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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/10/1974 - ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 409 del 29/10/2024 - e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRASILE) il 07/11/1976, entrambi con il proc. dom. avv. CECI GIANFRANCO, giusta procura agli atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 20/04/2002 a Bergamo, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo Persona_1
1 il 09/10/2003), (n. a Bergamo il 07/03/2005), (n. a Bergamo Persona_2 Persona_3
(BG) il 01/11/2006), oggi maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, nonché
(n. a Bergamo il 20/08/2008), (n. a Bergamo il 25/03/2012) Persona_4 Persona_5 ed (n. a Bergamo il 15/06/2014), ancora tutti minorenni. Le parti, inoltre, Persona_6 si separavano tramite accordo di negoziazione assistita siglato in data 21/03/2022 ed autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 19/04/2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., rinviata per acquisire chiarimenti all'udienza del 02/07/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 30/05/2025 e il 30/06/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Quanto al regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, concordato dalla coppia genitoriale, pare opportuno precisare che questo Tribunale ne ha valutato la conformità al superiore interesse dei figli minori, avendo le parti dato atto che, dopo la loro separazione, tutti gli incombenti burocratici e pratici connessi alle scelte relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo sport sono stati gestiti in via esclusiva dalla madre convivente con i figli, non essendo stato possibile per il signor essere sempre Parte_1 puntuale e presente nella vita quotidiana dei figli a causa della distanza geografica tra la sua abitazione e quella della moglie, ma anche a causa della distanza tra la sede lavorativa e il proprio domicilio. Nell'ambito del regime di affidamento esclusivo, resta inteso che i genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore
2 importanza per la vita dei minori in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
Atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei minori, il Collegio reputa l'ascolto della prole non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.,
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
in Bergamo il 20/04/2002 (iscritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 13, parte II, serie C);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/10/1974 - ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 409 del 29/10/2024 - e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRASILE) il 07/11/1976, entrambi con il proc. dom. avv. CECI GIANFRANCO, giusta procura agli atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 20/04/2002 a Bergamo, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo Persona_1
1 il 09/10/2003), (n. a Bergamo il 07/03/2005), (n. a Bergamo Persona_2 Persona_3
(BG) il 01/11/2006), oggi maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, nonché
(n. a Bergamo il 20/08/2008), (n. a Bergamo il 25/03/2012) Persona_4 Persona_5 ed (n. a Bergamo il 15/06/2014), ancora tutti minorenni. Le parti, inoltre, Persona_6 si separavano tramite accordo di negoziazione assistita siglato in data 21/03/2022 ed autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 19/04/2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., rinviata per acquisire chiarimenti all'udienza del 02/07/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 30/05/2025 e il 30/06/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Quanto al regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, concordato dalla coppia genitoriale, pare opportuno precisare che questo Tribunale ne ha valutato la conformità al superiore interesse dei figli minori, avendo le parti dato atto che, dopo la loro separazione, tutti gli incombenti burocratici e pratici connessi alle scelte relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo sport sono stati gestiti in via esclusiva dalla madre convivente con i figli, non essendo stato possibile per il signor essere sempre Parte_1 puntuale e presente nella vita quotidiana dei figli a causa della distanza geografica tra la sua abitazione e quella della moglie, ma anche a causa della distanza tra la sede lavorativa e il proprio domicilio. Nell'ambito del regime di affidamento esclusivo, resta inteso che i genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore
2 importanza per la vita dei minori in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
Atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei minori, il Collegio reputa l'ascolto della prole non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.,
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
in Bergamo il 20/04/2002 (iscritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 13, parte II, serie C);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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