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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 383/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI BEATRICE per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. ER lì 10/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 176/2025 Vertente tra
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole, 8, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Ceci, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
Controparte_3 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria designata con ordine di servizio del Direttore di sede Controparte_2 allegato al memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTATO documentalmente il diritto del Sig. alla Pensione di Inabilità Civile, ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, Parte_1
a decorrere dalla data del 27.06.2024, così come riconosciuto dal Consulente Tecnico d'Ufficio del procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 102/2024 e definito con Decreto di Omologa del 10.10.2024 CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente, Sig. dei ratei maturati e maturandi della Pensione d'Inabilità Parte_1
Civile, ai sensi dell'art. 12 della L. 11/71, a decorrere dalla data del 27.06.2024, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla Legge, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, da effettuarsi sul conto corrente del richiedente, avente IBAN n. [...]. Con riserva di produrre conteggi delle somme dovute dal riconoscimento ad oggi, in via istruttoria, o, in caso di contestazione delle somme richieste,si chiede nominarsi CTU contabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, con condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (Legge n. 27/12), o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, (D.M. n. 55/14), il tutto oltre IVA E CAP, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Esponeva il ricorrente che con decreto di omologa del 10.10.2024, ritualmente notificato
CP_ all' in data 10.10.2024, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971;
CP_ che veniva presentata all' la richiesta di liquidazione della prestazione mediante
CP_ trasmissione del modello AP70 l'11.10.2024; che il 24.10.2024 veniva comunicata all' la
CP_ variazione delle coordinate bancarie;
che il 24.1.2025 l' richiedeva copia della sentenza di
CP_ divorzio del ricorrente;
che il 27.1.2025 veniva inviata all' la sentenza di divorzio;
che
CP_ nonostante fosse stata inviata all' tutta la documentazione per la liquidazione della prestazione, l'Istituto non provvedeva al pagamento.
CP_ Si costituiva l' rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione e chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Con note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna dell'Istituto alla corresponsione delle spese di lite. La causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
CP_ Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione con provvedimento del 26.2.2025 e l'esecuzione del pagamento in data 20.3.2025. Circostanze queste confermate dalla parte ricorrente. Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che la liquidazione della prestazione è avvenuta anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. ER lì, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 383/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI BEATRICE per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. ER lì 10/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 176/2025 Vertente tra
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole, 8, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Ceci, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
Controparte_3 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria designata con ordine di servizio del Direttore di sede Controparte_2 allegato al memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTATO documentalmente il diritto del Sig. alla Pensione di Inabilità Civile, ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, Parte_1
a decorrere dalla data del 27.06.2024, così come riconosciuto dal Consulente Tecnico d'Ufficio del procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 102/2024 e definito con Decreto di Omologa del 10.10.2024 CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente, Sig. dei ratei maturati e maturandi della Pensione d'Inabilità Parte_1
Civile, ai sensi dell'art. 12 della L. 11/71, a decorrere dalla data del 27.06.2024, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla Legge, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, da effettuarsi sul conto corrente del richiedente, avente IBAN n. [...]. Con riserva di produrre conteggi delle somme dovute dal riconoscimento ad oggi, in via istruttoria, o, in caso di contestazione delle somme richieste,si chiede nominarsi CTU contabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, con condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (Legge n. 27/12), o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, (D.M. n. 55/14), il tutto oltre IVA E CAP, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Esponeva il ricorrente che con decreto di omologa del 10.10.2024, ritualmente notificato
CP_ all' in data 10.10.2024, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971;
CP_ che veniva presentata all' la richiesta di liquidazione della prestazione mediante
CP_ trasmissione del modello AP70 l'11.10.2024; che il 24.10.2024 veniva comunicata all' la
CP_ variazione delle coordinate bancarie;
che il 24.1.2025 l' richiedeva copia della sentenza di
CP_ divorzio del ricorrente;
che il 27.1.2025 veniva inviata all' la sentenza di divorzio;
che
CP_ nonostante fosse stata inviata all' tutta la documentazione per la liquidazione della prestazione, l'Istituto non provvedeva al pagamento.
CP_ Si costituiva l' rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione e chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Con note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna dell'Istituto alla corresponsione delle spese di lite. La causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
CP_ Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione con provvedimento del 26.2.2025 e l'esecuzione del pagamento in data 20.3.2025. Circostanze queste confermate dalla parte ricorrente. Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che la liquidazione della prestazione è avvenuta anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. ER lì, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci