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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/05/2024, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre NU, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3820 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10448/2018 del Giudice di Pace di Torre
NU
TRA
, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Parte_1
difesa, come da procura apposta a margine dell'atto di appello, dall'avv.to
Pernice Marianna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Circumvallazione n. 20 in Torre Del Greco
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato in Acerra alla Via Carlo Petrella nr. 60, presso lo studio dell'avv.
Sabatino Tortora che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 1 di 8 1. Con ricorso monitorio depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Torre NU, , in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1
richiedeva il pagamento di tutte le prestazioni scaturenti da un contratto di partenariato pubblico-privato stipulato con il . Controparte_1
Ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, il Controparte_1
proponeva opposizione sostenendo l'impossibilità di ricorrere alla tutela monitoria e, conseguentemente, di richiedere il pagamento dell'intera prestazione a fronte di una prestazione parziale. In particolare, l'odierna appellata evidenziava che per l'anno 2012-2013 il Comune non presentava alcun bando di selezione per il servizio civile, ragion per cui l'attività della si limitava alla sola presentazione di uno o più progetti. Parte_1
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1
contestando in rito e nel merito la domanda.
Espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, il Giudice di
Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo che “…il credito vantato dall'opposta e di cui alla fattura portata in ingiunzione, si fonderebbe sul compenso corrisposto dall'associazione per l'attività di servizio civile prestata da ciascun volontario, in seguito all'approvazione dei progetti e Parte_2
“ con delibera della G.M. del 17.1.2014. Senonchè, la Org_1
circostanza dell'effettivo svolgimento del servizio civile da parte di ciascun volontario, ancorché smentita dalla stessa associazione opposta che addebita la responsabilità dell'inadempimento al comune per non aver provveduto a selezionare i candidati (v. pag. 7 della comparsa di risposta), è completamente sfornita di prova”.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata: “a) accertare quanto sopra esposto e dunque riformare la sentenza di primo grado, nei punti e secondo le eccezioni ed
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 2 di 8 indicazioni di cui al presente atto, rigettando l'opposizione proposta dal e confermando il decreto ingiuntivo n. 338/15, emesso Controparte_1
dal Giudice di Pace di Torre NU in data 6.3.2015 e depositato in
Cancelleria il 6.5.2015; b) condannare il al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, compenso, rimborso spese professionali, accessori come per legge, per questo secondo grado di giudizio”.
A fondamento dell'appello, l'istante lamentava il travisamento degli elementi decisivi, la mancata valutazione di tutti gli elementi probatori, l'errata, assente e falsa applicazione di norme di legge.
Radicatasi la lite, si costituiva l'ente comunale, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
, in quanto inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondato, con
[...]
condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1 Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza.
2.2 L'appello è, altresì, ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 3 di 8 3. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Occorre premettere anzitutto che costituiscono circostanze pacifiche, oltre che documentalmente provate, che, tra il e Controparte_1
l' è in essere un accordo di partenariato stipulato in data Parte_3
6.2.2004 (cfr. documento allegato alla produzione di parte appellante), in forza del quale, in occasione della pubblicazione annuale del bando per la presentazione dei progetti di servizio civile da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (cd. “call di progettazione”), l' Parte_3
chiede al se intende parteciparvi o meno. Tanto è accaduto anche per CP_1
l'anno 2012/13. È risultato, difatti, che il , con la Controparte_1
delibera n. 55 del 13.7.2012 (cfr, doc. 5 fascicolo di primo grado), ha aderito alla iniziativa promossa da , dandole quindi mandato affinchè Parte_1
partecipasse al bando nazionale di progettazione e che l Parte_3
ha provveduto alla redazione ed alla presentazione all' Parte_4
di vari progetti in molteplici settori, ottenendo l'approvazione di
[...]
due progetti –“Cultura e Pace” e “Obiettivo anziani” – ed il riconoscimento per il di due volontari per ciascun progetto. Controparte_1
Ciò posto, si rileva che il giudice di pace ha disatteso la domanda proposta in sede monitoria dalla parte appellante sul presupposto che “…il credito vantato dall'opposta e di cui alla fattura portata in ingiunzione, si fonderebbe sul compenso corrisposto dall'associazione per l'attività di servizio civile prestata da ciascun volontario, in seguito all'approvazione dei progetti “Cultura
e Pace” e “ con delibera della G.M. del 17.1.2014. Senonchè, Parte_2 Org_1
la circostanza dell'effettivo svolgimento del servizio civile da parte di ciascun volontario, ancorché smentita dalla stessa associazione opposta che addebita la responsabilità dell'inadempimento al comune per non aver provveduto a
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 4 di 8 selezionare i candidati (v. pag. 7 della comparsa di risposta), è completamente sfornita di prova.”
In buona sostanza, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda infondata in quanto l'appellante non avrebbe fornito la prova di aver prestato il servizio di volontariato a favore del Comune appellato.
Tale motivazione non può, tuttavia trovare condivisione e va riformata sulla scorta dei seguenti motivi.
Ed invero, deve ritenersi che il credito vantato dall' Parte_3
nei confronti del non sia un rimborso di somme Controparte_1
anticipate ai volontari, ma la somma che il si è obbligato a CP_1
corrispondere nel caso in cui i progetti presentati dall in Parte_3
caso di approvazione degli stessi dall . Pt_4 Parte_4
Tanto risulta dal contratto di partneriato del 6.2.2004 prodotto dalla parte appellante dal quale risulta che, da un canto, all'art. 1, l'appellante si è obbligata a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 64 del 2001 e, dal suo canto, la parte appellante appellata si è obbligata a corrispondere all'ente capofila, ad approvazione progetto, la somma forfettaria di euro 3000 oltre iva.
Appare, dunque, evidente, dalla lettura del contratto in parola, che l'associazione non si è obbligata a prestare servizio di volontariato a Parte_3
favore del Comune di , come ritenuto dal giudice di prime cure, CP_1
bensì si è impegnata a redigere progetti per il Servizio civile. È risultato, inoltre, che il si è obbligata a versare il corrispettivo stabilito Controparte_1
nella misura sopra indicata alla mera approvazione del progetto.
Consegue da quanto innanzi che stante l'approvazione dei progetti “Cultura
e Pace” e “Obiettivo relativi all'annualità 2012 2013 elaborati Org_1
dall'associazione , circostanza come sopra illustrato pacifica e non Parte_1
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 5 di 8 contestata, è sorto in capo al Comune di l'obbligo di versare il CP_1
corrispettivo dovuto in favore dell'appellante, a nulla rilevando il mancato effettivo svolgimento del servizio di volontariato, non essendo tale condizione stata esplicitata nel contratto redatto.
Peraltro, non va sottaciuto che al riguardo la parte appellante ha rappresentato che è stato il – con riferimento all'annualità in oggetto CP_1
– ad interrompere l'iter correttamente iniziato dall' , non Parte_3
pubblicizzando la disponibilità dei posti ottenuti per lo svolgimento del servizio civile.
Dunque, anche sotto tale profilo, ossia non avendo l'appellata allegato un inadempimento imputabile a carico dell'appellante, la domanda proposta da deve trovare accoglimento. Parte_1
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022).
E' opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 6 di 8 ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo,
Cass. 13.11.2020 n. 25788).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , in persona del legale rappresentante p. t. nei confronti Parte_1
del , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1
altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a. accoglie l'appello e, per l'effetto:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo (n. 338/2015 del 6.5.2015 emesso dal giudice di pace di Torre NU);
b. condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento, in favore di , in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., delle spese di lite del primo grado che liquida in complessivi euro 1.265,00 di cui euro 0,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge;
c. condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento, in favore di , in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., delle spese di lite di secondo grado che liquida in euro
174,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.
Torre NU, 9 maggio 2024
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 7 di 8 R.G. n. 3820/2019 - Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre NU, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3820 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10448/2018 del Giudice di Pace di Torre
NU
TRA
, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Parte_1
difesa, come da procura apposta a margine dell'atto di appello, dall'avv.to
Pernice Marianna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Circumvallazione n. 20 in Torre Del Greco
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato in Acerra alla Via Carlo Petrella nr. 60, presso lo studio dell'avv.
Sabatino Tortora che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 1 di 8 1. Con ricorso monitorio depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Torre NU, , in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1
richiedeva il pagamento di tutte le prestazioni scaturenti da un contratto di partenariato pubblico-privato stipulato con il . Controparte_1
Ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, il Controparte_1
proponeva opposizione sostenendo l'impossibilità di ricorrere alla tutela monitoria e, conseguentemente, di richiedere il pagamento dell'intera prestazione a fronte di una prestazione parziale. In particolare, l'odierna appellata evidenziava che per l'anno 2012-2013 il Comune non presentava alcun bando di selezione per il servizio civile, ragion per cui l'attività della si limitava alla sola presentazione di uno o più progetti. Parte_1
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1
contestando in rito e nel merito la domanda.
Espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, il Giudice di
Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo che “…il credito vantato dall'opposta e di cui alla fattura portata in ingiunzione, si fonderebbe sul compenso corrisposto dall'associazione per l'attività di servizio civile prestata da ciascun volontario, in seguito all'approvazione dei progetti e Parte_2
“ con delibera della G.M. del 17.1.2014. Senonchè, la Org_1
circostanza dell'effettivo svolgimento del servizio civile da parte di ciascun volontario, ancorché smentita dalla stessa associazione opposta che addebita la responsabilità dell'inadempimento al comune per non aver provveduto a selezionare i candidati (v. pag. 7 della comparsa di risposta), è completamente sfornita di prova”.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata: “a) accertare quanto sopra esposto e dunque riformare la sentenza di primo grado, nei punti e secondo le eccezioni ed
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 2 di 8 indicazioni di cui al presente atto, rigettando l'opposizione proposta dal e confermando il decreto ingiuntivo n. 338/15, emesso Controparte_1
dal Giudice di Pace di Torre NU in data 6.3.2015 e depositato in
Cancelleria il 6.5.2015; b) condannare il al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, compenso, rimborso spese professionali, accessori come per legge, per questo secondo grado di giudizio”.
A fondamento dell'appello, l'istante lamentava il travisamento degli elementi decisivi, la mancata valutazione di tutti gli elementi probatori, l'errata, assente e falsa applicazione di norme di legge.
Radicatasi la lite, si costituiva l'ente comunale, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
, in quanto inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondato, con
[...]
condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1 Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza.
2.2 L'appello è, altresì, ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 3 di 8 3. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Occorre premettere anzitutto che costituiscono circostanze pacifiche, oltre che documentalmente provate, che, tra il e Controparte_1
l' è in essere un accordo di partenariato stipulato in data Parte_3
6.2.2004 (cfr. documento allegato alla produzione di parte appellante), in forza del quale, in occasione della pubblicazione annuale del bando per la presentazione dei progetti di servizio civile da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (cd. “call di progettazione”), l' Parte_3
chiede al se intende parteciparvi o meno. Tanto è accaduto anche per CP_1
l'anno 2012/13. È risultato, difatti, che il , con la Controparte_1
delibera n. 55 del 13.7.2012 (cfr, doc. 5 fascicolo di primo grado), ha aderito alla iniziativa promossa da , dandole quindi mandato affinchè Parte_1
partecipasse al bando nazionale di progettazione e che l Parte_3
ha provveduto alla redazione ed alla presentazione all' Parte_4
di vari progetti in molteplici settori, ottenendo l'approvazione di
[...]
due progetti –“Cultura e Pace” e “Obiettivo anziani” – ed il riconoscimento per il di due volontari per ciascun progetto. Controparte_1
Ciò posto, si rileva che il giudice di pace ha disatteso la domanda proposta in sede monitoria dalla parte appellante sul presupposto che “…il credito vantato dall'opposta e di cui alla fattura portata in ingiunzione, si fonderebbe sul compenso corrisposto dall'associazione per l'attività di servizio civile prestata da ciascun volontario, in seguito all'approvazione dei progetti “Cultura
e Pace” e “ con delibera della G.M. del 17.1.2014. Senonchè, Parte_2 Org_1
la circostanza dell'effettivo svolgimento del servizio civile da parte di ciascun volontario, ancorché smentita dalla stessa associazione opposta che addebita la responsabilità dell'inadempimento al comune per non aver provveduto a
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 4 di 8 selezionare i candidati (v. pag. 7 della comparsa di risposta), è completamente sfornita di prova.”
In buona sostanza, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda infondata in quanto l'appellante non avrebbe fornito la prova di aver prestato il servizio di volontariato a favore del Comune appellato.
Tale motivazione non può, tuttavia trovare condivisione e va riformata sulla scorta dei seguenti motivi.
Ed invero, deve ritenersi che il credito vantato dall' Parte_3
nei confronti del non sia un rimborso di somme Controparte_1
anticipate ai volontari, ma la somma che il si è obbligato a CP_1
corrispondere nel caso in cui i progetti presentati dall in Parte_3
caso di approvazione degli stessi dall . Pt_4 Parte_4
Tanto risulta dal contratto di partneriato del 6.2.2004 prodotto dalla parte appellante dal quale risulta che, da un canto, all'art. 1, l'appellante si è obbligata a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 64 del 2001 e, dal suo canto, la parte appellante appellata si è obbligata a corrispondere all'ente capofila, ad approvazione progetto, la somma forfettaria di euro 3000 oltre iva.
Appare, dunque, evidente, dalla lettura del contratto in parola, che l'associazione non si è obbligata a prestare servizio di volontariato a Parte_3
favore del Comune di , come ritenuto dal giudice di prime cure, CP_1
bensì si è impegnata a redigere progetti per il Servizio civile. È risultato, inoltre, che il si è obbligata a versare il corrispettivo stabilito Controparte_1
nella misura sopra indicata alla mera approvazione del progetto.
Consegue da quanto innanzi che stante l'approvazione dei progetti “Cultura
e Pace” e “Obiettivo relativi all'annualità 2012 2013 elaborati Org_1
dall'associazione , circostanza come sopra illustrato pacifica e non Parte_1
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 5 di 8 contestata, è sorto in capo al Comune di l'obbligo di versare il CP_1
corrispettivo dovuto in favore dell'appellante, a nulla rilevando il mancato effettivo svolgimento del servizio di volontariato, non essendo tale condizione stata esplicitata nel contratto redatto.
Peraltro, non va sottaciuto che al riguardo la parte appellante ha rappresentato che è stato il – con riferimento all'annualità in oggetto CP_1
– ad interrompere l'iter correttamente iniziato dall' , non Parte_3
pubblicizzando la disponibilità dei posti ottenuti per lo svolgimento del servizio civile.
Dunque, anche sotto tale profilo, ossia non avendo l'appellata allegato un inadempimento imputabile a carico dell'appellante, la domanda proposta da deve trovare accoglimento. Parte_1
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022).
E' opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 6 di 8 ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo,
Cass. 13.11.2020 n. 25788).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , in persona del legale rappresentante p. t. nei confronti Parte_1
del , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1
altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a. accoglie l'appello e, per l'effetto:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo (n. 338/2015 del 6.5.2015 emesso dal giudice di pace di Torre NU);
b. condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento, in favore di , in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., delle spese di lite del primo grado che liquida in complessivi euro 1.265,00 di cui euro 0,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge;
c. condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento, in favore di , in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., delle spese di lite di secondo grado che liquida in euro
174,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.
Torre NU, 9 maggio 2024
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli
R.G. n. 3820/2019 - Pag. 7 di 8 R.G. n. 3820/2019 - Pag. 8 di 8