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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/08/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
-----------------------
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Magistrato Onorario dott. Astianatte de IN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3762 / 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: pagamento
TRA
, P.IVA in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Spartico Capocefalo (C.F. ), presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia in Pesco Sannita alla via Roma n. 54;
OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. , in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'avv. Candido Trotta (C.F. ), presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Mugnano del Cardinale alla via Giovanni XXIII n.35.
OPPOSTO
//////////
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso così come da verbale d'udienza del 19 marzo 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 925/2021 emesso il 22.07.2021 dal Tribunale di Avellino, con il quale, su istanza dell' , le veniva ingiunto Controparte_1 il pagamento € 5.118,03, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di quota di partecipazione all'ente consortile per gli anni 2016, 2017, 2018.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente eccepiva la soppressione dei consorzi, con conseguente inefficacia del rapporto, ritenendo non dovuta la richiesta quota di compartecipazione;
deduceva, altresì, l'operatività del principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi. Concludeva, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' , la Controparte_1 quale contestava ogni avversa eccezione e deduzione, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'8 aprile 2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per la formulazione delle memorie istruttorie ivi previste.
Ammessa ed espletata la prova orale ammessa dal precedente Giudicante, all'udienza del 19 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente (subentrato nel gennaio 2025 nella trattazione della lite) con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto del deposito da parte del della Controparte_1 sentenza n. 366/2023, emessa da questo Tribunale, che ha definito il giudizio R.G. 4521 /2016 celebratosi tra le stesse parti, ad oggetto la medesima causale di pagamento dell'odierno procedimento, riferita però alle annualità di contribuzione 2013, 2014, 2015.
La motivazione della sentenza n. 366/2023, integralmente condivisa dallo scrivente, può riportarsi nella presente decisione a definizione della controversia. I giudizi R.G. 3762/2021 e R.G. 4521/2016 infatti si basano sulle medesime argomentazioni in fatto e diritto, trascrivono la stessa causa petendi e si differenziano soltanto per le diverse annualità di contribuzione richieste in pagamento.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Nel merito, il deduce l'inesistenza della pretesa economica azionata, in virtù Parte_1 dell'intervenuta soppressione dei consorzi avvenuta con Legge n. 191/2009, con conseguente inefficacia del rapporto intercorrente tra le parti in lite.
In materia, va premesso che, con la Legge della n. 14/1997, in osservanza ai Controparte_2 principi generali di cui alla Legge n. 36/1994, venivano delimitati gli Controparte_3 per la gestione del servizio idrico integrato, tra cui rientrava anche l'odierna parte opposta,
[...] cui venivano assegnati i comuni delle provincie di Avellino e Benevento, ed il cui statuto, all'art. 3, ne precisava le funzioni, stabilendo che:
“L'Ente di svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi CP_1 necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, l'Ente di Ambito: a) procede alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, organizzando a tal fine i dati raccolti presso gli enti consorziati e avvalendosi di società che hanno titolo per procedere a tale ricognizione, selezionate secondo le norme vigenti;
b) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 14, il programma pluriennale degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo, secondo gli indirizzi e i criteri formulati dalla Giunta Regionale;
c) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, i piani annuali di attuazione del programma degli interventi;
d) conclude accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla legge 127/97, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
e) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e come modificata dall'art. 17 punto 58 della legge 15 maggio 1997 n. 127; f) individua il soggetto gestore del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, favorendo il graduale superamento della frammentazione delle gestioni attualmente operanti;
g) stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato apposita convenzione e disciplinare, sulla base della convenzione – tipo e del disciplinare -tipo allegati alla legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, attribuendogli, come previsto nel comma 4 dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il compito di coordinamento delle eventuali gestioni salvaguardate e tutelate;
h) determina, modula e aggiorna le tariffe nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del Decreto del Ministro dei LL.PP. del 1 agosto 1996; i) esercita l'attività di controllo sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e ne indirizza l'attività in conformità alla convenzione di gestione e al piano finanziario di cui all'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14; verifica lo stato di attuazione del programma pluriennale degli interventi e il raggiungimento di standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, così come fissati nelle convenzioni medesime;
l) stipula convenzioni con altri Enti di Ambito per regolare eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ambiti territoriali ottimali diversi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14”.
Con l'art. 186bis della legge n. 191/2009, veniva disposta la soppressione delle Autorità di ambito territoriale, entro un anno dall'entrata in vigore del testo legislativo, termine prorogato, ex art. 13, secondo comma, del d.l. n. 216/2011, convertito in legge n. 14/2012, al 31 dicembre 2012.
Con delibera della Giunta della n. 813/2012, al fine di garantire la continuità Controparte_2 delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, veniva demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di Commissari Straordinari, da individuarsi negli allora Presidenti delle medesime autorità, cui affidare l'ordinaria amministrazione e l'avvio delle procedure di liquidazione, fino all'insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino dei rispettivi settori.
Con successiva legge regionale n. 15/2015, all'art. 21, nono comma, veniva precisato che “I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno Con provveduto alla costituzione degli organi dell' , i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali”.
Di conseguenza, si ritiene che, soltanto con la conclusione del procedimento di nomina degli organi dell' , avvenuta a far data del 01.10.2018, cessavano le funzioni dei Parte_2
Commissari straordinari nominati, consistenti nello svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione degli enti, permanendo soltanto le funzioni volte alla chiusura delle procedure di liquidazione.
Ed invero, com'è evidente l'ente opposto agisce in persona del Commissario Straordinario, al fine del recupero delle quote di partecipazione del opponente, ritenuto che la situazione Pt_1 patrimoniale – economica del , fino alla costituzione dell' , era basato CP_5 Parte_2 soltanto sul contributo degli enti consorziati, tra cui rientrava il come emerge Parte_1 chiaramente dall'art. 5 dello statuto prodotto agli atti del giudizio. Tanto premesso, l'ente opposto, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto lo Statuto dell'Autorità di
[...]
, la delibera di rideterminazione della quota di partecipazione, Controparte_1
l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, nonché le missive inoltrate al Parte_1
sicché, l'impugnato decreto ingiuntivo appare legittimamente emesso dall'intestato
[...]
Tribunale.
Ciò detto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
L'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., così come interpretato dal giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove, segnatamente, è stato affermato che “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, in quanto ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19738/2017; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n. 712/2018).
Ne consegue che, secondo le regole della distribuzione dell'onere della prova sopra enunciate, l'ente opposto ha dimostrato il titolo da cui dipende la pretesa economica azionata, mentre il opponente non ha dato prova dell'asserito inadempimento, atteso che le funzioni proprie Pt_1 dell'Autorità di Ambito Territoriale sono diverse da quelle affidate a soggetti terzi, né di fatti estintivi e/o modificativi.
Invero, da un attento esame dei documenti allegati dalle parti in lite, è emerso che la delibera n. 10 del Consiglio del con cui venivano affidate alla “nelle more Parte_1 Parte_3 dell'affidamento al Soggetto Gestore da parte degli Enti Competenti, le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione nonché la realizzazione degli investimenti necessari al mantenimento in esercizio degli stessi ed alla loro ottimizzazione e di fatturazione e riscossione all'utenza dal 01/07/2015 al 30/06/2025 con la clausola risolutiva espressa in caso di subentro del Soggetto Gestore così come richiesto dalle norme vigenti”, veniva adottata soltanto in data 22.06.2015.
Di conseguenza, pur ribadendo che le funzioni ordinarie dell' sono Controparte_1 diverse da quelle affidate al soggetto terzo, si tratterebbe, in ogni caso, di attività svolte successivamente al triennio 2013-2015, per il quale si chiede il pagamento della quota di partecipazione dell'ente locale, dovuto in virtù della mera adesione al , pur nelle more CP_5 della costituzione dell' . È da sottolineare, altresì, che non opera, nel caso in Parte_2 lite, l'invocato divieto di soccorso finanziario, considerato che, per sua natura, la situazione economica – finanziaria dell' è costituita dalle quote di Controparte_1 partecipazione degli enti consorziati. Non ricorrono, in ogni caso, le condizioni di cui all'art. 14, quinto comma, del D.lgs. n. 175/2016, secondo cui “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purchè le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.
Nel caso di specie, con il provvedimento monitorio si ingiunge il pagamento di quote di partecipazione costituenti il patrimonio del opposto, dovute in virtù della mera adesione CP_5 all'ente, ma non viene richiesto alcun aumento di capitale, apertura di credito e/o altre garanzie.
Inoltre, si precisa che non vi è alcuna allegazione o prova dell'esercizio del recesso dall'ente consortile.
Per le argomentazioni esposte, l'opposizione va integralmente disattesa, considerato, altresì, che la somma ingiunta corrisponde alla quota di partecipazione dovuta per il triennio 2013-2015, nella misura annua di € 1.706,01, come emerge dalla deliberazione n. 31/2013, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1080/2016 del Tribunale di Avellino.
Anche nel presente procedimento, analogamente a quanto disposto nel giudizio R.G. 4521/2016, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della materia trattate, l'assenza di precedenti in materia. Sul punto devesi precisare che l'odierna controversia è stata introdotta prima delle definizione del procedimento R.G. 4521/2016.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro Parte_1 Controparte_6
, procedimento rubricato al n. 3762/2021, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione e per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 925/2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino ____26 agosto 2025_____
Il Giudice Onorario
Astianatte de IN
In nome del popolo italiano
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Il Tribunale di Avellino, nella persona del Magistrato Onorario dott. Astianatte de IN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3762 / 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: pagamento
TRA
, P.IVA in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Spartico Capocefalo (C.F. ), presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia in Pesco Sannita alla via Roma n. 54;
OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. , in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'avv. Candido Trotta (C.F. ), presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Mugnano del Cardinale alla via Giovanni XXIII n.35.
OPPOSTO
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso così come da verbale d'udienza del 19 marzo 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 925/2021 emesso il 22.07.2021 dal Tribunale di Avellino, con il quale, su istanza dell' , le veniva ingiunto Controparte_1 il pagamento € 5.118,03, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di quota di partecipazione all'ente consortile per gli anni 2016, 2017, 2018.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente eccepiva la soppressione dei consorzi, con conseguente inefficacia del rapporto, ritenendo non dovuta la richiesta quota di compartecipazione;
deduceva, altresì, l'operatività del principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi. Concludeva, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' , la Controparte_1 quale contestava ogni avversa eccezione e deduzione, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'8 aprile 2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per la formulazione delle memorie istruttorie ivi previste.
Ammessa ed espletata la prova orale ammessa dal precedente Giudicante, all'udienza del 19 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente (subentrato nel gennaio 2025 nella trattazione della lite) con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto del deposito da parte del della Controparte_1 sentenza n. 366/2023, emessa da questo Tribunale, che ha definito il giudizio R.G. 4521 /2016 celebratosi tra le stesse parti, ad oggetto la medesima causale di pagamento dell'odierno procedimento, riferita però alle annualità di contribuzione 2013, 2014, 2015.
La motivazione della sentenza n. 366/2023, integralmente condivisa dallo scrivente, può riportarsi nella presente decisione a definizione della controversia. I giudizi R.G. 3762/2021 e R.G. 4521/2016 infatti si basano sulle medesime argomentazioni in fatto e diritto, trascrivono la stessa causa petendi e si differenziano soltanto per le diverse annualità di contribuzione richieste in pagamento.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Nel merito, il deduce l'inesistenza della pretesa economica azionata, in virtù Parte_1 dell'intervenuta soppressione dei consorzi avvenuta con Legge n. 191/2009, con conseguente inefficacia del rapporto intercorrente tra le parti in lite.
In materia, va premesso che, con la Legge della n. 14/1997, in osservanza ai Controparte_2 principi generali di cui alla Legge n. 36/1994, venivano delimitati gli Controparte_3 per la gestione del servizio idrico integrato, tra cui rientrava anche l'odierna parte opposta,
[...] cui venivano assegnati i comuni delle provincie di Avellino e Benevento, ed il cui statuto, all'art. 3, ne precisava le funzioni, stabilendo che:
“L'Ente di svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi CP_1 necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, l'Ente di Ambito: a) procede alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, organizzando a tal fine i dati raccolti presso gli enti consorziati e avvalendosi di società che hanno titolo per procedere a tale ricognizione, selezionate secondo le norme vigenti;
b) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 14, il programma pluriennale degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo, secondo gli indirizzi e i criteri formulati dalla Giunta Regionale;
c) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, i piani annuali di attuazione del programma degli interventi;
d) conclude accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla legge 127/97, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
e) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e come modificata dall'art. 17 punto 58 della legge 15 maggio 1997 n. 127; f) individua il soggetto gestore del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, favorendo il graduale superamento della frammentazione delle gestioni attualmente operanti;
g) stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato apposita convenzione e disciplinare, sulla base della convenzione – tipo e del disciplinare -tipo allegati alla legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, attribuendogli, come previsto nel comma 4 dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il compito di coordinamento delle eventuali gestioni salvaguardate e tutelate;
h) determina, modula e aggiorna le tariffe nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del Decreto del Ministro dei LL.PP. del 1 agosto 1996; i) esercita l'attività di controllo sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e ne indirizza l'attività in conformità alla convenzione di gestione e al piano finanziario di cui all'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14; verifica lo stato di attuazione del programma pluriennale degli interventi e il raggiungimento di standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, così come fissati nelle convenzioni medesime;
l) stipula convenzioni con altri Enti di Ambito per regolare eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ambiti territoriali ottimali diversi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14”.
Con l'art. 186bis della legge n. 191/2009, veniva disposta la soppressione delle Autorità di ambito territoriale, entro un anno dall'entrata in vigore del testo legislativo, termine prorogato, ex art. 13, secondo comma, del d.l. n. 216/2011, convertito in legge n. 14/2012, al 31 dicembre 2012.
Con delibera della Giunta della n. 813/2012, al fine di garantire la continuità Controparte_2 delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, veniva demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di Commissari Straordinari, da individuarsi negli allora Presidenti delle medesime autorità, cui affidare l'ordinaria amministrazione e l'avvio delle procedure di liquidazione, fino all'insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino dei rispettivi settori.
Con successiva legge regionale n. 15/2015, all'art. 21, nono comma, veniva precisato che “I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno Con provveduto alla costituzione degli organi dell' , i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali”.
Di conseguenza, si ritiene che, soltanto con la conclusione del procedimento di nomina degli organi dell' , avvenuta a far data del 01.10.2018, cessavano le funzioni dei Parte_2
Commissari straordinari nominati, consistenti nello svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione degli enti, permanendo soltanto le funzioni volte alla chiusura delle procedure di liquidazione.
Ed invero, com'è evidente l'ente opposto agisce in persona del Commissario Straordinario, al fine del recupero delle quote di partecipazione del opponente, ritenuto che la situazione Pt_1 patrimoniale – economica del , fino alla costituzione dell' , era basato CP_5 Parte_2 soltanto sul contributo degli enti consorziati, tra cui rientrava il come emerge Parte_1 chiaramente dall'art. 5 dello statuto prodotto agli atti del giudizio. Tanto premesso, l'ente opposto, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto lo Statuto dell'Autorità di
[...]
, la delibera di rideterminazione della quota di partecipazione, Controparte_1
l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, nonché le missive inoltrate al Parte_1
sicché, l'impugnato decreto ingiuntivo appare legittimamente emesso dall'intestato
[...]
Tribunale.
Ciò detto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
L'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., così come interpretato dal giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove, segnatamente, è stato affermato che “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, in quanto ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19738/2017; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n. 712/2018).
Ne consegue che, secondo le regole della distribuzione dell'onere della prova sopra enunciate, l'ente opposto ha dimostrato il titolo da cui dipende la pretesa economica azionata, mentre il opponente non ha dato prova dell'asserito inadempimento, atteso che le funzioni proprie Pt_1 dell'Autorità di Ambito Territoriale sono diverse da quelle affidate a soggetti terzi, né di fatti estintivi e/o modificativi.
Invero, da un attento esame dei documenti allegati dalle parti in lite, è emerso che la delibera n. 10 del Consiglio del con cui venivano affidate alla “nelle more Parte_1 Parte_3 dell'affidamento al Soggetto Gestore da parte degli Enti Competenti, le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione nonché la realizzazione degli investimenti necessari al mantenimento in esercizio degli stessi ed alla loro ottimizzazione e di fatturazione e riscossione all'utenza dal 01/07/2015 al 30/06/2025 con la clausola risolutiva espressa in caso di subentro del Soggetto Gestore così come richiesto dalle norme vigenti”, veniva adottata soltanto in data 22.06.2015.
Di conseguenza, pur ribadendo che le funzioni ordinarie dell' sono Controparte_1 diverse da quelle affidate al soggetto terzo, si tratterebbe, in ogni caso, di attività svolte successivamente al triennio 2013-2015, per il quale si chiede il pagamento della quota di partecipazione dell'ente locale, dovuto in virtù della mera adesione al , pur nelle more CP_5 della costituzione dell' . È da sottolineare, altresì, che non opera, nel caso in Parte_2 lite, l'invocato divieto di soccorso finanziario, considerato che, per sua natura, la situazione economica – finanziaria dell' è costituita dalle quote di Controparte_1 partecipazione degli enti consorziati. Non ricorrono, in ogni caso, le condizioni di cui all'art. 14, quinto comma, del D.lgs. n. 175/2016, secondo cui “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purchè le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.
Nel caso di specie, con il provvedimento monitorio si ingiunge il pagamento di quote di partecipazione costituenti il patrimonio del opposto, dovute in virtù della mera adesione CP_5 all'ente, ma non viene richiesto alcun aumento di capitale, apertura di credito e/o altre garanzie.
Inoltre, si precisa che non vi è alcuna allegazione o prova dell'esercizio del recesso dall'ente consortile.
Per le argomentazioni esposte, l'opposizione va integralmente disattesa, considerato, altresì, che la somma ingiunta corrisponde alla quota di partecipazione dovuta per il triennio 2013-2015, nella misura annua di € 1.706,01, come emerge dalla deliberazione n. 31/2013, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1080/2016 del Tribunale di Avellino.
Anche nel presente procedimento, analogamente a quanto disposto nel giudizio R.G. 4521/2016, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della materia trattate, l'assenza di precedenti in materia. Sul punto devesi precisare che l'odierna controversia è stata introdotta prima delle definizione del procedimento R.G. 4521/2016.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro Parte_1 Controparte_6
, procedimento rubricato al n. 3762/2021, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione e per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 925/2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino ____26 agosto 2025_____
Il Giudice Onorario
Astianatte de IN