Versione
22 febbraio 2003
22 febbraio 2003
Art. 7. (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
Nota all' art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42 , 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Il testo dell'art. 55, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
Nota all' art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42 , 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Il testo dell'art. 55, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Siena, sentenza 26/11/2025, n. 523Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro) “In nome del popolo italiano” Sentenza n. 360/2025 rgl Svolgimento del processo. Parte_1 (cod. fisc. CodiceFiscale_1 nata il [...] a [...], residente a [...], (difesa dagli avv. Diego Vaccaro e Luca Goracci) a mezzo ricorso depositato il 14/4/2025 contro Controparte_1 (P. Iva P.IVA_1 ), in perso CP_2 M) – 0015 vere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (che sarà difeso da UC IS e GI Vasile, funzionaria/o delegata/o ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 15, letterali): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale …Leggi di più...
- art. 1 l. 228/2012·
- direttiva 2003/88/CE·
- onere della prova datore di lavoro·
- contratti a tempo determinato·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- festività soppresse·
- diritto alle ferie·
- indennità sostitutiva ferie non godute·
- art. 5 d.l. 95/2012·
- prescrizione decennale