio, non aveva trasmesso a SO i mandati di pagamento e nelle disposizioni di bonifico eventualmente ricevute da SO non erano indicati i numeri delle fatture pagate.
Di conseguenza, non sapendo quali fossero le fatture pagate, SO avrebbe potuto imputare i pagamenti eventualmente ricevuti a fatture differenti da quelle che il _1 aveva inteso pagare. Part
– in forza dell'atto di cessione – reclama il pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. Part 192/12, chiede altresì il pagamento dell'importo di € 440 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 11 fatture costituenti la predetta sorte capitale residua.
6.1.1. Il motivo è infondato. Part Il Tribunale ha respinto le domande di in quanto i crediti di cui alle fatture invocate da risultavano integralmente corrisposti dal Parte_1 _1
, prima che le fatture venissero in scadenza.
[...]
Il Giudice di prime cure ha rilevato che l'odierno appellato, come fornitore di energia elettrica per la rete comunale, ha avuto SO Energia S.p.a. e che quest'ultima, in data
Part 26.6.2015 (cfr. atto di cessione prodotto da sub doc. 4), ha ceduto a
[...] vari crediti, tra cui anche quelli per cui è causa. Parte_1
La cessione è stata notificata tramite pec del 17.7.2015 al ma detto Ente ha _1 addotto di non averne ricevuta visione per un mero disguido.
Premesso quanto sopra, il Tribunale ha evidenziato che il aveva Controparte_1 comunque provveduto al totale pagamento delle fatture a favore della società SO
Energia S.p.a., come risultava dalla documentazione prodotta dallo stesso Ente, in cui erano indicati il numero di fattura, la data di emissione ed il relativo importo.
Il aveva dato riscontro alle intimazioni di pagamento pervenutegli da Controparte_1 precisando di di aver onorato i propri debiti direttamente nei Parte_1
Pag. n. 5 di 8 confronti di SO Energia S.p.a.
***
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di causa, riconoscendo correttamente valenza probatoria ai mandati di pagamento trasmessi alla in occasione dei vari solleciti di pagamento ed alle relative quietanze in atti. Pt_1
In effetti la domanda introduttiva aveva ad oggetto la condanna del al Controparte_1 pagamento della sorte capitale di € 11.274,36# portata dalle fatture emesse dalla società
“EDISON ENERGIA” S.p.A. in ragione della fornitura di energia elettrica ed altri servizi, Part cedute a e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3.
La lamentava il mancato pagamento di tali fatture, nonostante le intimazioni inviate Pt_1 nel corso degli anni.
Costituendosi, il ha eccepito l'intervenuto pagamento, producendo i mandati di _1 pagamento datati 2.2.2017 e le relative quietanze, recanti come data di pagamento il
7.2.2017, tranne la quietanza riferita al mandato di pagamento n. 162 che recava come data di pagamento l'1.3.2017 (cfr. docc.
2-7 e doc. 9 fasc. . _1
La nella prima memoria istruttoria si è limitata a ribadire che le fatture erano tutte Pt_1 insolute (cfr. pag. 2), quindi senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione in relazione al fatto dell'intervenuto pagamento eccepito dal _1
La ha solo genericamente dedotto che non era stato fornito dal “alcun Pt_1 _1 elemento volto a dimostrare il dedotto pagamento e la relativa data di esecuzione” (cfr. pag. 4 prima memoria istruttoria nella stessa memoria la ha precisato di avere Pt_1 Pt_1 tenuto conto di pagamenti già effettuati dal dopo la notifica delle cessioni e di non _1 avere richiesto alcunchè, riconoscendo di aver ricevuto dai fornitori cedenti le somme ad essi erroneamente pagate dal . _1
La Banca ha quindi ribadito che in relazione alle fatture oggetto del giudizio non risultavano pagamenti da parte del in favore delle società fornitrici – cedenti (cfr. _1 pag. 5 prima memoria istruttoria).
Alla luce di tali allegazioni, il thema decidendum risultava cristallizzato intorno alla circostanza dell'effettivo pagamento delle fatture per cui è causa.
Ritiene la Corte che, come correttamente evidenziato dal Tribunale (cfr. pagg.
5-6 sentenza impugnata), il ha provato di avere provveduto al totale pagamento delle Controparte_1 fatture a favore della società SO Energia S.p.a.: le quietanze ed i mandati di pagamento in atti indicano chiaramente il numero di fattura, la data di emissione ed il relativo importo.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha anche argomentato il proprio convincimento con l'indicazione analitica della numerazione delle fatture pagate, la data di scadenza e la data di pagamento da parte del (cfr. pagg.
5-6 sentenza impugnata). _1
Inoltre il ha risposto alle intimazioni di pagamento pervenutegli da _1 Pt_1
Pag. n. 6 di 8 dichiarando di aver onorato i propri debiti direttamente ad SO Parte_1
Energia S.p.a.
Contrariamente a quanto dedotto dalla Banca (cfr. pag. 10 atto di appello), il non _1 ha prodotto solo i mandati di pagamento, ma anche le relative quietanze, avendo così assolto pienamente al proprio onere probatorio.
6.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha condannato la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Deduce la che, alla luce di quanto argomentato, la sentenza dovrà essere riformata Pt_1 Part anche con riferimento al capo con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite.
6.2.1. La doglianza è inammissibile, poiché non è diretta a censurare la sentenza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
****
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione al delle spese Controparte_1 di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori minimi, considerata la non rilevante complessità delle questioni trattate, nei seguenti importi : per fase di studio € 567,00#, per fase introduttiva € 461,00#, per fase decisoria €
956,00# e così in complessivi € 1.984,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
Pag. n. 7 di 8 - respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
199/2023 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. 15338/2020 RG, pubblicata in data 20.01.2023;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 1.984,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di i un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE dr. Marco Leone Coccetti)
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