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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Benedetta Barbera Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1398/2025 R.G., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Previato, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti
-ricorrenti - con l'intervento di
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Previato, Controparte_1
elettivamente domiciliata come in atti e del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
“in modifica parziale della sentenza di divorzio pronunciata tra le parti n. 296/2021 pubblicata il
29.4.2021 resa dal Tribunale di Rovigo, disporre che il padre versi direttamente Parte_2 in favore della figlia maggiorenne la somma mensile di € 1.950,00 a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento della figlia., con bonifico bancario nel conto corrente con Iban
LT073250082492745224 presso Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave.21B, Vilnius, , Per_1
intestato alla figlia o su diverso conto corrente che la stessa indicherà, Controparte_1 revocando l'obbligo di versamento in favore di Rimanendo invariato il resto.”. Parte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14.4.2025 i sopra indicati ricorrenti hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Rovigo n. 296/2021 pubblicata il 29.4.2021 in relazione alla statuizione inerente alle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia . CP_1
I ricorrenti e la figlia intervenuta in giudizio hanno assunto l'opportunità che, in ragione della sopraggiunta maggiore età di quest'ultima e del prossimo avvio del corso di studi universitario, il contributo al mantenimento venga versato direttamente alla giovane, in luogo che alla madre.
Con decreto del 15.4.2025 il presidente ha nominato il giudice relatore, affinchè riferisca in camera di consiglio o disponga la comparizione delle parti su richiesta delle stesse o ove siano necessari chiarimenti in merito alle modifiche richieste.
Il Giudice delegato, valutata la non necessità di fissare apposita udienza, ha riferito al collegio in camera di consiglio.
Questo Collegio non ravvisando profili di criticità nel merito delle conclusioni concordate dalle parti e ritenendole conformi alla legge, le recepisce integralmente.
Nulla sulle spese di lite, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel ricorso n. 1398/2025 promosso da e da e con l'intervento di , a parziale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
modifica della sentenza n. 296/2021 di questo Tribunale, e restando invariato quando non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
- DICHIARA obbligato a versare direttamente alla figlia maggiorenne Parte_2 [...]
, la somma mensile di € 1.950,00 a titolo di concorso al suo mantenimento, con CP_1
bonifico bancario nel conto corrente con Iban LT073250082492745224 presso Revolut Bank UAB,
Konstitucijos ave.21B, Vilnius, , intestato alla figlia , o su diverso Per_1 Controparte_1
conto corrente che la stessa indicherà, revocando l'obbligo di versamento in favore di
[...]
Parte_3
sulle spese di lite;
[...]
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Federica Abiuso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Benedetta Barbera Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1398/2025 R.G., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Previato, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti
-ricorrenti - con l'intervento di
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Previato, Controparte_1
elettivamente domiciliata come in atti e del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
“in modifica parziale della sentenza di divorzio pronunciata tra le parti n. 296/2021 pubblicata il
29.4.2021 resa dal Tribunale di Rovigo, disporre che il padre versi direttamente Parte_2 in favore della figlia maggiorenne la somma mensile di € 1.950,00 a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento della figlia., con bonifico bancario nel conto corrente con Iban
LT073250082492745224 presso Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave.21B, Vilnius, , Per_1
intestato alla figlia o su diverso conto corrente che la stessa indicherà, Controparte_1 revocando l'obbligo di versamento in favore di Rimanendo invariato il resto.”. Parte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14.4.2025 i sopra indicati ricorrenti hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Rovigo n. 296/2021 pubblicata il 29.4.2021 in relazione alla statuizione inerente alle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia . CP_1
I ricorrenti e la figlia intervenuta in giudizio hanno assunto l'opportunità che, in ragione della sopraggiunta maggiore età di quest'ultima e del prossimo avvio del corso di studi universitario, il contributo al mantenimento venga versato direttamente alla giovane, in luogo che alla madre.
Con decreto del 15.4.2025 il presidente ha nominato il giudice relatore, affinchè riferisca in camera di consiglio o disponga la comparizione delle parti su richiesta delle stesse o ove siano necessari chiarimenti in merito alle modifiche richieste.
Il Giudice delegato, valutata la non necessità di fissare apposita udienza, ha riferito al collegio in camera di consiglio.
Questo Collegio non ravvisando profili di criticità nel merito delle conclusioni concordate dalle parti e ritenendole conformi alla legge, le recepisce integralmente.
Nulla sulle spese di lite, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel ricorso n. 1398/2025 promosso da e da e con l'intervento di , a parziale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
modifica della sentenza n. 296/2021 di questo Tribunale, e restando invariato quando non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
- DICHIARA obbligato a versare direttamente alla figlia maggiorenne Parte_2 [...]
, la somma mensile di € 1.950,00 a titolo di concorso al suo mantenimento, con CP_1
bonifico bancario nel conto corrente con Iban LT073250082492745224 presso Revolut Bank UAB,
Konstitucijos ave.21B, Vilnius, , intestato alla figlia , o su diverso Per_1 Controparte_1
conto corrente che la stessa indicherà, revocando l'obbligo di versamento in favore di
[...]
Parte_3
sulle spese di lite;
[...]
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Federica Abiuso
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