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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18499/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l. - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a. - 01240080117
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A000779R C279342N
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 814/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento di due fermi amministrativi iscritti sul veicolo targato Targa_1
Ha dichiarato di avere conosciuto tali fermi il 3 luglio 2025 tramite una visura PRA. I provvedimenti derivano da un atto del 21 marzo 2014, per un importo di 361,56 euro relativo a un'imposta non specificata, e da un ulteriore atto del 7 giugno 2017 dell'importo di 119,96 euro.
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare la totale mancanza di notificazione di qualsiasi atto prodromico ai fermi impugnati.
Ha affermato di non avere mai ricevuto né accertamenti né cartelle di pagamento, con la conseguenza che non è possibile comprendere la natura del tributo richiesto, né verificare l'an né il quantum della pretesa.
Tale mancanza di notificazione, secondo il ricorrente, ha reso illegittima l'iscrizione dei fermi, poiché avvenuta senza la preventiva e necessaria comunicazione degli atti presupposti.
Sulla base di tali motivi, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dei due fermi amministrativi e dei ruoli sottesi, comprensivi di sanzioni e interessi. Ha inoltre richiesto la condanna della società riscossore GEFIL
S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La resistente Gefil S.p.A., ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso all'indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC, ha omesso di costituirsi;
non ha, pertanto, documentato la rituale notifica al contribuente dei provvedimenti di fermo amministrativo emergenti dalla visura PRA in atti.
Da ciò deriva l'illegittimità di tali iscrizioni con conseguente ordine alla resistente di provvedere all'immediata cancellazione, a sua cure e spese, dei predetti provvedimenti di fermo amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla i provvedimenti di fermo amministrativo iscritti sull'autoveicolo con tg. Targa_1, in titolarità del ricorrente, da parte della resistente Gefil S.p.A., quale emergenti dalla visura PRA in atti;
ordina alla resistente Gefil S.p.A. di curare l'immediata cancellazione, a sua cura e spese, di dette iscrizioni pregiudizievoli;
2) Condanna la resistente Gefil S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 550,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18499/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l. - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a. - 01240080117
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A000779R C279342N
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 814/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento di due fermi amministrativi iscritti sul veicolo targato Targa_1
Ha dichiarato di avere conosciuto tali fermi il 3 luglio 2025 tramite una visura PRA. I provvedimenti derivano da un atto del 21 marzo 2014, per un importo di 361,56 euro relativo a un'imposta non specificata, e da un ulteriore atto del 7 giugno 2017 dell'importo di 119,96 euro.
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare la totale mancanza di notificazione di qualsiasi atto prodromico ai fermi impugnati.
Ha affermato di non avere mai ricevuto né accertamenti né cartelle di pagamento, con la conseguenza che non è possibile comprendere la natura del tributo richiesto, né verificare l'an né il quantum della pretesa.
Tale mancanza di notificazione, secondo il ricorrente, ha reso illegittima l'iscrizione dei fermi, poiché avvenuta senza la preventiva e necessaria comunicazione degli atti presupposti.
Sulla base di tali motivi, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dei due fermi amministrativi e dei ruoli sottesi, comprensivi di sanzioni e interessi. Ha inoltre richiesto la condanna della società riscossore GEFIL
S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La resistente Gefil S.p.A., ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso all'indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC, ha omesso di costituirsi;
non ha, pertanto, documentato la rituale notifica al contribuente dei provvedimenti di fermo amministrativo emergenti dalla visura PRA in atti.
Da ciò deriva l'illegittimità di tali iscrizioni con conseguente ordine alla resistente di provvedere all'immediata cancellazione, a sua cure e spese, dei predetti provvedimenti di fermo amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla i provvedimenti di fermo amministrativo iscritti sull'autoveicolo con tg. Targa_1, in titolarità del ricorrente, da parte della resistente Gefil S.p.A., quale emergenti dalla visura PRA in atti;
ordina alla resistente Gefil S.p.A. di curare l'immediata cancellazione, a sua cura e spese, di dette iscrizioni pregiudizievoli;
2) Condanna la resistente Gefil S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 550,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)