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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 509/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma in via Angelo Emo n.144, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Calarco Vincenzo (PEC: ), che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Caterina Battaglia e Gianfranco Esposito (PEC: t,) che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresenta di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13 o, in subordine, di quello all'art. 12, L. 118/71. Con ordinanza dell'1.8.2024 il Giudice designato ha ordinato al ricorrente il deposito di certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate competente. Il ricorrente produceva il 27.9.2024 autodichiarazione reddituale, pertanto, il procedimento si concludeva con l'emissione, il 24.2.2025, del decreto giudiziale di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. Tutto ciò premesso il ricorrente, allegando al ricorso la dichiarazione reddituale anzidetta emessa dall' , agisce in questa sede chiedendo in conclusione di: “accertare che la CP_2 ricorrente ha diritto al 100% di invalidità con il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità ovvero, quantomeno, in misura pari o superiore al 74% con riconoscimento di assegno mensile ex L. 118/71 e D.L. 508/88 a decorrere dalla domanda amministrativa. …Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Nel caso in esame le contestazioni sono relative pur sempre alla fase di accertamento tecnico preventivo ancorché non relative al riconoscimento del requisito sanitario ma alla sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici necessario per la prestazione invocata.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << …la signora presenta Epilessia farmacoresistente con Parte_1 episodi critici plurisettimali( 2-3 a settimana) COD 2003 Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica che assume la signora posso considerare che la Parte_1 stessa ha avuto un aggravamento delle proprie condizioni di salute dopo la visita della commissione “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al CP_1
100%.” (art. 13 L 118/71) Considerando, le osservazioni dell'Avvocato Calarco Vincenzo (sotto allegate), la sottoscritta valutando in scienza e coscienza il certificato neurologico del Novembre 2023 e gli altri documenti sanitari pertanto sposta il beneficio dell'invalidità dall'11 Novembre 2023 con una revisione a Novembre 2026.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con decorrenza dalla data dell'11.11.2023, come precisato dal Consulente nominato a seguito di chiarimenti depositati in data 27.8.2025.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 11.11.2023;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Calarco Vincenzo, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma in via Angelo Emo n.144, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Calarco Vincenzo (PEC: ), che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Caterina Battaglia e Gianfranco Esposito (PEC: t,) che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresenta di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13 o, in subordine, di quello all'art. 12, L. 118/71. Con ordinanza dell'1.8.2024 il Giudice designato ha ordinato al ricorrente il deposito di certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate competente. Il ricorrente produceva il 27.9.2024 autodichiarazione reddituale, pertanto, il procedimento si concludeva con l'emissione, il 24.2.2025, del decreto giudiziale di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. Tutto ciò premesso il ricorrente, allegando al ricorso la dichiarazione reddituale anzidetta emessa dall' , agisce in questa sede chiedendo in conclusione di: “accertare che la CP_2 ricorrente ha diritto al 100% di invalidità con il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità ovvero, quantomeno, in misura pari o superiore al 74% con riconoscimento di assegno mensile ex L. 118/71 e D.L. 508/88 a decorrere dalla domanda amministrativa. …Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Nel caso in esame le contestazioni sono relative pur sempre alla fase di accertamento tecnico preventivo ancorché non relative al riconoscimento del requisito sanitario ma alla sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici necessario per la prestazione invocata.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << …la signora presenta Epilessia farmacoresistente con Parte_1 episodi critici plurisettimali( 2-3 a settimana) COD 2003 Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica che assume la signora posso considerare che la Parte_1 stessa ha avuto un aggravamento delle proprie condizioni di salute dopo la visita della commissione “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al CP_1
100%.” (art. 13 L 118/71) Considerando, le osservazioni dell'Avvocato Calarco Vincenzo (sotto allegate), la sottoscritta valutando in scienza e coscienza il certificato neurologico del Novembre 2023 e gli altri documenti sanitari pertanto sposta il beneficio dell'invalidità dall'11 Novembre 2023 con una revisione a Novembre 2026.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con decorrenza dalla data dell'11.11.2023, come precisato dal Consulente nominato a seguito di chiarimenti depositati in data 27.8.2025.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 11.11.2023;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Calarco Vincenzo, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani