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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8401/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
LL, SC CE e TA AT - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il suo diritto alla corresponsione della somma dovuta, quali arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019, sulla pensione di vecchiaia in deroga riconosciuta con sentenza n. 524/2023 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO della
CORTE DI APPELLO DI LECCE e, per l'effetto, condannare il resistente al relativo pagamento (al netto di quanto percepito, nello stesso periodo, a titolo di invalidità civile), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sino al soddisfo.
Si costituiva l' , precisando che l'importo netto effettivamente spettante CP_1
a parte ricorrente per gli arretrati dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 era pari ad €.30.150,71, somma concretamente accreditata il 4 novembre 2024: 1 Sentenza R.G. n° 8401/24 per tali ragioni, chiedeva dichiararsi in parte l'infondatezza della domanda e in parte la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Parte ricorrente dava atto del sopravvenuto pagamento effettuato dall' CP_1 ma rilevava che non erano stati corrisposti gli interessi legali sulla somma dovuta, risultando ulteriormente creditore della somma di €.2.760,74, come da prodotto conteggio: chiedeva pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere in relazione all'importo erogato e condannarsi l' al pagamento CP_1 della predetta ulteriore somma, con rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta e al netto delle trattenute fiscali, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: in parte qua deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale).
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le 2 Sentenza R.G. n° 8401/24 parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
-------------
Quanto alle somme trattenute a titolo di imposizione fiscale, si osserva che il relativo calcolo evidentemente poteva e doveva esser operato solo dall' , dovendosi rimarcare che la liquidazione delle prestazioni di natura CP_1 previdenziale deve avvenire sempre al lordo, poiché l' , nel quantificare CP_1 la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali (come reiteratamente affermato dalla SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 23 OTTOBRE 2017 N° 25016 e CASS. Pt_2
23 MARZO 2023 N° 8406). Pt_2
Correttamente, quindi, è poi stato in concreto erogato al beneficiario solo l'importo netto.
°°°°°°°°°°°°°°°
L' , peraltro, deve essere condannato a corrispondere (anche) gli CP_1 accessori del credito, nella misura in concreto determinata da parte ricorrente nei (non specificamente contestati) conteggi prodotti (relativi al periodo fino al 4 novembre 2024, data di pagamento della sorte capitale).
Tanto ai sensi dell'art. 16, co. 6, L. 30 dicembre 1991 n° 412, a tenore del quale è prevista – nei confronti (solo) degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria - la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 14 SETTEMBRE
2015 N° 18041).
°°°°°°°°°°°
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e
3 Sentenza R.G. n° 8401/24 integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (anche virtuale).
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_2
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, né che fosse richiesta alcuna espressa diffida, trattandosi peraltro di diritto già fondato su un titolo giudiziale, sicché nemmeno può configurarsi alcuna assoluta novità della questione trattata né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_2 Pt_3
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene
4 Sentenza R.G. n° 8401/24 conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.52.000,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_4 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte nelle more del giudizio;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente degli accessori del credito, quantificati in €.2.760,74 fino al 4 novembre 2024;
3. condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo GAUDIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 8401/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
LL, SC CE e TA AT - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il suo diritto alla corresponsione della somma dovuta, quali arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019, sulla pensione di vecchiaia in deroga riconosciuta con sentenza n. 524/2023 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO della
CORTE DI APPELLO DI LECCE e, per l'effetto, condannare il resistente al relativo pagamento (al netto di quanto percepito, nello stesso periodo, a titolo di invalidità civile), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sino al soddisfo.
Si costituiva l' , precisando che l'importo netto effettivamente spettante CP_1
a parte ricorrente per gli arretrati dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 era pari ad €.30.150,71, somma concretamente accreditata il 4 novembre 2024: 1 Sentenza R.G. n° 8401/24 per tali ragioni, chiedeva dichiararsi in parte l'infondatezza della domanda e in parte la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Parte ricorrente dava atto del sopravvenuto pagamento effettuato dall' CP_1 ma rilevava che non erano stati corrisposti gli interessi legali sulla somma dovuta, risultando ulteriormente creditore della somma di €.2.760,74, come da prodotto conteggio: chiedeva pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere in relazione all'importo erogato e condannarsi l' al pagamento CP_1 della predetta ulteriore somma, con rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta e al netto delle trattenute fiscali, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: in parte qua deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale).
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le 2 Sentenza R.G. n° 8401/24 parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
-------------
Quanto alle somme trattenute a titolo di imposizione fiscale, si osserva che il relativo calcolo evidentemente poteva e doveva esser operato solo dall' , dovendosi rimarcare che la liquidazione delle prestazioni di natura CP_1 previdenziale deve avvenire sempre al lordo, poiché l' , nel quantificare CP_1 la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali (come reiteratamente affermato dalla SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 23 OTTOBRE 2017 N° 25016 e CASS. Pt_2
23 MARZO 2023 N° 8406). Pt_2
Correttamente, quindi, è poi stato in concreto erogato al beneficiario solo l'importo netto.
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L' , peraltro, deve essere condannato a corrispondere (anche) gli CP_1 accessori del credito, nella misura in concreto determinata da parte ricorrente nei (non specificamente contestati) conteggi prodotti (relativi al periodo fino al 4 novembre 2024, data di pagamento della sorte capitale).
Tanto ai sensi dell'art. 16, co. 6, L. 30 dicembre 1991 n° 412, a tenore del quale è prevista – nei confronti (solo) degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria - la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 14 SETTEMBRE
2015 N° 18041).
°°°°°°°°°°°
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e
3 Sentenza R.G. n° 8401/24 integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (anche virtuale).
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_2
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, né che fosse richiesta alcuna espressa diffida, trattandosi peraltro di diritto già fondato su un titolo giudiziale, sicché nemmeno può configurarsi alcuna assoluta novità della questione trattata né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_2 Pt_3
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene
4 Sentenza R.G. n° 8401/24 conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.52.000,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_4 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte nelle more del giudizio;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente degli accessori del credito, quantificati in €.2.760,74 fino al 4 novembre 2024;
3. condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo GAUDIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 8401/24