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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 02/08/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Dott. ssa Daniela D'Ambrosio nella causa iscritta al numero 488 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, assegnata a sentenza dopo trattazione scritta con ordinanza del 26/05/2025 sulle conclusioni precisate, come da verbali ed atti, fra le parti:
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BALLARDINI STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA)Via A.Volta n.1(Indirizzo Telematico come indicato nella comparsa in riassunzione ex art. 50 cpc del procedimento RG 428/2023 avanti al Tribunale di Ravenna);
Attore
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CAMPANILE GIACOMO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (NA) alla via Cardinale Verde n.8 Indirizzo Telematico come indicato nella comparsa di costituzione);
Convenuto
Oggetto: Richiesta compensi professionali di Avvocato
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127-ter cpc
FATTO E DIRITTO
1. Vista la comparsa in riassunzione, ex art. 50 c.p.c del procedimento RG 428/2023 avanti al Tribunale di Ravenna a seguito di dichiarazione di incompetenza instaurato dinanzi al Tribunale di Sulmona, con cui l'Avv. ha convenuto in giudizio l'Ing. , al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € 1.737,00 per compensi professionali ed € 127,88 per spese esenti, oltre accessori ed interessi e rivalutazione, a titolo di compenso per l'espletata attività professionale svolta in favore di e della figlia , deducendo: Controparte_2 Controparte_3
a) che nel mese di settembre 2018 l'Ing. conferiva CP_1 all'Avv. un primo incarico professionale, al fine di Parte_1 riscuotere il pagamento di canoni arretrati dai conduttori di un immobile di proprietà del figlio di;
in data 19.09.2018 Controparte_2 parte attrice provvedeva a redigere sollecito di pagamento;
b) che all'esito di un successivo incarico sempre da parte dell' Ing.
, l'Avv. redigeva atto di citazione per convalida di CP_1 Parte_1 sfratto per morosità dinanzi al Tribunale di Ravenna (procedimento R.G. 1642/2020), con udienza di comparizione fissata al 6.07.2020; a tale udienza nessuno compariva e il Giudice convalidava lo sfratto;
c) che l'Avv. dopo aver appreso che l'immobile era stato Parte_1 spontaneamente rilasciato da parte dei conduttori morosi e ritenendo concluso il mandato, inviava raccomandata con contestuale mail di sollecito al pagamento dei propri compensi professionali secondo l'importo liquidato dal Giudice (doc. 13 della comparsa in riassunzione:
€ 900,00 per compensi ed € 127,88 per spese vive), senza però ottenere alcun riscontro;
d) che in data 26.03.2019 l'Ing. conferiva un ulteriore incarico, CP_1 all'Avv. nell'interesse della figlia volto Parte_1 Controparte_3 al recupero di canoni arretrati (per un importo di € 1.000,00) da richiedere ai conduttori di un immobile di proprietà della stessa;
in virtù di tale mandato, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo all'esito di un ricorso monitorio, provvedeva a promuovere procedura di ricerca beni ex art. 492 bis c.p.c. (R.G. n. 3250/2020) e successiva procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 940/2020) dinanzi al Tribunale di Ravenna;
e) che per tale secondo procedimento riceveva da solo un CP_1 pagamento parziale in data 17.02.2021 pari ad € 500,00, per il quale la ricorrente emetteva regolare fattura, mentre l'importo residuo, pari ad
€ 837,58 oltre accessori come per legge, veniva rimesso l'importo al cliente con nota proforma (aggiornata all'ulteriore sconto concesso dalla ricorrente a seguito di colloquio telefonico) inviata all'interessato tramite mail del 25.02.2021;
f) che, dopo ripetuti solleciti l'Ing. con e-mail di risposta del CP_1
30.04.2021, si impegnava a pagare in 2/3 rate l'importo residuo dovuto entro la data del 31.07.2021;
g) che, visto l'inadempimento nei termini indicati, la ricorrente inviava numerosi solleciti, con raccomandate del 10-15.06.2022, senza ottenere alcun riscontro;
h) perveniva infine alle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività professionale in favore del sig. Parte_1
su diretto e preciso incarico dell'Ing. , nel Controparte_2 CP_1 giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Ravenna (R.G. n. 1642/2020) contro i sigg.ri e conclusosi con ordinanza di CP_4 Controparte_5 rilascio del 06/07/2020; accertare e dichiarare che l'Avv. ha Parte_1 espletato attività professionale in favore della sig.ra su Controparte_3 diretto e preciso incarico dell'Ing. , nella procedura ex art. 492 bis CP_1
c.p.c. (R.G. n. 3250/2020) e nel procedimento di esecuzione preso terzi (R.G.E. n.940/2020) entrambi celebrati dinanzi al Tribunale di Ravenna contro il sig. conclusosi con ordinanza di assegnazione del 11/02/2021; CP_6 accertare e dichiarare, inoltre che, a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. ha maturato, in virtù della liquidazione giudiziale di cui Parte_1 all'ordinanza di rilascio e degli accordi con il committente e in ogni caso in virtù della tariffa di cui al D.M. 44/2014, competenze professionali pari a complessivi € 1.737,00 oltre a € 127,88 oltre accessori ed oltre interessi e rivalutazione, o a quella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia in corso di causa e, per l'effetto condannare l'Ing. al CP_1 relativo pagamento;
condannare infine l'Ing. al pagamento delle CP_1 spese, dei compensi professionali ed accessori di legge anche in relazione al presente procedimento”.
2. Vista la comparsa di costituzione con la quale ha impugnato CP_1
e contestato tutto quanto dedotto, richiesto e prodotto dall'Avv.
[...]
chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo:
a) che il relazionarsi con l'Avv. si è reso necessario solo Parte_1 per facilitare lo scambio di documentazione relativa ai figli CP
e , non avendo mai assunto alcun
[...] Controparte_3 personale impegno nei confronti della ricorrente e che pertanto, le pretese di pagamento andrebbero avanzate nei confronti di questi ultimi;
b) che il mandato alle liti è stato conferito rispettivamente dai figli dell'Ing. signori e CP_1 Controparte_2 CP
, i quali sono altresì i destinatari dei provvedimenti ottenuti dalla
[...] ricorrente;
c) che preliminarmente avrebbe dovuto instaurarsi la procedura di mediazione vista la natura fiduciaria della lite e l'entità modesta del credito vantato;
d) pervenendo infine alle seguenti conclusioni:
“1. In via principale, nel merito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e conseguentemente rigettare il ricorso;
2. In via CP_1 subordinata rimettere le parti dinanzi un organismo di mediazione per la definizione della controversia;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
-All'esito dell'udienza del 22.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettate le richieste istruttorie delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11.11.2024, assegnando alle parti termine sino al giorno 25.10.24 per il deposito di note conclusive, e successivamente, fissava l'udienza del 12.05.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
All'esito la causa veniva trattenuta a sentenza. *****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato che la ricorrente, con comparsa in riassunzione notificata in data 15.09.2023, ha provveduto tempestivamente a riassumere dinanzi al Tribunale di Sulmona il giudizio incardinato precedentemente dinanzi al Tribunale di Ravenna. Con ordinanza del 16.05.2023 il Tribunale di Ravenna, pronunciandosi in via preliminare sull'eccezione di incompetenza sollevata dall'Ing. , ha dichiarato la CP_1 propria incompetenza in favore dell'odierno Tribunale, ricompreso nella circoscrizione della residenza dell'Ing. qualificato come CP_1 consumatore.
La ricorrente, Avv. ha convenuto in giudizio l'Ing. Parte_1 [...]
, al fine di ottenere il pagamento dei compensi per le prestazioni CP_1 professionali svolte su incarico dello stesso: il primo, nell'interesse del figlio
, finalizzato al recupero di canoni di locazione e culminato Controparte_2 nella procedura di sfratto n. R.G. 1642/2020 dinanzi al Tribunale di Ravenna;
il secondo, nell'interesse della figlia , relativo ad un'analoga Controparte_3 azione giudiziaria conclusasi con esecuzione presso terzi (R.G. 3250/2020 e R.G.E. 940/2020).
Il resistente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di aver agito unicamente quale tramite fra l'avvocatessa e i propri figli, effettivi beneficiari e destinatari dell'attività difensiva, negando di aver conferito direttamente alcun incarico professionale e/o di essere obbligato in via personale al pagamento delle prestazioni espletate dall'Avv. Parte_1
La questione centrale oggetto del presente giudizio è rappresentata dall'accertamento circa la legittimazione passiva dell'Ing. a CP_1 resistere nel presente giudizio, ossia se lo stesso abbia conferito incarico professionale in proprio all'Avv. ovvero abbia agito Parte_1 unicamente quale intermediario per conto dei figli.
Ebbene al riguardo va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligazione derivante dal contratto d'opera professionale intercorre tra il professionista e il soggetto che ha conferito l'incarico, anche se l'attività sia svolta nell'interesse di un terzo, con la conseguenza che, ai fini della legittimazione passiva dell'azione per il pagamento del compenso, occorre accertare chi abbia conferito il mandato e non chi tragga vantaggio dalla prestazione. (In tal senso Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 23626/2015; Cass. Civ., Sent. n. 19416/2016; Cass. Civ., Ord. n. 7037/2020).
Si aggiunga altresì che l'assunto in generale secondo cui colui che è tenuto al pagamento di una prestazione è colui che ne beneficia non è, in tali termini, condivisibile, poiché i soggetti tenuti alle rispettive obbligazioni sono coloro che stipulano il contratto, nel caso di specie, da una parte chi ha commissionato l'attività di consulenza , dall'altra chi si è impegnato ad eseguirla , a prescindere dai beneficiari delle prestazioni, come ben desumibile , peraltro, dalla struttura negoziale codicistica del contratto a favore di terzi di cui agli artt.1411 e segg. c.c. ( vedasi, ex plurimis, in tema di prestazioni professionali Cass. sez. II n.4750 del 27.2.2014).
Il conferimento del mandato a un professionista nell'interesse altrui dunque non esclude l'obbligazione personale di chi l'ha conferito, ancorché il beneficiario dell'attività sia diverso.
E' opportuno altresì distinguere fra l'attività specifica del conferimento della procura ad litem e il conferimento dell'incarico. Se da un lato infatti la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, dall'altro, il conferimento d'incarico costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte e dal quale deriva il diritto al compenso (Cass. 31.3.2021 n. 8863).
Per poter esigere il relativo pagamento del compenso, il professionista deve provare l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso.
Nella fattispecie in esame, è stata raggiunta la prova in tal senso, sussistendo sia l'uno che l'altro requisito, per cui il professionista è legittimato alla richiesta del relativo compenso.
Infatti– attraverso le mail del 26.03.2019 e 4.05.2020 e le successive interlocuzioni acquisite in atti – risulta documentalmente provato che l'Ing.
[...]
ha assunto un ruolo ben più rilevante rispetto a quello di aver svolto il CP_1 ruolo di mero “tramite” fra l'Avv. e i propri figli, impartendo istruzioni Parte_1 operative precise e dirette all'Avvocato corrispondendo Parte_1 acconti ed impegnandosi esplicitamente al pagamento dei residui importi, come facilmente può dedursi anche dalla mail del 30.04.2021 contenente una esplicita promessa di pagamento dell'Ing. rispetto al saldo dovuto. CP_1
A conferma della evidenza dei fatti vi è poi la mail del 04.09.2018 a firma dell'Ing. (doc. 1 fascicolo di parte attorea) ove testualmente si legge: CP_1
“Per e aspetterei quest'altra settimana e poi CP_4 Controparte_5 se lunedì prossimo (10 settembre) non abbiamo nessuna notizia partiamo anche con loro con la lettera di diffida.” Ed ancora il contenuto della mail del 04.04.2020 (doc. 3 fascicolo di parte attorea) è altrettanto esplicito laddove l'Ing.
interagiva direttamente con l'Avv. comunicando: “Le invio in CP_1 Parte_1 allegato il contratto del sig. , mio affittuario in Russi, affinché proceda al CP_5 suo sfratto”. E successivamente con mail del 04.05.2020 sempre l'Ing. CP_1 confermava all'Avv. di voler procedere con una procedura di sfratto: Parte_1
“Si le confermo la procedura di sfratto per ”, nel contempo CP_5 impegnandosi a pagare la nota dell'Avv. emessa nel mese di febbraio Parte_1
(“in questo mese le farò il bonifico”) come poi effettivamente avvenuto.
Ad ulteriore conferma vi sono poi altre mail nelle quali inequivocabilmente l'odierno convenuto si riferisce ad altra attività professionale affidata all'Avv. (mail del 26.03.2019: “Possiamo farci una lettera di sollecito per farci Parte_1 saldare febbraio e marzo?” (doc. 20 fascicolo); mail del 21.10.2020:“ok, per facciamo prima la procedura di richiesta al Presidente del Tribunale di CP_6 farci autorizzare ad indagare sui beni del sig. In caso negativo di questa CP_6 procedura, procederemo al pignoramento dell'immobile, qualsiasi siano i costi” (doc. 30 p.attrice); mail del 13.11.2020: “Si, penso che sia opportuno procedere con il pignoramento presso gli istituti di credito che mi ha indicato” (doc. 38 fascicolo ricorrente); e infine mail del 30.04.2021: “come le avevo accennato a fine febbraio mi trovo in difficoltà finanziaria a causa dei mancati pagamenti degli inquilini …. comunque in 2-3 rate entro il 31 luglio le pagherò il residuo della fattura, come del resto ho onorato sempre i pagamenti delle vostre competenze professionali (doc. 49 fascicolo p.attrice).
Appare evidente e senza possibili confutazioni che l'Ing. nella CP_1 vicenda in esame, complessivamente considerata, non solo ha conferito in prima persona gli incarichi professionali rivolgendosi direttamente al proprio legale di fiducia, Avv. ma ha anche trattato in talune occasioni egli Parte_1 stesso le questioni relative agli affitti degli immobili come fosse il proprietario dei medesimi beni;
ha reperito tutta la documentazione necessaria;
ha circoscritto la tipologia delle attività dando direttamente delle istruzioni operative all' Avv. ha infine gestito personalmente tutte le Parte_1 comunicazioni ed interloquito direttamente con il legale stesso.
Ebbene, la condotta tenuta dall'odierno convenuto consente di accertare l'esistenza di un rapporto di mandato professionale diretto intercorso tra l'Ing. e l'Avv. . CP_1 Parte_1
Il coinvolgimento continuo e propositivo dell'Ing. nelle questioni CP_1 trattate dal legale, ampiamente documentato da copiosa corrispondenza, configura un modello di interazione che va oltre il mero ruolo di intermediario.
Ne discende che deve ritenersi accertato che l'Ing. abbia CP_1 conferito un mandato con rappresentanza all'Avv. per il compimento Parte_1 di attività legale in favore dei figli dello stesso Ing. , rimanendo egli CP_1 stesso obbligato personalmente al pagamento del corrispettivo professionale.
Pertanto, la doglianza circa la carenza di legittimazione passiva risulta destituita di fondamento e deve essere rigettata.
Le attività professionali dedotte (procedura di sfratto e procedura monitoria ed esecutiva presso terzi) risultano puntualmente documentate, mai contestate e, in parte, già esplicitamente riconosciute dal convenuto-resistente, come desumibile dal pagamento parziale che questi ha effettuato della somma di € 500,00 e dalla proposta di rateizzazione del saldo dovuto.
L'entità dell'importo richiesto a titolo di compensi professionali da parte dell'Avv – pari ad € 1.737,00 – non solo è congruo rispetto ai Parte_1 parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed alla natura e tipologia delle attività svolte, ma la dicitura quanto ad € 900,00 per compensi e 127,88 è anche equivalente e corrispondente all'importo liquidato in via giudiziale nell'ordinanza di rilascio del (doc. 8 e 13 fascicolo parte ricorrente), mentre il residuo importo di € 837,58 è conforme a quanto liquidato nell'ordinanza di assegnazione e per la procedura di ricerca dei beni ex art. 492 bis cpc secondo quanto stabilito e convenuto, iin accordo con il cliente.
Allo stesso modo, sono giustificate le spese vive documentate anticipate dall'Avv. pari a € 127,88, allegate con dettaglio analitico. Parte_1 In mancanza di contestazioni puntuali sul quantum, le somme richieste vanno riconosciute integralmente e il convenuto Ing. condannato al CP_1 pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
Da ultimo va peraltro menzionato il fatto che l'operato del legale ha avuto esito positivo e satisfattorio in favore della diretta interessata in quanto è documentalmente provato che l'importo liquidato in sede di ordinanza di assegnazione è stato incassato dalla sig.ra , figlia dell'Ing. Controparte_3
, in seguito al pignoramento presso terzi ed alla dichiarazione positiva CP_1 del terzo.
Quanto alla mancata mediazione l'eccezione sollevata non è meritevole di accoglimento, atteso che il presente giudizio non rientra tra le materie obbligatoriamente soggette a condizione di procedibilità ex art. 5, co.
1-bis, D.lgs. 28/2010 e la modesta entità del credito peraltro indurrebbe a ritenere non sussistente l'obbligo della mediazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti Parte_1 dell'Ing. , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, CP_1 così provvede:
Accerta e dichiara che l'Avv. ha svolto attività professionale Parte_1 in favore dei sigg.ri e su diretto incarico Controparte_2 Controparte_3 dell'Ing. ; CP_1
Condanna l'Ing. al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 [...]
della somma di € 1.737,58 a titolo di compensi professionali oltre ad Parte_1
€ 127,88 per spese vive documentate ed oltre ad accessori di legge (rimborso spese generali 15%, cpa ed iva se e in quanto dovuta), ed interessi legali dalla data del primo sollecito fino al saldo e oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.552,00 per compensi (D.M. 55/2014-valori medi), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sulmona, il 01/08/2025
Il Giudice On.
f.to digit.Daniela D'Ambrosio