Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1499 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. CONTUMACE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E ( C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giordano Balossi;
APPELLATA – RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 — proponeva appello avverso la sentenza n. 1047/19 con la quale il Tribunale Parte_1 di Tivoli ha dichiarato improcedibile l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo notificatoli da per mancato esperimento della mediazione Controparte_2 obbligatoria, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la società appellata resistendo al gravame.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
All'udienza cartolare del 18 luglio 2023, la Corte prendeva atto – dagli accertamenti eseguiti dalla
Cancelleria – dell'avvenuta cancellazione dall'albo professionale del difensore dello e Parte_1 dichiarava, pertanto, interrotto il giudizio.
In data 12 marzo 2025 la società appellata proponeva istanza per sentir dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio in assenza di tempestiva riassunzione da parte dell'appellante.
La Corte disponeva la comparizione delle parti all'odierna udienza, come sostituita dalla trattazione cartolare.
quest'ultimo non si costituiva in giudizio fino alle ore 12,30 dell'odierna udienza.
Rileva la Corte che l'istanza formulata da finalizzata ad ottenere il Controparte_2 provvedimento di estinzione del giudizio – va intesa quale riassunzione del giudizio che è stato , così, riattivato, ma nel quale l'originario appellante è rimasto contumace.
Dato atto, allora, che il termine per la riassunzione è effettivamente trascorso senza alcuna iniziativa dell'appellante e che l'istanza della originaria appellata, per quanto riqualificata, è finalizzata alla sola declaratoria di estinzione, quest'ultima deve essere accolta.
E ciò alla luce degli artt. 305 e 307 CPC sussistendone i presupposti di legge.
Quanto alle spese del grado, la parte istante ne ha chiesto la liquidazione ai Controparte_2 sensi dell'art. 92 CPC.
La richiesta, però, non può essere accolta, atteso che l'ultimo comma dell'art. 310 CPC prevede la compensazione e che, evidentemente, andava formulata con maggior dettaglio detta istanza, con particolare riguardo – ove possibile – anche alla c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1047/19 del tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il processo;
2. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore