Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1521
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 gennaio 1949
Art. 7.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai capitoli ed agli articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1949