Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02923/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2923 del 2021, proposto da
NI VO, rappresentata e difesa dall’avvocato Arcangelo Urraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di San Giuseppe Vesuviano - Servizio Urbanistica e Edilizia n. 52 del 29 aprile 2021;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha disposto – a carico dell’odierna ricorrente – la demolizione delle seguenti opere:
- “ piscina articolata su due livelli: livello superiore (quota + 0,50 mt dal piano di calpestio del giardino), di forma rettangolare, di dimensioni in pianta pari a 8,00 x 3,50 mt ca. e profondità media 1,80 mt, per una superficie complessiva di 28,00 mq ca. e livello inferiore (quota + 0,25 mt dal piano di calpestio del giardino) costituito da piscina idromassaggio di dimensioni in pianta pari a 5,70 x 1,00 e 2,65 x 2,00 e profondità di 0,90 mt ca., per una superficie complessiva di 11,00 mq ca. Entrambe le piscine sono realizzate con pareti e cordoli in cemento, rivestite in gres, dotate di impiantistica e presentano pavimentazione perimetrale in doghe di legno ”;
- “ Ampliamento loggia posta sul lato del fabbricato prospiciente la suddetta piscina ”.
La sanzione demolitoria si fonda sulla seguente motivazione:
- “ le aree nella quale sono ubicate le opere accertate, rispetto al P.R.G. vigente sono site in "AMBITO 6", rispetto al P.R.G., adottato con delibera C.C. n.36 del 18/05/79 ed approvato con D.P.G.R.0 n.8327 del 17/10/83, con indice territoriale di 0,09 mc/mq allo stato non edificabile in quanto l’ambito di appartenenza è sprovvisto dei P.P.E. e sono assoggettate ai seguenti vincoli Urbanistici:
- in area sottoposta a "Vincolo Paesaggistico" ai sensi del D.Lgs. n .42/2004;
- nella perimetrazione della "Zona Rossa" ai sensi della Legge Regionale n. 21/03;
- perimetrazione del Piano Tutela Paesaggio (P.T.P.), [in parte ricadente] in ZONA P.I. "Protezione Integrale" e [in parte] ricadente in Zona R.U.A. "Recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale" approvato con D.M. del 2002 ”;
- “ dette opere sono da considerarsi abusive perché realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art,146 del D.Lgs n.42/04, essendo l’intero territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano sottoposto alla tutela prevista della citata normativa, in virtù del D.M. del 06/10/61 e in assenza di permesso a costruire ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 ”.
Avverso tale provvedimento insorge la ricorrente, la quale premette:
- di aver presentato in data 3 giugno 2021 (dunque, successivamente all’ordinanza impugnata) una “ Scia per opere di messa in pristino dello stato dei luoghi ex art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 … al fine di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente. L’intervento a farsi consiste nella demolizione delle opere abusive con il ripristino dello stato dei luoghi. Nello specifico, consiste nella demolizione della piscina e ripristino del terreno e delle essenze arboree e nella rimozione delle vetrate nella loggia con ripristino dell’area pertinenziale aperta ”;
- mentre “ Rimane invariato il terrazzo trasformato in volume risalente all’anno 2010 ed edificata dal vecchio proprietario ”, per il quale “ è stata depositata istanza di condono ai sensi della legge 724/1994 ”.
Il ricorso è affidato alle censure di seguito esaminate.
In primo luogo, la ricorrente si duole della lesione del legittimo affidamento e della violazione dell’obbligo di motivazione “rafforzata”, dato il lasso di tempo trascorso dall’edificazione.
In disparte la mancanza di prova circa la risalenza degli interventi, il motivo è infondato atteso che “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (Adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9).
In ogni caso, “ la violazione della normativa edilizia impedisce il determinarsi di un legittimo affidamento in capo all’interessato: "Quando risulta realizzato un manufatto abusivo, l’Amministrazione anche a distanza di tempo deve emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive. Invero, quando è realizzato un abuso edilizio non è radicalmente prospettabile un legittimo affidamento e il proprietario non si può di certo dolere dell’eventuale ritardo con cui l’Amministrazione … abbia emanato il provvedimento che la legge impone di emanare immediatamente" (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 4. ottobre 2019, n. 6720) ” (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 ottobre 2024, n. 8032).
In secondo luogo, la ricorrente erroneamente lamenta il difetto d’istruttoria per non essere stata fornita dal Comune “ alcuna documentata indicazione idonea a comprovare la specifica abusività, consistenza e datazione delle singole porzioni di immobile oggetto dell’ordinanza impugnata ”. In realtà, grava sul privato l’onere di esibire i titoli che abilitino l’avvenuta realizzazione delle opere. Inoltre, al contrario di quanto affermato, nel provvedimento impugnato sono puntualmente indicate sia le opere abusive sia le disposizioni violate.
L’intervenuta presentazione della SCIA ripristinatoria – che peraltro non risulta eseguita – non rende illegittimo (né inefficace) il provvedimento di demolizione, che l’ha preceduta; piuttosto, essa è coerente con l’accertamento di abusività delle opere sanzionate e, dunque, con la necessarietà del provvedimento repressivo adottato. Del tutto improprio, a tal riguardo, risulta il richiamo all’esercizio dei poteri di autotutela, non trovando luogo finalità inibitorie della ridetta SCIA da parte del Comune.
Ancora, non vi era in capo al Comune nessun onere di “ valutare la possibilità di sanatoria ” delle opere, restando tale facoltà in capo al privato, che può attivarsi ove ne ricorrano le condizioni di legge.
Quanto alla circostanza, riferita dalla ricorrente, dell’intervenuta presentazione di una domanda di condono, il Collegio rileva che:
- dalla documentazione prodotta, l’istanza risulta avere a oggetto “ un edificio per civile abitazione … composto da due piani fuori terra ed uno entro terra ”;
- il Comune rappresenta – non contraddetto sul punto da nessuna allegazione probatoria della ricorrente – che “ il Responsabile del Servizio Urbanistica non ha dato alcun rilievo alla domanda di condono presentata a suo tempo dalla ricorrente in quanto trattasi di abusi diversi da quelli oggetto della predetta istanza ” (pagina 2 della memoria del 15 ottobre 2021).
Non sussiste nemmeno il vizio di “ difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto ”, atteso che non corrisponde al vero quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla assentibilità delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione “ mediante la Dichiarazione di Inizio Attività, di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/01, trattandosi di opere non assoggettabili al procedimento del rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 10 del DPR 380/2001 ” in ragione della loro “ correlazione a manufatto principale ”. Le opere contestate costituiscono, infatti, “ nuova costruzione ” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e.1), del D.P.R. n. 380 del 2001 – trattandosi di “ manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero … ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente ” – e come tali necessitano dei permessi di costruire, “ peraltro, non concedibili in ragione del vincolo paesistico ambientale di inedificabilità assoluta esistente sull’intero territorio comunale ” (pagina 2 della memoria del Comune).
In disparte il fatto che la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che “ il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 24 gennaio 2025, n. 536), giova rilevare, “ in via generale, che la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica.
In particolare, quanto all’autorizzazione paesaggistica, l’ordinamento rimette all’autorità competente un giudizio di merito che, mediante una visione di insieme che metta in risalto il collegamento funzionale dell’intervento in contestazione con il contesto ambientale, verifichi l’impatto sul paesaggio circostante dell’attività edificatoria posta in essere alla luce del grado di protezione accordato al bene tutelato … L’opera in questione (piscina che sviluppa una dimensione di mt 4,20 x mt 8,70) determina la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce della circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia.
In questa accezione, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 aprile 2017, n. 1907; id. sentenze n. 3579/2012, n. 5066/2012, n. 4079/2013, n. 3289/2015).
Accertato che si tratta di opera volumetricamente rilevante, recede, ai fini che qui rilevano, la qualificazione della stessa in termini di petinenzialità o meno.
E invero, se anche la piscina (interrata o sopraelevata rispetto al suolo) potesse ritenersi opera pertinenziale, la sua realizzazione non potrebbe comunque qualificarsi come attività di manutenzione straordinaria, atteso che questa consiste in interventi volti comunque ad assicurare la sopravvivenza o il ripristino anche totale di manufatti già esistenti, tanto più qualificabile come di sistemazione esterna o ristrutturazione edilizia, mentre è da escludere del tutto che essa possa qualificarsi come opera precaria … ” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 giugno 2023, n. 5807) .
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO