Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9127/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. GIUSEPPE DIGIROLAMO GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO PESSI e Controparte_1
RAFFAELE FABOZZI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 la ricorrente di cui in epigrafe
– premesso che, in data 20.9.2022, subentrava Controparte_1 alla nell'appalto del Ministero della Difesa Controparte_2 avente ad oggetto la refezione delle Caserme di Bari;
che, stante l'obbligo a carico della gestione subentrante di assorbire il personale della gestione uscente, previsto dall'art. 226 del CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, la subentrante
[...] provvedeva ad assumere tutto il personale dipendente della CP_1 uscente che, pertanto, la Controparte_2 Controparte_1
, in data 13.4.2023, assumeva la sig.ra (già dipendente
[...] Parte_1 della uscente a tempo indeterminato parziale con Controparte_2 la qualifica di operaio di VI livello e con la mansione di addetta servizi mensa;
che per l'art. 230 del CCNL di riferimento, ai lavoratori già dipendenti della gestione uscente, la gestione subentrante deve
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
di aver svolto dall'ottobre 2017 al febbraio 2023, in maniera ininterrotta e continuativa, mansioni di operaio di livello V percependo la retribuzione spettante ad un operaio di
V livello, come provato dal processo verbale di conciliazione monocratica redatto in data 26.4.2021 innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Bari e dal verbale di conciliazione redatto in data 15.2.2023 dal conciliatore Per_1
del sindacato che per l'art. 230 del CCNL di
[...] CP_3 riferimento, pertanto, è tenuta a Controparte_1 corrisponderle le stesse condizioni retributive pari a quelle già riconosciute e corrisposte dalla uscente ovvero retribuzione CP_2 di operaio di V livello;
che del tutto inspiegabilmente ed immotivatamente, invece, la società convenuta le riconosceva un inquadramento ed una retribuzione inferiori (operaio di VI livello) rispetto a quelli riconosciuti ed erogati dalla uscente LI OR S.p.A. (operaio di
V livello); che tale demansionamento, oltre alla perdita dell'inquadramento giuridico (livello e categoria legale di inquadramento inferiore), determina anche l'applicazione di un compenso orario inferiore, pari ad
Euro 12,42 (a fronte di un compenso orario di Euro 13,15 previsto per un operaio di V livello dalle tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento); che la condotta della Controparte_1 costituisce violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c.; di avere pertanto diritto al corretto inquadramento economico-giuridico nel livello
V ex art. 2103 c.c. ed alla corresponsione in proprio favore da parte della società convenuta della retribuzione spettante in base al predetto livello di inquadramento – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ex art. 2103 c.c. ed ex art. 230 CCNL di riferimento ad Parte_1 ottenere dalla l'inquadramento al livello V Controparte_1 del CCNL settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e
Turismo, e ad essere adibita alle mansioni di aiuto cuoco con conseguente diritto della ricorrente a percepire il compenso orario omnicomprensivo lordo previsto per un operaio di V livello pari ad Euro 13,15 oltre maggiorazioni (a titolo di scatti di anzianità ed a qualsiasi altro titolo) previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente ricordare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
con la conseguenza che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore
(Cass. ord. 01 marzo 2021, n. 5536; Cass., Sez. Lav., ord. 31.03.2021, n.
8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e in particolare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
In particolare, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in un superiore livello professionale del CCNL di categoria è necessario che: 1) siano al medesimo assegnate mansioni corrispondenti al suddetto livello, non essendo sufficiente che i compiti richiesti siano quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se questi ultimi corrispondono al medesimo livello di inquadramento;
2) le mansioni corrispondenti al livello superiore abbiano quantomeno carattere prevalente nell'ipotesi di contemporaneo espletamento di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento; 3) i compiti concretamente svolti dal lavoratore corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Risponde, altresì, a un orientamento consolidato della Suprema Corte il c.d. criterio trifasico secondo cui il giudizio diretto alla individuazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza di siffatto criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. ord.
08.02.2021, n. 2970; Cass. Sez. Lav., n. 30580/2019; Cass. n.
26593/2018; Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018, Cass. n.
21329/2017, Cass. n. 18943/2016, Cass. n. 6174/2016, Cass. n. 8589/2015).
Ciò chiarito in termini generali, occorre precisare che, nel caso di specie, la ricorrente contesta l'inquadramento nel 6^ livello riconosciutele da Compass - subentrata alla nella Controparte_2 gestione dell'appalto del servizio di mensa presso gli organismi del
Ministero della Difesa Lotto 6, dislocati nelle regioni Marche, Umbria,
Abruzzo e , come si evince dal Verbale di Accordo del 18.07.2022 CP_3
(doc. 1 memoria resistente) - sostenendo che avrebbe avuto diritto a essere inquadrata nel 5^ livello retributivo del CCNL sulla base dei due verbali
Cont di conciliazione, siglati il primo dinanzi alla di Bari e il secondo in sede sindacale, allegati al ricorso.
Giova dunque richiamare la disciplina della contrattazione collettiva di riferimento.
L'art. 226 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo, intitolato Cambi di gestione – assunzioni, prevede che “(1) La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del
Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori.
(2) Anche nell'ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, di cui al comma 1, che risulti regolarmente occupato da almeno sei mesi nell'unità produttiva interessata”.
L'art. 224 – Cambi di gestione – procedure – prevede che “(1) La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell'appalto dovrà darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e competenti per territorio, mediante lettera contenente le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto in oggetto:
· nominativo e codice fiscale;
· data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;
· livello di inquadramento, mansione e orario di lavoro settimanale indicati nel contratto individuale;
· assunzione ai sensi della legge n. 68 del 1999 e s.m.i.
(2) La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell'appalto dovrà far pervenire all'impresa subentrante la seguente documentazione relativa a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto in oggetto:
· nominativo e codice fiscale;
· eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
· data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;
· livello di inquadramento, mansione e ore di lavoro settimanali indicati nel contratto individuale;
· dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nell'anno di calendario corrente del cambio di gestione;
· elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68 del 1999 e s.m.i;
· le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, attestati di primo soccorso, antincendio e alle iniziative in materia di formazione e informazione;
· cedolini paga dei sei mesi precedenti alla data del passaggio;
iscrizione dei lavoratori a Fondi di Previdenza complementare;
· le iniziative di formazione e/o addestramento, incluse quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato e/o di inserimento stipulati e/o quelle riguardanti il Libretto formativo del cittadino e/o quelle svolte in base all'accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012 e s.m.i.;
· il certificato penale del casellario giudiziale, se in possesso dell'azienda uscente, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui al
D.Lgs. n.
39 del 2014.
L'art. 230 (“Cambi di gestione – garanzie retributive”) del predetto CCNL di riferimento, prevede che “(1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 227, pari
a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del
CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro.
(2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'articolo 229, la Gestione subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo di cui all'articolo
182, relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti, quanto fissato dall'allegato F del presente Contratto:
· le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al 1° giugno 1986;
· l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente al 1° giugno 1986.
(3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti”.
Nel Verbale di accordo del 18.07.2022, stante l'obbligo previsto dal predetto art. 226 del vigente CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale e Turismo, la Gestione subentrante si impegnava ad assumere tutto il personale adibito all'appalto, così come individuato nell'elenco dei dipendenti tramessi dalla uscente Controparte_2 in applicazione dell'art. 224 del medesimo CCNL e allegati all'Accordo stesso.
Sempre nel citato Accordo veniva precisato espressamente che il personale della gestione uscente sarebbe stato riassorbito da con le garanzie CP_1 retributive previste dall'art. 230 del CCNL di riferimento.
Ebbene, nell'elenco del personale da riassorbire, trasmesso dalla uscente e allegato al citato Accordo di cambio-gestione, Controparte_2 risultavano le seguenti informazioni riferite alla odierna ricorrente (doc. 3 memoria di costituzione):
Parte_1
01/02/2022
MD 6 QUARTIER GENERALE
SCUOLE PALESE VIA CALITRI 1 70132 BARI BA C.F._1
6^ LIV. Parte_2
[...]
Va, inoltre, precisato che la ricorrente non veniva assorbita in Pt_1 concomitanza con il cambio-appalto relativo alla refezione delle caserme di
Bari, trovandosi la stessa prima in astensione obbligatoria per maternità e successivamente in stato di malattia (cfr. doc. 4 memoria di costituzione), periodo nel quale rimaneva alle dipendenze della gestione uscente, come previsto nell'Accordo.
Cessato il periodo di astensione per malattia in data 14.04.2023, la assumeva la a tempo indeterminato-parziale, con la qualifica CP_1 Pt_1 di operaio di 6^ livello e con la mansione di addetta servizi mensa, in base all'inquadramento comunicato dall'ex datrice di lavoro al momento del cambio di gestione, avvenuto nel luglio 2022 (cfr. lettera di assunzione allegata al ricorso e doc. 3 fascicolo resistente).
Ebbene, la ricorrente rivendica il diritto, in virtù dell'art. 230 del CCNL di riferimento, a essere inquadrata dalla - Controparte_1 subentrata alla nell'appalto del Ministero della Controparte_2
Difesa avente ad oggetto la refezione delle Caserme di Bari - nel 5^ livello retributivo del CCNL di riferimento, sulla base dei due verbali di conciliazione allegati al ricorso.
In proposito, è opportuno in primis rimarcare che al momento del passaggio di gestione dell'appalto da alla resistente - passaggio avvenuto nel CP_2 mese di luglio 2022 - la ricorrente risultava essere inquadrata nel 6^ livello retributivo del CCNL di riferimento, sulla base dell'inquadramento comunicato dall'ex datrice di lavoro.
Quanto poi al verbale di conciliazione redatto in data 26.04.2021 dinanzi
Cont alla di Bari, a parere di chi scrive, esso non prova il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello superiore
(5^), in quanto nell'ambito dello stesso l'ex datrice di lavoro si è limitata a riconoscere alla ricorrente differenze retributive per Euro
500,00 euro, riferite peraltro a un periodo pregresso, e non l'inquadramento nel livello superiore, senza nulla riconoscere per il futuro. Nel predetto verbale difatti si legge testualmente
Del resto, al momento del cambio-appalto (luglio 2022) nell'elenco dei lavoratori e nei cedolini-paga trasmessi alla la ricorrente CP_1 risultava ancora inquadrata nel livello 6^ (cfr. docc. 3 e 5 fascicolo resistente).
Neppure, ai fini dell'attribuzione del livello superiore, può valere il successivo verbale di conciliazione, sottoscritto in data 15.02.2023 con l'ex datore, nel quale si legge:
Innanzitutto, va sottolineato che, in base a quanto previsto nell'Accordo di cambio-gestione (cfr. doc. 1), in conformità all'art. 230 del CCNL, la
Compass era tenuta a riassorbire le risorse assegnate all'appalto alle condizioni retributive in essere (“già percepite”) al momento del cambio di gestione, pattuite ed erogate in data anteriore di almeno sei mesi al subentro, così come comunicate dall'ex datore di lavoro (cfr. anche doc. 1 fascicolo ricorrente, pag. 343), come richiesto peraltro dall'art. 230 del
CCNL di riferimento.
Il predetto accordo, invece, non solo è intervenuto in un momento successivo al cambio di gestione (risalente al luglio 2022), ma riconosce alla lavoratrice il 5^ livello esclusivamente da marzo 2023 in poi (“con conseguente rettifica del cedolino paga a decorrere da 1° Marzo 2023”), a fronte della dazione da parte della ex datrice di un importo transattivo di
Euro 100,00, senza nulla riconoscere per il periodo pregresso.
Inoltre, il verbale in questione non si ritiene rilevante al fine del riconoscimento del superiore inquadramento, poichè l'art. 230 del CCNL fa riferimento alle condizioni retributive “derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL” con esclusione quindi di quelle derivanti da accordi transattivi eventualmente raggiunti con il datore di lavoro/gestione uscente.
Di conseguenza nessun rilievo può essere attribuito ai verbali di conciliazione richiamati dalla parte ricorrente. Infine, preme rilevare che la ricorrente non ha dimostrato (né ha chiesto di dimostrare, omettendo di formulare richieste istruttorie al riguardo) lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato e neppure ha effettuato il necessario raffronto tra la declaratoria del livello posseduto formalmente e quella del livello aspirato, confronto, come sopra esposto, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento dell'inquadramento superiore.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.100,00, oltre oneri accessori.
Bari, 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli