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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/09/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 127/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Chiara Francesca Maria Laudi e Luca Zanetti, presso il cui studio, sito in Torino, alla Via XX Settembre n. 17, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Gargini, presso il cui studio, sito in Pistoia, alla Galleria Nazionale n. 32, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.2.2023, il ricorrente ha chiesto, in via principale, di
“Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente in base all'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari CCNL
“dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, per violazione dell'art. 36 Cost;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire, dall'assunzione al Dicembre 22 compreso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Custodi e Portieri di fabbricati” per un dipendente assunto al livello D1 ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 3 comma 1 L. 142/2001;
Pag. 1 di 6 - Condannare in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Pistoia, C.so Gramsci n. 56, p.i. a P.IVA_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute in conseguenza del predetto accertamento pari ad €. 16430,28 (di cui €. 1590,00 per edr fasiv) ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa”. In via subordinata, ha chiesto di “Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente in base all'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari CCNL “dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, per violazione dell'art. 36
Cost; - Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, dall'assunzione al Dicembre 22 compreso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Multintegrati /
Multiservizi” per un dipendente assunto al II livello ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 3 comma 1 L. 142/2001; - Condannare in persona del Controparte_1 proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pistoia, C.so Gramsci n.
56, p.i. a corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute in P.IVA_1 conseguenza del predetto accertamento pari ad €. 12813,09 (di cui €. 1590,00 per edr fasiv) ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa”. Infine, ha chiesto la condanna della parte resistente a corrispondergli la somma di euro 1.590,00 per omesso versamento al Fondo FASIV.
1.1. Più in particolare, ha dedotto che:
a) aveva prestato attività lavorativa per la società resistente in forza di contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato full time sino al 29.11.19 e poi a tempo indeterminato sino alla data delle dimissioni dell'1.12.22;
b) le prestazioni svolte erano consistite in attività di guardiania non armata, receptionist, portierato ed accoglienza presso la LIST Spa - Via Pietrasantina 123 -
Pisa con specifiche mansioni di accoglienza visitatori, centralino, ricezioni merci, inserimento allarmi, controllo sicurezza mediante monitor, presso la motorizzazione di Pisa con mansioni di accoglienza utenti e smistamento nei vari uffici, presso la
Allegro Tower Plaza - Via Caduti del Lavoro - Pisa con mansioni di controllo stanze di hotel, verifica protezioni da isolamento covid, presso il C.C. Coop Pontedera –
Centro Freschi – con mansioni di centralino inserimento tramite pc di orari di entrata ed uscita camion, verifica documenti personale, inserimento sigilli ai camion
Pag. 2 di 6 in uscita e presso il Punto Enel - Via Cesare Battisti - Pisa con mansioni di accoglienza clienti e smistamento utenza, informazioni;
c) al momento dell'assunzione, era stato assunto con livello F dell'attuale CCNL
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari, per poi divenire di livello E dal Gennaio 2020 e di livello D dal Gennaio 2021;
d) le differenze retributive richieste riguardavano il periodo Dicembre 2018 a
Dicembre 2022;
e) in forza del CCNL applicato aveva percepito una paga base lorda conglobata pari €
4.60/ora per il livello F (coefficiente 173 ore/mese in full time) ossia €. 797,14/173, pari ad €. 5,06/ora per il livello E (ossia €.876,86/173) e pari ad €. 5,37/ora per il livello D (ossia €. 930,00/173);
f) altri lavoratori, a parità di mansioni, venivano retribuiti in forza del CCNL
Multiservizi, CCNL Proprietari dei Fabbricati o del CCNL Terziario ugualmente sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative, con retribuzioni rispettivamente di euro €. 965,00 ovvero 1.142,00 oltre scatti futuri, oltre 13° e 14°; inoltre, il CCNL Multiservizi prevede al livello 2 proprio i lavoratori che svolgono funzioni di custodi o sorveglianza non armata (doc. 6 pag. 27) con una paga base mensile conglobata pari ad 1.183,00 nel 2016, oltre scatti futuri, oltre 13^ e 14^, ossia una somma netta mensile di circa €. 965,00;
g) oltre a non aver percepito le normali maggiorazioni in forza di regolamenti interni illegittimi aveva altresì percepito una paga base oraria inferiore, in media, di circa il
25,46% rispetto al CCNL Multiservizi, di circa il 23,68% rispetto al CCNL Custodi
e Portieri di fabbricati e del 37,55% rispetto al CCNL Terziario-commercio.
2. Con memoria depositata in data 1.12.2023 si è costituita la parte resistente, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.4.2024, la parte ricorrente ha specificato di non avere proposto alcuna domanda di regolarizzazione contributiva e ha manifestato la volontà di rinunciare alla domanda di pagamento della somma di euro
1.590,00 per l'omesso versamento al fondo FASIV.
4. La domanda, per il resto, è fondata nei termini di seguito esposti.
5. Secondo l'orientamento dominante del giudice della nomofilachia, il quale ha confermato la sussistenza del potere anche ex officio del giudice di discostarsi dai parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, “Nell'attuazione dell'art.36
Pag. 3 di 6 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. 2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. 3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099,2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022” (così,
Cass. civ., 27769/2023).
Tanto è stato ritenuto in considerazione del fatto che l'art. 36 Cost., comma 1, garantisce due diritti distinti, che “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda": quello ad una retribuzione "proporzionata" garantisce ai lavoratori "una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata"; mentre quello ad una retribuzione "sufficiente" dà diritto ad "una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura
d'uomo", ovvero ad "una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera
e dignitosa". In altre parole, l'uno stabilisce "un limite negativo, invalicabile in assoluto"” (così, Cass. civ., 27769/2023 cit.).
6. La retribuzione percepita dal ricorrente non risulta né proporzionata né sufficiente.
Quanto al requisito della proporzionalità, vale evidenziare come sia rimasta circostanza pacifica che la retribuzione lorda corrisposta alla parte ricorrente sia mediamente inferiore in media, di circa il 25,46% rispetto al CCNL Multiservizi, di circa il 23,68% rispetto al CCNL Portieri e proprietari di fabbricati e del 37,55% rispetto al CCNL
Terziario-commercio.
Tali dati manifestano come la retribuzione percepita dal ricorrente non sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i “valori retributivi di mercato”
Pag. 4 di 6 fotografati dai CCNL sopra considerati per attività analoghe risultano tutti univocamente sensibilmente superiori.
7. Il compenso in esame è anche insufficiente ex art. 36 Cost.
In assenza di riferimenti legislativi che indichino quello che in altri ordinamenti è stabilito come “salario minino legale”, è necessario ricercare parametri normativi che, seppur in via indiretta, consentano di fissare, in termini il più possibile oggettivi, quella che nell'attuale contesto socio-economico italiano può essere configurata come linea di demarcazione, al di sotto della quale non sono garantite condizioni di vita libere e dignitose.
In tale prospettiva un elemento di sicuro rilievo è il cd. indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, allegato dal ricorrente, rappresentato dall'importo destinato alla spesa mensile per i consumi, al di sotto del quale un soggetto è da considerare assolutamente povero.
Indicativo, al riguardo, come la soglia di povertà assoluta ammonti per la regione
Toscana, a parità di composizione identica del nucleo Famigliare, ad €. 1.785,00 nel
2018, €. 1.784,77 nel 2019, €. 1.633,03 nel 2020 ed €. 1.709,56 nel 2021.
Ne consegue che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, per come indicata dal ricorrente, non risulta conforme ai principi stabiliti dall'art. 36 Cost. sia sotto il profilo dell'adeguatezza, per il divario rispetto agli altri CCNL comparabili, sia sotto il profilo della sufficienza, perché inferiore all'indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT.
8. Al fine di individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost. si reputa corretto fare riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista dal CCNL Multiservizi, pacificamente sottoscritto da
“organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, che prevede un trattamento economico idoneo a soddisfare tanto il requisito di proporzionalità, contemplando retribuzioni omogenee a quelle degli altri contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, a parità di mansioni e di orario di lavoro, quanto il requisito di sufficienza, garantendo una retribuzione superiore alla soglia di povertà assoluta come individuata dall'Istat (così, Corte di
Appello Milano, sentenza n. 755/2023).
La scelta, quale parametro di commisurazione, del CCNL Multiservizi discende oltre che dall'espresso richiamo fattone dal lavoratore nella propria domanda giudiziale, dal
Pag. 5 di 6 fatto che esso prevede gli importi inferiori, rispetto al CCNL Terziario e al CCNL
Proprietari Fabbricati, per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle del lavoratore. Si tratta, perciò, del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, pur adeguandoli al dettato costituzionale e che quindi meglio è in grado di contemperare le esigenze datoriali e dei prestatori di lavoro. Inoltre, la declaratoria del secondo livello del CCNL Multiservizi è la più affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello di inquadramento dell'appellante al momento delle dimissioni, ovvero livello D del CCNL Vigilanza
Privata Servizi Fiduciari, e meglio rispondente all'attività in concreto affidata al medesimo.
9. Per la quantificazione delle somme dovute, deve farsi rinvio ai conteggi contenuti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025, non contestati da controparte, che hanno determinato l'importo spettante in euro 10.419,27.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà per la serialità della lite, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) accerta che la retribuzione percepita dal ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, non è conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza dettati dall'art. 36 Cost.
e, per l'effetto, condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 10.419,27, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida, già operata la compensazione, in complessivi euro 1.347,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 127/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Chiara Francesca Maria Laudi e Luca Zanetti, presso il cui studio, sito in Torino, alla Via XX Settembre n. 17, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Gargini, presso il cui studio, sito in Pistoia, alla Galleria Nazionale n. 32, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.2.2023, il ricorrente ha chiesto, in via principale, di
“Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente in base all'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari CCNL
“dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, per violazione dell'art. 36 Cost;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire, dall'assunzione al Dicembre 22 compreso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Custodi e Portieri di fabbricati” per un dipendente assunto al livello D1 ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 3 comma 1 L. 142/2001;
Pag. 1 di 6 - Condannare in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Pistoia, C.so Gramsci n. 56, p.i. a P.IVA_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute in conseguenza del predetto accertamento pari ad €. 16430,28 (di cui €. 1590,00 per edr fasiv) ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa”. In via subordinata, ha chiesto di “Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente in base all'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari CCNL “dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, per violazione dell'art. 36
Cost; - Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, dall'assunzione al Dicembre 22 compreso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Multintegrati /
Multiservizi” per un dipendente assunto al II livello ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 3 comma 1 L. 142/2001; - Condannare in persona del Controparte_1 proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pistoia, C.so Gramsci n.
56, p.i. a corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute in P.IVA_1 conseguenza del predetto accertamento pari ad €. 12813,09 (di cui €. 1590,00 per edr fasiv) ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa”. Infine, ha chiesto la condanna della parte resistente a corrispondergli la somma di euro 1.590,00 per omesso versamento al Fondo FASIV.
1.1. Più in particolare, ha dedotto che:
a) aveva prestato attività lavorativa per la società resistente in forza di contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato full time sino al 29.11.19 e poi a tempo indeterminato sino alla data delle dimissioni dell'1.12.22;
b) le prestazioni svolte erano consistite in attività di guardiania non armata, receptionist, portierato ed accoglienza presso la LIST Spa - Via Pietrasantina 123 -
Pisa con specifiche mansioni di accoglienza visitatori, centralino, ricezioni merci, inserimento allarmi, controllo sicurezza mediante monitor, presso la motorizzazione di Pisa con mansioni di accoglienza utenti e smistamento nei vari uffici, presso la
Allegro Tower Plaza - Via Caduti del Lavoro - Pisa con mansioni di controllo stanze di hotel, verifica protezioni da isolamento covid, presso il C.C. Coop Pontedera –
Centro Freschi – con mansioni di centralino inserimento tramite pc di orari di entrata ed uscita camion, verifica documenti personale, inserimento sigilli ai camion
Pag. 2 di 6 in uscita e presso il Punto Enel - Via Cesare Battisti - Pisa con mansioni di accoglienza clienti e smistamento utenza, informazioni;
c) al momento dell'assunzione, era stato assunto con livello F dell'attuale CCNL
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari, per poi divenire di livello E dal Gennaio 2020 e di livello D dal Gennaio 2021;
d) le differenze retributive richieste riguardavano il periodo Dicembre 2018 a
Dicembre 2022;
e) in forza del CCNL applicato aveva percepito una paga base lorda conglobata pari €
4.60/ora per il livello F (coefficiente 173 ore/mese in full time) ossia €. 797,14/173, pari ad €. 5,06/ora per il livello E (ossia €.876,86/173) e pari ad €. 5,37/ora per il livello D (ossia €. 930,00/173);
f) altri lavoratori, a parità di mansioni, venivano retribuiti in forza del CCNL
Multiservizi, CCNL Proprietari dei Fabbricati o del CCNL Terziario ugualmente sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative, con retribuzioni rispettivamente di euro €. 965,00 ovvero 1.142,00 oltre scatti futuri, oltre 13° e 14°; inoltre, il CCNL Multiservizi prevede al livello 2 proprio i lavoratori che svolgono funzioni di custodi o sorveglianza non armata (doc. 6 pag. 27) con una paga base mensile conglobata pari ad 1.183,00 nel 2016, oltre scatti futuri, oltre 13^ e 14^, ossia una somma netta mensile di circa €. 965,00;
g) oltre a non aver percepito le normali maggiorazioni in forza di regolamenti interni illegittimi aveva altresì percepito una paga base oraria inferiore, in media, di circa il
25,46% rispetto al CCNL Multiservizi, di circa il 23,68% rispetto al CCNL Custodi
e Portieri di fabbricati e del 37,55% rispetto al CCNL Terziario-commercio.
2. Con memoria depositata in data 1.12.2023 si è costituita la parte resistente, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.4.2024, la parte ricorrente ha specificato di non avere proposto alcuna domanda di regolarizzazione contributiva e ha manifestato la volontà di rinunciare alla domanda di pagamento della somma di euro
1.590,00 per l'omesso versamento al fondo FASIV.
4. La domanda, per il resto, è fondata nei termini di seguito esposti.
5. Secondo l'orientamento dominante del giudice della nomofilachia, il quale ha confermato la sussistenza del potere anche ex officio del giudice di discostarsi dai parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, “Nell'attuazione dell'art.36
Pag. 3 di 6 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. 2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. 3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099,2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022” (così,
Cass. civ., 27769/2023).
Tanto è stato ritenuto in considerazione del fatto che l'art. 36 Cost., comma 1, garantisce due diritti distinti, che “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda": quello ad una retribuzione "proporzionata" garantisce ai lavoratori "una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata"; mentre quello ad una retribuzione "sufficiente" dà diritto ad "una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura
d'uomo", ovvero ad "una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera
e dignitosa". In altre parole, l'uno stabilisce "un limite negativo, invalicabile in assoluto"” (così, Cass. civ., 27769/2023 cit.).
6. La retribuzione percepita dal ricorrente non risulta né proporzionata né sufficiente.
Quanto al requisito della proporzionalità, vale evidenziare come sia rimasta circostanza pacifica che la retribuzione lorda corrisposta alla parte ricorrente sia mediamente inferiore in media, di circa il 25,46% rispetto al CCNL Multiservizi, di circa il 23,68% rispetto al CCNL Portieri e proprietari di fabbricati e del 37,55% rispetto al CCNL
Terziario-commercio.
Tali dati manifestano come la retribuzione percepita dal ricorrente non sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i “valori retributivi di mercato”
Pag. 4 di 6 fotografati dai CCNL sopra considerati per attività analoghe risultano tutti univocamente sensibilmente superiori.
7. Il compenso in esame è anche insufficiente ex art. 36 Cost.
In assenza di riferimenti legislativi che indichino quello che in altri ordinamenti è stabilito come “salario minino legale”, è necessario ricercare parametri normativi che, seppur in via indiretta, consentano di fissare, in termini il più possibile oggettivi, quella che nell'attuale contesto socio-economico italiano può essere configurata come linea di demarcazione, al di sotto della quale non sono garantite condizioni di vita libere e dignitose.
In tale prospettiva un elemento di sicuro rilievo è il cd. indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, allegato dal ricorrente, rappresentato dall'importo destinato alla spesa mensile per i consumi, al di sotto del quale un soggetto è da considerare assolutamente povero.
Indicativo, al riguardo, come la soglia di povertà assoluta ammonti per la regione
Toscana, a parità di composizione identica del nucleo Famigliare, ad €. 1.785,00 nel
2018, €. 1.784,77 nel 2019, €. 1.633,03 nel 2020 ed €. 1.709,56 nel 2021.
Ne consegue che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, per come indicata dal ricorrente, non risulta conforme ai principi stabiliti dall'art. 36 Cost. sia sotto il profilo dell'adeguatezza, per il divario rispetto agli altri CCNL comparabili, sia sotto il profilo della sufficienza, perché inferiore all'indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT.
8. Al fine di individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost. si reputa corretto fare riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista dal CCNL Multiservizi, pacificamente sottoscritto da
“organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, che prevede un trattamento economico idoneo a soddisfare tanto il requisito di proporzionalità, contemplando retribuzioni omogenee a quelle degli altri contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, a parità di mansioni e di orario di lavoro, quanto il requisito di sufficienza, garantendo una retribuzione superiore alla soglia di povertà assoluta come individuata dall'Istat (così, Corte di
Appello Milano, sentenza n. 755/2023).
La scelta, quale parametro di commisurazione, del CCNL Multiservizi discende oltre che dall'espresso richiamo fattone dal lavoratore nella propria domanda giudiziale, dal
Pag. 5 di 6 fatto che esso prevede gli importi inferiori, rispetto al CCNL Terziario e al CCNL
Proprietari Fabbricati, per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle del lavoratore. Si tratta, perciò, del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, pur adeguandoli al dettato costituzionale e che quindi meglio è in grado di contemperare le esigenze datoriali e dei prestatori di lavoro. Inoltre, la declaratoria del secondo livello del CCNL Multiservizi è la più affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello di inquadramento dell'appellante al momento delle dimissioni, ovvero livello D del CCNL Vigilanza
Privata Servizi Fiduciari, e meglio rispondente all'attività in concreto affidata al medesimo.
9. Per la quantificazione delle somme dovute, deve farsi rinvio ai conteggi contenuti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025, non contestati da controparte, che hanno determinato l'importo spettante in euro 10.419,27.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà per la serialità della lite, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) accerta che la retribuzione percepita dal ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, non è conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza dettati dall'art. 36 Cost.
e, per l'effetto, condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 10.419,27, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida, già operata la compensazione, in complessivi euro 1.347,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 6 di 6