TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG 164 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 164-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F.. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Basso e dall'Avv. Giovanna Garrone
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
corrente in 10143 TORINO (TO), VIA DIGIONE 13 BIS
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 ha domandato l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale della (C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, corrente in 10143 TORINO (TO), VIA DIGIONE 13 BIS.
La Cancelleria ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla convenuta a mezzo pec il 26 marzo 2025. ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_3
28.3.2025 ed inserita nel fascicolo telematico l'1.4.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 101.291,51 euro (di cui euro 101.072,79 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 218,72 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”).
All'udienza del 29 aprile 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 4421/2024 emesso dal Tribunale di Torino, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 4.11.2024, nonché del successivo atto di precetto per € 39.9204,24 (docc. da 1
a 4);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Torino, in via DIGIONE 13 BIS (cfr. visura camerale del 26.3.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata che esercita attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che dal modello IRAP 2023 (anno 2022) risultano ricavi per vendite e altre prestazioni per 554.210 euro (riga IC1-dichiarazioni inserite nel fascicolo telematico il 26.3.2025), così che la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente e l'esito
2 negativo del pignoramento mobiliare per irreperibilità all'indirizzo indicato come sede legale, corrispondente ad uno studio di commercialisti (doc. 4); il debito risultante dall'informativa trasmessa da , con importo dei carichi iscritti al ruolo pari a 101.291,51 euro (di cui CP_3 euro 101.072,79 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 218,72 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”); l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale risultata nell'ambito della tentata esecuzione da parte della ricorrente (doc. 4); il mancato deposito del bilancio per l'anno 2023; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica a mezzo pec, significativo in via alternativa del disinteresse per le sorti della società
o della mancata lettura della pec, entrambe circostanze rilevanti ai fini della valutazione di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e di . CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti della
[...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
corrente in 10143 TORINO (TO), VIA DIGIONE 13 BIS;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30.4.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 164-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F.. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Basso e dall'Avv. Giovanna Garrone
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
corrente in 10143 TORINO (TO), VIA DIGIONE 13 BIS
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 ha domandato l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale della (C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, corrente in 10143 TORINO (TO), VIA DIGIONE 13 BIS.
La Cancelleria ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla convenuta a mezzo pec il 26 marzo 2025. ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_3
28.3.2025 ed inserita nel fascicolo telematico l'1.4.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 101.291,51 euro (di cui euro 101.072,79 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 218,72 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”).
All'udienza del 29 aprile 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 4421/2024 emesso dal Tribunale di Torino, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 4.11.2024, nonché del successivo atto di precetto per € 39.9204,24 (docc. da 1
a 4);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Torino, in via DIGIONE 13 BIS (cfr. visura camerale del 26.3.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata che esercita attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che dal modello IRAP 2023 (anno 2022) risultano ricavi per vendite e altre prestazioni per 554.210 euro (riga IC1-dichiarazioni inserite nel fascicolo telematico il 26.3.2025), così che la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente e l'esito
2 negativo del pignoramento mobiliare per irreperibilità all'indirizzo indicato come sede legale, corrispondente ad uno studio di commercialisti (doc. 4); il debito risultante dall'informativa trasmessa da , con importo dei carichi iscritti al ruolo pari a 101.291,51 euro (di cui CP_3 euro 101.072,79 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 218,72 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”); l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale risultata nell'ambito della tentata esecuzione da parte della ricorrente (doc. 4); il mancato deposito del bilancio per l'anno 2023; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica a mezzo pec, significativo in via alternativa del disinteresse per le sorti della società
o della mancata lettura della pec, entrambe circostanze rilevanti ai fini della valutazione di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e di . CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti della
[...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
corrente in 10143 TORINO (TO), VIA DIGIONE 13 BIS;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30.4.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5