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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1567/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Naso)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3719 del 26/3/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da - dipendente del Parte_1
, in servizio all'estero (Bruxelles), collocata fuori ruolo presso il Controparte_2 [...]
- volta a dichiarare l'illegittimità della trattenuta, Controparte_1 operata a titolo di “conglobamento” da quest'ultimo , dell'importo di € 46,52 mensili sull'indennità di CP_1 sede estera (ISE), nonché a condannare il resistente alla restituzione in suo favore di tutte le somme illegittimamente trattenute a tale titolo, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero.
La nterponeva appello, mentre il optava per la contumacia Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con l'atto di appello, la in sintesi si lamenta: “illegittimità delle trattenute operate a titolo di Pt_1
'conglobamento' sull'assegno di sede estera (ISE); inapplicabilità dell'art. 1, comma 37, della legge n.
549/1995; inapplicabilità dell'art. 658 del d.lgs. n. 297/194, in quanto abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 64/2017; applicabilità della normativa contrattuale di cui al CCNL del Comparto scuola Con 2006/2009 e ss.mm.ii. sulla differente normativa applicabile al personale del e del MAECI;
illegittimità della detrazione operata, per errato presupposto giuridico sulla differente natura dell'IIS e dell'ISE”.
L'appello si rivela fondato, dovendosi dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale consolidato di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 26617/2019) e di questa stessa Corte territoriale (v., da ultimo, App. Roma
n. 3647 del 17/11/2025, n. 3494 dell'11/11/2025, n. 3654 del 6/11/2025, n. 3150 del 13/10/2025, n. 3147 del
13/10/2025, n. 3146 del 8/10/2025, n. 3144 del 20/10/2025, n. 3142 del 20/10/2025, n. 2745 del 16/9/2025,
n. 2134 dell'1/7/2025, n. 2232 del 30/6/2025, n. 1909 del 28/5/2025, n. 1906 del 29/5/2025), le cui considerazioni, qui condivise, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il quadro normativo rilevante ai fini del decidere va ricostruito nei termini seguenti.
L'indennità integrativa speciale - istituita con la legge 27/5/1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'Istat, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (legge 21/7/1975, n. 364) e poi trimestrale (legge 6/12/1979, n. 334), poi con d.P.R. 1/2/1986, n. 13, tornata semestrale, e ciò fino all'1/5/1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (legge 28/2/1990, n.
37, di conversione del decreto-legge 27/12/1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13^ mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla legge 21/7/1975, n. 364).
In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il CCNL del Comparto scuola del 4/8/1995, all'art. 63 (“Struttura della retribuzione”) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione - analoga disposizione vi era nel CCNL del 26/5/1998 - il
CCNL del 24/7/2003 (normativo 2002-2005, economico 2002-2003), all'art. 75, ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo e A.T.A appartenente al Comparto della scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo CCNL del 29/11/2007, art. 77, tenuta ferma dal successivo CCNL del 23/1/2009).
Quindi, l'importo di tale indennità concorre, sulla base della previsione pattizia del 2003, a formare lo stipendio tabellare per il suddetto personale, così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959, laddove aveva previsto, all'art. 1, comma 2, lett. d), della legge n.
324/1959 (come modificato dalla legge n. 185/1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge
4/1/1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile.
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità.
Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente un vero e proprio emolumento retributivo, e non più una misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (v., nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass.
16/11/2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30/10/2014, n. 23058, per cui non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio già resa da Cass. 10/7/2013, n.
17134).
Il CCNL 2002/2005 del Comparto scuola del 24/7/2003, all'art. 76 - rubricato “Aumenti della retribuzione base” - dispone che: “
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal CCNL 15/3/2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dall'1/1/2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del Comparto scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile”. Nota a verbale per l'art. 76: “Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31/12/2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti”.
Il successivo CCNL 2006/2009 del Comparto scuola del 29/11/2007, all'art. 78 - anch'esso intitolato
“Aumenti della retribuzione base” - stabilisce che: “Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del
CCNL 7/12/2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata
Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria”.
L'art. 2 del CCNL del 7/12/2005, richiamato dal precedente art. 78 del predetto CCNL del 29/11/2007 - rubricato sempre “Aumenti della retribuzione base” - sancisce che: “
1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24/7/2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare”.
Il d.lgs. 16/4/1994, n. 297, all'art. 658 - integrato e modificato da ultimo, ratione temporis, dal d.lgs.
27/2/1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede - al comma 1, dispone che: “Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”.
Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento, dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24/7/2003, all'art. 76, viene mantenuto fermo, nel Contratto del 29/11/2007, dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al CCNL 7/12/2005, art. 2, comma
2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto Comparto, il 24/7/2003, Contratto, questo, prevedente - come detto - il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il CCNL del 29/11/2007, hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione, appunto, facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24/7/2003, che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare, la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale.
Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29/11/2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24/7/2003, per il personale in servizio all'estero.
Si consideri, anzi, che l'art. 81 del CCNL del 2007 - “Effetti dei nuovi stipendi” - non riporta la disposizione contenuta nell'omologo CCNL del 2003, art. 79, comma 3 (“Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente CCNL non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 10”), e dispone testualmente che: “Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13^ mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare”.
Conseguentemente, un'interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali, non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del CCNL del 29/11/2007, nel disporre che: “Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13/1/1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel
Comparto scuola”, non richiama, tra tali ultime norme, quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29/11/2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio dell'interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - dal d.lgs. n. 297/1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede, con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, dell'indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda proposta dalla on l'atto introduttivo del presente giudizio. Pt_1
Le spese del doppio grado di giudizio - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dal sulle somme corrisposte a Controparte_1
a titolo di indennità di sede estera per un importo mensile di € 46,52, e condanna l'appellato Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellante, degli importi trattenuti a tale titolo dal momento della destinazione all'estero, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
b - condanna il suddetto alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado in € 3.000,00 e quanto al presente grado in € 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER ES)