Art. 7. (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
Nota all' art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42 , 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Il testo dell'art. 55, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
Nota all' art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42 , 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Il testo dell'art. 55, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".