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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9671/2021
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Letta la memoria conclusionale depositata da parte convenuta/opposta e lette le note scritte depositate solo da parte opposta
Ritenuto all'esito del contenuto della comparsa conclusionale di non poter rinviare il procedimento ai sensi dell'art 309 cpc essendo necessario definirlo,
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9671 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
nata a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
P.IVA NT AN (SA) alla via Magellano snc C.A.P. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Mario Pastorino del Foro di Salerno C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in PA (SA) alla via XX Settembre n° 14 C.A.P. 84091
- opponente- contro
(C.F. - P.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 legale in Roma - Viale Regina Margherita 125 -, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott.
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Antonio Christian Faggella CP_2
EL [cod. fisc. del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo Studio sito in Milano, Via Correggio n. 43 pagina 1 di 5 - opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/11/2021 alla soc. Controparte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021 RG Parte_1
n. 7079/2021, emesso dal Tribunale di Salerno e ritualmente notificato in data 13/10/2021 a mezzo del quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 22.380,08 oltre gli interessi, spese della procedura di ingiunzione e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva che in data 04/09/2015, alcuni tecnici Pt_1 qualificatisi dipendenti della società Enel, effettuavano un sopralluogo per la verifica di un contatore di energia elettrica riferito a delle serre, adiacente alla sua abitazione, intestato alla società Lo RA s.r.l., chiusa per fallimento nell'anno 2007.
Parte opponente, che possedeva e chiavi di ingresso, apriva il cancello ai tecnici per permettere la verifica;
a seguito del sopralluogo, i tecnici le riferivano che il contatore era ancora in funzione, seppur la società avesse dismesso l'attività nell'anno 2007.
I tecnici, pur non avendo provveduto alla effettiva verifica dell'utilizzo dell'energia elettrica ed alla verifica del punto di collegamento del contatore, attribuivano i consumi di energia a parte opponente.
Infatti, dopo qualche mese, nel giugno del 2016, venivano recapitate a mezzo posta presso l'abitazione della alcune richieste di pagamento da parte della Società Enel Servizio Elettrico, con le quali le veniva Pt_1 contestata la morosità della bolletta n. 065206018081232A per un importo complessivo pari ad € 22.312,69 riferito al contatore avente nr. IT0018E807062298. Sulla scorta di quanto accaduto, parte opponente, in data 27/08/2019, ha provveduto a sporgere formale denuncia/querela presso la stazione dei Carabinieri di
NT AN (SA) in quanto non è mai stata utilizzatrice di tale contratto di fornitura n.
IT0018E807062298.
Inoltre, la deduceva di occupare un immobile adibito ad uso familiare, mentre i consumi Pt_1 riportati dal contatore oggetto di causa non potevano di certo essere riferiti a quelli di una famiglia quanto piuttosto ad un uso industriale.
In ragione di quanto sopra, parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva attesa la carenza di elementi idonei e sufficienti a dimostrare la titolarità del contratto di somministrazione di energia elettrica avente codice POD IT0018E807062298 non riconducibile per alcuna ragione ad essa non avendo avuto né all'epoca dei fatti né all'attualità alcun rapporto con la soc. Lo
RA s.r.l. dichiarata fallita nell'anno 2007 e per l'effetto dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, pagina 2 di 5 che la sig.ra nulla deve alla società e revocare il decreto Pt_1 Controparte_1 ingiuntivo 2274/2021 del 29/09/2021 con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Parte opposta si costituiva in giudizio contestando in primo luogo la tardività dell'opposizione avversaria promossa oltre il termine perentorio di legge in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 13.10.2021 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato solamente in data 30.11.2021
(come confermato dalla PEC allegata in atti). Contestava, inoltre, la mancata proposizione della domanda di conciliazione.
In merito al sopralluogo avvenuto in data 04/09/2015, da cui si evincerebbe la legittimazione passiva di parte opponente, parte opposta rilevava che i tecnici della società di distribuzione e non i tecnici della società opposta - contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente - hanno accertato una situazione di irregolarità della misura dei prelievi tramite riattivazione abusiva del contatore.
Dall'analisi è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 01/09/2010 ed è stato rimosso il
04/09/2015 mediante intervento tecnico. Dal verbale redatto in corso di sopralluogo e sottoscritto da parte opponente, emerge chiaramente che questa fosse presente alle operazioni di verifica in qualità di utilizzatrice della fornitura in parola.
Parte opponente, in citazione, contestava di non aver alcun legame con la fornitura n.
IT001E807062298 ma, contrariamente a quanto sostenuto, questa in realtà aveva un comprovato legame con l'intestataria della fornitura, ossia la società “Lo RA s.r.l.”, in quanto la rappresentante legale della società intestataria era la signora che a quanto risulta dal verbale in parola era madre di Persona_1 parte opponente.
Inoltre, si opponeva alla richiesta di CTU avanzata da parte opponente in quanto inammissibile perché il suddetto mezzo di indagine non può mai essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
In ragione di quanto sopra, parte opposta chiedeva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi contenute in quanto proposta oltre il termine di legge e per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo;
e nel merito, in via principale di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
ed in via subordinata e nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento in favore di dell'importo di Euro 22.380,08, oltre interessi dalla scadenza delle Controparte_1 singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 15.07.22 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto;
indi dopo alcuni rinvii, la causa veniva riassegnata allo scrivente che la rinviava per la pagina 3 di 5 decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Si ritiene fondata ed assorbente l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 40 giorni ex lege e non sussistendo i presupposti per ritenere validamente instaurata una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
In materia si richiama il principio giuridico enunciato dalla Cass. civ. in sentenza n. 10386/2012 secondo cui “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Orbene, parte opponente con note scritte del 08.07.22 ha sostenuto di non aver avuto tempestiva conoscenza del ricorso in quanto la notifica è stata eseguita nelle mani del padre di lei non convivente e che quindi ha scoperto l'effettiva data di notifica solo attraverso la documentazione allegata da parte opposta nel presente procedimento.
Sul punto la convenuta ha provato che la notifica, nonostante si fosse perfezionata con consegna nelle mani del padre della era stata eseguita presso l'indirizzo dove risiede l'opponente ma Pt_1 oltretutto, seppure ne avesse avuto conoscenza solo in data 27/10/2021, come sostenuto, sarebbe stata comunque in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Alla luce di quanto detto, non ricorrendo i presupposti ex art. 650 c.p.c. per poter proporre opposizione tardiva, la opposizione risulta inammissibile e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021 RG n. 7079/2021.
In considerazione della diversa posizione processuale delle parti (consumatore/imprenditore) e delle modalità di definizione del giudizio, con pronuncia di inammissibilità dell'opposizione senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, si ritiene che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 4 di 5 1) Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021 RG n.
7079/2021, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 15.7.22;
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno
29.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Letta la memoria conclusionale depositata da parte convenuta/opposta e lette le note scritte depositate solo da parte opposta
Ritenuto all'esito del contenuto della comparsa conclusionale di non poter rinviare il procedimento ai sensi dell'art 309 cpc essendo necessario definirlo,
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9671 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
nata a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
P.IVA NT AN (SA) alla via Magellano snc C.A.P. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Mario Pastorino del Foro di Salerno C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in PA (SA) alla via XX Settembre n° 14 C.A.P. 84091
- opponente- contro
(C.F. - P.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 legale in Roma - Viale Regina Margherita 125 -, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott.
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Antonio Christian Faggella CP_2
EL [cod. fisc. del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo Studio sito in Milano, Via Correggio n. 43 pagina 1 di 5 - opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/11/2021 alla soc. Controparte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021 RG Parte_1
n. 7079/2021, emesso dal Tribunale di Salerno e ritualmente notificato in data 13/10/2021 a mezzo del quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 22.380,08 oltre gli interessi, spese della procedura di ingiunzione e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva che in data 04/09/2015, alcuni tecnici Pt_1 qualificatisi dipendenti della società Enel, effettuavano un sopralluogo per la verifica di un contatore di energia elettrica riferito a delle serre, adiacente alla sua abitazione, intestato alla società Lo RA s.r.l., chiusa per fallimento nell'anno 2007.
Parte opponente, che possedeva e chiavi di ingresso, apriva il cancello ai tecnici per permettere la verifica;
a seguito del sopralluogo, i tecnici le riferivano che il contatore era ancora in funzione, seppur la società avesse dismesso l'attività nell'anno 2007.
I tecnici, pur non avendo provveduto alla effettiva verifica dell'utilizzo dell'energia elettrica ed alla verifica del punto di collegamento del contatore, attribuivano i consumi di energia a parte opponente.
Infatti, dopo qualche mese, nel giugno del 2016, venivano recapitate a mezzo posta presso l'abitazione della alcune richieste di pagamento da parte della Società Enel Servizio Elettrico, con le quali le veniva Pt_1 contestata la morosità della bolletta n. 065206018081232A per un importo complessivo pari ad € 22.312,69 riferito al contatore avente nr. IT0018E807062298. Sulla scorta di quanto accaduto, parte opponente, in data 27/08/2019, ha provveduto a sporgere formale denuncia/querela presso la stazione dei Carabinieri di
NT AN (SA) in quanto non è mai stata utilizzatrice di tale contratto di fornitura n.
IT0018E807062298.
Inoltre, la deduceva di occupare un immobile adibito ad uso familiare, mentre i consumi Pt_1 riportati dal contatore oggetto di causa non potevano di certo essere riferiti a quelli di una famiglia quanto piuttosto ad un uso industriale.
In ragione di quanto sopra, parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva attesa la carenza di elementi idonei e sufficienti a dimostrare la titolarità del contratto di somministrazione di energia elettrica avente codice POD IT0018E807062298 non riconducibile per alcuna ragione ad essa non avendo avuto né all'epoca dei fatti né all'attualità alcun rapporto con la soc. Lo
RA s.r.l. dichiarata fallita nell'anno 2007 e per l'effetto dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, pagina 2 di 5 che la sig.ra nulla deve alla società e revocare il decreto Pt_1 Controparte_1 ingiuntivo 2274/2021 del 29/09/2021 con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Parte opposta si costituiva in giudizio contestando in primo luogo la tardività dell'opposizione avversaria promossa oltre il termine perentorio di legge in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 13.10.2021 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato solamente in data 30.11.2021
(come confermato dalla PEC allegata in atti). Contestava, inoltre, la mancata proposizione della domanda di conciliazione.
In merito al sopralluogo avvenuto in data 04/09/2015, da cui si evincerebbe la legittimazione passiva di parte opponente, parte opposta rilevava che i tecnici della società di distribuzione e non i tecnici della società opposta - contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente - hanno accertato una situazione di irregolarità della misura dei prelievi tramite riattivazione abusiva del contatore.
Dall'analisi è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 01/09/2010 ed è stato rimosso il
04/09/2015 mediante intervento tecnico. Dal verbale redatto in corso di sopralluogo e sottoscritto da parte opponente, emerge chiaramente che questa fosse presente alle operazioni di verifica in qualità di utilizzatrice della fornitura in parola.
Parte opponente, in citazione, contestava di non aver alcun legame con la fornitura n.
IT001E807062298 ma, contrariamente a quanto sostenuto, questa in realtà aveva un comprovato legame con l'intestataria della fornitura, ossia la società “Lo RA s.r.l.”, in quanto la rappresentante legale della società intestataria era la signora che a quanto risulta dal verbale in parola era madre di Persona_1 parte opponente.
Inoltre, si opponeva alla richiesta di CTU avanzata da parte opponente in quanto inammissibile perché il suddetto mezzo di indagine non può mai essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
In ragione di quanto sopra, parte opposta chiedeva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi contenute in quanto proposta oltre il termine di legge e per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo;
e nel merito, in via principale di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
ed in via subordinata e nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento in favore di dell'importo di Euro 22.380,08, oltre interessi dalla scadenza delle Controparte_1 singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 15.07.22 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto;
indi dopo alcuni rinvii, la causa veniva riassegnata allo scrivente che la rinviava per la pagina 3 di 5 decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Si ritiene fondata ed assorbente l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 40 giorni ex lege e non sussistendo i presupposti per ritenere validamente instaurata una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
In materia si richiama il principio giuridico enunciato dalla Cass. civ. in sentenza n. 10386/2012 secondo cui “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Orbene, parte opponente con note scritte del 08.07.22 ha sostenuto di non aver avuto tempestiva conoscenza del ricorso in quanto la notifica è stata eseguita nelle mani del padre di lei non convivente e che quindi ha scoperto l'effettiva data di notifica solo attraverso la documentazione allegata da parte opposta nel presente procedimento.
Sul punto la convenuta ha provato che la notifica, nonostante si fosse perfezionata con consegna nelle mani del padre della era stata eseguita presso l'indirizzo dove risiede l'opponente ma Pt_1 oltretutto, seppure ne avesse avuto conoscenza solo in data 27/10/2021, come sostenuto, sarebbe stata comunque in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Alla luce di quanto detto, non ricorrendo i presupposti ex art. 650 c.p.c. per poter proporre opposizione tardiva, la opposizione risulta inammissibile e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021 RG n. 7079/2021.
In considerazione della diversa posizione processuale delle parti (consumatore/imprenditore) e delle modalità di definizione del giudizio, con pronuncia di inammissibilità dell'opposizione senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, si ritiene che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 4 di 5 1) Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del 29.09.2021 RG n.
7079/2021, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 15.7.22;
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno
29.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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