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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 448/2024 N.V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Valentina Bianchi con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza del 11.03.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 18.7.2024 (RGN 448/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 04.03.1995 - dal quale sono nati i figli e rispettivamente in data 01.08.1995 e 17.11.2002 Per_1 Persona_2 pagina 1 di 3 (maggiorenni ed economicamente autosufficienti) - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MIRANO.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Mirano in Via A. Righi 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di . Parte_2
3) A seguito del trasferimento della quota di 1/3 a suo favore e del pagamento integrale del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa (doc. 4) la moglie non avrà più nulla a pretendere dal Sig. a titolo di mantenimento. Parte_1
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 04.03.1995 a Mirano (VE), trascritto n di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 4, anno 1995 del Comune di Mirano (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2.4.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 448/2024 N.V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Valentina Bianchi con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza del 11.03.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 18.7.2024 (RGN 448/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 04.03.1995 - dal quale sono nati i figli e rispettivamente in data 01.08.1995 e 17.11.2002 Per_1 Persona_2 pagina 1 di 3 (maggiorenni ed economicamente autosufficienti) - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MIRANO.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Mirano in Via A. Righi 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di . Parte_2
3) A seguito del trasferimento della quota di 1/3 a suo favore e del pagamento integrale del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa (doc. 4) la moglie non avrà più nulla a pretendere dal Sig. a titolo di mantenimento. Parte_1
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 04.03.1995 a Mirano (VE), trascritto n di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 4, anno 1995 del Comune di Mirano (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2.4.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3