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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 13704/2021
_____________________
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANDRO MASCALI, elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 51, CATANIA
contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA Controparte_1 C.F._2
ANGELA CASELLA in PIAZZA TRENTO 2, CATANIA
( , ( ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
( ) contumaci Parte_4 C.F._5
Pagina 1 di 3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 5 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e avente ad oggetto la domanda ex art. 649,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 co. III c.c. del possesso della porzione immobiliare oggetto del legato disposto in favore del ricorrente dal defunto (nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in data 26 febbraio Persona_1
2019).
A
Il ricorrente ha dedotto la propria qualità di legatario giusto testamento olografo del de cuius risalente al 13 aprile 2018, pubblicato a ministero del notaio dei Distretti notarili Persona_2 riuniti di Catania e Caltagirone (rep. 67827 – racc. 44233), per mezzo del quale Persona_1 attribuì all'odierno ricorrente, a titolo di legato, la proprietà della porzione immobiliare facente parte del fabbricato condominiale sito nel Comune di Catania in via Giuseppe Poulet 38, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Catania al foglio 69, particella 31174, subalterno 9.
Il ricorrente, deducendo la mancata consegna dell'immobile da parte degli eredi legittimi, agisce ora in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di rilascio che ordini ai suddetti onerati di trasferire in suo favore il possesso del cespite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 aprile 2022 la convenuta si costituiva in giudizio contestando la validità del testamento olografo redatto da Controparte_1
Persona_1
Con sentenza parziale definitiva il collegio, in data 12 ottobre 2023, dichiarava l'improcedibilità della domanda riconvenzionale con la quale la convenuta Controparte_1 chiedeva dichiararsi la nullità del testamento olografo di cui sopra.
B
Ciò premesso, osserva il collegio quanto segue.
L'istituto del legato, disciplinato dagli artt. 649 ss. c.c., è una disposizione mortis causa a titolo particolare con cui il testatore lascia ad un soggetto (detto legatario) un bene del patrimonio ereditario o una parte di esso.
Nella specie, non v'è dubbio alcuno circa l'istituzione di legato a favore dell'odierno ricorrente in seno al testamento olografo redatto da ed il cui tenore letterale è il Persona_1 seguente: “[…] con la presente lascio al mio badante il presente appartamento posto al piano terra, posto in via G. Poulet 38 C.T. registrato agli atti catastali sub'alterno n.
9. In lascito di dopo la mia morte a , nato a [...]T. il 14-09-1979 […]”. Parte_1
Tale lascito non lascia dubbio alcuno circa la volontà del testatore di disporre di un singolo bene del proprio patrimonio a favore dell'odierno ricorrente ed a titolo di legato.
Pagina 2 di 3 La natura giuridica del lascito è dimostrata dalla stessa consistenza della massa ereditaria del de cuius, nella quale è ricaduto, oltre al bene immobile in contesa, un ulteriore cespite di cui il testatore era proprietario pro quota (cfr. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice): pertanto, avendo il testatore disposto di un singolo, specifico bene e non già della totalità del suo patrimonio, per ciò stesso può essere desunta la volontà del de cuius di istituire un legato a favore di (Cass. 23393/2017). Parte_1
Per quanto sinora esposto, ha acquistato la qualità di legatario in Parte_1 forza del testamento olografo di divenendo proprietario dell'immobile oggetto di Persona_1 causa sin dal momento dell'apertura della successione del de cuius.
Ora, a differenza dell'erede - il quale succede di diritto nella situazione possessoria del de cuius, pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità - il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, deve però domandare all'onerato il possesso della cosa legata ai sensi del co.
III dell'art. 649 c.c.
Tale è la domanda in questa sede avanzata da , domanda che Parte_1 dev'essere accolta dal collegio per le motivazioni sopra illustrate.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna , e alla consegna, a Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di , dell'immobile sito in Catania, via Giuseppe Poulet 38, Parte_1 censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Catania al foglio 69, particella
31174, subalterno 9;
2. condanna , e in solido tra Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, al rimborso, a favore di , delle spese di lite e di mediazione che Parte_1 si liquidano in € 15.111,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il pagamento delle suddette spese a favore dell'erario.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in camera di consiglio del 28 novembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 13704/2021
_____________________
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANDRO MASCALI, elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 51, CATANIA
contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA Controparte_1 C.F._2
ANGELA CASELLA in PIAZZA TRENTO 2, CATANIA
( , ( ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
( ) contumaci Parte_4 C.F._5
Pagina 1 di 3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 5 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e avente ad oggetto la domanda ex art. 649,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 co. III c.c. del possesso della porzione immobiliare oggetto del legato disposto in favore del ricorrente dal defunto (nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in data 26 febbraio Persona_1
2019).
A
Il ricorrente ha dedotto la propria qualità di legatario giusto testamento olografo del de cuius risalente al 13 aprile 2018, pubblicato a ministero del notaio dei Distretti notarili Persona_2 riuniti di Catania e Caltagirone (rep. 67827 – racc. 44233), per mezzo del quale Persona_1 attribuì all'odierno ricorrente, a titolo di legato, la proprietà della porzione immobiliare facente parte del fabbricato condominiale sito nel Comune di Catania in via Giuseppe Poulet 38, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Catania al foglio 69, particella 31174, subalterno 9.
Il ricorrente, deducendo la mancata consegna dell'immobile da parte degli eredi legittimi, agisce ora in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di rilascio che ordini ai suddetti onerati di trasferire in suo favore il possesso del cespite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 aprile 2022 la convenuta si costituiva in giudizio contestando la validità del testamento olografo redatto da Controparte_1
Persona_1
Con sentenza parziale definitiva il collegio, in data 12 ottobre 2023, dichiarava l'improcedibilità della domanda riconvenzionale con la quale la convenuta Controparte_1 chiedeva dichiararsi la nullità del testamento olografo di cui sopra.
B
Ciò premesso, osserva il collegio quanto segue.
L'istituto del legato, disciplinato dagli artt. 649 ss. c.c., è una disposizione mortis causa a titolo particolare con cui il testatore lascia ad un soggetto (detto legatario) un bene del patrimonio ereditario o una parte di esso.
Nella specie, non v'è dubbio alcuno circa l'istituzione di legato a favore dell'odierno ricorrente in seno al testamento olografo redatto da ed il cui tenore letterale è il Persona_1 seguente: “[…] con la presente lascio al mio badante il presente appartamento posto al piano terra, posto in via G. Poulet 38 C.T. registrato agli atti catastali sub'alterno n.
9. In lascito di dopo la mia morte a , nato a [...]T. il 14-09-1979 […]”. Parte_1
Tale lascito non lascia dubbio alcuno circa la volontà del testatore di disporre di un singolo bene del proprio patrimonio a favore dell'odierno ricorrente ed a titolo di legato.
Pagina 2 di 3 La natura giuridica del lascito è dimostrata dalla stessa consistenza della massa ereditaria del de cuius, nella quale è ricaduto, oltre al bene immobile in contesa, un ulteriore cespite di cui il testatore era proprietario pro quota (cfr. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice): pertanto, avendo il testatore disposto di un singolo, specifico bene e non già della totalità del suo patrimonio, per ciò stesso può essere desunta la volontà del de cuius di istituire un legato a favore di (Cass. 23393/2017). Parte_1
Per quanto sinora esposto, ha acquistato la qualità di legatario in Parte_1 forza del testamento olografo di divenendo proprietario dell'immobile oggetto di Persona_1 causa sin dal momento dell'apertura della successione del de cuius.
Ora, a differenza dell'erede - il quale succede di diritto nella situazione possessoria del de cuius, pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità - il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, deve però domandare all'onerato il possesso della cosa legata ai sensi del co.
III dell'art. 649 c.c.
Tale è la domanda in questa sede avanzata da , domanda che Parte_1 dev'essere accolta dal collegio per le motivazioni sopra illustrate.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna , e alla consegna, a Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di , dell'immobile sito in Catania, via Giuseppe Poulet 38, Parte_1 censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Catania al foglio 69, particella
31174, subalterno 9;
2. condanna , e in solido tra Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, al rimborso, a favore di , delle spese di lite e di mediazione che Parte_1 si liquidano in € 15.111,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il pagamento delle suddette spese a favore dell'erario.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in camera di consiglio del 28 novembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
Pagina 3 di 3