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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3724/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Molica Colella che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente contumace oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 settembre 2020 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e chiedeva l'accertamento della inesistenza del presunto indebito di 3.673,15 euro maturato nel periodo gennaio - dicembre 2018 sulla pensione cat. INVCIV n. 07117230 comunicatogli dall' unitamente alla CP_1 riliquidazione della prestazione con lettera raccomandata del 9 luglio 2019 e poi richiesto con nota del 4 febbraio 2020, e comunque della irripetibilità dello stesso o in subordine della illegittimità del recupero, previa sospensione delle eventuali trattenute.
Nella contumacia dell'ente, sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019 e n.
10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando che in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il d.l. n. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore .., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la l. n. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co.
5, d.P.R. n. 698/1994).
Quindi l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Il dolo però non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'Istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. n. 24133/2021, n. 13223/2020).
E' quanto si riscontra nella fattispecie in esame, nella quale l'indebito sull'assegno sociale erogato dall' – nel quale è stata trasformata la prestazione di invalidità civile del ricorrente, stabilito tra l'altro CP_1 in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, giusta comunicazione di rideterminazione del 9 luglio
2019 – secondo l'ente è derivato dal superamento del limite reddituale a causa della contestuale percezione dell'assegno ordinario, ossia di una prestazione pagata dal medesimo ente, come eccepito dall'istante e non contestato.
Ne consegue che si devono ritenere irripetibili, per mancanza di dolo, le somme percepite dal
[...] nel 2018. Parte_1 Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, applicati i minimi per la breve durata, in 2.620 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' : CP_1
1) dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato da gennaio a dicembre 2018 sulla pensione cat.
INVCIV n. 07117230 percepita da preteso dall' con la nota impugnata;
Parte_1 CP_1
2) condanna l' resistente e a rimborsare al ricorrente le spese processuali, liquidate in 2.620 euro, CP_2 oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 26.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro