Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 492
Articolo 2
Versione
5 agosto 1976
Art. 1.
E' approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 5 agosto 1976