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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 18024/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. POLO PARDISE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: accertati i fatti tutti esposti in narrativa, condannarsi, la – nata in [...], in data [...], CP_1
residente in [...], C.F. , PEC t5, a C.F._2 Email_1
pagare – in principalità, a vista, e, in subordine, entro il fissando termine ex art. 1817 c.c. – indilatamente al Pt_1
, nato a [...] [...], residente in [...], C.F.
[...]
, l'importo di € 60.348,15 (sessantamilatrecentoquarantaotto/15), ovvero il diverso, anche C.F._1
maggiore, accertando in giudizio, oltre interessi, nella misura prevista ex art. 1284, IV comma c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria, dal dovuto (data singole corresponsioni6) al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali. pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.9.24 il signor , cessionario del Parte_1
credito vantato dalla società Storjca s.r.l.s. nei confronti della signora chiedeva accertarsi la sua CP_1
qualità di creditore nei confronti della resistente e condannarsi quest'ultima al pagamento dell'importo di €
60.348,15, oltre gli interessi.
Secondo l'assunto del ricorrente, in particolare:
- il signor si è reso cessionario del credito di € 60.348,15, già vantato nei confronti della Parte_1
signora dalla società Storjca s.r.l.s.; CP_1
- il suddetto importo rappresenta il saldo degli importi versati dalla società Storjca s.r.l.s. alla signora CP_1
dal 25.11.2022 al 12.7.2024 a titolo di prestito;
- la suddetta cessione veniva ritualmente comunicata alla debitrice;
- nonostante i solleciti, l'odierna resistente non provvedeva al pagamento.
La resistente, ritualmente notificata, è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata discussa all'udienza del 30.1.2025, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte ricorrente.
La domanda non può essere accolta.
Quanto alla legittimazione del ricorrente ad agire per il recupero del credito azionato, la notifica della cessione al ceduto, sottoscritta dalla società cedente Storjca s.r.l.s. (all. 1 attoreo), può ritenersi sufficiente a comprovare l'esistenza di un contratto di cessione.
La prova della cessione, tuttavia, non esonera il ricorrente dal provare l'esistenza del credito ceduto.
A tale riguardo il ricorrente ha allegato la dazione di somme dalla cedente alla ceduta e dedotto, come sembra evincibile dalla domanda subordinata di fissazione di un termine per il pagamento ex art. 1817 c.c.,
l'obbligo di restituzione derivante da contratto di mutuo.
Come precisato in giurisprudenza: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 co.1, c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della
pagina 2 di 3 stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione” (così Cass. n. 16332/24 e, in senso conforme, Cass. n.
34294/22; Cass. n. 5560/21).
Il preteso mutuante che agisce per la restituzione, quindi, ha l'onere di provare non solo il versamento effettuato e ma anche il titolo della dazione.
Nel caso, invece, parte ricorrente allega le ricevute di pagamento relative ai bonifici accreditati dalla Storjca
s.r.l.s. alla signora (all.3) per complessivi € 60.348,15, ciò che può ritenersi sufficiente quanto Persona_1
alla prova del pagamento, ma nulla prova od offre di provare circa il titolo (asseritamente mutuo) di tali dazioni di denaro.
Le causali dei bonifici (all. 3), invero, nulla dicono circa il preteso prestito e, anzi, alcune sembrano presupporre che il versamento costituisca il corrispettivo di una controprestazione: ad esempio “compenso consulenza segnalazione immobiliare” nella ricevuta del pagamento eseguito il 25.11.2022; “consulenza immobigliare” nella ricevuta del pagamento eseguito il 3.2.23; “consulenza” nella ricevuta del pagamento eseguito il 10.3.23.
Va, pertanto, respinta la domanda in difetto di prova del titolo che sorregga l'obbligo restitutorio.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- nulla sulle spese.
Venezia, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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