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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13288/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ; Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nato a [...] [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Giovanni Lo Bello, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 21/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/10/2024, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con il resistente a Palermo il 29/4/1999 e che da tale unione sono nati i figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
19/9/2004), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge, la
1 regolamentazione dell'affidamento della figlia minore e dei rapporti economici tra le parti come indicato in ricorso.
All'udienza del 21/5/2025, le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, dichiarando di non volersi riconciliare e rappresentando di aver raggiunto un accordo, previo conferimento della procura alle liti da parte del resistente in favore dell'avv.
Giovanni Lo Bello, difensore della ricorrente.
Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto, come di seguito riportate:
“
1. Autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separatamente.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
3. si conviene un assegno da versare alla Sig.ra soltanto per. I figli Parte_1 Per_1
e entro il giorno 5 di ciascun mese di € 500,00 a carico di rivalutabili Per_2 Controparte_1 secondo indice ISTAT.
4. I coniugi si rilasciano il consenso per il rinnovo dei passaporti ove necessario
5. con il venir meno della coabitazione e della convivenza ciascuno dei coniugi si impegna a non interferire nella vita privata dell'altro anche se questo dovesse tendere a costituire un nuovo nucleo familiare con diversa persona.
6. I coniugi adotteranno il sistema della separazione dei beni così come previsto dall'art. 191 C.C.
7. I coniugi \ dichiarano che non sussiste tra loro alcuna pendenza e di nulla, per qualsiasi titolo
o ragione, avere reciprocamente a che pretendere.
8. I superiori patti e condizioni rimangono integralmente subordinati per la loro validità alla omologazione da parte del Tribunale.”
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile
2 celebrato a Palermo il 29/4/1999 da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] [...], iscritto negli atti dello Stato civile del Controparte_1 predetto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13288/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ; Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nato a [...] [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Giovanni Lo Bello, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 21/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/10/2024, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con il resistente a Palermo il 29/4/1999 e che da tale unione sono nati i figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
19/9/2004), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge, la
1 regolamentazione dell'affidamento della figlia minore e dei rapporti economici tra le parti come indicato in ricorso.
All'udienza del 21/5/2025, le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, dichiarando di non volersi riconciliare e rappresentando di aver raggiunto un accordo, previo conferimento della procura alle liti da parte del resistente in favore dell'avv.
Giovanni Lo Bello, difensore della ricorrente.
Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto, come di seguito riportate:
“
1. Autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separatamente.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
3. si conviene un assegno da versare alla Sig.ra soltanto per. I figli Parte_1 Per_1
e entro il giorno 5 di ciascun mese di € 500,00 a carico di rivalutabili Per_2 Controparte_1 secondo indice ISTAT.
4. I coniugi si rilasciano il consenso per il rinnovo dei passaporti ove necessario
5. con il venir meno della coabitazione e della convivenza ciascuno dei coniugi si impegna a non interferire nella vita privata dell'altro anche se questo dovesse tendere a costituire un nuovo nucleo familiare con diversa persona.
6. I coniugi adotteranno il sistema della separazione dei beni così come previsto dall'art. 191 C.C.
7. I coniugi \ dichiarano che non sussiste tra loro alcuna pendenza e di nulla, per qualsiasi titolo
o ragione, avere reciprocamente a che pretendere.
8. I superiori patti e condizioni rimangono integralmente subordinati per la loro validità alla omologazione da parte del Tribunale.”
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile
2 celebrato a Palermo il 29/4/1999 da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] [...], iscritto negli atti dello Stato civile del Controparte_1 predetto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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