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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 14.06.2024
da
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Cristina Togni, del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] – Lezhe (Albania) il 27.05.1992, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parzani, del Foro di Mantova, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2493/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 13.10.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata il 17.05.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 14264/2021 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG
“In via principale: previo accertamento della ricorrenza dei requisiti ex art. 327, comma II, c.p.c., revocare, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza nr. 2493/2022 emessa dal Tribunale di Brescia all'esito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al nr. 14264/2021 RG per i motivi tutti di cui in narrativa e dichiararsi comunque la cessazione degli effetti della separazione atteso il comportamento non equivoco tenuto dai coniugi, incompatibile con lo stato di separazione ex art. 157 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, instare, capitolare ed indicare testi, anche in relazione alle difese avversarie, sin d'ora si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il signor e la signora Parte_1
convivono dall'anno 2017?” 2) “Vero che il signor Controparte_1 [...]
e la signora hanno abitato insieme nell'appartamento Parte_1 Controparte_1 sito in NA (BS); Via San Germano n. 43 dall'anno 2018 a tutt'oggi?” 3) “Vero che la signora ha omesso di riferire di essersi separata giudizialmente con il CP_1 marito nell'ottobre 2022?” 4) “Vero che il signor ha scoperto di essere
Pt_1 giudizialmente separato dalla moglie solamente nel maggio 2024?” 5) “Vero che il signor e la signora dall'anno 2021 al maggio 2024 hanno convissuto e
Pt_1 CP_1 hanno tra loro collaborato per gestire la famiglia e la prole?” 6) “Vero che il reddito del signor costituisce l'unica fonte di sostentamento per la
Pt_1 famiglia?” 7) “Vero che il signor accompagna quotidianamente i propri figli
Pt_1
a scuola, compatibilmente con i propri orari di lavoro?” 8) “Vero che il signor ogni giorno esce di casa per andare al lavoro al mattino presto e vi fa riorno Pt_1 solamente alla sera?” 9) “Vero che il signor accompagna la moglie ed i figli Pt_1 dal dottore quando vi è necessità di una visita medica?” 10) “Vero che il signor e la signora hanno trascorso il giorno di Controparte_2 Controparte_1
Pasqua 2024 presso la casa della sorella del signor ed insieme alla di lei Pt_1 famiglia?” 11) “Vero che il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 hanno sempre festeggiato insieme i propri compleanni ed i compleanni dei 3 figli?”
Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello, proposto dal sig. , e per Parte_1 effetto, CONFERMARE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE n. 2493/2022 pubblicata il 14.10.2022. R.G.: 14264/2021 resa dal Tribunale di Brescia, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, come in narrativa dettagliatamente esposte e nello specifico contestate in toto;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra , per i motivi ampiamente esposti in narrativa. IN Controparte_1
VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, instare, capitolare ed indicare testi, anche in relazione alle difese avversarie, sin da ora si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che da tempo ormai la convivenza tra i predetti coniugi era caratterizzata da continue
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG
discussioni e litigi? 2) Vero che il sig. era a conoscenza Parte_1 della causa di separazione? 3) Vero che il sig. lasciava Parte_1 gli atti giudiziari della separazione in giacenza pur sapendo perfettamente di cosa si trattava? 4) Vero che la sig.ra più volte ha invitato il sig. Controparte_1
a lasciare la casa coniugale? 5) Vero che la sig.ra Parte_1
i occupa da sola della gestione dei tre figli minori? 6) Vero che la sig.ra CP_1 accompagna da sola i figli minori, e , presso i vari centri per CP_1 Per_1 Per_2 effettuare le cure/terapie quasi tutte le mattine? 7) Vero che il padre manifesta un totale disinteressamento in merito ai figli, sia per la salute o per la scuola? 8) Vero che il sig. ha lasciato la casa coniugale di NA (Bs) Parte_1 in via San Germano n. 43? - in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto trattasi di documentazione già acquisita nel giudizio di primo grado;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.ma Corte d'Appello ritenesse di accogliere le istanze istruttorie formulate da controparte, ammettersi a prova contraria;
IN OGNI CASO, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.”
Per il Procuratore Generale:
“osserva: la notifica del ricorso di primo grado appare regolare, sicchè non può operare l'art. 327 secondo comma c.p.c., il che comporta l'inammissibilità dell'appello; in subordine, la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 157 c.c. è infondata, alla luce di quanto evidenziato dall'appellata in comparsa di risposta (risultando documentato, inoltre, che l'appellante non vive più presso quella che è stata la casa coniugale); chiede, pertanto, che l'appello sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia respinto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.12.2021 – premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio in Albania in data 7.10.2016 con , Parte_1 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di NA, e che dalla loro unione erano nati i figli (09.10.2017), (1.1.2020) e (21.06.2021) Per_3 Per_1 Per_4
– adiva il Tribunale di Brescia chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi in quanto da tempo era venuta meno la comunione spirituale e sentimentale tra la coppia, con conseguente intollerabilità della convivenza e impossibilità della prosecuzione del rapporto coniugale;
chiedeva inoltre di assegnarle la casa coniugale, sita nel Comune di NA (BS), concessa in locazione al di affidare i figli Pt_1 minori in via condivisa a entrambi i genitori, fermo restando il loro collocamento presso di sé; di condannare il convenuto al pagamento dell'assegno per la prole in complessivi euro 600 (200 per figlio) e un assegno di mantenimento in proprio favore in euro 300,00 mensili e, a tal fine, deduceva che il marito era unico percettore di reddito mentre ella si era sempre dedicata alla cura dei figli e della famiglia.
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2. All'udienza presidenziale del 24.12.2022, il Presidente, dato atto che, nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il sig. non Pt_1 era comparso, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli ad entrambi i genitori con fissazione della residenza abituale presso la casa coniugale che assegnava alla madre;
disponeva che il padre poteva vedere i figli previo accordo con la madre e fissava in capo al padre il contributo al mantenimento dei figli in euro 600,00 mensili (euro 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
richiedeva all'Agenzia delle Entrate di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, CU del convenuto.
3. La sig. rinunciati i termini per il deposito di memorie 183 cpc e per il CP_1 deposito delle comparse conclusionale ex art 190 cpc, precisava le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione dei coniugi con assegnazione a sé della casa coniugale;
affidare i figli in via esclusiva alla madre con contestuale collocamento presso la medesima;
autorizzare la ricorrente ad adottare da sola tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli minori;
disciplinare il diritto di visita padre-figli disponendo che le relative frequentazioni avvenissero in propria presenza o di propri familiari;
prevedere l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori nella somma mensile di € 200,00, cadauno, quindi € 600,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie;
l'obbligo a carico del marito di un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 300 mensili.
4. Il G.I. dava atto della regolare notifica del verbale dell'udienza presidenziale a parte convenuta la quale non si costituiva e pertanto ne dichiarava la contumacia rimettendo la causa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
5. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 13.10.2022 così statuiva: “1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i figli in via esclusiva alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per i minori;
3. dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre;
4. assegna la casa coniugale alla madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
6. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022 e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 7. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di
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mantenimento di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8. condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, con pagamento da eseguirsi ad opera della parte convenuta direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002; 9. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza.” Il Tribunale osservava:
‣ La domanda di separazione andava accolta in quanto, preso atto delle dichiarazioni della sig.ra e del disinteresse dimostrato da parte convenuta non costituendosi CP_1 nel giudizio, non vi era dubbio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
‣ la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre andava accolta in quanto il padre risultava difficilmente reperibile (la notifica degli atti processuali si era perfezionata per compiuta giacenza) e si era del tutto disinteressato del processo;
in considerazione di ciò, alla madre andava attribuita anche l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori rendendosi ciò necessario quando un genitore non era più in grado, per carenza dei rapporti con i figli, di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le loro aspirazioni. Il padre poteva vedere i figli previo accordo con la madre.
‣ la casa coniugale andava assegnata alla madre per abitarla insieme ai figli minori collocati presso la medesima.
‣ l'assegno di mantenimento per i figli andava fissato in euro complessivi 600 mensili in capo al padre sulla base del suo reddito mensile medio netto di euro 1.741,11, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno di mantenimento per la moglie invece andava fissato in euro 200,00 mensili in capo al marito stante l'assenza di capacità reddituale della ricorrente e il suo occuparsi interamente dei minori.
‣ le spese di lite seguivano la soccombenza e quindi erano a carico del convenuto contumace.
6. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970, ha Parte_1 impugnato la succinta sentenza pubblicata in data 14.10.2022 e notificata, oltre un anno e mezzo dopo, in data 17.05.2024 concludendo come in epigrafe. In particolare, l'appellante ha chiesto di revocare e/o dichiarare nulla la pronuncia del Tribunale di Brescia in quanto egli non aveva mai avuto conoscenza del giudizio di primo grado tant'è che aveva continuato a convivere con la moglie dal 2017 ad oggi , atteso che la sig.ra mai gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi;
pertanto, ha chiesto CP_1 di dichiarare la mancata cessazione degli effetti della separazione atteso il comportamento non equivoco tenuto dai coniugi, incompatibile con lo stato di separazione ex art. 157 c.c.
7. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
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8. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di respingere l'appello stante la regolarità della notifica degli atti giudiziali e la prova documentale che l'appellante non viveva più presso la casa coniugale.
9. All'udienza del 26.11.2024 sono comparse le parti personalmente che hanno entrambe affermato di aver convissuto fino al 31 agosto 2024, quando il signor si è trasferito in una casa dell lamentando che la moglie, che era Pt_1 CP_3 rimasta a vivere nella casa coniugale, aveva ottenuto una proroga del contratto di locazione ma sempre intestato a suo nome, mentre le aveva chiesto di sottoscrivere lei un nuovo contratto. La signora ha replicato che paga lei il canone. Il signor CP_1 ha ribadito di non essere stato a conoscenza del giudizio di primo grado ma Pt_1 di aver appreso della causa di separazione solo dopo che gli era stata notificata la sentenza. La Corte ha chiesto alla difesa dell'appellante di produrre la cartolina dell'avviso di ricevimento relativa alla notifica del ricorso in primo grado, non risultando agli atti, e il difensore ha replicato che non vi erano altre produzioni da parte dell'appellante in quanto era stato già prodotto tutto quanto in suo possesso. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta: a) di non aver mai ricevuto gli avvisi di giacenza di atti giudiziari a sé indirizzati relativi al giudizio di primo grado se non quello in merito alla sentenza qui impugnata, notificatagli dalla moglie ben 19 mesi dopo la sua pubblicazione. Egli, pertanto, non aveva avuto conoscenza del giudizio di primo grado né tantomeno dell'intenzione della moglie di volersi separare, atteso che essi avevano continuato a convivere dall'anno 2017 all'agosto 2024, condividendo ogni scelta riguardante la famiglia e la vita dei loro tre figli. Egli avrebbe potuto apprendere dell'esistenza della pendenza del giudizio solamente al rientro dal lavoro, la sera, se avesse trovato nella cassetta della posta l'avviso di giacenza, ma tale circostanza non si era mai verificata, almeno fino alla notifica della sentenza. Tutto questo gli aveva impedito di difendersi nel primo giudizio e di partecipare proficuamente al tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale. Egli non avrebbe avuto motivo di non partecipare ad un giudizio in cui si discuteva pure della sorte dei propri figli considerando pure che, non appena aveva rinvenuto l'avviso di giacenza di un atto giudiziario presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., nel maggio 2024, si era immediatamente ivi recato a ritirare la copia della sentenza notificatagli e altrettanto avrebbe fatto se in passato avesse trovato altri avvisi di giacenza di atti giudiziari. La notifica per compiuta giacenza del ricorso e del verbale dell'udienza presidenziale avevano giovato
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unicamente alla moglie, la quale solo sulla base della assenza in giudizio del marito aveva chiesto l'affido c.d. super-esclusivo dei figli, non potendogli attribuire nessun'altra tipo di condotta contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio. Inoltre, risultava paradossale che la moglie, che intendeva separarsi, prima di instaurare il contenzioso non ne avesse dato comunicazione tramite raccomandata;
così come risultava paradossale che la moglie avesse notificato la sentenza solo 19 mesi dopo la sua pubblicazione e avesse continuato a vivere con il marito presso la casa coniugale per tutto il giudizio, omettendo qualsiasi riferimento al giudizio in corso, coinvolgendolo nelle scelte attinenti la prole e la vita familiare. Inoltre, il comportamento tenuto da controparte durante e dopo il giudizio di primo grado dimostrava come la moglie non aveva reale intenzione di separarsi, altrimenti avrebbe immediatamente dato esecuzione al provvedimento invece di aspettare ben 19 mesi per la notifica della sentenza. Pertanto, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti della sentenza di separazione ex art. 157 c.c., atteso il comportamento non equivoco tenuto dalle parti, incompatibile con lo stato di separazione.
b) L'assenza dei presupposti per la pronuncia di separazione tra i coniugi. Dal comportamento tenuto dalla moglie emergeva l'assenza di fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. La famiglia aveva trascorso insieme le festività pasquali, compleanni, feste;
i coniugi tuttora si trovavano a condividere ogni aspetto della vita familiare crescendo congiuntamente i tre piccoli figli. Il provvedimento dichiarativo della separazione, pertanto, strideva con quanto accadeva nella quotidianità. Egli, inoltre, alla luce della scadenza del contratto di locazione della casa coniugale all'1.09.2024 aveva chiesto all l'assegnazione di un alloggio di Edilizia CP_3
Residenziale Pubblica sito in NA (BS) al fine di garantire alla propria famiglia un'abitazione più grande e confortevole rispetto a quella attuale, allegando alla predetta richiesta il certificato di stato di famiglia composto pure dalla moglie e dai tre figli. Pertanto, tutto quanto esposto confliggeva con l'animus separandi. Ha quindi chiesto di dichiarare cessati gli effetti della separazione. c) La domanda di affidamento super esclusivo dei figli in capo alla madre era stata avanzata da controparte solo in seno alla memoria integrativa del 22.07.2022 e solo sulla base del manifestato disinteresse del padre alla partecipazione del procedimento, avendo dapprima la stessa optato per l'affidamento congiunto. Il Tribunale, pertanto, aveva errato nel pronunciare l'affidamento super esclusivo non avendo mai la sig.ra provato l'esistenza di una situazione idonea ad alterare o porre in pericolo CP_1
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori da parte del padre. Egli si era trovato impossibilitato a partecipare al giudizio non avendone mai avuto conoscenza;
si occupava dei figli quotidianamente decidendo di lavorare pure nella giornata di sabato per non far mai mancare nulla alla famiglia atteso che era l'unico genitore percettore di reddito. Pertanto, non gli si poteva addebitare nessun disinteresse nei confronti di moglie e figli.
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11. Parte appellata, di contro, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: a) In merito al primo motivo di appello relativo all'assenza di controparte al giudizio di primo grado, il Tribunale ne aveva correttamente pronunciato la contumacia in quanto le notifiche degli atti giudiziari (ricorso, decreto e ordinanza presidenziale) si erano perfezionate per compiuta giacenza decorsi dieci giorni senza che l'atto stesso fosse stato ritirato dal soggetto interessato. Ella aveva sempre messo a conoscenza il marito delle udienze in Tribunale alle quali tuttavia controparte aveva sempre rifiutato di partecipare. b), In merito al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza dei requisiti per pronunciare sentenza di separazione, ella aveva più volte manifestato al marito la volontà di separarsi invitandolo a lasciare il tetto coniugale ma lo stesso si era sempre rifiutato con atteggiamento aggressivo. Il fatto che controparte avesse continuato a coabitare con ella fino a poco tempo fa non voleva dire che tra le parti fosse avvenuta una riconciliazione. I coniugi, infatti, pur vivendo sotto lo stesso tetto, conducevano due vite separate. Ad oggi, scaduto il contratto di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, il signor si era trovato costretto ad abbandonare la casa Pt_1 trasferendosi in NA mentre ella continuava a vivere presso la casa coniugale con contratto di locazione a sé intestato insieme ai tre figli minori. c) In merito al terzo motivo di appello relativo all'affidamento super esclusivo, il Tribunale aveva correttamente valutato il comportamento tenuto dal convenuto il quale non costituendosi in giudizio, né davanti al Presidente né davanti al G.I., aveva dimostrato il suo totale disinteresse, anche nei confronti dei figli. A riguardo, controparte aveva dimostrato la sua irresponsabilità e mancata serietà, e come tale quindi non era in grado di poter gestire ed educare dei minori nel rispetto del senso del dovere. Il Tribunale, infatti, aveva pronunciato l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre nell'esclusivo interesse dei minori atteso pure che ed Per_4 Per_1 risultavano in cura presso la Neuropsichiatria dell'infanzia. Il padre si era da sempre disinteressato delle patologie di cui i figli erano affetti ed ella si trovava da sola ad occuparsi di tutto, come accompagnarli ogni settimana a fare le relative terapie e il tempo impiegato per la cura dei figli non le permetteva di trovare un'occupazione lavorativa. Inoltre, il signor oltre a non provvedere alla cura e all'educazione Pt_1 dei figli non aveva neanche mai corrisposto l'assegno di mantenimento come previsto in sentenza, nonostante adesso non vivesse più con loro. Pertanto, l'affidamento esclusivo andava confermato così da poter adottare in autonomia le decisioni in favore dei propri figli senza alcuna necessità di reperire, con enormi difficoltà, il padre per poter avere il suo consenso scritto.
12. La Corte ritiene che l'eccezione preliminare sia fondata e che conseguentemente debba essere dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessità di rimessione al primo giudice ex art. 354 cpc. È pacifico che le parti convivessero al momento della instaurazione del giudizio di primo grado e che abbiano continuato a convivere fino al 31 agosto 2024.
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A prescindere dalla valutazione circa la correttezza e validità di una notifica per compiuta giacenza effettuata presso la residenza comune alle parti in conflitto, si osserva, in ogni caso, che risulta completata per compiuta giacenza solo la notifica del provvedimento presidenziale e non anche del ricorso introduttivo, mancando agli atti la relativa cartolina postale che attesta l'avviso della notifica dell'atto presso la residenza. A richiesta della Corte, l'appellante ha dichiarato di non avere altro da produrre. Valutate altresì le dichiarazioni delle parti in udienza, la Corte ritiene che debba essere dichiarata la nullità della notifica medesima con conseguente rimessione degli atti al primo giudice e onere delle parti di riassunzione nei termini indicati dall'art. 354 cpc. Si compensano tra le parti le spese di questo grado di giudizio, attese le contrapposte ricostruzioni dei fatti da parte dei signori e che sarebbero meritevoli Pt_1 CP_1 di approfondimenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 2493/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Brescia il 13.10.2022 e pubblicata il 14.10.2022, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., così provvede:
DICHIARA la nullità della notificazione del ricorso proposto da
[...]
nel primo grado di giudizio (proc. RG 14264/2021) e, CP_1 conseguentemente, della sentenza impugnata;
Visto l'art. 354 cpp
RIMETTE la causa al primo giudice, con onere delle parti di riassumerla nei termini di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di questo grado di giudizio
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente rel. est.
Maria Grazia Domanico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 14.06.2024
da
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Cristina Togni, del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] – Lezhe (Albania) il 27.05.1992, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parzani, del Foro di Mantova, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2493/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 13.10.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata il 17.05.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 14264/2021 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG
“In via principale: previo accertamento della ricorrenza dei requisiti ex art. 327, comma II, c.p.c., revocare, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza nr. 2493/2022 emessa dal Tribunale di Brescia all'esito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al nr. 14264/2021 RG per i motivi tutti di cui in narrativa e dichiararsi comunque la cessazione degli effetti della separazione atteso il comportamento non equivoco tenuto dai coniugi, incompatibile con lo stato di separazione ex art. 157 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, instare, capitolare ed indicare testi, anche in relazione alle difese avversarie, sin d'ora si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il signor e la signora Parte_1
convivono dall'anno 2017?” 2) “Vero che il signor Controparte_1 [...]
e la signora hanno abitato insieme nell'appartamento Parte_1 Controparte_1 sito in NA (BS); Via San Germano n. 43 dall'anno 2018 a tutt'oggi?” 3) “Vero che la signora ha omesso di riferire di essersi separata giudizialmente con il CP_1 marito nell'ottobre 2022?” 4) “Vero che il signor ha scoperto di essere
Pt_1 giudizialmente separato dalla moglie solamente nel maggio 2024?” 5) “Vero che il signor e la signora dall'anno 2021 al maggio 2024 hanno convissuto e
Pt_1 CP_1 hanno tra loro collaborato per gestire la famiglia e la prole?” 6) “Vero che il reddito del signor costituisce l'unica fonte di sostentamento per la
Pt_1 famiglia?” 7) “Vero che il signor accompagna quotidianamente i propri figli
Pt_1
a scuola, compatibilmente con i propri orari di lavoro?” 8) “Vero che il signor ogni giorno esce di casa per andare al lavoro al mattino presto e vi fa riorno Pt_1 solamente alla sera?” 9) “Vero che il signor accompagna la moglie ed i figli Pt_1 dal dottore quando vi è necessità di una visita medica?” 10) “Vero che il signor e la signora hanno trascorso il giorno di Controparte_2 Controparte_1
Pasqua 2024 presso la casa della sorella del signor ed insieme alla di lei Pt_1 famiglia?” 11) “Vero che il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 hanno sempre festeggiato insieme i propri compleanni ed i compleanni dei 3 figli?”
Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello, proposto dal sig. , e per Parte_1 effetto, CONFERMARE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE n. 2493/2022 pubblicata il 14.10.2022. R.G.: 14264/2021 resa dal Tribunale di Brescia, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, come in narrativa dettagliatamente esposte e nello specifico contestate in toto;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra , per i motivi ampiamente esposti in narrativa. IN Controparte_1
VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, instare, capitolare ed indicare testi, anche in relazione alle difese avversarie, sin da ora si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che da tempo ormai la convivenza tra i predetti coniugi era caratterizzata da continue
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discussioni e litigi? 2) Vero che il sig. era a conoscenza Parte_1 della causa di separazione? 3) Vero che il sig. lasciava Parte_1 gli atti giudiziari della separazione in giacenza pur sapendo perfettamente di cosa si trattava? 4) Vero che la sig.ra più volte ha invitato il sig. Controparte_1
a lasciare la casa coniugale? 5) Vero che la sig.ra Parte_1
i occupa da sola della gestione dei tre figli minori? 6) Vero che la sig.ra CP_1 accompagna da sola i figli minori, e , presso i vari centri per CP_1 Per_1 Per_2 effettuare le cure/terapie quasi tutte le mattine? 7) Vero che il padre manifesta un totale disinteressamento in merito ai figli, sia per la salute o per la scuola? 8) Vero che il sig. ha lasciato la casa coniugale di NA (Bs) Parte_1 in via San Germano n. 43? - in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto trattasi di documentazione già acquisita nel giudizio di primo grado;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.ma Corte d'Appello ritenesse di accogliere le istanze istruttorie formulate da controparte, ammettersi a prova contraria;
IN OGNI CASO, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.”
Per il Procuratore Generale:
“osserva: la notifica del ricorso di primo grado appare regolare, sicchè non può operare l'art. 327 secondo comma c.p.c., il che comporta l'inammissibilità dell'appello; in subordine, la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 157 c.c. è infondata, alla luce di quanto evidenziato dall'appellata in comparsa di risposta (risultando documentato, inoltre, che l'appellante non vive più presso quella che è stata la casa coniugale); chiede, pertanto, che l'appello sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia respinto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.12.2021 – premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio in Albania in data 7.10.2016 con , Parte_1 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di NA, e che dalla loro unione erano nati i figli (09.10.2017), (1.1.2020) e (21.06.2021) Per_3 Per_1 Per_4
– adiva il Tribunale di Brescia chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi in quanto da tempo era venuta meno la comunione spirituale e sentimentale tra la coppia, con conseguente intollerabilità della convivenza e impossibilità della prosecuzione del rapporto coniugale;
chiedeva inoltre di assegnarle la casa coniugale, sita nel Comune di NA (BS), concessa in locazione al di affidare i figli Pt_1 minori in via condivisa a entrambi i genitori, fermo restando il loro collocamento presso di sé; di condannare il convenuto al pagamento dell'assegno per la prole in complessivi euro 600 (200 per figlio) e un assegno di mantenimento in proprio favore in euro 300,00 mensili e, a tal fine, deduceva che il marito era unico percettore di reddito mentre ella si era sempre dedicata alla cura dei figli e della famiglia.
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2. All'udienza presidenziale del 24.12.2022, il Presidente, dato atto che, nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il sig. non Pt_1 era comparso, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli ad entrambi i genitori con fissazione della residenza abituale presso la casa coniugale che assegnava alla madre;
disponeva che il padre poteva vedere i figli previo accordo con la madre e fissava in capo al padre il contributo al mantenimento dei figli in euro 600,00 mensili (euro 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
richiedeva all'Agenzia delle Entrate di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, CU del convenuto.
3. La sig. rinunciati i termini per il deposito di memorie 183 cpc e per il CP_1 deposito delle comparse conclusionale ex art 190 cpc, precisava le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione dei coniugi con assegnazione a sé della casa coniugale;
affidare i figli in via esclusiva alla madre con contestuale collocamento presso la medesima;
autorizzare la ricorrente ad adottare da sola tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli minori;
disciplinare il diritto di visita padre-figli disponendo che le relative frequentazioni avvenissero in propria presenza o di propri familiari;
prevedere l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori nella somma mensile di € 200,00, cadauno, quindi € 600,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie;
l'obbligo a carico del marito di un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 300 mensili.
4. Il G.I. dava atto della regolare notifica del verbale dell'udienza presidenziale a parte convenuta la quale non si costituiva e pertanto ne dichiarava la contumacia rimettendo la causa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
5. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 13.10.2022 così statuiva: “1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i figli in via esclusiva alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per i minori;
3. dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre;
4. assegna la casa coniugale alla madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
6. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022 e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 7. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di
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mantenimento di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8. condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, con pagamento da eseguirsi ad opera della parte convenuta direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002; 9. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza.” Il Tribunale osservava:
‣ La domanda di separazione andava accolta in quanto, preso atto delle dichiarazioni della sig.ra e del disinteresse dimostrato da parte convenuta non costituendosi CP_1 nel giudizio, non vi era dubbio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
‣ la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre andava accolta in quanto il padre risultava difficilmente reperibile (la notifica degli atti processuali si era perfezionata per compiuta giacenza) e si era del tutto disinteressato del processo;
in considerazione di ciò, alla madre andava attribuita anche l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori rendendosi ciò necessario quando un genitore non era più in grado, per carenza dei rapporti con i figli, di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le loro aspirazioni. Il padre poteva vedere i figli previo accordo con la madre.
‣ la casa coniugale andava assegnata alla madre per abitarla insieme ai figli minori collocati presso la medesima.
‣ l'assegno di mantenimento per i figli andava fissato in euro complessivi 600 mensili in capo al padre sulla base del suo reddito mensile medio netto di euro 1.741,11, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno di mantenimento per la moglie invece andava fissato in euro 200,00 mensili in capo al marito stante l'assenza di capacità reddituale della ricorrente e il suo occuparsi interamente dei minori.
‣ le spese di lite seguivano la soccombenza e quindi erano a carico del convenuto contumace.
6. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970, ha Parte_1 impugnato la succinta sentenza pubblicata in data 14.10.2022 e notificata, oltre un anno e mezzo dopo, in data 17.05.2024 concludendo come in epigrafe. In particolare, l'appellante ha chiesto di revocare e/o dichiarare nulla la pronuncia del Tribunale di Brescia in quanto egli non aveva mai avuto conoscenza del giudizio di primo grado tant'è che aveva continuato a convivere con la moglie dal 2017 ad oggi , atteso che la sig.ra mai gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi;
pertanto, ha chiesto CP_1 di dichiarare la mancata cessazione degli effetti della separazione atteso il comportamento non equivoco tenuto dai coniugi, incompatibile con lo stato di separazione ex art. 157 c.c.
7. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
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8. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di respingere l'appello stante la regolarità della notifica degli atti giudiziali e la prova documentale che l'appellante non viveva più presso la casa coniugale.
9. All'udienza del 26.11.2024 sono comparse le parti personalmente che hanno entrambe affermato di aver convissuto fino al 31 agosto 2024, quando il signor si è trasferito in una casa dell lamentando che la moglie, che era Pt_1 CP_3 rimasta a vivere nella casa coniugale, aveva ottenuto una proroga del contratto di locazione ma sempre intestato a suo nome, mentre le aveva chiesto di sottoscrivere lei un nuovo contratto. La signora ha replicato che paga lei il canone. Il signor CP_1 ha ribadito di non essere stato a conoscenza del giudizio di primo grado ma Pt_1 di aver appreso della causa di separazione solo dopo che gli era stata notificata la sentenza. La Corte ha chiesto alla difesa dell'appellante di produrre la cartolina dell'avviso di ricevimento relativa alla notifica del ricorso in primo grado, non risultando agli atti, e il difensore ha replicato che non vi erano altre produzioni da parte dell'appellante in quanto era stato già prodotto tutto quanto in suo possesso. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta: a) di non aver mai ricevuto gli avvisi di giacenza di atti giudiziari a sé indirizzati relativi al giudizio di primo grado se non quello in merito alla sentenza qui impugnata, notificatagli dalla moglie ben 19 mesi dopo la sua pubblicazione. Egli, pertanto, non aveva avuto conoscenza del giudizio di primo grado né tantomeno dell'intenzione della moglie di volersi separare, atteso che essi avevano continuato a convivere dall'anno 2017 all'agosto 2024, condividendo ogni scelta riguardante la famiglia e la vita dei loro tre figli. Egli avrebbe potuto apprendere dell'esistenza della pendenza del giudizio solamente al rientro dal lavoro, la sera, se avesse trovato nella cassetta della posta l'avviso di giacenza, ma tale circostanza non si era mai verificata, almeno fino alla notifica della sentenza. Tutto questo gli aveva impedito di difendersi nel primo giudizio e di partecipare proficuamente al tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale. Egli non avrebbe avuto motivo di non partecipare ad un giudizio in cui si discuteva pure della sorte dei propri figli considerando pure che, non appena aveva rinvenuto l'avviso di giacenza di un atto giudiziario presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., nel maggio 2024, si era immediatamente ivi recato a ritirare la copia della sentenza notificatagli e altrettanto avrebbe fatto se in passato avesse trovato altri avvisi di giacenza di atti giudiziari. La notifica per compiuta giacenza del ricorso e del verbale dell'udienza presidenziale avevano giovato
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unicamente alla moglie, la quale solo sulla base della assenza in giudizio del marito aveva chiesto l'affido c.d. super-esclusivo dei figli, non potendogli attribuire nessun'altra tipo di condotta contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio. Inoltre, risultava paradossale che la moglie, che intendeva separarsi, prima di instaurare il contenzioso non ne avesse dato comunicazione tramite raccomandata;
così come risultava paradossale che la moglie avesse notificato la sentenza solo 19 mesi dopo la sua pubblicazione e avesse continuato a vivere con il marito presso la casa coniugale per tutto il giudizio, omettendo qualsiasi riferimento al giudizio in corso, coinvolgendolo nelle scelte attinenti la prole e la vita familiare. Inoltre, il comportamento tenuto da controparte durante e dopo il giudizio di primo grado dimostrava come la moglie non aveva reale intenzione di separarsi, altrimenti avrebbe immediatamente dato esecuzione al provvedimento invece di aspettare ben 19 mesi per la notifica della sentenza. Pertanto, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti della sentenza di separazione ex art. 157 c.c., atteso il comportamento non equivoco tenuto dalle parti, incompatibile con lo stato di separazione.
b) L'assenza dei presupposti per la pronuncia di separazione tra i coniugi. Dal comportamento tenuto dalla moglie emergeva l'assenza di fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. La famiglia aveva trascorso insieme le festività pasquali, compleanni, feste;
i coniugi tuttora si trovavano a condividere ogni aspetto della vita familiare crescendo congiuntamente i tre piccoli figli. Il provvedimento dichiarativo della separazione, pertanto, strideva con quanto accadeva nella quotidianità. Egli, inoltre, alla luce della scadenza del contratto di locazione della casa coniugale all'1.09.2024 aveva chiesto all l'assegnazione di un alloggio di Edilizia CP_3
Residenziale Pubblica sito in NA (BS) al fine di garantire alla propria famiglia un'abitazione più grande e confortevole rispetto a quella attuale, allegando alla predetta richiesta il certificato di stato di famiglia composto pure dalla moglie e dai tre figli. Pertanto, tutto quanto esposto confliggeva con l'animus separandi. Ha quindi chiesto di dichiarare cessati gli effetti della separazione. c) La domanda di affidamento super esclusivo dei figli in capo alla madre era stata avanzata da controparte solo in seno alla memoria integrativa del 22.07.2022 e solo sulla base del manifestato disinteresse del padre alla partecipazione del procedimento, avendo dapprima la stessa optato per l'affidamento congiunto. Il Tribunale, pertanto, aveva errato nel pronunciare l'affidamento super esclusivo non avendo mai la sig.ra provato l'esistenza di una situazione idonea ad alterare o porre in pericolo CP_1
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori da parte del padre. Egli si era trovato impossibilitato a partecipare al giudizio non avendone mai avuto conoscenza;
si occupava dei figli quotidianamente decidendo di lavorare pure nella giornata di sabato per non far mai mancare nulla alla famiglia atteso che era l'unico genitore percettore di reddito. Pertanto, non gli si poteva addebitare nessun disinteresse nei confronti di moglie e figli.
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11. Parte appellata, di contro, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: a) In merito al primo motivo di appello relativo all'assenza di controparte al giudizio di primo grado, il Tribunale ne aveva correttamente pronunciato la contumacia in quanto le notifiche degli atti giudiziari (ricorso, decreto e ordinanza presidenziale) si erano perfezionate per compiuta giacenza decorsi dieci giorni senza che l'atto stesso fosse stato ritirato dal soggetto interessato. Ella aveva sempre messo a conoscenza il marito delle udienze in Tribunale alle quali tuttavia controparte aveva sempre rifiutato di partecipare. b), In merito al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza dei requisiti per pronunciare sentenza di separazione, ella aveva più volte manifestato al marito la volontà di separarsi invitandolo a lasciare il tetto coniugale ma lo stesso si era sempre rifiutato con atteggiamento aggressivo. Il fatto che controparte avesse continuato a coabitare con ella fino a poco tempo fa non voleva dire che tra le parti fosse avvenuta una riconciliazione. I coniugi, infatti, pur vivendo sotto lo stesso tetto, conducevano due vite separate. Ad oggi, scaduto il contratto di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, il signor si era trovato costretto ad abbandonare la casa Pt_1 trasferendosi in NA mentre ella continuava a vivere presso la casa coniugale con contratto di locazione a sé intestato insieme ai tre figli minori. c) In merito al terzo motivo di appello relativo all'affidamento super esclusivo, il Tribunale aveva correttamente valutato il comportamento tenuto dal convenuto il quale non costituendosi in giudizio, né davanti al Presidente né davanti al G.I., aveva dimostrato il suo totale disinteresse, anche nei confronti dei figli. A riguardo, controparte aveva dimostrato la sua irresponsabilità e mancata serietà, e come tale quindi non era in grado di poter gestire ed educare dei minori nel rispetto del senso del dovere. Il Tribunale, infatti, aveva pronunciato l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre nell'esclusivo interesse dei minori atteso pure che ed Per_4 Per_1 risultavano in cura presso la Neuropsichiatria dell'infanzia. Il padre si era da sempre disinteressato delle patologie di cui i figli erano affetti ed ella si trovava da sola ad occuparsi di tutto, come accompagnarli ogni settimana a fare le relative terapie e il tempo impiegato per la cura dei figli non le permetteva di trovare un'occupazione lavorativa. Inoltre, il signor oltre a non provvedere alla cura e all'educazione Pt_1 dei figli non aveva neanche mai corrisposto l'assegno di mantenimento come previsto in sentenza, nonostante adesso non vivesse più con loro. Pertanto, l'affidamento esclusivo andava confermato così da poter adottare in autonomia le decisioni in favore dei propri figli senza alcuna necessità di reperire, con enormi difficoltà, il padre per poter avere il suo consenso scritto.
12. La Corte ritiene che l'eccezione preliminare sia fondata e che conseguentemente debba essere dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessità di rimessione al primo giudice ex art. 354 cpc. È pacifico che le parti convivessero al momento della instaurazione del giudizio di primo grado e che abbiano continuato a convivere fino al 31 agosto 2024.
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A prescindere dalla valutazione circa la correttezza e validità di una notifica per compiuta giacenza effettuata presso la residenza comune alle parti in conflitto, si osserva, in ogni caso, che risulta completata per compiuta giacenza solo la notifica del provvedimento presidenziale e non anche del ricorso introduttivo, mancando agli atti la relativa cartolina postale che attesta l'avviso della notifica dell'atto presso la residenza. A richiesta della Corte, l'appellante ha dichiarato di non avere altro da produrre. Valutate altresì le dichiarazioni delle parti in udienza, la Corte ritiene che debba essere dichiarata la nullità della notifica medesima con conseguente rimessione degli atti al primo giudice e onere delle parti di riassunzione nei termini indicati dall'art. 354 cpc. Si compensano tra le parti le spese di questo grado di giudizio, attese le contrapposte ricostruzioni dei fatti da parte dei signori e che sarebbero meritevoli Pt_1 CP_1 di approfondimenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 2493/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Brescia il 13.10.2022 e pubblicata il 14.10.2022, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., così provvede:
DICHIARA la nullità della notificazione del ricorso proposto da
[...]
nel primo grado di giudizio (proc. RG 14264/2021) e, CP_1 conseguentemente, della sentenza impugnata;
Visto l'art. 354 cpp
RIMETTE la causa al primo giudice, con onere delle parti di riassumerla nei termini di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di questo grado di giudizio
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente rel. est.
Maria Grazia Domanico
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