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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11969/2020
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 29/10/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presente verbale.
Napoli, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 11969/2020
CUI E' RIUNITO IL GIUDIZIO R.G. 123696/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11969/2020 R.G.
TRA
Parte_1
CONTUMACE
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI CATERINO, come in atti.
RICORRENTE
E
ed Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE SERPICO, come in atti.
RICORRENTI
E
CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. GARGIULO GAETANO E PAOLO DE SILVA, come in atti.
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICOVENZIONALE
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.06.2020 gli istanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2020, R.G. 29500/2019, con il quale il
Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da li CP_4 aveva condannati al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
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2 12.419,22, stante la morosità del pagamento del saldo del canone mensile di gennaio 2019 pari ad € 1.000,00 e del pagamento dei canoni mensili di febbraio, marzo ed aprile 2019 oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso e spiegavano domanda riconvenzionale con cui chiedevano la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale nonché la corresponsione di quanto dovuto per le migliorie apportate all'immobile.
A sostegno della opposizione sostenevano:
che il assumeva di essere creditore della L.RM. Management CP_4
s.r.l.s., debitrice principale, nonché di , e CP_3 CP_1 [...]
, quali fideiussori, per il mancato pagamento dei canoni di Controparte_5 locazione ed indennità di occupazione relativi all'immobile di sua proprietà, sito a Napoli alla Riviera di Chiaia 115, e concesso in locazione, con contratto ad uso diverso da quello di abitazione, con decorrenza a partire dall'1.11.2017;
che la risoluzione anticipata del rapporto locativo scaturiva dalla circostanza che la LRM Management srls non sortiva gli effetti sperati in quanto i costi erano risultati superiori ai ricavi;
che, in data 22.07.2019, le parti sottoscrivevano verbale con cui la società conduttrice riconsegnava il locale commerciale;
che l'importo pari ad € 1.419,22 per ratei di indennità di occupazione dell'immobile locato per il periodo dall'1.7.2019 al 22.7.2019 non era dovuto in quanto la società si era resa disponibile al rilascio dell'immobile entro e non oltre la data del 30.06.2019 ed il ritardo era da ascriversi esclusivamente alla volontà del locatore che differiva il giorno di riconsegna;
che il locatore non restituiva il deposito cauzionale versato;
che il locatore non versava alcuna indennità per i miglioramenti apportati all'immobile e le addizioni eseguite in quanto all'atto di consegna, l'immobile era dotato solo di pareti perimetrali e la conduttrice, previa consenso del
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3 locatore, apportava le modifiche idonee a rendere l'immobile adatto all'uso convenuto;
che l'art.13 del contratto di locazione era nullo per violazione dell'articolo 1341,
II comma, del codice civile, stante la mancata espressa e specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
- Si accolga l'opposizione proposta dalla e dal dr. avverso Parte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo n.ro 890/2020, R.G. 29500/2019, concesso con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, limitatamente alla L.RM.
Management s.r.l.s., dal G.U. del Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, d.ssa Diana Rotondaro, il 28-31.1.2020 e notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 25.2.2020, e si dichiari che nulla è dovuto dagli opponenti al sig. CP_4
- Revocare e/o annullare ovvero dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.ro 890/2020, R.G. 29500/2019, concesso con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, limitatamente alla L.RM.
Management s.r.l.s., dal G.U. del Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, d.ssa Diana Rotondaro, il 28-31.1.2020 e notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 25.2.2020.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si dichiari che la L.RM. Management s.r.l.s. ed il dr. non sono tenuti al pagamento, in favore del sig. della CP_1 CP_4 somma di € 1.419,22 per ratei di indennità di occupazione dell'immobile locato per il periodo dall'1.7.2019 al 22.7.2019.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si condanni il sig. alla CP_4 restituzione della somma di € 4.000,00, versata dalla L.RM. Management s.r.l.s., a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi legali a partire dal 6.11.2017 all'effettivo soddisfo.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si condanni il sig. al CP_4 pagamento dell'indennità, corrispondente alla minor somma tra l'importo delle spese e delle addizioni apportate dalla L.RM. Management s.r.l.s. all'immobile locato ed il valore del risultato utile alla data del 22.7.2019.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si dichiari la nullità dell'articolo 13 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in causa, il 6.11.2017, per violazione dell'articolo
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4 1341, II comma, del codice civile, stante la mancata espressa e specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria.
- Si condanni il sig. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_4 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche ai sensi dell'articolo 96,
III comma, del codice di procedura civile.
- Sentenza munita di clausola come per legge.”
Si costituiva l'opposto il quale, contestava integralmente la CP_4 fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Precisava che la mancata restituzione del deposito cauzionale trovava la propria origine nel verbale di restituzione dell'immobile, in quanto lo stesso immobile, nel momento della riconsegna, risultava danneggiato e diverso rispetto a quello esistente al momento dell'insorgere del rapporto locatizio.
Spiegava, dunque, domanda riconvenzionale, con cui chiedeva il pagamento dei costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, precisando che le dette modificazioni non solo non erano state autorizzate ma erano, altresì, state effettuate in totale violazione delle vigenti norme in materia urbanistica cagionando significativi danni. Infine, circa la nullità dell'art 13 del contratto di locazione, precisava che le parti avevano apposto una doppia sottoscrizione e pertanto erano ben a conoscenza della obbligazione fideiussoria e che alcuna invalidità si poteva rinvenire nella garanzia assunta.
Contesta, con ulteriori ed argomentato riflessioni, la domanda.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “1) In rito e preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. dell'opposto d.i. – già reso provvisoriamente esecutivo nei confronti della L.R.M. Management srls - anche nei confronti del sig. , per l'intero importo ingiunto ovvero, quantomeno parziale limitatamente alle CP_1 somme non contestate;
2) Sempre in rito e in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello recante
R.G. 12369/2020, pendente dinanzi a Codesto Ill.mo Sig. Giudice adito, prossima udienza
19.05.2021;
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5 3) Rigettare l'avversa opposizione poiché, in via preliminare, inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché, nel merito, totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, con conseguente integrale conferma dell'opposto d.i. n. 890/2020, reso dal
Tribunale di Napoli, depositato il 31.01.2020, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
4) In ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento, in favore della comparente e per le dedotte causali, della somma di € 12.419,22 fatta salva la maggiore o minore somma che
Codesto On.le Tribunale riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
5) Rigettare in toto le domande riconvenzionali ex adverso spiegate poiché, in via preliminare, inammissibili, improponibili ed improcedibili, nonché, nel merito, totalmente infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum;
6) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria di sussistenza dei relativi presupposti, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
per le causali di cui in premessa, a vedersi attribuire la somma di € 4.000,0 versata CP_4 dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione per cui è causa, in conto del maggior importo dalla stessa dovuto a titolo di ristoro di tutti i danni cagionati all'immobile concesso in locazione, quali esistenti al momento della sua riconsegna;
7) Sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo accertamento e declaratoria di sussistenza del relativo diritto in capo al comparente, condannare essi opponenti, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria ragione e spettanza, al pagamento della ulteriore somma di € 17.732,07, oltre Iva e accessori di legge, pari alla differenza tra quanto versato a titolo di deposito cauzionale e l'importo dei danni rinvenuti nell'immobile de quo al momento del suo rilascio, come imputabili alla parte locatrice.
Il tutto fatta salva la maggiore o minore somma che Codesto On.le Tribunale adito riterrà provata ovvero giusto ed equo liquidare per le causali di cui sopra.
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
All'udienza del 10.11.2021 veniva disposta la riunione con il giudizio recante Rg
n. 12369/2020 stante i profili di connessione oggettiva e nel quale
[...]
e , nella qualità di fideiussori della LRM Controparte_2 CP_3
Management srls, proponevano opposizione avverso il medesimo decreto
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6 ingiuntivo n. 890/2020 contestando lo stesso con argomentazioni varie e sostanzialmente coincidenti con quelle dell'ulteriore ricorrente . CP_1
Nelle more, rilevato che la parte ricorrente deduceva la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della L.RM.
Management s.r.l.s., il Giudice, con ordinanza del 23.11.2022, dichiarava il processo interrotto.
Riassunto il giudizio dalle parti, la causa è stata istruita da Questo Giudicante attraverso le produzioni documentali, l'escussione testimoniale, nonché CTU.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, sollecitato espresso contraddittorio su ogni questione potenzialmente rilevante anche ai sensi dell'art. 101 c.pc. ( come da ordinanza in atti ), all'odierna udienza, i difensori delle parti procedono alla discussione orale della causa, ed il Giudice, all'esito della Camera di
Consiglio, provvede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio.
Preliminarmente va dichiarato assolto , sebbene con esito negativo, “l'onere” relativo al procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 d. lgs 28/2010.
In verità a fine di mera completezza, proprio a riprova della diffusività del vaglio cara al Giudicante, atteso che le parti hanno discusso espressamente della questione dell'onere di esperire la mediazione (fermo che nell'odierna vicenda risulta, in ogni caso, esperita) va detto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, (il riferimento è a Cassazione SS. UU. n. 19596 del 18 settembre
2020) dopo aver riassunto i termini del contrasto interpretativo in materia hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove
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7 essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
Come detto, la procedura di mediazione veniva attivata dalla parte resistente- opposta, la quale provvedeva a depositare lo stesso verbale di mediazione e, pertanto, non sussistono dubbi circa l'adempimento della condizione di procedibilità. (Cfr. in atti deposito del 09.11.2021).
Vagliata la citata questione preliminare si impone, però, del pari prodromica riflessione circa la natura giuridica del giudizio cd. “di opposizione a decreto ingiuntivo” e, conseguentemente, sui limiti e contenuti del relativo sindacato giurisdizionale.
Osserva Questo Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Va detto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta piu' soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa ( in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III,
31/05/2006, n. 13001).
Lo stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere
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8 ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n. 14486/2019).
Tale riflessione circa la natura del giudizio di opposizione, consente, altresì, di dare la stura non solo al vaglio della domande della parte opponente, ma anche
– come correttamente in verità rilevato dalla difesa dell'opposta, alle domande cd. recoventio reconventionis azionate dalla stessa che, dunque, non si limita a stigmatizzare nella propria prospettazione l'infondatezza dell'altrui domanda ma ne spiega, a proprio volta, altre relative al medesimo rapporto locatizio sottopone, dunque, la relativa cognizione al Vaglio Giurisdizionale.
La citata natura del giudizio di opposizione impone, altresì, di escludere – sempre sotto il versante oggettivo – la possibilità di valutazione cd. “parziali” in relazione alla conferma o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con la conseguenza che il sopravvenire di circostanze che determinano la revoca dello stesso impongono, una volta revocato il decreto, la valutazione, in Questa Sede, dei profili di fondatezza o meno delle rispettive pretese ed , in omaggio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la relativa statuizione su ogni pretesa come azionata sia in via principale sia in via riconvenzionale.
Chiarita, dunque, la natura del cd. giudizio di opposizione, va, ancora, svolta un'ulteriore considerazione circa una questione preliminare ed, in particolare, sui profili di procedibilità della domanda nei confronti della Controparte_6
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della originaria società dichiarata fallita ed, giova rilevarlo, Parte_1 oggi contumace, Curatela fallimentare.
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9 In proposito occorre notare, come peraltro sollecitato espressamente da Questo
Tribunale ex art 101 c.p.c., che la citata società veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere come da sentenza in atti.
Al riguardo non può che notarsi - come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione - che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione ( tra le numerose si veda Cassazione civile sez. I,
05/08/2011, n.17035 ).
In sostanza il rito fallimentare gode di una cd. "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono, comunque, destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto, nel caso di dichiarazione di fallimento, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori.
Circa, poi, finanche, il tema del rilievo ufficioso - come accaduto nell'odierna vicenda - occorre ricordare che, in ragione delle riflessioni supra esposte, intervenuto nelle more il fallimento, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum. ( in tal senso si veda Cassazione civile sez. I, 13/08/2008, n.21565 ).
Giova ancora rilevare, anche ai fini della natura della pronuncia – che la questione della procedibilità della domanda dell'opposto nei confronti della fallita appare assolutamente prodromica - trattandosi di questione chiaramente preliminare finanche rispetto alla rinuncia all'azione ( che giova ricordarlo attiene al merito ), in verità in maniera del tutto puntuale, formulata, in ogni caso, dalla
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10 difesa della parte opposta a seguito di specifico contraddittorio sul punto sollecitato dal Tribunale ( cfr. ordinanza in atti e specifiche deduzioni difensiva parte opposta in note di discussione per l'odierna udienza ).
Per tali ragione deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta nei confronti della fallita e conseguentemente revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
Vagliate tutte le questioni preliminari deve passarsi al merito del giudizio.
In proposito va osservato che, sotto i profili squisitamente di merito, nell'odierna vicenda portata al vaglio del Tribunale si pongono numerose questioni anche in ragione delle diverse domande spiegate tanto in via principale che riconvenzionale che suggeriscono un vaglio analitico delle singole pretese anche in omaggio al principio di chiarezza caro al Giudicante.
Alla luce di tale considerazione e nella citata prospettiva analitica deve passarsi al vaglio del motivo di opposizione da parte dei ricorrenti odierni relativa alla presunta nullità della clausola “clausola contenuta nell'articolo. 13 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in causa il 06.11.2017” che, secondo la prospettazione dei ricorrenti - , e - non “determina una CP_1 CP_3 CP_2 fideiussione, ma bensì il c.d. contratto autonomo di garanzia” ( cfr. espressi richiami in difese ricorrenti).
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In estrema sostanza ( e fermo quanto si dirà infra circa la domanda spiegata dall'opposta ) va notato che il vero fulcro della odierna attiene al CP_7 perimetro ed “all'atteggiarsi” dell'operatività della garanzia prestata dagli opponenti.
Va detto, infatti, che la parte opponente non contesta – come fatto palese dalla piana ed immeditata lettura dell'atto di opposizione – né la sussistenza del contratto di locazione;
né la sussistenza della garanzia sottoscritta, bensì sostengono, in estrema sintesi, che la detta garanzia prestata non possa
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11 considerarsi operante nei propri confronti in quanto non determinata nell'importo in spregio del dettato di cui all'art. 1938 c.c., e connotata da vessatorietà e, comunque, nulla.
Si tratta di tesi che, seppur suggestiva, non coglie affatto nel segno.
La parte ricorrente, infatti, ritiene che la fideiussione prestata sia a garanzia di obbligazioni future non determinate nel contenuto dell'importo massimo garantito.
La tesi si scontra con l'orientamento ermeneutico più volte ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione e cui Questo Tribunale intende dare espresso seguito ed adesione secondo cui ( Suprema Corte di Cassazione 14631/2017, che, richiamando il principio di diritto già affermato con la sentenza della
Sezione terza, 30 ottobre 2008, n. 26064, ) : "ove la fideiussione sia rilasciata
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione, non può discutersi né di indeterminabilità, né di carattere futuro delle obbligazioni garantite occorrendo aver riguardo al contenuto delle clausole pattizie e dovendo escludersi che le obbligazioni stesse derivino da nuove operazioni del debitore, trovando esse invece la propria fonte proprio nella fideiussione già prestata, il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali".
Nel caso oggetto dell' non vi è alcuna indeterminatezza Parte_2 atteso che l'entità dei canoni, anche se non è indicata nel contratto di fideiussione, è determinabile per relationem facendo riferimento al contratto di locazione, del pari, la durata della garanzia connessa alla pattuizioni negoziali in termini di durata del rapporto locatizio, così come, da ultimo ma non per ultimo, relativi al rilascio dell'immobile in favore del locatore alle condizioni di cui all'art. 8 del citato contratto.
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12 La mera lettura della garanzia prestata manifesta evidentemente che la parte odierna ricorrente ben conosceva le pattuizione negoziali e le condizioni relative al rapporto locatizio, garantendone il corretto adempimento.
In sostanza nell'obbligazione si ravvisano tutte le caratteristiche richieste dall'art. 1346 c.c. per l'oggetto del contratto.
Ad avviso del Tribunale non vi alcuna indeterminatezza della clausola atteso che non si garantisce un importo futuro del tutto incerto, bensì somme per relationem rispetto al rapporto garantito ( del resto - giova rilevarlo - tale affermazione è stata già sostenuta da Questo Stesso Giudicante nella propria giurisprudenza cui si intende dare espressa continuità. Il riferimento è a
Tribunale Napoli sez. IX, 30/11/2022, n.10732 ).
Del pari, in verità, alcuna violazione della buona fede può imputarsi all'opposto locatore attesa non solo stante, al riguardo, colpisce la chiarezza anche letterale dell'espressa pattuizione negoziale in capo ai garanti ma – giova rilevarlo nel concreto vaglio di merito – in relazione, circostanza espressamente eccepita dalla difesa della parte opposta – in ragione degli specifici rapporti tra gli opponenti persone fisiche e la società, poi, dichiarata fallita.
In altri e sostanziali termini la parte ricorrente non ha provato alcun difetto comunicativo da parte della locatrice “nell'azionare la garanzia” correttamente prestata, né eventuali presunti difetti ( ed in goni caso non provati ) di comunicazione tra gli organi della detta società ( di cui gli odierni ricorrenti certamente e se non altro alla luce dell'ordinaria diligenze ben dovevano conoscere l'operato ) ed i garanti possono rivelarsi in danno e detrimento della sfera giuridica del locatore – creditore, oggi opposto, ed estraneo ai rapporti interni alla detta società.
Del resto, in relazione alla domanda di pagamento dei canoni trattandosi di inadempimento contrattuale in capo ai garanti, alla luce di quanto detto, occorre ricordare che colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto
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13 o l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Tale insegnamento è andato sempre consolidatosi nella stessa Giurisprudenza della Corte Suprema: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” tra le numerosissime Cass.
n°15659.2011; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass.
n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Per tali ragioni, pur revocandosi il decreto ingiuntivo per le ragioni supra esposte in relazione alle sopravvenienze fattuali, in conseguenza dell'infondatezza dell'eccezione di nullità, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma di euro 12.419,22 a titolo di canoni di locazione non corrisposti.
La riflessione supra esposta circa l'infondatezza dell'opposizione in relazione alla validità della clausola di cui all'art. 13 del contratto di locazione offre, altresì, la stura al vaglio della domanda proposta dall'opposta e tesa alla condanna degli opponenti, oggi costituti, quali garanti per i danni cagionati all'immobile locato in forza del dettato di cui all'art. 8 del contratto di locazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In merito alla validità della fideiussione in relazione agli obblighi nascenti dal contratto si è già ampiamente vagliato il tema e le medesime riflessioni devono svolgersi circa la garanzia per danni all'immobile.
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14 Anche in relazione a tale aspetti va detto la domanda della parte opposta è “ben posta”.
I garantiti, conformemente alla ratio di cui al citato art. 13 del regolamento negoziale, hanno inteso garantire il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto. Attraverso la piana lettura della clausola di cui all'art. 13 appare evidente, ad avviso del Tribunale, che i garanti hanno inteso assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni in capo alla società conduttrice ivi inclusa quella di restituire il bene in adeguate condizioni. Ancora una volta, lo si ribadisce, il terzo promittente che si è impegnato nei confronti del creditore può rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria proprio per relationem rispetto al regolamento negoziale accettando, con la propria volontà negoziale, gli obblighi nascenti dal citato contratto.
Orbene la tesi di parte opposta relativa ai danni patiti e di cui sono garanti gli opponenti ha trovato conferma nell'odierna vicenda processuale che ha
“provato”, ad avviso del Tribunale, senza ragionevole dubbio, l'esistenza dei citati danni all'immobile eziologicamente ricollegabili alla condotta del conduttore.
Il teste escusso, dichiarava non solo di conoscere bene Testimone_1
“l'immobile per cui è causa in quanto tra il 2015 e 2016 ho ricevuto incarico da di curare la progettazione nonché la direzione dei lavori che CP_4 dovevano effettuarsi presso l'immobile per adeguarlo a causa di numerose carenze”, ma anche ne confermava lo stato dei luoghi riconoscendo le foto ritraenti lo stesso e precisando “io anche immediatamente dopo il rilascio ho effettuato un sopralluogo presso l'immobile”.
La testimonianza, ad avviso del Tribunale, è attendibile, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui il teste riferisce per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto;
né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità anche in ragione del racconto tutt'altro che “esagerato” del teste escusso il quale si limita a riportare fatti di
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15 cui hanno memoria. Il teste, in sostanza, ben conosce le condizioni dell'immobile sia ante locazione che post rilascio confermando, nel merito, la prospettazione fattuale della parte opposta.
In tal prospettiva, non a caso, Questo Giudicante disponeva ctu in materia come da ordinanza in atti.
Il CTU nominato Ing. - effettuati i sopralluoghi e analizzata la Persona_1 documentazione in atti ( “verbale di rilascio dell'immobile, planimetria quotata dell'immobile, copia della CILA, documentazione fotografica, planimetria ex SCIA
n. 256/2015, perizia asseverata ing. ” ) individua e quantifica le opere Tes_1 necessarie per ripristinare l'immobile.
Sotto il versante tecnico il Tribunale ritiene del tutto condivisibili le conclusioni cui è giunto il ctu che, attraverso argomentata consulenza, indica – alla luce del miglior sapere tecnico – le opere da effettuare per il ripristino dello stato dei luoghi realizzando la funzione cd. riparatoria della responsabilità civile.
Inoltre, giova rilevarlo - a fronte della puntuale perizia redatta dal CTU sulla base dello specifico ed articolato quesito proposto dal Tribunale - non sussiste, davvero, alcun ragionevole dubbio che la parte ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio circa il danno né lo stesso può essere escluso dalla mera apodittica deduzione di parte opposta secondo cui i danni “non possono in alcun modo addebitarsi al conduttore”.
A fronte, infatti, dell'indicazione in contratto dello stato dell'immobile all'atto della locazione;
della perizia disposta dal Tribunale;
della perizia di parte che si pone in perfetta armonia logica con le risultanze tecniche della consulenza disposta dal Tribunale, nel senso citato, non può non ricordarsi che al conduttore sarebbe spettato dare la prova dell'assenza di colpa o della non imputabilità dei danni, rispondendo altrimenti di tutti i danni patiti dalla cosa locata: "Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell' immobile, ha l'onere di dare piena prova
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16 liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 05/02/2014, cfr. anche Cass., ord. 8 maggio 2012, n. 6977; Cass. 25 luglio 2008, n. 20434;
Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441).
Provato l'an della sussistenza del danno ad opera del locatore, la parte conduttrice non ha fornito la prova liberatoria limitandosi a deduzioni apodittiche.
Acclarato l'an del danno occorre soffermarsi sul quantum degli stessi.
I danni risarcibili possono essere quantificati sulla base della stima operata dal
CTU in euro 21.604,06. Si tratta di valutazione del tutto immune da errori e condivisibile anche sotto il profilo della tipologia di danni parametrati all'effettività dei costi per il ripristino e già attualizzati.
Alla detta riflessione deve fare immediatamente seguito, nell'incidere del vaglio analitico, una considerazione circa la domanda di restituzione del deposito cauzionale ad opera degli opponenti e la reconventio di parte opposta di ritenzione dello stesso.
La domanda degli opponenti è, del tutto, infondata mentre fondata è quella della parte opposta.
La funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è – giova ribadirlo
– proprio quella di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore ed allora ben potrà il locatore, non restituire al conduttore il deposito cauzionale se in sede giudiziale – come avvenuto nell'odierna vicenda processuale - dimostri di aver subito qualunque tipo di danno (riflessioni tra le numerosissime in Cassazione civile sez. VI,
05/01/2023, n.194).
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17 Se non si consentisse al locatore la ritenzione del deposito a fronte di danni processualmente acclarati all'immobile non si coglierebbe, in rerum natura in verità, la ratio stessa della previsione negoziale del deposito risultando la stessa inammissibilmente inutiliter data.
Ovviamente, affermato nel senso citato la sussistenza di un danno,
l'affermazione del diritto di ritenzione della parte locatrice non può, comunque, comportare, per il principio di escludere ingiustificato arricchimento, che la stessa possa ottenere tramite la combinazione della ritenzione e della condanna al pagamento una utilità maggiore rispetto al danno effettivamente patito.
Pertanto, come, peraltro, giova rilevarlo, del tutto puntualmente richiesto dalla difesa di parte opposta, la domanda di parte locatrice va accolta entro tali limiti quantitativi: danni risarcibili come accertati per le ragioni espresse pari ad €
21.604,06 da cui va detratto l'importo di € 4000,00 a titolo di deposito cauzionale, di cui deve al contempo, affermarsi per le ragioni espresse il diritto alla ritenzione, per un totale di € 17. 604,06. Somma già attualizzata e sulla quale decorrono gli interessi solo dalla pronuncia all'effettivo soddisfo.
Non sussistono, ad avviso del Tribunale, nell'accertamento di merito proprio della
Presente Sede, i presupposti per la richiesta condanna di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. che non possono individuarsi nella mera infondatezza della pretesa.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza che vede gli opponenti costituiti soccombere in relazione ad ogni pretesa azionata dall'opposta, nonché, la contestuale, affermazione dell'infondatezza di ogni domanda dagli stessi azionata conformemente alla citata peculiare natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le stesse spese sono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornate ex d.m. 147/2022 ai fini della piena ed immediata intellegibilità della pronuncia anche in relazione al governo delle
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18 spese di lite, in relazione allo “scaglione di valore di riferimento”, considerando la natura delle questioni affrontate ed il relativo impegno difensivo per ogni fase ed applicando, in ragione dello stesso impegno, i valori cd. medi di cui al citato d.m..
Del pari le spese di consulenza devono essere poste a carico degli opponenti in ragione dei medesimi principi con conseguente diritto della parte opposta di recuperare quanto già eventualmente versato al detto titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. dichiara improcedibile ogni domanda azionata nei confronti della curatela della società Parte_1
2. rigetta ogni domanda proposta dai ricorrenti , CP_1 [...]
e ; Controparte_5 CP_3
3. accoglie, per i motivi espressi, le domande proposte dalla parte resistente
– nei confronti dei ricorrenti , Controparte_4 CP_1 [...]
e – tutti compiutamente identificati in Controparte_5 CP_3 atti - per l'effetto
4. revoca , per i motivi espressi, gli opposti decreti ingiuntivi ed ancora, per l'effetto,
5. condanna i ricorrenti , e CP_1 Controparte_5
, in solido, al pagamento in favore della parte resistente CP_3
- compiutamente identificati in atti - della somma di euro CP_4
€ 12.419,22, oltre interessi legali dalla singole scadenze all'effettivo soddisfo;
6. condanna, altresì, i ricorrenti , CP_1 Controparte_5
e in solido, - compiutamente identificati in atti -
[...] CP_3
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19 al pagamento in favore della parte resistente della ulteriore somma di euro
17.604,06 a titolo di risarcimento del danno;
7. dichiara il diritto della parte resistente alla ritenzione della ulteriore somma di € 4.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale;
8. pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti , CP_1 [...]
e , in solido, le spese di Controparte_5 CP_3 consulenza, come liquidate con separato decreto, condannando la stessa alla refusione di quanto già eventualmente anticipato dalla parte resistente
CP_4
9. condanna le parti ricorrente , CP_1 Controparte_5
e in solido – compiutamente identificata in atti - al
[...] CP_3 pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 195,00 per spese ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, nella misura di legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
10. Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Napoli, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 29/10/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presente verbale.
Napoli, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 11969/2020
CUI E' RIUNITO IL GIUDIZIO R.G. 123696/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sezione Nona civile
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1 Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11969/2020 R.G.
TRA
Parte_1
CONTUMACE
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI CATERINO, come in atti.
RICORRENTE
E
ed Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE SERPICO, come in atti.
RICORRENTI
E
CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. GARGIULO GAETANO E PAOLO DE SILVA, come in atti.
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICOVENZIONALE
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.06.2020 gli istanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2020, R.G. 29500/2019, con il quale il
Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da li CP_4 aveva condannati al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
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2 12.419,22, stante la morosità del pagamento del saldo del canone mensile di gennaio 2019 pari ad € 1.000,00 e del pagamento dei canoni mensili di febbraio, marzo ed aprile 2019 oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso e spiegavano domanda riconvenzionale con cui chiedevano la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale nonché la corresponsione di quanto dovuto per le migliorie apportate all'immobile.
A sostegno della opposizione sostenevano:
che il assumeva di essere creditore della L.RM. Management CP_4
s.r.l.s., debitrice principale, nonché di , e CP_3 CP_1 [...]
, quali fideiussori, per il mancato pagamento dei canoni di Controparte_5 locazione ed indennità di occupazione relativi all'immobile di sua proprietà, sito a Napoli alla Riviera di Chiaia 115, e concesso in locazione, con contratto ad uso diverso da quello di abitazione, con decorrenza a partire dall'1.11.2017;
che la risoluzione anticipata del rapporto locativo scaturiva dalla circostanza che la LRM Management srls non sortiva gli effetti sperati in quanto i costi erano risultati superiori ai ricavi;
che, in data 22.07.2019, le parti sottoscrivevano verbale con cui la società conduttrice riconsegnava il locale commerciale;
che l'importo pari ad € 1.419,22 per ratei di indennità di occupazione dell'immobile locato per il periodo dall'1.7.2019 al 22.7.2019 non era dovuto in quanto la società si era resa disponibile al rilascio dell'immobile entro e non oltre la data del 30.06.2019 ed il ritardo era da ascriversi esclusivamente alla volontà del locatore che differiva il giorno di riconsegna;
che il locatore non restituiva il deposito cauzionale versato;
che il locatore non versava alcuna indennità per i miglioramenti apportati all'immobile e le addizioni eseguite in quanto all'atto di consegna, l'immobile era dotato solo di pareti perimetrali e la conduttrice, previa consenso del
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3 locatore, apportava le modifiche idonee a rendere l'immobile adatto all'uso convenuto;
che l'art.13 del contratto di locazione era nullo per violazione dell'articolo 1341,
II comma, del codice civile, stante la mancata espressa e specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
- Si accolga l'opposizione proposta dalla e dal dr. avverso Parte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo n.ro 890/2020, R.G. 29500/2019, concesso con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, limitatamente alla L.RM.
Management s.r.l.s., dal G.U. del Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, d.ssa Diana Rotondaro, il 28-31.1.2020 e notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 25.2.2020, e si dichiari che nulla è dovuto dagli opponenti al sig. CP_4
- Revocare e/o annullare ovvero dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.ro 890/2020, R.G. 29500/2019, concesso con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, limitatamente alla L.RM.
Management s.r.l.s., dal G.U. del Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, d.ssa Diana Rotondaro, il 28-31.1.2020 e notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 25.2.2020.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si dichiari che la L.RM. Management s.r.l.s. ed il dr. non sono tenuti al pagamento, in favore del sig. della CP_1 CP_4 somma di € 1.419,22 per ratei di indennità di occupazione dell'immobile locato per il periodo dall'1.7.2019 al 22.7.2019.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si condanni il sig. alla CP_4 restituzione della somma di € 4.000,00, versata dalla L.RM. Management s.r.l.s., a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi legali a partire dal 6.11.2017 all'effettivo soddisfo.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si condanni il sig. al CP_4 pagamento dell'indennità, corrispondente alla minor somma tra l'importo delle spese e delle addizioni apportate dalla L.RM. Management s.r.l.s. all'immobile locato ed il valore del risultato utile alla data del 22.7.2019.
- Si accolga la spiegata domanda riconvenzionale e si dichiari la nullità dell'articolo 13 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in causa, il 6.11.2017, per violazione dell'articolo
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4 1341, II comma, del codice civile, stante la mancata espressa e specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria.
- Si condanni il sig. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_4 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche ai sensi dell'articolo 96,
III comma, del codice di procedura civile.
- Sentenza munita di clausola come per legge.”
Si costituiva l'opposto il quale, contestava integralmente la CP_4 fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Precisava che la mancata restituzione del deposito cauzionale trovava la propria origine nel verbale di restituzione dell'immobile, in quanto lo stesso immobile, nel momento della riconsegna, risultava danneggiato e diverso rispetto a quello esistente al momento dell'insorgere del rapporto locatizio.
Spiegava, dunque, domanda riconvenzionale, con cui chiedeva il pagamento dei costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, precisando che le dette modificazioni non solo non erano state autorizzate ma erano, altresì, state effettuate in totale violazione delle vigenti norme in materia urbanistica cagionando significativi danni. Infine, circa la nullità dell'art 13 del contratto di locazione, precisava che le parti avevano apposto una doppia sottoscrizione e pertanto erano ben a conoscenza della obbligazione fideiussoria e che alcuna invalidità si poteva rinvenire nella garanzia assunta.
Contesta, con ulteriori ed argomentato riflessioni, la domanda.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “1) In rito e preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. dell'opposto d.i. – già reso provvisoriamente esecutivo nei confronti della L.R.M. Management srls - anche nei confronti del sig. , per l'intero importo ingiunto ovvero, quantomeno parziale limitatamente alle CP_1 somme non contestate;
2) Sempre in rito e in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello recante
R.G. 12369/2020, pendente dinanzi a Codesto Ill.mo Sig. Giudice adito, prossima udienza
19.05.2021;
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5 3) Rigettare l'avversa opposizione poiché, in via preliminare, inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché, nel merito, totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, con conseguente integrale conferma dell'opposto d.i. n. 890/2020, reso dal
Tribunale di Napoli, depositato il 31.01.2020, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
4) In ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento, in favore della comparente e per le dedotte causali, della somma di € 12.419,22 fatta salva la maggiore o minore somma che
Codesto On.le Tribunale riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
5) Rigettare in toto le domande riconvenzionali ex adverso spiegate poiché, in via preliminare, inammissibili, improponibili ed improcedibili, nonché, nel merito, totalmente infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum;
6) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria di sussistenza dei relativi presupposti, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
per le causali di cui in premessa, a vedersi attribuire la somma di € 4.000,0 versata CP_4 dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione per cui è causa, in conto del maggior importo dalla stessa dovuto a titolo di ristoro di tutti i danni cagionati all'immobile concesso in locazione, quali esistenti al momento della sua riconsegna;
7) Sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo accertamento e declaratoria di sussistenza del relativo diritto in capo al comparente, condannare essi opponenti, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria ragione e spettanza, al pagamento della ulteriore somma di € 17.732,07, oltre Iva e accessori di legge, pari alla differenza tra quanto versato a titolo di deposito cauzionale e l'importo dei danni rinvenuti nell'immobile de quo al momento del suo rilascio, come imputabili alla parte locatrice.
Il tutto fatta salva la maggiore o minore somma che Codesto On.le Tribunale adito riterrà provata ovvero giusto ed equo liquidare per le causali di cui sopra.
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
All'udienza del 10.11.2021 veniva disposta la riunione con il giudizio recante Rg
n. 12369/2020 stante i profili di connessione oggettiva e nel quale
[...]
e , nella qualità di fideiussori della LRM Controparte_2 CP_3
Management srls, proponevano opposizione avverso il medesimo decreto
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6 ingiuntivo n. 890/2020 contestando lo stesso con argomentazioni varie e sostanzialmente coincidenti con quelle dell'ulteriore ricorrente . CP_1
Nelle more, rilevato che la parte ricorrente deduceva la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della L.RM.
Management s.r.l.s., il Giudice, con ordinanza del 23.11.2022, dichiarava il processo interrotto.
Riassunto il giudizio dalle parti, la causa è stata istruita da Questo Giudicante attraverso le produzioni documentali, l'escussione testimoniale, nonché CTU.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, sollecitato espresso contraddittorio su ogni questione potenzialmente rilevante anche ai sensi dell'art. 101 c.pc. ( come da ordinanza in atti ), all'odierna udienza, i difensori delle parti procedono alla discussione orale della causa, ed il Giudice, all'esito della Camera di
Consiglio, provvede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio.
Preliminarmente va dichiarato assolto , sebbene con esito negativo, “l'onere” relativo al procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 d. lgs 28/2010.
In verità a fine di mera completezza, proprio a riprova della diffusività del vaglio cara al Giudicante, atteso che le parti hanno discusso espressamente della questione dell'onere di esperire la mediazione (fermo che nell'odierna vicenda risulta, in ogni caso, esperita) va detto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, (il riferimento è a Cassazione SS. UU. n. 19596 del 18 settembre
2020) dopo aver riassunto i termini del contrasto interpretativo in materia hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove
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7 essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
Come detto, la procedura di mediazione veniva attivata dalla parte resistente- opposta, la quale provvedeva a depositare lo stesso verbale di mediazione e, pertanto, non sussistono dubbi circa l'adempimento della condizione di procedibilità. (Cfr. in atti deposito del 09.11.2021).
Vagliata la citata questione preliminare si impone, però, del pari prodromica riflessione circa la natura giuridica del giudizio cd. “di opposizione a decreto ingiuntivo” e, conseguentemente, sui limiti e contenuti del relativo sindacato giurisdizionale.
Osserva Questo Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Va detto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta piu' soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa ( in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III,
31/05/2006, n. 13001).
Lo stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere
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8 ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n. 14486/2019).
Tale riflessione circa la natura del giudizio di opposizione, consente, altresì, di dare la stura non solo al vaglio della domande della parte opponente, ma anche
– come correttamente in verità rilevato dalla difesa dell'opposta, alle domande cd. recoventio reconventionis azionate dalla stessa che, dunque, non si limita a stigmatizzare nella propria prospettazione l'infondatezza dell'altrui domanda ma ne spiega, a proprio volta, altre relative al medesimo rapporto locatizio sottopone, dunque, la relativa cognizione al Vaglio Giurisdizionale.
La citata natura del giudizio di opposizione impone, altresì, di escludere – sempre sotto il versante oggettivo – la possibilità di valutazione cd. “parziali” in relazione alla conferma o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con la conseguenza che il sopravvenire di circostanze che determinano la revoca dello stesso impongono, una volta revocato il decreto, la valutazione, in Questa Sede, dei profili di fondatezza o meno delle rispettive pretese ed , in omaggio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la relativa statuizione su ogni pretesa come azionata sia in via principale sia in via riconvenzionale.
Chiarita, dunque, la natura del cd. giudizio di opposizione, va, ancora, svolta un'ulteriore considerazione circa una questione preliminare ed, in particolare, sui profili di procedibilità della domanda nei confronti della Controparte_6
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della originaria società dichiarata fallita ed, giova rilevarlo, Parte_1 oggi contumace, Curatela fallimentare.
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9 In proposito occorre notare, come peraltro sollecitato espressamente da Questo
Tribunale ex art 101 c.p.c., che la citata società veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere come da sentenza in atti.
Al riguardo non può che notarsi - come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione - che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione ( tra le numerose si veda Cassazione civile sez. I,
05/08/2011, n.17035 ).
In sostanza il rito fallimentare gode di una cd. "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono, comunque, destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto, nel caso di dichiarazione di fallimento, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori.
Circa, poi, finanche, il tema del rilievo ufficioso - come accaduto nell'odierna vicenda - occorre ricordare che, in ragione delle riflessioni supra esposte, intervenuto nelle more il fallimento, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum. ( in tal senso si veda Cassazione civile sez. I, 13/08/2008, n.21565 ).
Giova ancora rilevare, anche ai fini della natura della pronuncia – che la questione della procedibilità della domanda dell'opposto nei confronti della fallita appare assolutamente prodromica - trattandosi di questione chiaramente preliminare finanche rispetto alla rinuncia all'azione ( che giova ricordarlo attiene al merito ), in verità in maniera del tutto puntuale, formulata, in ogni caso, dalla
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10 difesa della parte opposta a seguito di specifico contraddittorio sul punto sollecitato dal Tribunale ( cfr. ordinanza in atti e specifiche deduzioni difensiva parte opposta in note di discussione per l'odierna udienza ).
Per tali ragione deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta nei confronti della fallita e conseguentemente revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
Vagliate tutte le questioni preliminari deve passarsi al merito del giudizio.
In proposito va osservato che, sotto i profili squisitamente di merito, nell'odierna vicenda portata al vaglio del Tribunale si pongono numerose questioni anche in ragione delle diverse domande spiegate tanto in via principale che riconvenzionale che suggeriscono un vaglio analitico delle singole pretese anche in omaggio al principio di chiarezza caro al Giudicante.
Alla luce di tale considerazione e nella citata prospettiva analitica deve passarsi al vaglio del motivo di opposizione da parte dei ricorrenti odierni relativa alla presunta nullità della clausola “clausola contenuta nell'articolo. 13 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in causa il 06.11.2017” che, secondo la prospettazione dei ricorrenti - , e - non “determina una CP_1 CP_3 CP_2 fideiussione, ma bensì il c.d. contratto autonomo di garanzia” ( cfr. espressi richiami in difese ricorrenti).
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In estrema sostanza ( e fermo quanto si dirà infra circa la domanda spiegata dall'opposta ) va notato che il vero fulcro della odierna attiene al CP_7 perimetro ed “all'atteggiarsi” dell'operatività della garanzia prestata dagli opponenti.
Va detto, infatti, che la parte opponente non contesta – come fatto palese dalla piana ed immeditata lettura dell'atto di opposizione – né la sussistenza del contratto di locazione;
né la sussistenza della garanzia sottoscritta, bensì sostengono, in estrema sintesi, che la detta garanzia prestata non possa
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11 considerarsi operante nei propri confronti in quanto non determinata nell'importo in spregio del dettato di cui all'art. 1938 c.c., e connotata da vessatorietà e, comunque, nulla.
Si tratta di tesi che, seppur suggestiva, non coglie affatto nel segno.
La parte ricorrente, infatti, ritiene che la fideiussione prestata sia a garanzia di obbligazioni future non determinate nel contenuto dell'importo massimo garantito.
La tesi si scontra con l'orientamento ermeneutico più volte ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione e cui Questo Tribunale intende dare espresso seguito ed adesione secondo cui ( Suprema Corte di Cassazione 14631/2017, che, richiamando il principio di diritto già affermato con la sentenza della
Sezione terza, 30 ottobre 2008, n. 26064, ) : "ove la fideiussione sia rilasciata
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione, non può discutersi né di indeterminabilità, né di carattere futuro delle obbligazioni garantite occorrendo aver riguardo al contenuto delle clausole pattizie e dovendo escludersi che le obbligazioni stesse derivino da nuove operazioni del debitore, trovando esse invece la propria fonte proprio nella fideiussione già prestata, il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali".
Nel caso oggetto dell' non vi è alcuna indeterminatezza Parte_2 atteso che l'entità dei canoni, anche se non è indicata nel contratto di fideiussione, è determinabile per relationem facendo riferimento al contratto di locazione, del pari, la durata della garanzia connessa alla pattuizioni negoziali in termini di durata del rapporto locatizio, così come, da ultimo ma non per ultimo, relativi al rilascio dell'immobile in favore del locatore alle condizioni di cui all'art. 8 del citato contratto.
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12 La mera lettura della garanzia prestata manifesta evidentemente che la parte odierna ricorrente ben conosceva le pattuizione negoziali e le condizioni relative al rapporto locatizio, garantendone il corretto adempimento.
In sostanza nell'obbligazione si ravvisano tutte le caratteristiche richieste dall'art. 1346 c.c. per l'oggetto del contratto.
Ad avviso del Tribunale non vi alcuna indeterminatezza della clausola atteso che non si garantisce un importo futuro del tutto incerto, bensì somme per relationem rispetto al rapporto garantito ( del resto - giova rilevarlo - tale affermazione è stata già sostenuta da Questo Stesso Giudicante nella propria giurisprudenza cui si intende dare espressa continuità. Il riferimento è a
Tribunale Napoli sez. IX, 30/11/2022, n.10732 ).
Del pari, in verità, alcuna violazione della buona fede può imputarsi all'opposto locatore attesa non solo stante, al riguardo, colpisce la chiarezza anche letterale dell'espressa pattuizione negoziale in capo ai garanti ma – giova rilevarlo nel concreto vaglio di merito – in relazione, circostanza espressamente eccepita dalla difesa della parte opposta – in ragione degli specifici rapporti tra gli opponenti persone fisiche e la società, poi, dichiarata fallita.
In altri e sostanziali termini la parte ricorrente non ha provato alcun difetto comunicativo da parte della locatrice “nell'azionare la garanzia” correttamente prestata, né eventuali presunti difetti ( ed in goni caso non provati ) di comunicazione tra gli organi della detta società ( di cui gli odierni ricorrenti certamente e se non altro alla luce dell'ordinaria diligenze ben dovevano conoscere l'operato ) ed i garanti possono rivelarsi in danno e detrimento della sfera giuridica del locatore – creditore, oggi opposto, ed estraneo ai rapporti interni alla detta società.
Del resto, in relazione alla domanda di pagamento dei canoni trattandosi di inadempimento contrattuale in capo ai garanti, alla luce di quanto detto, occorre ricordare che colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto
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13 o l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Tale insegnamento è andato sempre consolidatosi nella stessa Giurisprudenza della Corte Suprema: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” tra le numerosissime Cass.
n°15659.2011; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass.
n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Per tali ragioni, pur revocandosi il decreto ingiuntivo per le ragioni supra esposte in relazione alle sopravvenienze fattuali, in conseguenza dell'infondatezza dell'eccezione di nullità, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma di euro 12.419,22 a titolo di canoni di locazione non corrisposti.
La riflessione supra esposta circa l'infondatezza dell'opposizione in relazione alla validità della clausola di cui all'art. 13 del contratto di locazione offre, altresì, la stura al vaglio della domanda proposta dall'opposta e tesa alla condanna degli opponenti, oggi costituti, quali garanti per i danni cagionati all'immobile locato in forza del dettato di cui all'art. 8 del contratto di locazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In merito alla validità della fideiussione in relazione agli obblighi nascenti dal contratto si è già ampiamente vagliato il tema e le medesime riflessioni devono svolgersi circa la garanzia per danni all'immobile.
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14 Anche in relazione a tale aspetti va detto la domanda della parte opposta è “ben posta”.
I garantiti, conformemente alla ratio di cui al citato art. 13 del regolamento negoziale, hanno inteso garantire il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto. Attraverso la piana lettura della clausola di cui all'art. 13 appare evidente, ad avviso del Tribunale, che i garanti hanno inteso assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni in capo alla società conduttrice ivi inclusa quella di restituire il bene in adeguate condizioni. Ancora una volta, lo si ribadisce, il terzo promittente che si è impegnato nei confronti del creditore può rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria proprio per relationem rispetto al regolamento negoziale accettando, con la propria volontà negoziale, gli obblighi nascenti dal citato contratto.
Orbene la tesi di parte opposta relativa ai danni patiti e di cui sono garanti gli opponenti ha trovato conferma nell'odierna vicenda processuale che ha
“provato”, ad avviso del Tribunale, senza ragionevole dubbio, l'esistenza dei citati danni all'immobile eziologicamente ricollegabili alla condotta del conduttore.
Il teste escusso, dichiarava non solo di conoscere bene Testimone_1
“l'immobile per cui è causa in quanto tra il 2015 e 2016 ho ricevuto incarico da di curare la progettazione nonché la direzione dei lavori che CP_4 dovevano effettuarsi presso l'immobile per adeguarlo a causa di numerose carenze”, ma anche ne confermava lo stato dei luoghi riconoscendo le foto ritraenti lo stesso e precisando “io anche immediatamente dopo il rilascio ho effettuato un sopralluogo presso l'immobile”.
La testimonianza, ad avviso del Tribunale, è attendibile, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui il teste riferisce per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto;
né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità anche in ragione del racconto tutt'altro che “esagerato” del teste escusso il quale si limita a riportare fatti di
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15 cui hanno memoria. Il teste, in sostanza, ben conosce le condizioni dell'immobile sia ante locazione che post rilascio confermando, nel merito, la prospettazione fattuale della parte opposta.
In tal prospettiva, non a caso, Questo Giudicante disponeva ctu in materia come da ordinanza in atti.
Il CTU nominato Ing. - effettuati i sopralluoghi e analizzata la Persona_1 documentazione in atti ( “verbale di rilascio dell'immobile, planimetria quotata dell'immobile, copia della CILA, documentazione fotografica, planimetria ex SCIA
n. 256/2015, perizia asseverata ing. ” ) individua e quantifica le opere Tes_1 necessarie per ripristinare l'immobile.
Sotto il versante tecnico il Tribunale ritiene del tutto condivisibili le conclusioni cui è giunto il ctu che, attraverso argomentata consulenza, indica – alla luce del miglior sapere tecnico – le opere da effettuare per il ripristino dello stato dei luoghi realizzando la funzione cd. riparatoria della responsabilità civile.
Inoltre, giova rilevarlo - a fronte della puntuale perizia redatta dal CTU sulla base dello specifico ed articolato quesito proposto dal Tribunale - non sussiste, davvero, alcun ragionevole dubbio che la parte ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio circa il danno né lo stesso può essere escluso dalla mera apodittica deduzione di parte opposta secondo cui i danni “non possono in alcun modo addebitarsi al conduttore”.
A fronte, infatti, dell'indicazione in contratto dello stato dell'immobile all'atto della locazione;
della perizia disposta dal Tribunale;
della perizia di parte che si pone in perfetta armonia logica con le risultanze tecniche della consulenza disposta dal Tribunale, nel senso citato, non può non ricordarsi che al conduttore sarebbe spettato dare la prova dell'assenza di colpa o della non imputabilità dei danni, rispondendo altrimenti di tutti i danni patiti dalla cosa locata: "Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell' immobile, ha l'onere di dare piena prova
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16 liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 05/02/2014, cfr. anche Cass., ord. 8 maggio 2012, n. 6977; Cass. 25 luglio 2008, n. 20434;
Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441).
Provato l'an della sussistenza del danno ad opera del locatore, la parte conduttrice non ha fornito la prova liberatoria limitandosi a deduzioni apodittiche.
Acclarato l'an del danno occorre soffermarsi sul quantum degli stessi.
I danni risarcibili possono essere quantificati sulla base della stima operata dal
CTU in euro 21.604,06. Si tratta di valutazione del tutto immune da errori e condivisibile anche sotto il profilo della tipologia di danni parametrati all'effettività dei costi per il ripristino e già attualizzati.
Alla detta riflessione deve fare immediatamente seguito, nell'incidere del vaglio analitico, una considerazione circa la domanda di restituzione del deposito cauzionale ad opera degli opponenti e la reconventio di parte opposta di ritenzione dello stesso.
La domanda degli opponenti è, del tutto, infondata mentre fondata è quella della parte opposta.
La funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è – giova ribadirlo
– proprio quella di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore ed allora ben potrà il locatore, non restituire al conduttore il deposito cauzionale se in sede giudiziale – come avvenuto nell'odierna vicenda processuale - dimostri di aver subito qualunque tipo di danno (riflessioni tra le numerosissime in Cassazione civile sez. VI,
05/01/2023, n.194).
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17 Se non si consentisse al locatore la ritenzione del deposito a fronte di danni processualmente acclarati all'immobile non si coglierebbe, in rerum natura in verità, la ratio stessa della previsione negoziale del deposito risultando la stessa inammissibilmente inutiliter data.
Ovviamente, affermato nel senso citato la sussistenza di un danno,
l'affermazione del diritto di ritenzione della parte locatrice non può, comunque, comportare, per il principio di escludere ingiustificato arricchimento, che la stessa possa ottenere tramite la combinazione della ritenzione e della condanna al pagamento una utilità maggiore rispetto al danno effettivamente patito.
Pertanto, come, peraltro, giova rilevarlo, del tutto puntualmente richiesto dalla difesa di parte opposta, la domanda di parte locatrice va accolta entro tali limiti quantitativi: danni risarcibili come accertati per le ragioni espresse pari ad €
21.604,06 da cui va detratto l'importo di € 4000,00 a titolo di deposito cauzionale, di cui deve al contempo, affermarsi per le ragioni espresse il diritto alla ritenzione, per un totale di € 17. 604,06. Somma già attualizzata e sulla quale decorrono gli interessi solo dalla pronuncia all'effettivo soddisfo.
Non sussistono, ad avviso del Tribunale, nell'accertamento di merito proprio della
Presente Sede, i presupposti per la richiesta condanna di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. che non possono individuarsi nella mera infondatezza della pretesa.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza che vede gli opponenti costituiti soccombere in relazione ad ogni pretesa azionata dall'opposta, nonché, la contestuale, affermazione dell'infondatezza di ogni domanda dagli stessi azionata conformemente alla citata peculiare natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le stesse spese sono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornate ex d.m. 147/2022 ai fini della piena ed immediata intellegibilità della pronuncia anche in relazione al governo delle
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18 spese di lite, in relazione allo “scaglione di valore di riferimento”, considerando la natura delle questioni affrontate ed il relativo impegno difensivo per ogni fase ed applicando, in ragione dello stesso impegno, i valori cd. medi di cui al citato d.m..
Del pari le spese di consulenza devono essere poste a carico degli opponenti in ragione dei medesimi principi con conseguente diritto della parte opposta di recuperare quanto già eventualmente versato al detto titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. dichiara improcedibile ogni domanda azionata nei confronti della curatela della società Parte_1
2. rigetta ogni domanda proposta dai ricorrenti , CP_1 [...]
e ; Controparte_5 CP_3
3. accoglie, per i motivi espressi, le domande proposte dalla parte resistente
– nei confronti dei ricorrenti , Controparte_4 CP_1 [...]
e – tutti compiutamente identificati in Controparte_5 CP_3 atti - per l'effetto
4. revoca , per i motivi espressi, gli opposti decreti ingiuntivi ed ancora, per l'effetto,
5. condanna i ricorrenti , e CP_1 Controparte_5
, in solido, al pagamento in favore della parte resistente CP_3
- compiutamente identificati in atti - della somma di euro CP_4
€ 12.419,22, oltre interessi legali dalla singole scadenze all'effettivo soddisfo;
6. condanna, altresì, i ricorrenti , CP_1 Controparte_5
e in solido, - compiutamente identificati in atti -
[...] CP_3
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19 al pagamento in favore della parte resistente della ulteriore somma di euro
17.604,06 a titolo di risarcimento del danno;
7. dichiara il diritto della parte resistente alla ritenzione della ulteriore somma di € 4.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale;
8. pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti , CP_1 [...]
e , in solido, le spese di Controparte_5 CP_3 consulenza, come liquidate con separato decreto, condannando la stessa alla refusione di quanto già eventualmente anticipato dalla parte resistente
CP_4
9. condanna le parti ricorrente , CP_1 Controparte_5
e in solido – compiutamente identificata in atti - al
[...] CP_3 pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 195,00 per spese ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, nella misura di legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
10. Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Napoli, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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