TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10816 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Catena, via Pozzo n. 9, ed elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida n. 202, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Campione, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso la sede dell' e rappresentato e difeso dai sig.ri Giuseppe Salvatore Battiato, Samantha Brulichio, Controparte_2
Silvia Agata Impellizzeri, , , , Funzionari delegati ai sensi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dell'art. 10 D. L n. 203 del 30.09.2005, convertito nella legge n. 248 del 02.12.2005, nominati con ordine di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. n. 2019/2100/000041 del 27.11.2019, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 07.01.2020.
Resistente
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, depositalo il
20.10.2023, la ricorrente premetteva che con decreto dell'1.06.2023 il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro – aveva emesso decreto di omologa del requisito sanitario nella procedura n. 8466/22 R.G.L., riconoscendo il suo diritto a godere dell'indennità di accompagnamento;
che detto decreto di omologa unitamente alla CTU, era stato notificato in data 01.06.2023, alle sedi di Catania e Giarre;
che in data 07.06.23 era stato CP_1 inviato all , nelle sedi di Catania e Giarre, il c.d. modello di autocertificazione AP/70, ai fini della CP_1 liquidazione della prestazione;
che è stato sollecitato il pagamento tramite p.e.c. inviata il 09.10.2023, rimasta inevasa;
che, decorsi i termini di legge, non è intervenuto alcun provvedimento di liquidazione della prestazione. CP_ Alla luce di quanto sopra, chiedeva che l venisse condannata al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi e con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l , il quale rilevava che la ricorrente era titolare di due indebiti nei confronti dell' . Che l'indebito iniziale pari ad € 20.738,64 per un pagamento non dovuto, CP_1 sulla pensione CAT. INV.CIV. n. 07122349 del dante causa , le era stato comunicato con Persona_1 lettera del 23.04.2021 e contestuale piano di rateizzazione con trattenuta di € 60,00 mensili sulla pensione intestata alla ricorrente a partire dalla prima rata utile e che alla data del 31.12.2023 il debito residuo era pari ad € 18.878,64. Successivamente con lettera del 16.12.2022 le era stato comunicato altro indebito pari ad €
2.097,81, sulla pensione CAT. INV.CIV. n. 07219046, per prestazione di invalidità civile non spettante;
che a seguito del decreto di omologa dell'1.06.2023, con cui le era stata riconosciuta la prestazione della pensione d'inabilità civile pari al 100% con necessità di accompagnamento dalla visita di revisione (del 14.03.2022), con revisione a 12 mesi dall'accertamento del CTU (di marzo 2023), la stessa risulterebbe creditrice di numero 21 mensilità di indennità di accompagnamento (pari alla somma complessiva di € 11.050,00 circa). Precisava che dalla compensazione tra credito e debiti, la ricorrente risultava ancora debitrice nei confronti dell' . CP_1
Per quanto sopra, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, in quanto alla data del
23.10.2023, vale a dire dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, l non aveva provveduto alla CP_1 ricostituzione della pensione perché la ricorrente risultava ancora titolare di due debiti INVCIV, un debito
INVCIV residuo pari alla somma di euro 18.878,64 (R.I. 1065152) (doc. all.3) e un debito INVICIV pari alla somma di euro 2.097,81 (R.I. 17061938) (doc. all.4), come sopra illustrati. In ogni caso, nei termini di legge,
l'istituto avrebbe provveduto alla ricostituzione della pensione in capo e al nuovo piano di rateizzazione per il debito residuo.
Con provvedimento del 16.09.2024, reso all'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Alla luce delle delucidazioni richieste da questo giudicante con i provvedimenti in atti, anche alla luce dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione depositata a supporto, all'udienza del 16.05.2025, le parti concordavano per una declaratoria di cessata materia del contendere. Parte ricorrente, chiedendo la condanna alle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale;
mentre chiedeva la compensazione delle stesse. Chiamata all'odierna udienza del 16.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione depositata dall' può essere dichiarata la cessata materia del contendere, CP_ atteso che l' ha provveduto al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
L'unico punto su tale posizione che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio;
i ricorrenti infatti richiedono la condanna alle spese di giudizio, mentre l'ente previdenziale chiede la compensazione.
Quanto alle spese di lite, si evidenzia che qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi della domanda, deve ritenersi che essa sarebbe stata parzialmente accolta, infatti, la compensazione con gli indebiti contestati alla CP_ ricorrente era parzialmente fondata a fronte del ritardo con cui l si è adoperata nell'eseguire il ricalcolo della prestazione.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni le spese di lite, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il
20.10.2023 da nei confronti dell in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10816 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Catena, via Pozzo n. 9, ed elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida n. 202, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Campione, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso la sede dell' e rappresentato e difeso dai sig.ri Giuseppe Salvatore Battiato, Samantha Brulichio, Controparte_2
Silvia Agata Impellizzeri, , , , Funzionari delegati ai sensi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dell'art. 10 D. L n. 203 del 30.09.2005, convertito nella legge n. 248 del 02.12.2005, nominati con ordine di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. n. 2019/2100/000041 del 27.11.2019, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 07.01.2020.
Resistente
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, depositalo il
20.10.2023, la ricorrente premetteva che con decreto dell'1.06.2023 il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro – aveva emesso decreto di omologa del requisito sanitario nella procedura n. 8466/22 R.G.L., riconoscendo il suo diritto a godere dell'indennità di accompagnamento;
che detto decreto di omologa unitamente alla CTU, era stato notificato in data 01.06.2023, alle sedi di Catania e Giarre;
che in data 07.06.23 era stato CP_1 inviato all , nelle sedi di Catania e Giarre, il c.d. modello di autocertificazione AP/70, ai fini della CP_1 liquidazione della prestazione;
che è stato sollecitato il pagamento tramite p.e.c. inviata il 09.10.2023, rimasta inevasa;
che, decorsi i termini di legge, non è intervenuto alcun provvedimento di liquidazione della prestazione. CP_ Alla luce di quanto sopra, chiedeva che l venisse condannata al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi e con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l , il quale rilevava che la ricorrente era titolare di due indebiti nei confronti dell' . Che l'indebito iniziale pari ad € 20.738,64 per un pagamento non dovuto, CP_1 sulla pensione CAT. INV.CIV. n. 07122349 del dante causa , le era stato comunicato con Persona_1 lettera del 23.04.2021 e contestuale piano di rateizzazione con trattenuta di € 60,00 mensili sulla pensione intestata alla ricorrente a partire dalla prima rata utile e che alla data del 31.12.2023 il debito residuo era pari ad € 18.878,64. Successivamente con lettera del 16.12.2022 le era stato comunicato altro indebito pari ad €
2.097,81, sulla pensione CAT. INV.CIV. n. 07219046, per prestazione di invalidità civile non spettante;
che a seguito del decreto di omologa dell'1.06.2023, con cui le era stata riconosciuta la prestazione della pensione d'inabilità civile pari al 100% con necessità di accompagnamento dalla visita di revisione (del 14.03.2022), con revisione a 12 mesi dall'accertamento del CTU (di marzo 2023), la stessa risulterebbe creditrice di numero 21 mensilità di indennità di accompagnamento (pari alla somma complessiva di € 11.050,00 circa). Precisava che dalla compensazione tra credito e debiti, la ricorrente risultava ancora debitrice nei confronti dell' . CP_1
Per quanto sopra, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, in quanto alla data del
23.10.2023, vale a dire dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, l non aveva provveduto alla CP_1 ricostituzione della pensione perché la ricorrente risultava ancora titolare di due debiti INVCIV, un debito
INVCIV residuo pari alla somma di euro 18.878,64 (R.I. 1065152) (doc. all.3) e un debito INVICIV pari alla somma di euro 2.097,81 (R.I. 17061938) (doc. all.4), come sopra illustrati. In ogni caso, nei termini di legge,
l'istituto avrebbe provveduto alla ricostituzione della pensione in capo e al nuovo piano di rateizzazione per il debito residuo.
Con provvedimento del 16.09.2024, reso all'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Alla luce delle delucidazioni richieste da questo giudicante con i provvedimenti in atti, anche alla luce dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione depositata a supporto, all'udienza del 16.05.2025, le parti concordavano per una declaratoria di cessata materia del contendere. Parte ricorrente, chiedendo la condanna alle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale;
mentre chiedeva la compensazione delle stesse. Chiamata all'odierna udienza del 16.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione depositata dall' può essere dichiarata la cessata materia del contendere, CP_ atteso che l' ha provveduto al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
L'unico punto su tale posizione che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio;
i ricorrenti infatti richiedono la condanna alle spese di giudizio, mentre l'ente previdenziale chiede la compensazione.
Quanto alle spese di lite, si evidenzia che qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi della domanda, deve ritenersi che essa sarebbe stata parzialmente accolta, infatti, la compensazione con gli indebiti contestati alla CP_ ricorrente era parzialmente fondata a fronte del ritardo con cui l si è adoperata nell'eseguire il ricalcolo della prestazione.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni le spese di lite, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il
20.10.2023 da nei confronti dell in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales