CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa con ricorso in appello depositato il 7.2.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SI RI, presso il cui studio in San Vito al Tagliamento, Piazzetta Pescheria n. 14, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , ora rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. ANNAMARIA VILLA, presso il cui studio in Gradisca d'Isonzo, via Udine
n. 16, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata all'istanza di visibilità dd.
20.10.2025
APPELLATA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 631/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 7.11.2024, non notificata – “separazione giudiziale”
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note scritte dd. 23.10.2025:
“Nel merito:
In accoglimento dell'appello, a parziale riforma della sentenza n. 631/24 resa dal Tribunale di Pordenone in data 05/11/24, pubblicata il 07/11/24, reietta ogni avversa domanda,
· addebitarsi la separazione personale a con tutte le Controparte_1
conseguenze di legge e, in ogni caso, senza alcun assegno alimentare in favore della stessa, revocandosi per l'effetto la specifica statuizione;
· disporsi la refusione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori.-
In via istruttoria, meramente eventuale:
Rimettersi la causa in istruttoria onde dare ingresso alla prova per testi siccome dedotta nella memoria istruttoria dd. 18/10/23 nonché alla CTU medico legale volta ad accertare la capacità lavorativa dell'appellata con ordine alla medesima di esibizione della documentazione bancaria/postale di depositi e/o conti correnti esteri di cui la stessa è intestataria e contestataria.
Con rigetto di ogni domanda di parte avversa in particolare con rigetto dell'appello incidentale e delle istanze istruttorie dalla stessa spiegate”.
Per l'appellata: come da note conclusive dd. 24.10.2025:
“Voglia la Corte d'Appello adita
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- per la causale in narrativa esposta, rigettare tutte le domande avanzate dal signor
[...]
, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza Pt_1
n. 631/2024, emessa dal Tribunale di Pordenone, pubblicata il giorno 07.11.2024, salvo
- in accoglimento dell'atto di appello incidentale spiegato, in parziale riforma della sentenza
n. 631/24 emessa dal Tribunale di Pordenone in data 05.11.2024, pubblicata il giorno
07.11.2024, pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi a carico del sig.
[...]
; in ogni caso, prevedere a carico del sig. un assegno di Pt_1 Parte_1 mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, ovvero in quella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insta per l'integrale rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
Unicamente in caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dell'interpello formale dell'appellante sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, dal 2020 fino alla data attuale, il sig. ha intrattenuto una Parte_1 relazione extra-coniugale con il sig. ? Controparte_2
2) Vero che, in tale periodo di tempo, il sig. si è recato, in diverse occasioni, Parte_1 in vacanza con il sig. in assenza della sig.ra ? Controparte_2 Controparte_1
3) Vero che, dal 2020 fino al definitivo abbandono della casa coniugale, il sig.
[...]
ha pernottato presso l'abitazione del sig. ? Pt_1 Controparte_2
4) Vero che, dal 2020 sino all'abbandono della casa coniugale, avvenuto il 18.2.2022, il sig.
frequentava feste notturne ed eventi escludendo la sig.ra ? Parte_1 Controparte_1
5) Vero che, durante gli anni del rapporto di coniugio, il sig. intrecciava Parte_1
relazioni extra-coniugali sui social network?
6) Vero che, in costanza di matrimonio, il sig. ricercava incontri extra- Parte_1 coniugali online?
7) Vero che, nel 2021, il sig. abbandonava il tetto coniugale il sette occasioni Parte_1 senza fornire alcuna giustificazione o spiegazione alla sig.ra ? CP_1
8) Vero che, in tali occasioni, il sig. svuotava il conto corrente cointestato Parte_1 con la coniuge?
9) Vero che, in conseguenza di tali condotte, la sig.ra era costretta a Controparte_1 chiedere aiuti economici a familiari e amici?
10) Vero che, successivamente all'abbandono, da parte del sig. , del tetto Parte_1
coniugale e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti presidenziali, il sig. Parte_1 nulla versava alla sig.ra per il suo mantenimento? Controparte_1
11) Vero che, per tutta la durata del matrimonio, il sig. dilapidava ingenti Parte_1 somme di denaro al gioco?
12) Vero che tali problematiche legate al gioco provocavano gravi litigi tra i coniugi a partire dal 2017 e fino al 2022?
13) Vero che, in conseguenze di perdite al gioco, il sig. assumeva Parte_1
atteggiamenti aggressivi nei confronti della sig.ra ? Controparte_1 14) Vero che, quanto meno a decorrere dal 2018, il sig. rivolgeva alla sig.ra Parte_1
insulti quali “puttana rumena”, “maledetta” “stronza” Controparte_1
“schifosa” “deficiente” “miserabile” e “donna di merda”?
15) Vero che tali condotte avvenivano anche di fronte a terzi?
16) Vero che, anche di fronte a terzi, il sig. sminuiva la personalità della Parte_1
sig.ra e le rivolgeva ordini? CP_1
17) Vero che, anche di fronte a terzi, il sig. umiliava la sig.ra in Parte_1 CP_1 quanto disoccupata?
18) Vero che, durante numerosi litigi dal 2018 fino ad oggi, il sig. minacciava Parte_1 la sig.ra di “buttarla fuori di casa”, di “lasciarla senza soldi per il Controparte_1
mangiare” e di tagliarle luce e gas?
19) Vero che, dal 2018 al 2022, in almeno venti occasioni, il sig. si rivolgeva Parte_1
alla moglie urlando e con fare aggressivo?
20) Vero che, il 9.9.2019, il sig. colpiva la sig.ra al naso Parte_1 Controparte_1 ed alla spalla con dei pugni?
21) Vero che, l'11.7.2021, il sig. colpiva nuovamente la sig.ra Parte_1 [...]
, che si chiudeva prima in camera e poi in cucina per sfuggire all'aggressione? CP_1
22) Vero che il 25.11.2021 il sig. spingeva la sig.ra Parte_1 Controparte_1 utilizzando il pugno della mano facendola urtare con la spalla un mobile della cucina?
23) Vero che, in conseguenza di tale atto, la sig.ra riportava l'ematoma Controparte_1 del deltoide e del bicipite omerale della spalla sinistra con prognosi di giorni 15?
24) Vero che, in tale occasione, la sig.ra fuggiva a casa di un'amica, ove Controparte_1
trascorreva la notte?
25) Vero che il sig. , fin dall'inizio del matrimonio, richiedeva che la sig.ra Parte_1
si occupasse solamente delle faccende domestiche e rinunciasse a svolgere Controparte_1 attività lavorativa?
26) Vero che il sig. pretendeva su base quotidiana che la sig.ra Parte_1 [...]
gli preparasse i pasti? CP_1
27) Vero che, nel 2022, i coniugi frequentavano un percorso psicologico di terapia di coppia?
28) Vero che, in tale occasione, il sig. rivolgeva alla moglie insulti e minacce, Parte_1 manifestando altresì comportamenti aggressivi? 29) Vero che tali comportamenti del sig. ingeneravano nella sig.ra Parte_1
un grave stato di ansia e timore? CP_1
30) Vero che, dal 2019, la sig.ra sviluppava patologie riconducibili a depressione CP_1
ansiosa, esaurimento nervoso, insonnia e attacchi di panico?
31) Vero che tali patologie richiedevano la presa in carico della sig.ra da parte CP_1
del C.S.M. di San Vito al Tagliamento?
In tale eventualità, si chiede altresì l'ammissione della prova testimoniale, sugli stessi capitoli di prova, della teste di AT NE (Romania), Testimone_1 [...]
di Casarsa della Delizia, di Per_1 Testimone_2 Persona_2 CP_2
di San Vito al Tagliamento, dott.ssa di Codroipo,
[...] Testimone_3 Tes_4
i San Giorgio della Rinchinvelda.
[...]
Sempre unicamente qualora quest'Ecc.ma Corte d'Appello ravvisasse la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, si chiede la pronuncia, nei confronti del sig. , Parte_1 di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione a:
- tutti i contratti di lavoro, comunicazione di proroga e/o rinnovo dei medesimi, oltre che di ogni cedolino paga relativamente ad ogni rapporto di lavoro da questi intrattenuto dal 2017 ad oggi;
- tutti gli estratti conto bancari, conti deposito titoli e/o a risparmio presso qualunque istituto di credito, in Italia e all'estero (sia cointestati che personali) ad egli intestati o cointestati dal 2017 ad oggi;
- ogni atto di compravendita, in Italia o all'estero, di beni immobiliari, oltre agli estratti catastali di ogni bene immobile di cui è o è stato proprietario dal 2017 ad oggi;
- ogni contratto di locazione ad egli intestato o cointestato dal 2017 ad oggi.
Si chiede di essere ammessi sin d'ora a prova contraria sui capitoli di prova avversari, indicando quali testi i medesimi soggetti chiamati a prova diretta”.
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello, addebitare la separazione alla moglie e revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ”. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 22.4.2022 chiedeva che il Tribunale di Pordenone Parte_1 pronunciasse la sua separazione personale dalla moglie , con la Controparte_1 quale aveva contratto il 25.6.2017 matrimonio dal quale non erano nati figli, con addebito alla stessa.
A fondamento della domanda di addebito il ricorrente allegava la condotta maltrattante della moglie, manifestatasi con particolare virulenza dal 2021, e consistita in aggressioni verbali e fisiche, insulti, minacce, accuse infondate, limitazioni della libertà personale e imposizione del divieto di frequentazione di amici e congiunti, controllo degli spostamenti;
tale condotta, dopo un tentativo di ricomposizione nel dicembre 2021, concretizzatosi nella sottoscrizione congiunta di un “impegno di intenti” con il quale egli aveva riconosciuto larghissime concessioni alla moglie, lo aveva infine indotto a lasciare la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, riparando dalla madre. Peraltro, minacce e aggressioni erano proseguite anche in seguito, sino a quando egli aveva infine deciso di presentare denuncia con richiesta di emissione, nei confronti della sig. , di provvedimento di non avvicinamento, e CP_1
ricorso per separazione.
Quanto alle rispettive condizioni economiche, sosteneva di percepire una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, di essere proprietario della casa coniugale e comproprietario dell'ex negozio di famiglia e di un vecchio fabbricato con unico piano abitabile, beni nel possesso e nel godimento esclusivi della madre, ma di essere al contempo pesantemente indebitato in relazione sia al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa stessa, sia ad altri finanziamenti.
Rilevava che la percepiva una retribuzione di circa 1.000,00 euro al mese per le CP_1 attività di badante, autista e colf, oltre all'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili versatole dal primo marito, ed era proprietaria di un'abitazione e di terreni in Romania, suo
Paese d'origine.
2. La sig. allegava, in primo luogo, di essere priva di redditi, avendo cessato di CP_1
lavorare dopo il matrimonio su richiesta del ricorrente, e provvedendo a riversare alla figlia l'assegno di mantenimento corrispostole dal primo marito. Deduceva che il sig. Pt_1
percepiva anche l'importo di 6.000,00 euro annui a titolo di canone di affitto, e ne chiedeva la condanna a corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili, insistendo per l'assegnazione della casa coniugale.
In secondo luogo, la resisteva contestava i fatti allegati dal ricorrente a sostegno della richiesta di addebito e chiedeva, in via riconvenzionale, che la separazione fosse a lui addebitata.
Sosteneva, in particolare, di essere stata percossa dal marito;
che quest'ultimo era dedito al gioco d'azzardo, frequentava siti di incontri on line chattando con altre donne, con cui intratteneva colloqui dal tenore inequivocabile;
aveva una relazione omosessuale con un amico;
la denigrava e insultava pesantemente;
si era allontanato da casa in numerose occasioni senza il suo consenso, abbandonando infine il tetto coniugale alla fine del 2021.
3. Il Tribunale di Pordenone, pronunciata sentenza non definitiva di separazione, respingeva innanzitutto – con la sentenza qui impugnata - le contrapposte domande di addebito.
3.1 Osservava che i fatti rispettivamente dedotti erano tutti risalenti al 2021, e avevano perso di rilevanza, in quanto nel mese di dicembre dello stesso anno era intervenuta una riconciliazione, sia pure per breve periodo, tra i coniugi, documentata dall'accordo sottoscritto il 20.12.2021. Inoltre, all'udienza presidenziale del 18.7.2022 era stato concesso un rinvio per consentire alle parti di sottoporsi a una terapia di coppia, e a tale fine era stato conferito incarico a una psicoterapeuta.
Il Tribunale dava inoltre atto che il marito era stato nelle more assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, e che nei confronti della moglie pendeva un procedimento penale per atti persecutori, nel corso del quale erano adottate misure cautelari non detentive. Rilevava che tali condotte erano state poste in essere dalla primavera 2022 in poi, e dunque “in parte, temporalmente coincidenti con il periodo in cui i coniugi hanno entrambi dichiarato di voler recuperare il rapporto coniugale e, in parte, successive a tale ulteriore tentativo, con la conseguenza che le stesse … rappresentano piuttosto … l'epilogo della crisi matrimoniale e non la causa scatenante la stessa” (pag. 9 della sentenza).
3.2 In relazione alle rispettive condizioni economiche, il Tribunale, rilevata l'insussistenza dei presupposti per provvedere all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. , osservava che quest'ultimo in corso di causa aveva cessato il rapporto di Pt_1 lavoro, e percepiva la sola indennità Naspi di circa 950,00 euro mensili netti;
era proprietario della causa coniugale, sostenendo rate mensili di euro 281,00 e di euro 350,00 a titolo di rimborso, rispettivamente, del mutuo ipotecario e di ulteriori finanziamenti;
che era mero comproprietario di due immobili, dalla locazione di uno dei quali (di sua proprietà per 1/6) ricavava 2.400,00 euro annui.
Quanto alla sig. , il Tribunale rilevava che era invalida al 35%, con accertata CP_1
riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% e che era proprietaria di un immobile in
Romania. Tenuto conto della maggior difficoltà della resistente a trovare lavoro, e del fatto che il tenore di vita in costanza di matrimonio era stato assicurato dal marito, poneva a carico di quest'ultimo l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici
Istat.
Compensava infine le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
4. ha proposto appello, affidato a due motivi. Parte_1
4.1 Con il primo, ha lamentato il rigetto della propria domanda di addebito.
Ha evidenziato, in particolare, che le continue vessazioni cui era stato sottoposto erano confermate, tra gli altri elementi offerti, sia dalle sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale, nel cui ambito erano state emesse misure cautelari nei confronti della moglie, sia dalle umilianti regole di comportamento che egli era stato costretto a sottoscrivere.
Le condotte riguardavano sia il periodo anteriore alla presunta riconciliazione, sia il periodo successivo, sia addirittura il periodo in corso di causa, ed erano state la causa del suo abbandono della casa coniugale. Ha contestato in ogni caso che quella intercorsa tra i coniugi fosse stata una vera e propria riconciliazione, essendo stata seguita solo dopo pochi giorni dal proprio trasferimento dalla madre.
Correttamente, invece, era stata respinta la domanda di addebito proposta dalla , in CP_1
considerazione sia della di lei volontà di ricomporre l'unione coniugale nonostante le asserite,
e contestate, condotte ascritte al marito, sia della pronuncia, nei confronti di quest'ultimo, di assoluzione dal reato di cui all'art. 572 c.p. per insussistenza del fatto.
4.2 Con il secondo motivo, ha contestato il diritto della moglie all'assegno di mantenimento, rilevando che il tenore di vita era fondato sull'accesso al credito, e quindi su esposizioni debitorie che avrebbero dovuto essere ripartite, e dovendosi tenere conto del suo attuale stato di disoccupazione, perdurante dal mese di aprile 2023. Ha rilevato che la non è CP_1
inabile al lavoro, svolge attività di assistente familiare, come dalla stessa ammesso innanzi alla Commissione medico-legale e come risultava da una relazione investigativa non valutata dal Tribunale, e aveva compiuto nell'ottobre 2022 “operazioni immobiliari” (pag. 11 dell'atto di appello) in Romania.
Ha quindi richiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di addebitare la separazione all'appellata, revocando l'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto.
5. Si è costituita , che ha insistito, in primo luogo, per il rigetto Controparte_1
dell'appello. 5.1 Ha ribadito di essere stata umiliata nel corso di tutta la vita matrimoniale, assumendo un ruolo del tutto succube e ancillare rispetto al marito, e limitandosi a richiedere il rispetto del dovere di fedeltà e un minimo supporto affettivo. Ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che i fatti di stalking che le erano stati contestati nel processo penale fossero successivi alla crisi coniugale e perciò irrilevanti ai fini dell'addebito della separazione.
5.2 Quanto al secondo motivo di appello, ha evidenziato come la disparità economica tra le parti e la mancanza di redditi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio avessero imposto la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del;
ha contestato sia di svolgere attività lavorativa, sostenendo di Pt_1 sopravvivere unicamente grazie all'aiuto occasionale di amici, conoscenti e della figlia, sia di essere proprietaria di immobili in Romania, di cui è invece titolare la figlia di primo letto.
Ha poi censurato la mancata indicazione, da parte del , delle motivazioni della Pt_1
cessazione dal lavoro, cessazione che, per essere rilevante ai fini della valutazione delle condizioni economiche del coniuge obbligato, dev'essere incolpevole, e potendo l'appellante in ogni caso vantare una pluriennale esperienza nel settore informatico, fonte di sicura capacità lavorativa tuttora spendibile.
5.3 La ha quindi proposto appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della CP_1
domanda di addebito respinta in primo grado, e l'aumento dell'assegno di mantenimento.
5.3.1 Quanto al primo profilo, ha ribadito che i fatti esposti a fondamento della domanda, documentati e comunque dimostrabili sulla base della prova testimoniale immotivatamente negata dal giudice di primo grado, giustificano pienamente l'addebito della separazione al
, senza che gli stessi possano reputarsi neutralizzati dal mero tentativo di Pt_1
riconciliazione nel dicembre 2021.
5.3.2 Quanto al secondo, ha richiesto l'aumento a euro 600,00 mensili (o alla diversa somma di giustizia) dell'assegno di mantenimento, alla luce della rilevata disparità reddituale tra i coniugi.
6. La Corte, respinta – con ordinanza dd. 13.5.2025 – l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dal , e accordato un rinvio onde verificare gli esiti Pt_1 delle trattative conciliative tra le parti, si è riservato la decisione scaduto il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. sino al 28.10.2025.
7. Muovendo dall'appello principale, il primo motivo attiene al rigetto della domanda di addebito proposta dal , statuizione che (al pari del rigetto della contrapposta domanda Pt_1 della ) il giudice di primo grado ha fondato sia sull'avvenuta – provvisoria - CP_1
riconciliazione tra i coniugi nel dicembre 2021, accompagnata dalla ripresa della coabitazione, circostanza idonea escludere che “i fatti lamentati da entrambi i coniugi avvenuti nel corso del 2021” (pag. 8 della sentenza) avessero determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sia sulla successiva condotta processuale, avendo le parti dichiarato, all'udienza presidenziale del 18.7.2022, di voler recuperare il rapporto coniugale.
7.1 E' stato osservato, in tema di separazione personale tra coniugi, che “ai fini della riconciliazione non è sufficiente la mera coabitazione, ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale” (Cass. 17.9.2014, n. 19535), con la conseguenza che “laddove emerga una crisi coniugale prolungata ed irrisolta, i tentativi di superarla … non possono essere qualificati come “riconciliazione”, in assenza di elementi univoci e significativi del pieno e concreto ripristino della comunione di vita e di affetti” (Cass. 16.9.2022, n. 27324).
Nel caso in esame, premesso che nessuna delle parti aveva allegato l'intervenuta riconciliazione, insistendo invece nelle rispettive domande di addebito, l'accordo sottoscritto in data 20.12.2021 (doc. 8 di parte ricorrente), con il quale i coniugi, dato atto delle
“divergenze sulla conduzione del rapporto matrimoniale”, si impegnarono a riprendere la convivenza e mantenere il reciproco rispetto, non è idoneo a integrare fatto riconciliativo, essendo incontestato che la coabitazione che allora riprese perdurò solo per “poche settimane”
(pag. 6 del ricorso introduttivo), essendo stata seguita dall'allontanamento del dalla Pt_1 casa coniugale già “alla fine del 2021” (pag. 7 della comparsa di risposta in primo grado).
Né può assumere rilievo, ai fini della riconciliazione, la manifestazione, da parte dei coniugi all'udienza presidenziale del 18.7.2022 nell'ambito del giudizio di separazione, di “tentare una conciliazione mediante un percorso di mediazione familiare/terapia di coppia”, trattandosi di mero tentativo, non sfociato (come confermato concordemente nella successiva udienza del 21.11.2022) in una concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali.
Va pertanto escluso che la domanda di addebito dell'appellante (e le medesime considerazioni valgono per quella proposta dalla , più avanti esaminata) possa essere respinta sulla CP_1 base della riconciliazione tra i coniugi, invero non provata.
7.2 La domanda risulta tuttavia infondata, per le seguenti e ulteriori ragioni.
7.2.1 L'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di una serie di elementi, tratti dalla documentazione allegata, che sarebbero idonei a provare l'esistenza di quei comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere dalla e CP_1
dedotti a fondamento della richiesta di addebito.
In particolare, il ha richiamato (v. pagg. 3 ss. ricorso in appello) le emergenze Pt_1
istruttorie del procedimento penale iscritto al n. 2137/2022 R.G.N.R. nei confronti della moglie, per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2 c.p. (v. doc. 24, avviso ex art. 415 bis
c.p.p.), con particolare riguardo alle sommarie informazioni rese da e Controparte_2 [...]
(docc. 50 e 53) e all'emissione, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone, Tes_2 della misura cautelare del divieto di avvicinamento (v. ordinanza dd. 28.3.2024, all. A), successivamente modificata da quella applicativa del c.d. braccialetto elettronico (v. ordinanza dd. 4.4.2024, all. B).
I fatti oggetto del procedimento penale risultano peraltro, come si ricava dall'imputazione del
Pubblico Ministero, risalenti a periodo – “dalla primavera 2022 in atto al 31.10.2022” – successivo a quello del verificarsi dell'evento che rese impossibile la prosecuzione della convivenza, costituito dall'allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto, per Pt_1 concorde prospettazione delle parti e come già evidenziato, alla fine del 2021.
E che a tale circostanza debba ricondursi l'irreversibilità della crisi coniugale appare fondatamente sostenibile sia in base al carattere definitivo dell'allontanamento, sia alle ragioni rispettivamente dedotte dai coniugi (la necessità di sottrarsi alle quotidiane intemperanze della moglie, secondo il;
un ingiustificato abbandono del tetto Pt_1
coniugale, secondo la ), entrambe tali da far ritenere non più recuperabile il rapporto CP_1 tra la parti.
Le circostanze allegate dall'appellante sono quindi irrilevanti ai fini dell'addebito, non avendo determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anteriormente già verificatasi.
7.2.2 In secondo luogo il , quali elementi dimostrativi dello stato di soggezione in cui Pt_1 sarebbe vissuto in costanza di convivenza matrimoniale, ha allegato due scritti di pugno della
, contenenti il primo (sottoscritto da entrambi i coniugi;
doc. 5) l'indicazione del CP_1 numero di frequentazioni, concesse all'appellante, di amici (giovedì, una volta al mese) e familiari (la madre, ogni due settimane), e il secondo (non sottoscritto) una sorta di tariffario delle prestazioni di lavoro domestico svolte dall'appellata (doc. 7).
Osserva il Collegio come il contenuto dei due documenti non appare tale da rivelare, di per sé, l'esistenza, in capo al marito, di uno stato di sudditanza psicologica indotto dalla moglie, posto che non risulta provato che il primo biglietto sia stato sottoscritto dal dietro Pt_1
minacce o violenza, e che il secondo biglietto contiene una serie di richieste indubbiamente peculiari, ma che non è dato sapere né se in seguito recepite dal marito o piuttosto ignorate, né – in ogni caso – se e quali conseguenze la loro formulazione abbia determinato sulla crisi coniugale.
7.2.3 Neppure le due lettere che il ha attribuito alla risultano assumere Pt_1 CP_1 rilevanza ai fini dell'addebito.
La prima, inviata dall'appellata al cognato e contenente una serie di accuse per la condotta matrimoniale del marito, in quanto, recando la data del 9.2.2023 (doc. 25), è successiva al definitivo manifestarsi dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
La seconda (doc. 26), costituita da un biglietto di auguri di contenuto pornografico, in quanto non ne è stata accertata la riconducibilità in capo all'appellata, che ne ha contestata la paternità.
7.2.4 Quanto, infine, alla prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., la cui ammissione (negata in primo grado e nuovamente richiesta in appello) avrebbe consentito all'appellante di dimostrare i fatti costitutivi della domanda, si osserva che la gran parte dei capitoli risulta genericamente formulata, ed è perciò inammissibile, non indicando le circostanze di tempo e luogo in cui i fatti descritti sarebbero avvenuti (capitoli da 1 a 6; 9,
10, 11, 12, i quali fanno tutti generico riferimento a un periodo di tempo indefinito e a condotte della descritte sommariamente); altra parte dei capitoli riguarda circostanze CP_1 irrilevanti (il percorso di coppia presso il Consultorio che sarebbe stato intrapreso nel 2020; capitoli 7 e 8) e successive all'irreversibile manifestarsi della crisi coniugale (da 15 a 21); altra parte ancora è infine documentata (13 e 14, relativi agli scritti costituiti dagli allegati 5
e 7 sopra esaminati).
Correttamente quindi la prova per testi dedotta dall'appellante non è stata ammessa.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello, non essendo stati offerti dal elementi Pt_1
idonei a fondare la domanda di addebito della separazione.
8. Esigenze di un'ordinata esposizione inducono ora a esaminare il primo motivo dell'appello incidentale, avente a oggetto la contrapposta domanda di addebito proposta dalla . CP_1
Ribadita (v. paragrafo 7.1) l'insussistenza della riconciliazione ritenuta dal giudice di primo grado, si osserva che l'appellata ha dedotto, a fondamento della domanda, da un lato le condotte vessatorie ripetutamente poste in essere dal coniuge, e dall'altro le relazioni extraconiugali di quest'ultimo, sia “in ambiente virtuale” (pag. 13 della comparsa di risposta), sia con tale . Controparte_2
8.1 I fatti nei quali si sarebbe concretizzata la condotta vessatoria dell'appellante, descritti nella comparsa di risposta in primo grado (minacce, aggressioni verbali e fisiche, umiliazioni), risultano coincidenti con quelli, qualificati ai sensi dell'art. 572 c.p., che hanno costituito oggetto del processo penale n. 878/2022 R.G.N.R. promosso contro il , e Pt_1 nel quale la si costituì parte civile, conclusosi con sentenza di assoluzione CP_1 dell'imputato per insussistenza del fatto (v. sentenza n. 264/23 dd.
9.5.2023 del G.U.P. presso il Tribunale di Pordenone, doc. 22 di parte ricorrente), sentenza la cui irrevocabilità, allegata dall'appellante in conseguenza del rigetto dell'appello della parte civile1, non è stata contestata.
L'appellata ha invece contestato che tali condotte possano reputarsi “neutralizzate dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pordenone” (pag. 14 della comparsa di risposta in appello), diversi essendo i presupposti per l'integrazione della fattispecie ex art. 572 c.p. rispetto a quelli richiesti ai fini dell'addebito della separazione, e avendo il G.U.P. assolto l'imputato solo per insussistenza del requisito dell'abitualità.
In realtà, dalla lettura della sentenza penale emerge che la pronuncia assolutoria si è fondata non solo sulla carenza della “abitualità degli agiti maltrattati”, ma anche sulla carenza di riscontro probatorio, vuoi “per l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della
“ (pag. 3), vuoi per l'inidoneità delle certificazioni mediche a confermare le CP_1 violenze denunciate.
Si tratta quindi di un'assoluzione fondata non “su un legittimo apprezzamento dell'attitudine della condotta accertata a ledere il bene giuridico protetto” (come nella fattispecie oggetto dell'ordinanza n. 19808/2023 della Cassazione, invocata dall'appellata), tale da lasciare impregiudicata la diversa valutazione del giudice civile, ma sulla insussistenza di quelle stesse condotte materiali che la ha allegato a sostegno della domanda di addebito. CP_1
8.2 Quanto, in secondo luogo, alle asserite relazioni extraconiugali del , l'appellata Pt_1 ha ribadito la richiesta di ammissione della prova per testi negata in primo grado.
I relativi capitoli risultano peraltro eccessivamente generici, non descrivendo in modo specifico e sufficientemente determinato, né collocando temporalmente in modo univoco (v., sul modo di deduzione della prova testimoniale, Cass., ord. n. 1808/2015) le condotte contestate all'appellante (il capitolo 1 contiene il mero riferimento all'esistenza di una relazione extraconiugale con il sig. ; il capitolo 2 menziona “diverse occasioni” nelle CP_2
quali il si sarebbe recato in vacanza con il compagno;
i capitoli 5 e 6 si riferiscono Pt_1 in modo generico, rispettivamente, a “relazioni extra-coniugali sui social network” e a
“incontri extra-coniugali on line”).
I rimanenti capitoli attengono alle pretese condotte maltrattanti, la cui sussistenza è stata esclusa dalla sentenza penale irrevocabile sopra citata.
Va quindi respinto il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla sig. . CP_1
9. Restano da esaminare, in modo congiunto, i contrapposti motivi riguardanti l'assegno di mantenimento in favore dell'appellata, che quest'ultima ha richiesto di aumentare da euro
300,00 a euro 600,00 mensili, e l'appellante ha chiesto di revocare.
9.1 Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente accertato i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, costituiti dalla non addebitabilità, qui confermata, della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., tra le altre, Cass., sent. n. 1162 del 18.1.2017).
In particolare, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale circa la ridotta capacità lavorativa dalla , motivata dallo stato di disoccupazione, dall'età e dalle patologie CP_1 di cui la stessa soffre, sostenendo che la moglie sarebbe in realtà “in buone condizioni generali, non inabile al lavoro, ancorché riconosciuta invalida civile al 35%” (pag. 10 del ricorso in appello), tanto da avere sempre lavorato, e avrebbe inoltre compiuto operazioni immobiliari in Romania nell'ottobre 2022.
L'esistenza, pacifica e documentata, delle patologie (tra le quali la lombalgia in spondilodiscoartrosi;
v. doc. 19 di parte resistente), e l'invalidità civile ad esse conseguente
(35%, con permanente riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%, con decorrenza dal 6.4.2023), non possono che rendere più difficoltosa alla , come ritenuto dal CP_1 giudice di primo grado, la ricerca di un'occupazione, tenuto conto, in particolare, dell'ambito lavorativo nel quale l'appellata risultava impiegata, afferente alla cura della persona (badante)
e della casa (collaboratrice familiare), tale da richiedere sforzi fisici anche di una certa rilevanza. Quanto, in secondo luogo, all'omesso apprezzamento delle attività lavorative esercitate dalla e verosimilmente riconducibili a quelle di collaboratrice familiare, che sarebbero CP_1 documentate dalla relazione investigativa prodotta dal ricorrente in primo grado e dalle
“dichiarazioni confessorie” (pag. 10 del ricorso in appello) rese dall'appellata in sede di visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità civile, si osserva che si tratta di circostanza priva di attualità, posto che la relazione investigativa attiene al periodo dal 6.6.2022 al
4.7.2022 e che gli attestati di disoccupazione (12.6.2023 e 13.3.2024; doc. 20 e doc. C) e il verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (28.6.2023) sono successivi, e che la nel corso della predetta visita non riconobbe di lavorare, ma CP_1 dichiarò di essere disoccupata, avendo invece lavorato in passato (“In cerca di lavoro.
Precedenti impieghi come assistente familiare”).
Quanto, infine, alle “operazioni immobiliari” allegate dall'appellante, il documento 13 prodotto in primo grado (“Extras de carte funciaria”, tradotto come “estratto tavolare”), che tali operazioni dimostrerebbe, dà conto esclusivamente del fatto che la è mera CP_1 usufruttuaria di un appartamento in Romania, di ridotte dimensioni (44,57 mq + 6,87 mq. di balcone).
Va quindi confermata la non titolarità, da parte dell'appellata, di adeguati redditi propri, tali da consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
9.2 Quanto al presupposto della disparità economica, a fronte della situazione reddituale e patrimoniale – testé descritta - dell'appellata, il risultava percepire, sino al mese di Pt_1 febbraio 2023, una retribuzione netta di euro 1.600,00 mensili circa quale dipendente a tempo indeterminato (v. dichiarazioni dei redditi, doc. 3). Cessato tale rapporto di lavoro, nell'aprile del 2023 venne liquidato all'appellante il Tfr pari a euro 14.573,54 netti, importo che venne direttamente versato ad (v. docc. 48 e 49) a parziale estinzione del Controparte_3 finanziamento n. 3104781 contratto il 28.3.2022 con cessione del quinto dello stipendio (doc.
41).
Successivamente, nel marzo 2023 l'appellante venne assunto a tempo determinato da altra società v. docc. 34, 35 e 36), subendo una lieve riduzione del precedente Controparte_4
stipendio (circa euro 1.450,00 mensili).
Il rapporto di lavoro cessò nel gennaio 2024 (a seguito del rientro della lavoratrice sostituita per maternità; v. doc. 69), e il venne assunto, il mese successivo con contratto a Pt_1 tempo determinato (con scadenza al 31.5.2024, previo periodo di prova di un mese e mezzo), dalla Compertis S.r.l. (doc. 72). Peraltro, in data 14.3.2024 venne comunicata all'appellante la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (doc. 80).
Da allora e sino a oggi (salvo un breve rapporto di lavoro con Sit S.r.l.s., pure cessato in data
6.3.2025 per il mancato superamento del periodo di prova, v. doc. 4 allegato in appello), il
, benché iscritto nelle liste di collocamento, è disoccupato e percepisce l'indennità Pt_1
Naspi di euro 1.257,90 mensili lordi, soggetta a riduzione progressiva (doc. 5 prodotto nel presente grado).
L'appellante è inoltre proprietario esclusivo della casa già adibita a residenza familiare e riceve l'importo di euro 200,00 mensili dalla locazione di un immobile a uso commerciale di cui è comproprietario per la quota di 1/6 (v. contratto di locazione, doc. 43).
E' tenuto al rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione, con una rata mensile di euro 281,74, nonché del finanziamento contratto con la banca mutuante per il pagamento della polizza assicurativa sul predetto mutuo (rateo mensile di
Euro 36,03, v. docc. 4 e 39), e del residuo finanziamento erogato da (euro 298,00 CP_3
mensili)2.
9.2.1 Ciò posto, ritiene il Collegio che vada distinto, ai fini della statuizione relativa all'assegno di mantenimento, il periodo nel corso del quale l'appellante risultava occupato a tempo indeterminato o determinato, da quello – insorto durante il giudizio di primo grado – di attuale disoccupazione.
Quanto al primo, la decisione impugnata merita conferma, considerato sia che la disparità economica tra il (percettore di una retribuzione di euro 1.600,00 mensili prima, Pt_1
ridotta a euro 1.450,00 poi, e di un canone di locazione di euro 200,00 mensili, nonché proprietario della casa coniugale) e la (occupata in attività lavorative precarie e CP_1
retribuite in misura pacificamente inferiore a quella del marito) non è revocabile in dubbio, sia che l'ammontare dell'assegno appare congruo, tenuto conto degli esborsi fissi mensili, assunti (anche) nell'interesse della famiglia, a carico dell'appellante.
A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione al periodo decorrente dal 14.3.2024
(data dalla quale il ha iniziato a percepire la sola indennità Naspi), che ha visto Pt_1 un'apprezzabile riduzione del reddito del coniuge onerato la quale, se non determina il venir meno della disparità economica (alla luce dello stato di disoccupazione dell'appellata), incide nondimeno sull'importo dell'assegno di mantenimento, che appare adeguato proporzionalmente ridurre a euro 200,00 mensili.
9.3 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, l'assegno di mantenimento a carico di e in favore di Parte_1 [...]
va ridotto, a decorrere dal mese di marzo 2024, a euro 200,00 mensili, Controparte_1 importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio dell'appellata e in forma tracciabile, e soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
10. Il complessivo esito del giudizio rende evidente la reciproca soccombenza tra le parti, che giustifica la conferma della compensazione delle spese di lite per il primo grado, da estendersi anche al presente grado.
11. Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata (il cui appello incidentale è stato integralmente respinto), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, riduce – a decorrere dal mese di marzo 2024 -
l'assegno di mantenimento a carico di e in favore di Parte_1 Controparte_1
a euro 200,00 mensili, importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
[...]
presso il domicilio dell'appellata e in forma tracciabile, e soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
- conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 5 del ricorso in appello 2 ulteriori due debiti contratti, a titolo di finanziamento, dal e menzionati nella memoria ex art. Pt_2 Pt_1 183, co.
6. n. 2 c.p.c., comportanti – rispettivamente – ratei mensili di euro 49,67 ed euro 49,95, non va invece tenuto conto, essendone stata prevista l'estinzione nei mesi di ottobre 2024 e aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa con ricorso in appello depositato il 7.2.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SI RI, presso il cui studio in San Vito al Tagliamento, Piazzetta Pescheria n. 14, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , ora rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. ANNAMARIA VILLA, presso il cui studio in Gradisca d'Isonzo, via Udine
n. 16, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata all'istanza di visibilità dd.
20.10.2025
APPELLATA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 631/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 7.11.2024, non notificata – “separazione giudiziale”
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note scritte dd. 23.10.2025:
“Nel merito:
In accoglimento dell'appello, a parziale riforma della sentenza n. 631/24 resa dal Tribunale di Pordenone in data 05/11/24, pubblicata il 07/11/24, reietta ogni avversa domanda,
· addebitarsi la separazione personale a con tutte le Controparte_1
conseguenze di legge e, in ogni caso, senza alcun assegno alimentare in favore della stessa, revocandosi per l'effetto la specifica statuizione;
· disporsi la refusione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori.-
In via istruttoria, meramente eventuale:
Rimettersi la causa in istruttoria onde dare ingresso alla prova per testi siccome dedotta nella memoria istruttoria dd. 18/10/23 nonché alla CTU medico legale volta ad accertare la capacità lavorativa dell'appellata con ordine alla medesima di esibizione della documentazione bancaria/postale di depositi e/o conti correnti esteri di cui la stessa è intestataria e contestataria.
Con rigetto di ogni domanda di parte avversa in particolare con rigetto dell'appello incidentale e delle istanze istruttorie dalla stessa spiegate”.
Per l'appellata: come da note conclusive dd. 24.10.2025:
“Voglia la Corte d'Appello adita
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- per la causale in narrativa esposta, rigettare tutte le domande avanzate dal signor
[...]
, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza Pt_1
n. 631/2024, emessa dal Tribunale di Pordenone, pubblicata il giorno 07.11.2024, salvo
- in accoglimento dell'atto di appello incidentale spiegato, in parziale riforma della sentenza
n. 631/24 emessa dal Tribunale di Pordenone in data 05.11.2024, pubblicata il giorno
07.11.2024, pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi a carico del sig.
[...]
; in ogni caso, prevedere a carico del sig. un assegno di Pt_1 Parte_1 mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, ovvero in quella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insta per l'integrale rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
Unicamente in caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dell'interpello formale dell'appellante sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, dal 2020 fino alla data attuale, il sig. ha intrattenuto una Parte_1 relazione extra-coniugale con il sig. ? Controparte_2
2) Vero che, in tale periodo di tempo, il sig. si è recato, in diverse occasioni, Parte_1 in vacanza con il sig. in assenza della sig.ra ? Controparte_2 Controparte_1
3) Vero che, dal 2020 fino al definitivo abbandono della casa coniugale, il sig.
[...]
ha pernottato presso l'abitazione del sig. ? Pt_1 Controparte_2
4) Vero che, dal 2020 sino all'abbandono della casa coniugale, avvenuto il 18.2.2022, il sig.
frequentava feste notturne ed eventi escludendo la sig.ra ? Parte_1 Controparte_1
5) Vero che, durante gli anni del rapporto di coniugio, il sig. intrecciava Parte_1
relazioni extra-coniugali sui social network?
6) Vero che, in costanza di matrimonio, il sig. ricercava incontri extra- Parte_1 coniugali online?
7) Vero che, nel 2021, il sig. abbandonava il tetto coniugale il sette occasioni Parte_1 senza fornire alcuna giustificazione o spiegazione alla sig.ra ? CP_1
8) Vero che, in tali occasioni, il sig. svuotava il conto corrente cointestato Parte_1 con la coniuge?
9) Vero che, in conseguenza di tali condotte, la sig.ra era costretta a Controparte_1 chiedere aiuti economici a familiari e amici?
10) Vero che, successivamente all'abbandono, da parte del sig. , del tetto Parte_1
coniugale e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti presidenziali, il sig. Parte_1 nulla versava alla sig.ra per il suo mantenimento? Controparte_1
11) Vero che, per tutta la durata del matrimonio, il sig. dilapidava ingenti Parte_1 somme di denaro al gioco?
12) Vero che tali problematiche legate al gioco provocavano gravi litigi tra i coniugi a partire dal 2017 e fino al 2022?
13) Vero che, in conseguenze di perdite al gioco, il sig. assumeva Parte_1
atteggiamenti aggressivi nei confronti della sig.ra ? Controparte_1 14) Vero che, quanto meno a decorrere dal 2018, il sig. rivolgeva alla sig.ra Parte_1
insulti quali “puttana rumena”, “maledetta” “stronza” Controparte_1
“schifosa” “deficiente” “miserabile” e “donna di merda”?
15) Vero che tali condotte avvenivano anche di fronte a terzi?
16) Vero che, anche di fronte a terzi, il sig. sminuiva la personalità della Parte_1
sig.ra e le rivolgeva ordini? CP_1
17) Vero che, anche di fronte a terzi, il sig. umiliava la sig.ra in Parte_1 CP_1 quanto disoccupata?
18) Vero che, durante numerosi litigi dal 2018 fino ad oggi, il sig. minacciava Parte_1 la sig.ra di “buttarla fuori di casa”, di “lasciarla senza soldi per il Controparte_1
mangiare” e di tagliarle luce e gas?
19) Vero che, dal 2018 al 2022, in almeno venti occasioni, il sig. si rivolgeva Parte_1
alla moglie urlando e con fare aggressivo?
20) Vero che, il 9.9.2019, il sig. colpiva la sig.ra al naso Parte_1 Controparte_1 ed alla spalla con dei pugni?
21) Vero che, l'11.7.2021, il sig. colpiva nuovamente la sig.ra Parte_1 [...]
, che si chiudeva prima in camera e poi in cucina per sfuggire all'aggressione? CP_1
22) Vero che il 25.11.2021 il sig. spingeva la sig.ra Parte_1 Controparte_1 utilizzando il pugno della mano facendola urtare con la spalla un mobile della cucina?
23) Vero che, in conseguenza di tale atto, la sig.ra riportava l'ematoma Controparte_1 del deltoide e del bicipite omerale della spalla sinistra con prognosi di giorni 15?
24) Vero che, in tale occasione, la sig.ra fuggiva a casa di un'amica, ove Controparte_1
trascorreva la notte?
25) Vero che il sig. , fin dall'inizio del matrimonio, richiedeva che la sig.ra Parte_1
si occupasse solamente delle faccende domestiche e rinunciasse a svolgere Controparte_1 attività lavorativa?
26) Vero che il sig. pretendeva su base quotidiana che la sig.ra Parte_1 [...]
gli preparasse i pasti? CP_1
27) Vero che, nel 2022, i coniugi frequentavano un percorso psicologico di terapia di coppia?
28) Vero che, in tale occasione, il sig. rivolgeva alla moglie insulti e minacce, Parte_1 manifestando altresì comportamenti aggressivi? 29) Vero che tali comportamenti del sig. ingeneravano nella sig.ra Parte_1
un grave stato di ansia e timore? CP_1
30) Vero che, dal 2019, la sig.ra sviluppava patologie riconducibili a depressione CP_1
ansiosa, esaurimento nervoso, insonnia e attacchi di panico?
31) Vero che tali patologie richiedevano la presa in carico della sig.ra da parte CP_1
del C.S.M. di San Vito al Tagliamento?
In tale eventualità, si chiede altresì l'ammissione della prova testimoniale, sugli stessi capitoli di prova, della teste di AT NE (Romania), Testimone_1 [...]
di Casarsa della Delizia, di Per_1 Testimone_2 Persona_2 CP_2
di San Vito al Tagliamento, dott.ssa di Codroipo,
[...] Testimone_3 Tes_4
i San Giorgio della Rinchinvelda.
[...]
Sempre unicamente qualora quest'Ecc.ma Corte d'Appello ravvisasse la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, si chiede la pronuncia, nei confronti del sig. , Parte_1 di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione a:
- tutti i contratti di lavoro, comunicazione di proroga e/o rinnovo dei medesimi, oltre che di ogni cedolino paga relativamente ad ogni rapporto di lavoro da questi intrattenuto dal 2017 ad oggi;
- tutti gli estratti conto bancari, conti deposito titoli e/o a risparmio presso qualunque istituto di credito, in Italia e all'estero (sia cointestati che personali) ad egli intestati o cointestati dal 2017 ad oggi;
- ogni atto di compravendita, in Italia o all'estero, di beni immobiliari, oltre agli estratti catastali di ogni bene immobile di cui è o è stato proprietario dal 2017 ad oggi;
- ogni contratto di locazione ad egli intestato o cointestato dal 2017 ad oggi.
Si chiede di essere ammessi sin d'ora a prova contraria sui capitoli di prova avversari, indicando quali testi i medesimi soggetti chiamati a prova diretta”.
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello, addebitare la separazione alla moglie e revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ”. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 22.4.2022 chiedeva che il Tribunale di Pordenone Parte_1 pronunciasse la sua separazione personale dalla moglie , con la Controparte_1 quale aveva contratto il 25.6.2017 matrimonio dal quale non erano nati figli, con addebito alla stessa.
A fondamento della domanda di addebito il ricorrente allegava la condotta maltrattante della moglie, manifestatasi con particolare virulenza dal 2021, e consistita in aggressioni verbali e fisiche, insulti, minacce, accuse infondate, limitazioni della libertà personale e imposizione del divieto di frequentazione di amici e congiunti, controllo degli spostamenti;
tale condotta, dopo un tentativo di ricomposizione nel dicembre 2021, concretizzatosi nella sottoscrizione congiunta di un “impegno di intenti” con il quale egli aveva riconosciuto larghissime concessioni alla moglie, lo aveva infine indotto a lasciare la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, riparando dalla madre. Peraltro, minacce e aggressioni erano proseguite anche in seguito, sino a quando egli aveva infine deciso di presentare denuncia con richiesta di emissione, nei confronti della sig. , di provvedimento di non avvicinamento, e CP_1
ricorso per separazione.
Quanto alle rispettive condizioni economiche, sosteneva di percepire una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, di essere proprietario della casa coniugale e comproprietario dell'ex negozio di famiglia e di un vecchio fabbricato con unico piano abitabile, beni nel possesso e nel godimento esclusivi della madre, ma di essere al contempo pesantemente indebitato in relazione sia al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa stessa, sia ad altri finanziamenti.
Rilevava che la percepiva una retribuzione di circa 1.000,00 euro al mese per le CP_1 attività di badante, autista e colf, oltre all'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili versatole dal primo marito, ed era proprietaria di un'abitazione e di terreni in Romania, suo
Paese d'origine.
2. La sig. allegava, in primo luogo, di essere priva di redditi, avendo cessato di CP_1
lavorare dopo il matrimonio su richiesta del ricorrente, e provvedendo a riversare alla figlia l'assegno di mantenimento corrispostole dal primo marito. Deduceva che il sig. Pt_1
percepiva anche l'importo di 6.000,00 euro annui a titolo di canone di affitto, e ne chiedeva la condanna a corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili, insistendo per l'assegnazione della casa coniugale.
In secondo luogo, la resisteva contestava i fatti allegati dal ricorrente a sostegno della richiesta di addebito e chiedeva, in via riconvenzionale, che la separazione fosse a lui addebitata.
Sosteneva, in particolare, di essere stata percossa dal marito;
che quest'ultimo era dedito al gioco d'azzardo, frequentava siti di incontri on line chattando con altre donne, con cui intratteneva colloqui dal tenore inequivocabile;
aveva una relazione omosessuale con un amico;
la denigrava e insultava pesantemente;
si era allontanato da casa in numerose occasioni senza il suo consenso, abbandonando infine il tetto coniugale alla fine del 2021.
3. Il Tribunale di Pordenone, pronunciata sentenza non definitiva di separazione, respingeva innanzitutto – con la sentenza qui impugnata - le contrapposte domande di addebito.
3.1 Osservava che i fatti rispettivamente dedotti erano tutti risalenti al 2021, e avevano perso di rilevanza, in quanto nel mese di dicembre dello stesso anno era intervenuta una riconciliazione, sia pure per breve periodo, tra i coniugi, documentata dall'accordo sottoscritto il 20.12.2021. Inoltre, all'udienza presidenziale del 18.7.2022 era stato concesso un rinvio per consentire alle parti di sottoporsi a una terapia di coppia, e a tale fine era stato conferito incarico a una psicoterapeuta.
Il Tribunale dava inoltre atto che il marito era stato nelle more assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, e che nei confronti della moglie pendeva un procedimento penale per atti persecutori, nel corso del quale erano adottate misure cautelari non detentive. Rilevava che tali condotte erano state poste in essere dalla primavera 2022 in poi, e dunque “in parte, temporalmente coincidenti con il periodo in cui i coniugi hanno entrambi dichiarato di voler recuperare il rapporto coniugale e, in parte, successive a tale ulteriore tentativo, con la conseguenza che le stesse … rappresentano piuttosto … l'epilogo della crisi matrimoniale e non la causa scatenante la stessa” (pag. 9 della sentenza).
3.2 In relazione alle rispettive condizioni economiche, il Tribunale, rilevata l'insussistenza dei presupposti per provvedere all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. , osservava che quest'ultimo in corso di causa aveva cessato il rapporto di Pt_1 lavoro, e percepiva la sola indennità Naspi di circa 950,00 euro mensili netti;
era proprietario della causa coniugale, sostenendo rate mensili di euro 281,00 e di euro 350,00 a titolo di rimborso, rispettivamente, del mutuo ipotecario e di ulteriori finanziamenti;
che era mero comproprietario di due immobili, dalla locazione di uno dei quali (di sua proprietà per 1/6) ricavava 2.400,00 euro annui.
Quanto alla sig. , il Tribunale rilevava che era invalida al 35%, con accertata CP_1
riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% e che era proprietaria di un immobile in
Romania. Tenuto conto della maggior difficoltà della resistente a trovare lavoro, e del fatto che il tenore di vita in costanza di matrimonio era stato assicurato dal marito, poneva a carico di quest'ultimo l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici
Istat.
Compensava infine le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
4. ha proposto appello, affidato a due motivi. Parte_1
4.1 Con il primo, ha lamentato il rigetto della propria domanda di addebito.
Ha evidenziato, in particolare, che le continue vessazioni cui era stato sottoposto erano confermate, tra gli altri elementi offerti, sia dalle sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale, nel cui ambito erano state emesse misure cautelari nei confronti della moglie, sia dalle umilianti regole di comportamento che egli era stato costretto a sottoscrivere.
Le condotte riguardavano sia il periodo anteriore alla presunta riconciliazione, sia il periodo successivo, sia addirittura il periodo in corso di causa, ed erano state la causa del suo abbandono della casa coniugale. Ha contestato in ogni caso che quella intercorsa tra i coniugi fosse stata una vera e propria riconciliazione, essendo stata seguita solo dopo pochi giorni dal proprio trasferimento dalla madre.
Correttamente, invece, era stata respinta la domanda di addebito proposta dalla , in CP_1
considerazione sia della di lei volontà di ricomporre l'unione coniugale nonostante le asserite,
e contestate, condotte ascritte al marito, sia della pronuncia, nei confronti di quest'ultimo, di assoluzione dal reato di cui all'art. 572 c.p. per insussistenza del fatto.
4.2 Con il secondo motivo, ha contestato il diritto della moglie all'assegno di mantenimento, rilevando che il tenore di vita era fondato sull'accesso al credito, e quindi su esposizioni debitorie che avrebbero dovuto essere ripartite, e dovendosi tenere conto del suo attuale stato di disoccupazione, perdurante dal mese di aprile 2023. Ha rilevato che la non è CP_1
inabile al lavoro, svolge attività di assistente familiare, come dalla stessa ammesso innanzi alla Commissione medico-legale e come risultava da una relazione investigativa non valutata dal Tribunale, e aveva compiuto nell'ottobre 2022 “operazioni immobiliari” (pag. 11 dell'atto di appello) in Romania.
Ha quindi richiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di addebitare la separazione all'appellata, revocando l'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto.
5. Si è costituita , che ha insistito, in primo luogo, per il rigetto Controparte_1
dell'appello. 5.1 Ha ribadito di essere stata umiliata nel corso di tutta la vita matrimoniale, assumendo un ruolo del tutto succube e ancillare rispetto al marito, e limitandosi a richiedere il rispetto del dovere di fedeltà e un minimo supporto affettivo. Ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che i fatti di stalking che le erano stati contestati nel processo penale fossero successivi alla crisi coniugale e perciò irrilevanti ai fini dell'addebito della separazione.
5.2 Quanto al secondo motivo di appello, ha evidenziato come la disparità economica tra le parti e la mancanza di redditi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio avessero imposto la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del;
ha contestato sia di svolgere attività lavorativa, sostenendo di Pt_1 sopravvivere unicamente grazie all'aiuto occasionale di amici, conoscenti e della figlia, sia di essere proprietaria di immobili in Romania, di cui è invece titolare la figlia di primo letto.
Ha poi censurato la mancata indicazione, da parte del , delle motivazioni della Pt_1
cessazione dal lavoro, cessazione che, per essere rilevante ai fini della valutazione delle condizioni economiche del coniuge obbligato, dev'essere incolpevole, e potendo l'appellante in ogni caso vantare una pluriennale esperienza nel settore informatico, fonte di sicura capacità lavorativa tuttora spendibile.
5.3 La ha quindi proposto appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della CP_1
domanda di addebito respinta in primo grado, e l'aumento dell'assegno di mantenimento.
5.3.1 Quanto al primo profilo, ha ribadito che i fatti esposti a fondamento della domanda, documentati e comunque dimostrabili sulla base della prova testimoniale immotivatamente negata dal giudice di primo grado, giustificano pienamente l'addebito della separazione al
, senza che gli stessi possano reputarsi neutralizzati dal mero tentativo di Pt_1
riconciliazione nel dicembre 2021.
5.3.2 Quanto al secondo, ha richiesto l'aumento a euro 600,00 mensili (o alla diversa somma di giustizia) dell'assegno di mantenimento, alla luce della rilevata disparità reddituale tra i coniugi.
6. La Corte, respinta – con ordinanza dd. 13.5.2025 – l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dal , e accordato un rinvio onde verificare gli esiti Pt_1 delle trattative conciliative tra le parti, si è riservato la decisione scaduto il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. sino al 28.10.2025.
7. Muovendo dall'appello principale, il primo motivo attiene al rigetto della domanda di addebito proposta dal , statuizione che (al pari del rigetto della contrapposta domanda Pt_1 della ) il giudice di primo grado ha fondato sia sull'avvenuta – provvisoria - CP_1
riconciliazione tra i coniugi nel dicembre 2021, accompagnata dalla ripresa della coabitazione, circostanza idonea escludere che “i fatti lamentati da entrambi i coniugi avvenuti nel corso del 2021” (pag. 8 della sentenza) avessero determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sia sulla successiva condotta processuale, avendo le parti dichiarato, all'udienza presidenziale del 18.7.2022, di voler recuperare il rapporto coniugale.
7.1 E' stato osservato, in tema di separazione personale tra coniugi, che “ai fini della riconciliazione non è sufficiente la mera coabitazione, ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale” (Cass. 17.9.2014, n. 19535), con la conseguenza che “laddove emerga una crisi coniugale prolungata ed irrisolta, i tentativi di superarla … non possono essere qualificati come “riconciliazione”, in assenza di elementi univoci e significativi del pieno e concreto ripristino della comunione di vita e di affetti” (Cass. 16.9.2022, n. 27324).
Nel caso in esame, premesso che nessuna delle parti aveva allegato l'intervenuta riconciliazione, insistendo invece nelle rispettive domande di addebito, l'accordo sottoscritto in data 20.12.2021 (doc. 8 di parte ricorrente), con il quale i coniugi, dato atto delle
“divergenze sulla conduzione del rapporto matrimoniale”, si impegnarono a riprendere la convivenza e mantenere il reciproco rispetto, non è idoneo a integrare fatto riconciliativo, essendo incontestato che la coabitazione che allora riprese perdurò solo per “poche settimane”
(pag. 6 del ricorso introduttivo), essendo stata seguita dall'allontanamento del dalla Pt_1 casa coniugale già “alla fine del 2021” (pag. 7 della comparsa di risposta in primo grado).
Né può assumere rilievo, ai fini della riconciliazione, la manifestazione, da parte dei coniugi all'udienza presidenziale del 18.7.2022 nell'ambito del giudizio di separazione, di “tentare una conciliazione mediante un percorso di mediazione familiare/terapia di coppia”, trattandosi di mero tentativo, non sfociato (come confermato concordemente nella successiva udienza del 21.11.2022) in una concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali.
Va pertanto escluso che la domanda di addebito dell'appellante (e le medesime considerazioni valgono per quella proposta dalla , più avanti esaminata) possa essere respinta sulla CP_1 base della riconciliazione tra i coniugi, invero non provata.
7.2 La domanda risulta tuttavia infondata, per le seguenti e ulteriori ragioni.
7.2.1 L'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di una serie di elementi, tratti dalla documentazione allegata, che sarebbero idonei a provare l'esistenza di quei comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere dalla e CP_1
dedotti a fondamento della richiesta di addebito.
In particolare, il ha richiamato (v. pagg. 3 ss. ricorso in appello) le emergenze Pt_1
istruttorie del procedimento penale iscritto al n. 2137/2022 R.G.N.R. nei confronti della moglie, per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2 c.p. (v. doc. 24, avviso ex art. 415 bis
c.p.p.), con particolare riguardo alle sommarie informazioni rese da e Controparte_2 [...]
(docc. 50 e 53) e all'emissione, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone, Tes_2 della misura cautelare del divieto di avvicinamento (v. ordinanza dd. 28.3.2024, all. A), successivamente modificata da quella applicativa del c.d. braccialetto elettronico (v. ordinanza dd. 4.4.2024, all. B).
I fatti oggetto del procedimento penale risultano peraltro, come si ricava dall'imputazione del
Pubblico Ministero, risalenti a periodo – “dalla primavera 2022 in atto al 31.10.2022” – successivo a quello del verificarsi dell'evento che rese impossibile la prosecuzione della convivenza, costituito dall'allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto, per Pt_1 concorde prospettazione delle parti e come già evidenziato, alla fine del 2021.
E che a tale circostanza debba ricondursi l'irreversibilità della crisi coniugale appare fondatamente sostenibile sia in base al carattere definitivo dell'allontanamento, sia alle ragioni rispettivamente dedotte dai coniugi (la necessità di sottrarsi alle quotidiane intemperanze della moglie, secondo il;
un ingiustificato abbandono del tetto Pt_1
coniugale, secondo la ), entrambe tali da far ritenere non più recuperabile il rapporto CP_1 tra la parti.
Le circostanze allegate dall'appellante sono quindi irrilevanti ai fini dell'addebito, non avendo determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anteriormente già verificatasi.
7.2.2 In secondo luogo il , quali elementi dimostrativi dello stato di soggezione in cui Pt_1 sarebbe vissuto in costanza di convivenza matrimoniale, ha allegato due scritti di pugno della
, contenenti il primo (sottoscritto da entrambi i coniugi;
doc. 5) l'indicazione del CP_1 numero di frequentazioni, concesse all'appellante, di amici (giovedì, una volta al mese) e familiari (la madre, ogni due settimane), e il secondo (non sottoscritto) una sorta di tariffario delle prestazioni di lavoro domestico svolte dall'appellata (doc. 7).
Osserva il Collegio come il contenuto dei due documenti non appare tale da rivelare, di per sé, l'esistenza, in capo al marito, di uno stato di sudditanza psicologica indotto dalla moglie, posto che non risulta provato che il primo biglietto sia stato sottoscritto dal dietro Pt_1
minacce o violenza, e che il secondo biglietto contiene una serie di richieste indubbiamente peculiari, ma che non è dato sapere né se in seguito recepite dal marito o piuttosto ignorate, né – in ogni caso – se e quali conseguenze la loro formulazione abbia determinato sulla crisi coniugale.
7.2.3 Neppure le due lettere che il ha attribuito alla risultano assumere Pt_1 CP_1 rilevanza ai fini dell'addebito.
La prima, inviata dall'appellata al cognato e contenente una serie di accuse per la condotta matrimoniale del marito, in quanto, recando la data del 9.2.2023 (doc. 25), è successiva al definitivo manifestarsi dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
La seconda (doc. 26), costituita da un biglietto di auguri di contenuto pornografico, in quanto non ne è stata accertata la riconducibilità in capo all'appellata, che ne ha contestata la paternità.
7.2.4 Quanto, infine, alla prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., la cui ammissione (negata in primo grado e nuovamente richiesta in appello) avrebbe consentito all'appellante di dimostrare i fatti costitutivi della domanda, si osserva che la gran parte dei capitoli risulta genericamente formulata, ed è perciò inammissibile, non indicando le circostanze di tempo e luogo in cui i fatti descritti sarebbero avvenuti (capitoli da 1 a 6; 9,
10, 11, 12, i quali fanno tutti generico riferimento a un periodo di tempo indefinito e a condotte della descritte sommariamente); altra parte dei capitoli riguarda circostanze CP_1 irrilevanti (il percorso di coppia presso il Consultorio che sarebbe stato intrapreso nel 2020; capitoli 7 e 8) e successive all'irreversibile manifestarsi della crisi coniugale (da 15 a 21); altra parte ancora è infine documentata (13 e 14, relativi agli scritti costituiti dagli allegati 5
e 7 sopra esaminati).
Correttamente quindi la prova per testi dedotta dall'appellante non è stata ammessa.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello, non essendo stati offerti dal elementi Pt_1
idonei a fondare la domanda di addebito della separazione.
8. Esigenze di un'ordinata esposizione inducono ora a esaminare il primo motivo dell'appello incidentale, avente a oggetto la contrapposta domanda di addebito proposta dalla . CP_1
Ribadita (v. paragrafo 7.1) l'insussistenza della riconciliazione ritenuta dal giudice di primo grado, si osserva che l'appellata ha dedotto, a fondamento della domanda, da un lato le condotte vessatorie ripetutamente poste in essere dal coniuge, e dall'altro le relazioni extraconiugali di quest'ultimo, sia “in ambiente virtuale” (pag. 13 della comparsa di risposta), sia con tale . Controparte_2
8.1 I fatti nei quali si sarebbe concretizzata la condotta vessatoria dell'appellante, descritti nella comparsa di risposta in primo grado (minacce, aggressioni verbali e fisiche, umiliazioni), risultano coincidenti con quelli, qualificati ai sensi dell'art. 572 c.p., che hanno costituito oggetto del processo penale n. 878/2022 R.G.N.R. promosso contro il , e Pt_1 nel quale la si costituì parte civile, conclusosi con sentenza di assoluzione CP_1 dell'imputato per insussistenza del fatto (v. sentenza n. 264/23 dd.
9.5.2023 del G.U.P. presso il Tribunale di Pordenone, doc. 22 di parte ricorrente), sentenza la cui irrevocabilità, allegata dall'appellante in conseguenza del rigetto dell'appello della parte civile1, non è stata contestata.
L'appellata ha invece contestato che tali condotte possano reputarsi “neutralizzate dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pordenone” (pag. 14 della comparsa di risposta in appello), diversi essendo i presupposti per l'integrazione della fattispecie ex art. 572 c.p. rispetto a quelli richiesti ai fini dell'addebito della separazione, e avendo il G.U.P. assolto l'imputato solo per insussistenza del requisito dell'abitualità.
In realtà, dalla lettura della sentenza penale emerge che la pronuncia assolutoria si è fondata non solo sulla carenza della “abitualità degli agiti maltrattati”, ma anche sulla carenza di riscontro probatorio, vuoi “per l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della
“ (pag. 3), vuoi per l'inidoneità delle certificazioni mediche a confermare le CP_1 violenze denunciate.
Si tratta quindi di un'assoluzione fondata non “su un legittimo apprezzamento dell'attitudine della condotta accertata a ledere il bene giuridico protetto” (come nella fattispecie oggetto dell'ordinanza n. 19808/2023 della Cassazione, invocata dall'appellata), tale da lasciare impregiudicata la diversa valutazione del giudice civile, ma sulla insussistenza di quelle stesse condotte materiali che la ha allegato a sostegno della domanda di addebito. CP_1
8.2 Quanto, in secondo luogo, alle asserite relazioni extraconiugali del , l'appellata Pt_1 ha ribadito la richiesta di ammissione della prova per testi negata in primo grado.
I relativi capitoli risultano peraltro eccessivamente generici, non descrivendo in modo specifico e sufficientemente determinato, né collocando temporalmente in modo univoco (v., sul modo di deduzione della prova testimoniale, Cass., ord. n. 1808/2015) le condotte contestate all'appellante (il capitolo 1 contiene il mero riferimento all'esistenza di una relazione extraconiugale con il sig. ; il capitolo 2 menziona “diverse occasioni” nelle CP_2
quali il si sarebbe recato in vacanza con il compagno;
i capitoli 5 e 6 si riferiscono Pt_1 in modo generico, rispettivamente, a “relazioni extra-coniugali sui social network” e a
“incontri extra-coniugali on line”).
I rimanenti capitoli attengono alle pretese condotte maltrattanti, la cui sussistenza è stata esclusa dalla sentenza penale irrevocabile sopra citata.
Va quindi respinto il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla sig. . CP_1
9. Restano da esaminare, in modo congiunto, i contrapposti motivi riguardanti l'assegno di mantenimento in favore dell'appellata, che quest'ultima ha richiesto di aumentare da euro
300,00 a euro 600,00 mensili, e l'appellante ha chiesto di revocare.
9.1 Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente accertato i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, costituiti dalla non addebitabilità, qui confermata, della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., tra le altre, Cass., sent. n. 1162 del 18.1.2017).
In particolare, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale circa la ridotta capacità lavorativa dalla , motivata dallo stato di disoccupazione, dall'età e dalle patologie CP_1 di cui la stessa soffre, sostenendo che la moglie sarebbe in realtà “in buone condizioni generali, non inabile al lavoro, ancorché riconosciuta invalida civile al 35%” (pag. 10 del ricorso in appello), tanto da avere sempre lavorato, e avrebbe inoltre compiuto operazioni immobiliari in Romania nell'ottobre 2022.
L'esistenza, pacifica e documentata, delle patologie (tra le quali la lombalgia in spondilodiscoartrosi;
v. doc. 19 di parte resistente), e l'invalidità civile ad esse conseguente
(35%, con permanente riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%, con decorrenza dal 6.4.2023), non possono che rendere più difficoltosa alla , come ritenuto dal CP_1 giudice di primo grado, la ricerca di un'occupazione, tenuto conto, in particolare, dell'ambito lavorativo nel quale l'appellata risultava impiegata, afferente alla cura della persona (badante)
e della casa (collaboratrice familiare), tale da richiedere sforzi fisici anche di una certa rilevanza. Quanto, in secondo luogo, all'omesso apprezzamento delle attività lavorative esercitate dalla e verosimilmente riconducibili a quelle di collaboratrice familiare, che sarebbero CP_1 documentate dalla relazione investigativa prodotta dal ricorrente in primo grado e dalle
“dichiarazioni confessorie” (pag. 10 del ricorso in appello) rese dall'appellata in sede di visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità civile, si osserva che si tratta di circostanza priva di attualità, posto che la relazione investigativa attiene al periodo dal 6.6.2022 al
4.7.2022 e che gli attestati di disoccupazione (12.6.2023 e 13.3.2024; doc. 20 e doc. C) e il verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (28.6.2023) sono successivi, e che la nel corso della predetta visita non riconobbe di lavorare, ma CP_1 dichiarò di essere disoccupata, avendo invece lavorato in passato (“In cerca di lavoro.
Precedenti impieghi come assistente familiare”).
Quanto, infine, alle “operazioni immobiliari” allegate dall'appellante, il documento 13 prodotto in primo grado (“Extras de carte funciaria”, tradotto come “estratto tavolare”), che tali operazioni dimostrerebbe, dà conto esclusivamente del fatto che la è mera CP_1 usufruttuaria di un appartamento in Romania, di ridotte dimensioni (44,57 mq + 6,87 mq. di balcone).
Va quindi confermata la non titolarità, da parte dell'appellata, di adeguati redditi propri, tali da consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
9.2 Quanto al presupposto della disparità economica, a fronte della situazione reddituale e patrimoniale – testé descritta - dell'appellata, il risultava percepire, sino al mese di Pt_1 febbraio 2023, una retribuzione netta di euro 1.600,00 mensili circa quale dipendente a tempo indeterminato (v. dichiarazioni dei redditi, doc. 3). Cessato tale rapporto di lavoro, nell'aprile del 2023 venne liquidato all'appellante il Tfr pari a euro 14.573,54 netti, importo che venne direttamente versato ad (v. docc. 48 e 49) a parziale estinzione del Controparte_3 finanziamento n. 3104781 contratto il 28.3.2022 con cessione del quinto dello stipendio (doc.
41).
Successivamente, nel marzo 2023 l'appellante venne assunto a tempo determinato da altra società v. docc. 34, 35 e 36), subendo una lieve riduzione del precedente Controparte_4
stipendio (circa euro 1.450,00 mensili).
Il rapporto di lavoro cessò nel gennaio 2024 (a seguito del rientro della lavoratrice sostituita per maternità; v. doc. 69), e il venne assunto, il mese successivo con contratto a Pt_1 tempo determinato (con scadenza al 31.5.2024, previo periodo di prova di un mese e mezzo), dalla Compertis S.r.l. (doc. 72). Peraltro, in data 14.3.2024 venne comunicata all'appellante la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (doc. 80).
Da allora e sino a oggi (salvo un breve rapporto di lavoro con Sit S.r.l.s., pure cessato in data
6.3.2025 per il mancato superamento del periodo di prova, v. doc. 4 allegato in appello), il
, benché iscritto nelle liste di collocamento, è disoccupato e percepisce l'indennità Pt_1
Naspi di euro 1.257,90 mensili lordi, soggetta a riduzione progressiva (doc. 5 prodotto nel presente grado).
L'appellante è inoltre proprietario esclusivo della casa già adibita a residenza familiare e riceve l'importo di euro 200,00 mensili dalla locazione di un immobile a uso commerciale di cui è comproprietario per la quota di 1/6 (v. contratto di locazione, doc. 43).
E' tenuto al rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione, con una rata mensile di euro 281,74, nonché del finanziamento contratto con la banca mutuante per il pagamento della polizza assicurativa sul predetto mutuo (rateo mensile di
Euro 36,03, v. docc. 4 e 39), e del residuo finanziamento erogato da (euro 298,00 CP_3
mensili)2.
9.2.1 Ciò posto, ritiene il Collegio che vada distinto, ai fini della statuizione relativa all'assegno di mantenimento, il periodo nel corso del quale l'appellante risultava occupato a tempo indeterminato o determinato, da quello – insorto durante il giudizio di primo grado – di attuale disoccupazione.
Quanto al primo, la decisione impugnata merita conferma, considerato sia che la disparità economica tra il (percettore di una retribuzione di euro 1.600,00 mensili prima, Pt_1
ridotta a euro 1.450,00 poi, e di un canone di locazione di euro 200,00 mensili, nonché proprietario della casa coniugale) e la (occupata in attività lavorative precarie e CP_1
retribuite in misura pacificamente inferiore a quella del marito) non è revocabile in dubbio, sia che l'ammontare dell'assegno appare congruo, tenuto conto degli esborsi fissi mensili, assunti (anche) nell'interesse della famiglia, a carico dell'appellante.
A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione al periodo decorrente dal 14.3.2024
(data dalla quale il ha iniziato a percepire la sola indennità Naspi), che ha visto Pt_1 un'apprezzabile riduzione del reddito del coniuge onerato la quale, se non determina il venir meno della disparità economica (alla luce dello stato di disoccupazione dell'appellata), incide nondimeno sull'importo dell'assegno di mantenimento, che appare adeguato proporzionalmente ridurre a euro 200,00 mensili.
9.3 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, l'assegno di mantenimento a carico di e in favore di Parte_1 [...]
va ridotto, a decorrere dal mese di marzo 2024, a euro 200,00 mensili, Controparte_1 importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio dell'appellata e in forma tracciabile, e soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
10. Il complessivo esito del giudizio rende evidente la reciproca soccombenza tra le parti, che giustifica la conferma della compensazione delle spese di lite per il primo grado, da estendersi anche al presente grado.
11. Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata (il cui appello incidentale è stato integralmente respinto), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, riduce – a decorrere dal mese di marzo 2024 -
l'assegno di mantenimento a carico di e in favore di Parte_1 Controparte_1
a euro 200,00 mensili, importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
[...]
presso il domicilio dell'appellata e in forma tracciabile, e soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
- conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 5 del ricorso in appello 2 ulteriori due debiti contratti, a titolo di finanziamento, dal e menzionati nella memoria ex art. Pt_2 Pt_1 183, co.
6. n. 2 c.p.c., comportanti – rispettivamente – ratei mensili di euro 49,67 ed euro 49,95, non va invece tenuto conto, essendone stata prevista l'estinzione nei mesi di ottobre 2024 e aprile 2025.