Articolo 2 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 agosto 1991
Art. 2. 1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, puo' provvedere, nei limiti di disponibilita' del bilancio:
a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;
b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;
c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennita' di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennita', a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;
f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973 , si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991
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