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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8816/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8816/2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to TARTAGLIONE LUIGI, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to RAUCCI PASQUALE, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In data 04.03.1995, a Marcianise (CE), e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario. Dalla loro unione sono nate le figlie (il 06.09.1995) e (il Per_1 Per_2
25.08.1998).
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la pronuncia di separazione con addebito al marito, con la previsione dell'obbligo dello stesso di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie e delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti, un importo pari ad euro 600,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo la separazione con addebito alla moglie e opponendosi sia alla richiesta di versare un assegno di mantenimento in favore della stessa, considerate le precarie condizioni economiche, sia al mantenimento delle figlie, essendo le stesse economicamente indipendenti.
In data 06.04.2021 parte ricorrente è comparsa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti.
In data 16.05.2025 la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulle domande di addebito, sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e sull'assegno in favore delle figlie maggiorenni.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le accuse che i coniugi si rivolgono reciprocamente comprovano il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti negli atti introduttivi hanno reciprocamente avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge per violazione dell'obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia.
Preliminarmente, si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. I, sentenza n. 14840 del 27.06.2006). Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, le domande di addebito non possono trovare accoglimento, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria che abbia dato adeguato riscontro alle dichiarazioni delle parti rese negli atti introduttivi e alle produzioni documentali.
Pertanto, non essendo emerso che i comportamenti dell'uno o dell'altro coniuge siano stati la causa dell'intolleranza della prosecuzione della convivenza coniugale, apparendo tale intolleranza piuttosto la conseguenza di un clima di estrema conflittualità tra le parti determinato dall'incapacità assoluta delle parti di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio, la separazione dei coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad almeno 200,00 euro mensili, stante il perdurante stato di disoccupazione. Parte resistente si oppone a tale corresponsione, considerando le difficili condizioni economiche in cui verserebbe.
Ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, nulla va disposto in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento.
La ricorrente ha dichiarato di essere sempre stata disoccupata e di svolgere esclusivamente qualche lavoretto saltuario. Parte resistente, invece, di professione muratore/stuccatore, ha sostenuto di percepire il reddito di cittadinanza, non essendo formalmente inquadrato, e di essere gravato mensilmente da un canone di locazione pari a 100,00 euro mensili. Contesta pertanto la richiesta della ricorrente, deducendo che la stessa svolgerebbe lavori saltuari in nero e sarebbe proprietaria di due immobili e un'auto.
Alla luce di quanto esposto, non essendo stata provata una disparità reddituale tra i coniugi che possa legittimare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha peraltro abbandonato il giudizio non depositando alcunché a sostegno della sua pretesa, nulla va disposto in suo favore.
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni
Quanto all'assegno di mantenimento in favore delle figlie, parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie, mentre il resistente si è opposto a tale corresponsione in ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse.
Nell'ordinanza presidenziale veniva disposto un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili a carico del padre in favore delle figlie.
Orbene, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne questo
Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Pertanto, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del genitore l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni, atteso che, stante l'età (trenta e ventisette anni), si ritiene concluso il percorso formativo delle stesse e non risulta provato che stiano o che abbiano cercato invano lavoro o che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa loro non imputabile, né sono state dedotte specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte delle stesse.
Dunque, stante la totale carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento e considerata l'età ormai adulta delle figlie, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore delle figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza sulle domande di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
3. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore delle figlie;
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 4, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18.11.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8816/2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to TARTAGLIONE LUIGI, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to RAUCCI PASQUALE, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In data 04.03.1995, a Marcianise (CE), e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario. Dalla loro unione sono nate le figlie (il 06.09.1995) e (il Per_1 Per_2
25.08.1998).
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la pronuncia di separazione con addebito al marito, con la previsione dell'obbligo dello stesso di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie e delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti, un importo pari ad euro 600,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo la separazione con addebito alla moglie e opponendosi sia alla richiesta di versare un assegno di mantenimento in favore della stessa, considerate le precarie condizioni economiche, sia al mantenimento delle figlie, essendo le stesse economicamente indipendenti.
In data 06.04.2021 parte ricorrente è comparsa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti.
In data 16.05.2025 la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulle domande di addebito, sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e sull'assegno in favore delle figlie maggiorenni.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le accuse che i coniugi si rivolgono reciprocamente comprovano il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti negli atti introduttivi hanno reciprocamente avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge per violazione dell'obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia.
Preliminarmente, si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. I, sentenza n. 14840 del 27.06.2006). Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, le domande di addebito non possono trovare accoglimento, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria che abbia dato adeguato riscontro alle dichiarazioni delle parti rese negli atti introduttivi e alle produzioni documentali.
Pertanto, non essendo emerso che i comportamenti dell'uno o dell'altro coniuge siano stati la causa dell'intolleranza della prosecuzione della convivenza coniugale, apparendo tale intolleranza piuttosto la conseguenza di un clima di estrema conflittualità tra le parti determinato dall'incapacità assoluta delle parti di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio, la separazione dei coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad almeno 200,00 euro mensili, stante il perdurante stato di disoccupazione. Parte resistente si oppone a tale corresponsione, considerando le difficili condizioni economiche in cui verserebbe.
Ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, nulla va disposto in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento.
La ricorrente ha dichiarato di essere sempre stata disoccupata e di svolgere esclusivamente qualche lavoretto saltuario. Parte resistente, invece, di professione muratore/stuccatore, ha sostenuto di percepire il reddito di cittadinanza, non essendo formalmente inquadrato, e di essere gravato mensilmente da un canone di locazione pari a 100,00 euro mensili. Contesta pertanto la richiesta della ricorrente, deducendo che la stessa svolgerebbe lavori saltuari in nero e sarebbe proprietaria di due immobili e un'auto.
Alla luce di quanto esposto, non essendo stata provata una disparità reddituale tra i coniugi che possa legittimare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha peraltro abbandonato il giudizio non depositando alcunché a sostegno della sua pretesa, nulla va disposto in suo favore.
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni
Quanto all'assegno di mantenimento in favore delle figlie, parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie, mentre il resistente si è opposto a tale corresponsione in ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse.
Nell'ordinanza presidenziale veniva disposto un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili a carico del padre in favore delle figlie.
Orbene, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne questo
Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Pertanto, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del genitore l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni, atteso che, stante l'età (trenta e ventisette anni), si ritiene concluso il percorso formativo delle stesse e non risulta provato che stiano o che abbiano cercato invano lavoro o che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa loro non imputabile, né sono state dedotte specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte delle stesse.
Dunque, stante la totale carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento e considerata l'età ormai adulta delle figlie, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore delle figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza sulle domande di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
3. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore delle figlie;
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 4, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18.11.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio