Art. 1.
E' approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.
E' approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.