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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1716/2024
r.g., decisa nella udienza del 6.5.2025, promossa da
, con gli avv.ti Mario Soggia e Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno funerario.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.2.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere vedova di , deceduto il 30.3.2021 a Persona_1
causa di malattia professionale, chiedeva condannarsi l' a CP_1
corrispondere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario ex art. 66 n. 4)
d.p.r. 30.6.1965 n. 1124. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva CP_1
rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato l'esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la malattia da cui il de cuius era affetto (carcinoma polmonare), e che ne ha poi cagionato il decesso, aveva origine professionale.
Ne consegue il diritto dell'istante, quale vedova dell'assicurato deceduto,
alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione
ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, a decorrere, ex art. 105 co. 2
d.p.r. citato, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno
una tantum di cui all'art. 85 co. 3 d.p.r. citato.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei
2 procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante, quale coniuge di Persona_1
, alla rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 31.3.2021 e
[...]
all'assegno una tantum e condanna l a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 4.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Mario Soggia e Marcello Carano.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1716/2024
r.g., decisa nella udienza del 6.5.2025, promossa da
, con gli avv.ti Mario Soggia e Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno funerario.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.2.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere vedova di , deceduto il 30.3.2021 a Persona_1
causa di malattia professionale, chiedeva condannarsi l' a CP_1
corrispondere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario ex art. 66 n. 4)
d.p.r. 30.6.1965 n. 1124. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva CP_1
rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato l'esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la malattia da cui il de cuius era affetto (carcinoma polmonare), e che ne ha poi cagionato il decesso, aveva origine professionale.
Ne consegue il diritto dell'istante, quale vedova dell'assicurato deceduto,
alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione
ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, a decorrere, ex art. 105 co. 2
d.p.r. citato, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno
una tantum di cui all'art. 85 co. 3 d.p.r. citato.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei
2 procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante, quale coniuge di Persona_1
, alla rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 31.3.2021 e
[...]
all'assegno una tantum e condanna l a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 4.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Mario Soggia e Marcello Carano.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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