Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
BBLICATALINA RE PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta - Presidente
Monica Mastrandrea - Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio - Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 7743/2023 vertente tra: Parte 1 nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Oddone che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
- Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria del Questore della Provincia di Novara del 16.8.2022 notificato il 27.3.2023
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte 1Con ricorso tempestivamente depositato, nata il [...] a [...], ha impugnato il decreto del Questore di Novara del 16.8.2022 notificato il 27.3.2023 con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione sussidiaria e in subordine alla protezione speciale.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: di aver ottenuto il riconoscimento della protezione per motivi umanitari nel 2012; di aver poi ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria dal Tribunale di Milano nel 2013; di aver presentato nel 2018 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
che la PA concludeva il procedimento amministrativo decretando il rigetto dell'istanza di rinnovo;
di non aver mai ricevuto notizia della comunicazione di avvio del procedimento e di non aver dunque potuto presentare alcuna memoria ai sensi dell'art. 10 bis 1. 241/1990. Il Controparte 1 si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2023 in atti eccependo l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al proprio difensore in quanto asseritamente non riconducibile al giudizio per cui è causa e, in ogni caso, chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata.
Quanto all'eccezione relativa alla procura alle liti, si rileva che essa può essere conferita su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici e questo in generale è in linea con la previsione normativa di cui all'art. 4 del d.P.R. 123/2001 che consente il rilascio su documento informatico di tutti gli atti e i provvedimenti del processo. La norma specifica di cui all'art. 83 c.p.c. prevede inoltre che la procura alle liti possa essere anche conferita su supporto cartaceo e, in questa ipotesi, è stabilito che il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale. Nel caso di specie la procura risulta correttamente rilasciata, è stata sottoscritta con firma digitale dal difensore della ricorrente e deve ritenersi rilasciata per il procedimento per cui è causa in quanto prodotta in giudizio in data 11.4.2023 come allegato al ricorso. Ne consegue il rigetto della eccezione.
Con riferimento al merito delle domande azionate, si rileva in primo luogo che l'art. 23, comma 2, d.lgs. 252/2007 stabilisce che “ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria". Nella specie è documentale oltre che non contestato che la ricorrente, pur richiesta di essere audita in sede amministrativi al fine di esaminare la domanda di rinnovo azionata, non si è mai presentata perché non reperibile all'ultimo domicilio dichiarato, con la conseguenza che la PA procedente non ha mai potuto procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Ed anzi, la convenuta amministrazione ha dato atto in comparsa di costituzione che la ricorrente: come risulta dai timbri apposti sul passaporto, in questi anni ha condotto numerosi viaggi nel Paese di origine al fine di visitare il figlio minore;
durante l'audizione del 2020 la ricorrente ha riferito di essere rientrata nel paese di origine anche in ulteriore occasione, non risultante dal passaporto;
in sede di audizione ha ammesso che le ragioni del suo espatrio sono state economiche e che economiche sono le difficoltà che incontrerebbe in caso di rientro nel Paese di origine. Questi rilievi non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente nel corso del presente giudizio. A ciò si aggiunga, come dirimente circostanza probatoria, che è stata fissata per due volte audizione giudiziale della ricorrente proprio al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di rinnovo del permesso di protezione sussidiaria e di verificare l'attuale situazione di integrazione socio-lavorativa della stessa sul territorio nazionale. Tuttavia, come risulta dai verbali in atti dell'1.10.2024 e del successivo 4.2.2025, la ricorrente non si è mai presentata ed anzi la difesa ha dato atto di non essere riuscita a rintracciare la propria assistita rassegnando le proprie conclusioni e chiedendo la decisione della causa.
Alla luce dell'esito dell'istruzione probatoria giudiziale, non si ritengono presenti gli elementi per accogliere la domanda di rinnovo della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio secondo le previsioni di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007. La definizione di “danno grave" è fornita dal citato art. 14 cit. il quale lo identifica: a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 6503/14) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. Nel caso in esame, alla luce della mancata presentazione della ricorrente per essere audita, deve ritenersi non provato (né specificamente allegato) il rischio di subire “una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte" ex lettera a) della citata norma, non solo da parte dello Stato, ma anche da parte dei soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 5 d.lgs. 251/07, come pure il rischio di subire forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani, ciò che esclude la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla successiva lettera b).
Inoltre, il Collegio non ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del d.lgs. 251/2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sul punto si deve richiamare la definizione di "conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C-285/12 - Diakité) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave, infatti, la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato e/o religioso è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato.
Va altresì precisato che la Corte di Giustizia (nella sentenza Elgafaji causa C-172/09) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c), ma ha solo specificato che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata in via eccezionale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato da far ritenere sussistenti fondati motivi per cui un civile rientrato nel Paese in questione (o, se del caso, nella regione del detto Paese) correrebbe, per la sua sola presenta sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.
In relazione alla specifica situazione della Nigeria, con particolare riferimento al Delta State, zona di provenienza del ricorrente, si riporta pertanto quanto segue. Da numerose fonti (Amnesty International, Amnesty International Annual Report 2021/22 - Nigeria, 29 marzo 2022, https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/; USDOS - US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2021 Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp- content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to Worry About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in- 2022/nigeria/) risulta una situazione di scarsa sicurezza in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di Per 1 la cui presenza si è registrata tuttavia و solamente in alcuni Stati del Nord Est ( Per 2 Per 3 Per 4 Per_5 Per 6 Per 7 con livelli di violenza differenti, sia del conflitto tra agricoltori e pastori Per s8 presente nelle zone del Centro Per 11 Per 12, Per 13 Per 14 ), nonché di banditismo negliEst del Paese (Per 9 stati a Nord Ovest (principalmente Per_16, Per_17 Per_18 е Per_19 L'attuale persistente localizzazione solo in tali zone di instabilità è ulteriormente confermata dai seguenti recenti documenti:
-ICG International Crisis Group, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 Maggio 2020 https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288-violence- nigerias-north-west-rolling-back-mayhem GCR2P Global Centre for the Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/ HRW Human Rights Watch, World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria Secondo quanto emerge dal report EUAA del 2021 sulla situazione di sicurezza in Nigeria, i principali attori responsabili della violenza in Delta State sono pastori e agricoltori, comunità locali in lotta tra loro per la proprietà della terra e controversie sui confini, nonché bande di cultisti rivali e bande criminali generali. Tra le comunità coinvolte negli scontri EUAA segnala gli CP_3 contro gli CP 4,1 Per 8 contro gli Per_20 e gli Pt 2 contro gli CP 5 Tra le bande di cultisti rivali, invece, Per vengono menzionate CP_6 EUAA segnala altresì l'attività Per 22 e nello Stato di Delta del gruppo armato Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM), tra il 2016 ed il 2020. Il medesimo report EUAA elenca una serie di incidenti di sicurezza, riportati in ordine cronologico, riguardanti episodi di criminalità comune, occorsi nello stato di Delta. L'organizzazione Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND) pubblica periodicamente report riguardanti gli Stati nigeriani del Delta del Per 9 nonché aggiornamenti periodici settimanali. Nel report relativo al 2021, PIND ha osservato come gli episodi di violenza letale in Delta State nel 2021 siano da ricondursi principalmente a tensioni comunitarie su controversie sulla terra e sui confini, nonché al conflitto tra agricoltori e pastori e criminalità legata alle gang. Il report del 2021 sulla violenza nel Paese dell'organizzazione Nigeria Watch evidenzia come lo Stato di Delta sia uno degli stati con il minor numero di decessi per 100.000 abitanti, compresi i decessi per episodi di banditismo. Alla luce delle predetti fonti consultate, nonostante nello stato di Delta si verifichino sporadicamente scontri tra cult rivali ed episodi di comune criminalità, si può affermare che non vi sia attualmente una situazione tale per cui possa dirsi sussistente un rischio effettivo di grave danno nel senso di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, atteso che il Paese non risulta caratterizzato da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, come sopra definito.
Passando all'esame della domanda di riconoscimento della protezione speciale, deve rilevarsi come sul punto siano intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla 1. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. "a catalogo aperto", ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla 1. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: "non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (...). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla 1. n. 173 del 2020) stabilisce che: "nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale".
Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia". In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)" (Cass.
3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile". La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, la ricorrente proviene dalla Nigeria: al riguardo si richiama quanto sopra esposto per escludere le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria e che, parimenti, non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della domanda ed anzi all'udienza che precede la difesa ha dato atto di non aver avuto modo di rintracciare la ricorrente per potersi procedere alla sua audizione e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Alla luce della mancata prova del percorso di integrazione socio-lavorativa della ricorrente nel territorio nazionale, la domanda deve essere respinta. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Monica Mastrandrea Roberta Dotta