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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5807/2022, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Agnese Gualtieri, presso lo studio della quale elett.te Parte_1 domicilia in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326
- Ricorrente –
E
, in persona del Direttore Generale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Maria CP_1
Siciliano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliata come in atti
-Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 28.10.2022, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ A) accertarsi e dichiararsi che nulla è stato corrisposto al ricorrente per le causali di cui in premessa;
B) per l'effetto, condannarsi l' in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento CP_1 delle somme come indicate oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo indici
ISTAT dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo o, comunque, al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta dal Tribunale;
C) condannarsi l' , in persona del Direttore Generale p.t., CP_1 al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.”
Nello specifico, ha esposto: di lavorare alle dipendenze dell' , presso il Presidio Ospedaliero Controparte_2
“Maresca” di Torre del Greco, con la qualifica di Ausiliario Specializzato ATEC, inquadrato al livello A sino al maggio 2017 e, dal giugno 2017, con la qualifica di Operatore socio sanitario, inquadrato al livello BS del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità; di aver svolto la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato, dal 01.04.2016 al 30.09.2020, lavoro in giorni festivi infrasettimanali, per un totale di giorni 31, come da documentazione allegata;
di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9, tenuto conto della prestata attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come da prospetto di cui al ricorso.
L' si è costituita in giudizio ed ha rilevato che era stata adottata la Controparte_3
Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 con la quale ha riconosciuto il diritto del ricorrente, liquidando l'importo di € 1.843,79 (di cui € 689,54 per l'anno 2018, € 476,35 per l'anno 2019, € 677,90 per l'anno 2020). La resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione almeno parziale del diritto vantato da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., in quanto trattasi di emolumenti da pagarsi con periodicità mensile, soggetti, pertanto, a prescrizione quinquennale.
Ciò detto, si osserva che deve dichiararsi cessata la materia del contendere parziale del credito vantato dal Con ricorrente;
considerato che
l' ha provveduto al pagamento di € 1.843,79 a fronte, però, di € 2.602,21.
Rimane, pertanto, in favore del ricorrente un residuo importo di € 758,42 , atteso che l'importo che è stato erogato non comprende quanto maturato dal 1.4.2016 al 31.12.2017, nonostante la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta con l'istanza prot. n. 32014 dell'11.2.2021; ne deriva che non risulta fondata Con l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale con riferimento all'importo liquidato, della soccombenza per quanto concerne la somma residua non ancora erogata, si liquidano come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Emanuele Rocco, così provvede:
• dichiara cessata la parziale materia del contendere per l'importo di € 1.843,79;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 758,42, oltre accessori come per legge dalla maturazione sino all'effettivo
[...] soddisfo;
• condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in CP_1 complessivi €. 1.278,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 16.04.25
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5807/2022, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Agnese Gualtieri, presso lo studio della quale elett.te Parte_1 domicilia in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326
- Ricorrente –
E
, in persona del Direttore Generale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Maria CP_1
Siciliano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliata come in atti
-Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 28.10.2022, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ A) accertarsi e dichiararsi che nulla è stato corrisposto al ricorrente per le causali di cui in premessa;
B) per l'effetto, condannarsi l' in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento CP_1 delle somme come indicate oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo indici
ISTAT dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo o, comunque, al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta dal Tribunale;
C) condannarsi l' , in persona del Direttore Generale p.t., CP_1 al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.”
Nello specifico, ha esposto: di lavorare alle dipendenze dell' , presso il Presidio Ospedaliero Controparte_2
“Maresca” di Torre del Greco, con la qualifica di Ausiliario Specializzato ATEC, inquadrato al livello A sino al maggio 2017 e, dal giugno 2017, con la qualifica di Operatore socio sanitario, inquadrato al livello BS del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità; di aver svolto la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato, dal 01.04.2016 al 30.09.2020, lavoro in giorni festivi infrasettimanali, per un totale di giorni 31, come da documentazione allegata;
di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9, tenuto conto della prestata attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come da prospetto di cui al ricorso.
L' si è costituita in giudizio ed ha rilevato che era stata adottata la Controparte_3
Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 con la quale ha riconosciuto il diritto del ricorrente, liquidando l'importo di € 1.843,79 (di cui € 689,54 per l'anno 2018, € 476,35 per l'anno 2019, € 677,90 per l'anno 2020). La resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione almeno parziale del diritto vantato da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c., in quanto trattasi di emolumenti da pagarsi con periodicità mensile, soggetti, pertanto, a prescrizione quinquennale.
Ciò detto, si osserva che deve dichiararsi cessata la materia del contendere parziale del credito vantato dal Con ricorrente;
considerato che
l' ha provveduto al pagamento di € 1.843,79 a fronte, però, di € 2.602,21.
Rimane, pertanto, in favore del ricorrente un residuo importo di € 758,42 , atteso che l'importo che è stato erogato non comprende quanto maturato dal 1.4.2016 al 31.12.2017, nonostante la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta con l'istanza prot. n. 32014 dell'11.2.2021; ne deriva che non risulta fondata Con l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale con riferimento all'importo liquidato, della soccombenza per quanto concerne la somma residua non ancora erogata, si liquidano come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Emanuele Rocco, così provvede:
• dichiara cessata la parziale materia del contendere per l'importo di € 1.843,79;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 758,42, oltre accessori come per legge dalla maturazione sino all'effettivo
[...] soddisfo;
• condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in CP_1 complessivi €. 1.278,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 16.04.25
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco