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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO RI Presidente
Dott.ssa OL de IS Consigliere estensore
Dott.ssa RI De Martino
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 693/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio NI
( ) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il difensore in Campello sul Clitunno, via Dante
Alighieri2
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Paoletti
( ) ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'avv. Andrea di Massa in Perugia,Corso Cavour 85
Appellata
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti.
Per l'appellato: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 326/2023, emessa Parte_1 dal Tribunale di Spoleto in data 04.05.2023, nella causa iscritta al n. pagina 1 di 10 R.G. 795/2020, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda dell'attrice avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del Parte_1 danno causato dall'asserito cedimento di una porzione del manto bituminoso di via Evangelista Torricelli, in in direzione via San CP_1
NA (Collearfuso), strada che stava percorrendo in data 26.11.2015, e che la faceva sbandare a destra, rovinando nel fossato a margine della carreggiata. Il Tribunale condannava l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante ha proposto appello lamentando la violazione dell'art. 2051 c.c. e la violazione dell'art. 2043 c.c.. Ha, inoltre, ha chiesto l'espletamento di CTU medico-legale (non ammessa dal Giudice di prime cure) per accertare il danno biologico asseritamente subito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, contestando tutti i motivi di appello e Controparte_1 opponendosi alla richiesta istruttoria.
3. In data 19.06.2024, la Corte ha invitato le parti a valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, invito non accolto dalle parti.
Con ordinanza dell' 14.11.2024 la Corte ha disposto la consulenza medico- legale sulla persona della SI.ra , nominando come CTU il dott. Parte_1
. Persona_1
Con ordinanza del 2.07.2025 ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e con ordinanza del 20.10.2025 ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale dinanzi al collegio.
4. Con il primo motivo di appello, la SI.ra si è lamentata della Parte_1 violazione dell'art. 2051 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ha “ritenuto che la conoscenza dello stato dei luoghi potesse integrare il caso fortuito”.
Per quanto riguarda l'individuazione del fatto dannoso e la prova del nesso causale tra il fatto stesso e il danno subito dalla SI.ra ad Parte_1 avviso della Corte risulta corretta la ricostruzione fornita da parte appellante.
Quest'ultima ha affermato che la mattina del 26.11.2015, nel percorrere la suddetta strada in alla guida della sua automobile, ne perdeva CP_1 il controllo poiché “resa ingovernabile dall'improvviso cedimento di una porzione del manto bituminoso, scartava a destra, rovinando nel fossato pagina 2 di 10 (profondo all'incirca 120 cm) che si apre ai margini della carreggiata”.
Quanto affermato è provato dai testimoni escussi all'udienza del
29.03.2022, in cui è stato dichiarato dal SI. che Testimone_1
“l'attrice è incappata in un solco a destra e ha perso il controllo dell'autovettura … il veicolo si ribaltava sulla sinistra, dopo aver invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia” e dalla SI.ra
[...]
è stato dichiarato che “il manto era sconnesso … c'erano Tes_2 avvallamenti molto profondi, tra cui quello dove l'attrice ha fatto
l'incidente”. Pertanto, è errata la sentenza nella parte in cui afferma che
“nel caso di specie non può ritenersi dimostrato dall'attrice il rapporto eziologico tra il bene e l'evento lesivo nei termini di cui sopra” (pag. 5 della sentenza), poiché la SI.ra ha dimostrato, con le predette Parte_1 dichiarazioni testimoniali, che i danni dalla stessa subiti sono conseguenza diretta dell'impatto con la buca presente sulla strada che stava percorrendo.
È altresì non corretta la sentenza nella parte in cui si legge che
“l'attrice ha, tuttavia, omesso di indicare il punto esatto in cui ciò
(l'asserito cedimento di una porzione del manto bituminoso) si sarebbe verificato” (pag. 6 della sentenza). Quanto sopra affermato dal Giudice di prime cure è sconfessato dal fatto che nell'atto di citazione la SI.ra ha allegato tre fotografie del punto in cui si è verificato il Parte_1 sinistro (pag. 2 dell'atto di citazione).
Pertanto, ad avviso della Corte, è errata e va riformata la sentenza nella parte in cui afferma che “la tesi attorea non ha trovato conforto nell'istruttoria” (pag. 6 della sentenza). Infatti, il testimone SI. ha risposto affermativamente alla domanda relativa al Testimone_1 fatto che la SI.ra “scartava a destra, rovinando nel fossato che Parte_1 si apre ai margini della carreggiata”, dichiarando “tanto so in quanto seguivo l'attrice con la macchina. L'attrice è incappata in un solco a destra e ha perso il controllo dell'autovettura”. Inoltre, anche se, come si legge in sentenza, “ … non ha assistito al sinistro”, la Testimone_2
SI.ra ha dichiarato di essere sopraggiunta dopo il sinistro e ha Tes_2 altresì dichiarato che sulla strada in esame “c'erano avvallamenti molto profondi, tra cui quello dove l'attrice ha fatto l'incidente”. A nulla rileva l'eccezione sollevata dal (pag. 8 atto di comparsa di CP_1 costituzione e risposta in appello) relativa al fatto che la SI.ra abbia risposto in modo negativo alla domanda finalizzata a Tes_2 pagina 3 di 10 dimostrare se l'auto della SI.ra si ribaltava o meno, perché è Parte_1 ovvio che la testimone abbia risposto “non è vero. Ho trovato la vettura messa di traverso, sulla carreggiata riservata al senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dall'attrice” dato che, come da lei dichiarato,
è sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello dell'incidente e quindi non può aver visto l'auto ribaltarsi. Alla luce delle predette risultanze istruttorie risulta quindi pacifico che la causa dell'incidente,
e quindi del danno subito da parte appellante, è stata la buca presente nella strada di nella quale è incappata, percorrendola. CP_1
Per quanto riguarda la parte della sentenza che indica la conoscenza della strada da parte della SI.ra come elemento interruttivo del nesso Parte_1 causale, occorre fare una premessa.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta pagina 4 di 10 colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass.
n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. pagina 5 di 10 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
Alla luce di quanto sin qui esposto, la doglianza di parte appellante è fondata e va accolta.
Il Giudice, infatti, ha errato nella parte in cui ha affermato che
“trattandosi … di strada conosciuta dall'attrice, poiché conduceva al luogo di lavoro: tale possibilità di previsione vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'ente convenuto per difetto di manutenzione della strada pubblica” (pag. 7 sentenza).
Il fatto che la SI.ra conoscesse la strada, infatti, non ha Parte_1 alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al . Come affermato da costante giurisprudenza, l'unico CP_1 elemento idoneo a far venir meno la predetta responsabilità è la sussistenza del caso fortuito, cioè di un evento imprevedibile, eccezionale e inevitabile. Nel caso in esame non è stata provata la sussistenza di un caso fortuito, né si può ragionevolmente affermare che la conoscenza della strada integri un fatto imprevedibile. Caso fortuito sarebbe stato, ad esempio, il percorrere la strada ad una velocità elevata, di gran lunga pagina 6 di 10 superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato e tenuta dagli altri utenti della strada. Nulla di tutto ciò si è verificato nella fattispecie in esame, poiché la SI.ra ha affermato di aver Parte_1 percorso la strada dell'incidente ad una velocità di circa 50 km/h, circostanza non contestata dal che in merito ha affermato “velocità CP_1 però certo non adeguata alla tipologia di via raffigurata nella documentazione fotografica dalla stessa prodotta” (pag. 10 comparsa di costituzione e risposta in appello). Tuttavia, risulta che la SI.ra stava percorrendo una strada in cui non c'era alcuna segnaletica Parte_1
(come dichiarato dai testimoni e né Testimone_1 Testimone_2 limite di velocità né segnaletica in relazione al pericolo di strada deformata e di banchina non transitabile. Non essendoci, pertanto, alcun segnale sul limite di velocità e non trattandosi di strada residenziale/vicina a scuole o aree pedonali (come si evince dalle fotografie allegate da parte appellante), deve ritenersi regolare la velocità di circa 50 km/h adottata dalla SI.ra . Parte_1
Inoltre, va respinta la doglianza di parte appellata in cui paventa, in via subordinata, la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della
SI.ra , non essendo condivisibile la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui si legge che “l'attrice avrebbe dovuto adottare una condotta prudente ed accorta che gli avrebbe consentito di evitare il pregiudizio subito”, non comprendendosi, infatti, in cosa sia consistita la negligenza della SI.ra e cosa avrebbe dovuto fare per evitare il danno. Parte_1
Come testimoniato dalla SI.ra “il tratto di strada era Testimone_2 scosceso, c'erano avvallamenti, crepe e buche. Il manto era sconnesso, tanto che, per percorrere la strada, bisognava centrarsi. C'erano avvallamenti molto profondi, tra cui quello dove l'attrice ha fatto
l'incidente”. È evidente quindi che, in una strada piena di buche in cui, per evitarle, gli utenti devono “fare lo slalom”, nulla si può rimproverare alla SI.ra , se non che per evitare la buca avrebbe dovuto Parte_1 portarsi sulla corsia dell'opposto senso di marcia, rischiando di fare uno scontro frontale con le altre automobili. Pertanto, si esclude la configurabilità del concorso del fatto colposo della SI.ra ex Parte_1 art. 1227 c.c..
5.Per quanto riguarda il danno subito dalla SI.ra in conseguenza Parte_1 del sinistro in esame, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 10 Il CTU medico-chirurgo specialista in medicina legale, Persona_1 nel rispondere al quesito della Corte relativo all'individuazione della causa del danno subito dalla SI.ra e alla valutazione della Parte_1 compatibilità o meno del predetto danno con l'incidente per cui è causa, ha affermato che “le lesioni vertebrali possono ritenersi coerenti con
l'evento occorso;
non si rilevano in documentazione medica atti che possono dimostrare che le stesse siano riconducibili ad altri eventi o patologie pregresse” (pag. 7 atto di CTU). Il CTU ha poi accertato un'invalidità permanente del 14%, un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni. Il CTU ha affermato che “non sono pervenute note critiche da parte dei consulenti tecnici di parte nominati, pertanto si deposita l'elaborato come definitivo” (pag. 9 atto di CTU).
Pertanto, il danno biologico subito dalla SI.ra utilizzando Parte_1 come parametri le Tabelle di Milano vigenti, risulta liquidabile come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
30
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.459,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 12.075,00
Totale generale: € 44.534,00
pagina 8 di 10 Il danno biologico subito dalla SI.ra , quindi, ammonta a € Parte_1
44.534,00. Dalla predetta somma va sottratta la somma di € 12.592,42, che l'appellante nell'atto di citazione in primo grado ha affermato di aver percepito dall come indennizzo per l'invalidità permanente valutata CP_2 in misura pari al 14%. Pertanto, la SI.ra avrebbe diritto a € Parte_1
31.941,58 (danno biologico risultante dalla differenza con quanto già ottenuto dall : €44.534,00 - €12.592,42); avendo però espressamente CP_2 limitato la domanda a € 25.000,00 (come si legge al punto 12 dell'atto di citazione in primo grado, confermato dal fatto che a pag. 11 dell'atto di citazione in appello la SI.ra ha affermato che “il valore della Parte_1 presente causa risulta compreso nello scaglione di valore tra euro 5.100,00 ed euro 26.000,00”), la somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito è pari a € 25.000,00, in tale somma compresi rivalutazione ed interessi.
In merito al danno morale richiesto dalla SI.ra , la Corte Parte_1 ritiene lo stesso non adeguatamente provato da parte appellante, che ha genericamente citato un'alterazione delle sue abitudini di vita, uno sconvolgimento della quotidianità e la rinuncia ad una vacanza in montagna, senza darne alcuna prova.
In merito al danno patrimoniale asseritamente subito dalla SI.ra Parte_1 per il danneggiamento dell'automobile con cui ha subito il sinistro, si osserva che esso non è stato adeguatamente provato in primo grado e nemmeno riproposto in questa sede come motivo di appello;
pertanto, nulla è dovuto.
In ogni caso, si osserva che la somma alla quale parte appellante avrebbe diritto (anche escludendo dal totale la voce del danno morale e il danno patrimoniale) è superiore alla cifra alla quale la predetta parte ha espressamente limitato la domanda del presente giudizio.
6. Conclusivamente, l'appello va accolto nei limiti del petitum indicato in
€ 25.000,00, risultando assorbito il secondo motivo di impugnazione.
7.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 9 di 10 Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 326/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 04.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 795/2020:
1. Condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla SI.ra Parte_1
, della somma di complessivi € 25.000,00, oltre interessi
[...] legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2. Condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio, nella misura in cui sono state liquidate dal Giudice di prime cure, in favore dell'Avv. Antonio NI dichiaratosi antistatario;
3. Condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 del presente grado del giudizio, in favore dell' Avv. Antonio
NI dichiaratosi antistatario, liquidate in € 8.715,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
4. Pone definitivamente le spese per il CTU a carico del CP_1
.
[...]
Perugia,così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi
Il Consigliere estensore
OL de IS
Il Presidente
MO RI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO RI Presidente
Dott.ssa OL de IS Consigliere estensore
Dott.ssa RI De Martino
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 693/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio NI
( ) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il difensore in Campello sul Clitunno, via Dante
Alighieri2
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Paoletti
( ) ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'avv. Andrea di Massa in Perugia,Corso Cavour 85
Appellata
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti.
Per l'appellato: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 326/2023, emessa Parte_1 dal Tribunale di Spoleto in data 04.05.2023, nella causa iscritta al n. pagina 1 di 10 R.G. 795/2020, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda dell'attrice avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del Parte_1 danno causato dall'asserito cedimento di una porzione del manto bituminoso di via Evangelista Torricelli, in in direzione via San CP_1
NA (Collearfuso), strada che stava percorrendo in data 26.11.2015, e che la faceva sbandare a destra, rovinando nel fossato a margine della carreggiata. Il Tribunale condannava l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante ha proposto appello lamentando la violazione dell'art. 2051 c.c. e la violazione dell'art. 2043 c.c.. Ha, inoltre, ha chiesto l'espletamento di CTU medico-legale (non ammessa dal Giudice di prime cure) per accertare il danno biologico asseritamente subito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, contestando tutti i motivi di appello e Controparte_1 opponendosi alla richiesta istruttoria.
3. In data 19.06.2024, la Corte ha invitato le parti a valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, invito non accolto dalle parti.
Con ordinanza dell' 14.11.2024 la Corte ha disposto la consulenza medico- legale sulla persona della SI.ra , nominando come CTU il dott. Parte_1
. Persona_1
Con ordinanza del 2.07.2025 ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e con ordinanza del 20.10.2025 ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale dinanzi al collegio.
4. Con il primo motivo di appello, la SI.ra si è lamentata della Parte_1 violazione dell'art. 2051 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ha “ritenuto che la conoscenza dello stato dei luoghi potesse integrare il caso fortuito”.
Per quanto riguarda l'individuazione del fatto dannoso e la prova del nesso causale tra il fatto stesso e il danno subito dalla SI.ra ad Parte_1 avviso della Corte risulta corretta la ricostruzione fornita da parte appellante.
Quest'ultima ha affermato che la mattina del 26.11.2015, nel percorrere la suddetta strada in alla guida della sua automobile, ne perdeva CP_1 il controllo poiché “resa ingovernabile dall'improvviso cedimento di una porzione del manto bituminoso, scartava a destra, rovinando nel fossato pagina 2 di 10 (profondo all'incirca 120 cm) che si apre ai margini della carreggiata”.
Quanto affermato è provato dai testimoni escussi all'udienza del
29.03.2022, in cui è stato dichiarato dal SI. che Testimone_1
“l'attrice è incappata in un solco a destra e ha perso il controllo dell'autovettura … il veicolo si ribaltava sulla sinistra, dopo aver invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia” e dalla SI.ra
[...]
è stato dichiarato che “il manto era sconnesso … c'erano Tes_2 avvallamenti molto profondi, tra cui quello dove l'attrice ha fatto
l'incidente”. Pertanto, è errata la sentenza nella parte in cui afferma che
“nel caso di specie non può ritenersi dimostrato dall'attrice il rapporto eziologico tra il bene e l'evento lesivo nei termini di cui sopra” (pag. 5 della sentenza), poiché la SI.ra ha dimostrato, con le predette Parte_1 dichiarazioni testimoniali, che i danni dalla stessa subiti sono conseguenza diretta dell'impatto con la buca presente sulla strada che stava percorrendo.
È altresì non corretta la sentenza nella parte in cui si legge che
“l'attrice ha, tuttavia, omesso di indicare il punto esatto in cui ciò
(l'asserito cedimento di una porzione del manto bituminoso) si sarebbe verificato” (pag. 6 della sentenza). Quanto sopra affermato dal Giudice di prime cure è sconfessato dal fatto che nell'atto di citazione la SI.ra ha allegato tre fotografie del punto in cui si è verificato il Parte_1 sinistro (pag. 2 dell'atto di citazione).
Pertanto, ad avviso della Corte, è errata e va riformata la sentenza nella parte in cui afferma che “la tesi attorea non ha trovato conforto nell'istruttoria” (pag. 6 della sentenza). Infatti, il testimone SI. ha risposto affermativamente alla domanda relativa al Testimone_1 fatto che la SI.ra “scartava a destra, rovinando nel fossato che Parte_1 si apre ai margini della carreggiata”, dichiarando “tanto so in quanto seguivo l'attrice con la macchina. L'attrice è incappata in un solco a destra e ha perso il controllo dell'autovettura”. Inoltre, anche se, come si legge in sentenza, “ … non ha assistito al sinistro”, la Testimone_2
SI.ra ha dichiarato di essere sopraggiunta dopo il sinistro e ha Tes_2 altresì dichiarato che sulla strada in esame “c'erano avvallamenti molto profondi, tra cui quello dove l'attrice ha fatto l'incidente”. A nulla rileva l'eccezione sollevata dal (pag. 8 atto di comparsa di CP_1 costituzione e risposta in appello) relativa al fatto che la SI.ra abbia risposto in modo negativo alla domanda finalizzata a Tes_2 pagina 3 di 10 dimostrare se l'auto della SI.ra si ribaltava o meno, perché è Parte_1 ovvio che la testimone abbia risposto “non è vero. Ho trovato la vettura messa di traverso, sulla carreggiata riservata al senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dall'attrice” dato che, come da lei dichiarato,
è sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello dell'incidente e quindi non può aver visto l'auto ribaltarsi. Alla luce delle predette risultanze istruttorie risulta quindi pacifico che la causa dell'incidente,
e quindi del danno subito da parte appellante, è stata la buca presente nella strada di nella quale è incappata, percorrendola. CP_1
Per quanto riguarda la parte della sentenza che indica la conoscenza della strada da parte della SI.ra come elemento interruttivo del nesso Parte_1 causale, occorre fare una premessa.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta pagina 4 di 10 colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass.
n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. pagina 5 di 10 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
Alla luce di quanto sin qui esposto, la doglianza di parte appellante è fondata e va accolta.
Il Giudice, infatti, ha errato nella parte in cui ha affermato che
“trattandosi … di strada conosciuta dall'attrice, poiché conduceva al luogo di lavoro: tale possibilità di previsione vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'ente convenuto per difetto di manutenzione della strada pubblica” (pag. 7 sentenza).
Il fatto che la SI.ra conoscesse la strada, infatti, non ha Parte_1 alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al . Come affermato da costante giurisprudenza, l'unico CP_1 elemento idoneo a far venir meno la predetta responsabilità è la sussistenza del caso fortuito, cioè di un evento imprevedibile, eccezionale e inevitabile. Nel caso in esame non è stata provata la sussistenza di un caso fortuito, né si può ragionevolmente affermare che la conoscenza della strada integri un fatto imprevedibile. Caso fortuito sarebbe stato, ad esempio, il percorrere la strada ad una velocità elevata, di gran lunga pagina 6 di 10 superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato e tenuta dagli altri utenti della strada. Nulla di tutto ciò si è verificato nella fattispecie in esame, poiché la SI.ra ha affermato di aver Parte_1 percorso la strada dell'incidente ad una velocità di circa 50 km/h, circostanza non contestata dal che in merito ha affermato “velocità CP_1 però certo non adeguata alla tipologia di via raffigurata nella documentazione fotografica dalla stessa prodotta” (pag. 10 comparsa di costituzione e risposta in appello). Tuttavia, risulta che la SI.ra stava percorrendo una strada in cui non c'era alcuna segnaletica Parte_1
(come dichiarato dai testimoni e né Testimone_1 Testimone_2 limite di velocità né segnaletica in relazione al pericolo di strada deformata e di banchina non transitabile. Non essendoci, pertanto, alcun segnale sul limite di velocità e non trattandosi di strada residenziale/vicina a scuole o aree pedonali (come si evince dalle fotografie allegate da parte appellante), deve ritenersi regolare la velocità di circa 50 km/h adottata dalla SI.ra . Parte_1
Inoltre, va respinta la doglianza di parte appellata in cui paventa, in via subordinata, la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della
SI.ra , non essendo condivisibile la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui si legge che “l'attrice avrebbe dovuto adottare una condotta prudente ed accorta che gli avrebbe consentito di evitare il pregiudizio subito”, non comprendendosi, infatti, in cosa sia consistita la negligenza della SI.ra e cosa avrebbe dovuto fare per evitare il danno. Parte_1
Come testimoniato dalla SI.ra “il tratto di strada era Testimone_2 scosceso, c'erano avvallamenti, crepe e buche. Il manto era sconnesso, tanto che, per percorrere la strada, bisognava centrarsi. C'erano avvallamenti molto profondi, tra cui quello dove l'attrice ha fatto
l'incidente”. È evidente quindi che, in una strada piena di buche in cui, per evitarle, gli utenti devono “fare lo slalom”, nulla si può rimproverare alla SI.ra , se non che per evitare la buca avrebbe dovuto Parte_1 portarsi sulla corsia dell'opposto senso di marcia, rischiando di fare uno scontro frontale con le altre automobili. Pertanto, si esclude la configurabilità del concorso del fatto colposo della SI.ra ex Parte_1 art. 1227 c.c..
5.Per quanto riguarda il danno subito dalla SI.ra in conseguenza Parte_1 del sinistro in esame, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 10 Il CTU medico-chirurgo specialista in medicina legale, Persona_1 nel rispondere al quesito della Corte relativo all'individuazione della causa del danno subito dalla SI.ra e alla valutazione della Parte_1 compatibilità o meno del predetto danno con l'incidente per cui è causa, ha affermato che “le lesioni vertebrali possono ritenersi coerenti con
l'evento occorso;
non si rilevano in documentazione medica atti che possono dimostrare che le stesse siano riconducibili ad altri eventi o patologie pregresse” (pag. 7 atto di CTU). Il CTU ha poi accertato un'invalidità permanente del 14%, un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni. Il CTU ha affermato che “non sono pervenute note critiche da parte dei consulenti tecnici di parte nominati, pertanto si deposita l'elaborato come definitivo” (pag. 9 atto di CTU).
Pertanto, il danno biologico subito dalla SI.ra utilizzando Parte_1 come parametri le Tabelle di Milano vigenti, risulta liquidabile come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
30
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.459,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 12.075,00
Totale generale: € 44.534,00
pagina 8 di 10 Il danno biologico subito dalla SI.ra , quindi, ammonta a € Parte_1
44.534,00. Dalla predetta somma va sottratta la somma di € 12.592,42, che l'appellante nell'atto di citazione in primo grado ha affermato di aver percepito dall come indennizzo per l'invalidità permanente valutata CP_2 in misura pari al 14%. Pertanto, la SI.ra avrebbe diritto a € Parte_1
31.941,58 (danno biologico risultante dalla differenza con quanto già ottenuto dall : €44.534,00 - €12.592,42); avendo però espressamente CP_2 limitato la domanda a € 25.000,00 (come si legge al punto 12 dell'atto di citazione in primo grado, confermato dal fatto che a pag. 11 dell'atto di citazione in appello la SI.ra ha affermato che “il valore della Parte_1 presente causa risulta compreso nello scaglione di valore tra euro 5.100,00 ed euro 26.000,00”), la somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito è pari a € 25.000,00, in tale somma compresi rivalutazione ed interessi.
In merito al danno morale richiesto dalla SI.ra , la Corte Parte_1 ritiene lo stesso non adeguatamente provato da parte appellante, che ha genericamente citato un'alterazione delle sue abitudini di vita, uno sconvolgimento della quotidianità e la rinuncia ad una vacanza in montagna, senza darne alcuna prova.
In merito al danno patrimoniale asseritamente subito dalla SI.ra Parte_1 per il danneggiamento dell'automobile con cui ha subito il sinistro, si osserva che esso non è stato adeguatamente provato in primo grado e nemmeno riproposto in questa sede come motivo di appello;
pertanto, nulla è dovuto.
In ogni caso, si osserva che la somma alla quale parte appellante avrebbe diritto (anche escludendo dal totale la voce del danno morale e il danno patrimoniale) è superiore alla cifra alla quale la predetta parte ha espressamente limitato la domanda del presente giudizio.
6. Conclusivamente, l'appello va accolto nei limiti del petitum indicato in
€ 25.000,00, risultando assorbito il secondo motivo di impugnazione.
7.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 9 di 10 Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 326/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 04.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 795/2020:
1. Condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla SI.ra Parte_1
, della somma di complessivi € 25.000,00, oltre interessi
[...] legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2. Condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio, nella misura in cui sono state liquidate dal Giudice di prime cure, in favore dell'Avv. Antonio NI dichiaratosi antistatario;
3. Condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 del presente grado del giudizio, in favore dell' Avv. Antonio
NI dichiaratosi antistatario, liquidate in € 8.715,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
4. Pone definitivamente le spese per il CTU a carico del CP_1
.
[...]
Perugia,così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi
Il Consigliere estensore
OL de IS
Il Presidente
MO RI
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