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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12132 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 19028/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19028/2024 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Quattro Giornate 64 presso Parte_1
l'avv. Stefania De Bonitatibus, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1
persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliate in Napoli alla Via G. Filangieri 21 pagina 1 di 5 presso l'avv. Roberto Bocchini, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Con sentenza 5133/2024 il GdP di Napoli ha condannato a Controparte_2
risarcire i danni subiti da in un sinistro verificatosi in data 20/9/2012 in Parte_1
Napoli, quando la stessa, mentre stava attraversando la strada, era stata investita da uno scooter pirata – danni liquidati in € 5.200 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
ha proposto appello chiedendo di condannare Parte_1
l'impresa designata a pagare la maggior somma di € 18.831,53 o una diversa maggior somma, riliquidando proporzionalmente le spese di primo grado e con vittoria delle spese del secondo grado;
si è costituita l'impresa designata, chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite;
ora la causa va decisa.
Colla sentenza impugnata il GdP ha liquidato in € 16.016,43 il danno subito da Pt_1
nel sinistro per cui è causa, ma poi ha ridotto la condanna ad € 5.200 “come limite
[...]
richiesto in atto di citazione e non modificato nel corso del giudizio”. L'appellante deduce che il GdP non avrebbe dovuto ridurre l'entità del risarcimento nel limite di €
5.200 “laddove essa cifra rappresentava invece solo il limite contributivo fiscale e siccome la domanda era stata formulata nei limiti della competenza del giudice adito.”.
pagina 2 di 5 L'appello, così come formulato, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 342 cpc, nel testo applicabile in questo caso: si comprende quale parte del provvedimento che si intende appellare, ossia quella con la quale l'entità del risarcimento è stata contenuta in € 5.200; quali le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ossia nessuna, perché l'appello non verte sulla ricostruzione del fatto, dato che l'appellante condivide in toto la ricostruzione operata dal GdP;
quali le circostanze da cui deriva la violazione della legge, ossia l'avere il GdP male interpretato la domanda, che in ragione dei motivi addotti dall'appellante, come vedremo tra breve non avrebbe dovuto essere considerata limitata nel valore di € 5.200; quale la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata – ed è ovvio, perché se il GdP non avesse erroneamente ritenuto contenuta la domanda in quel limite, avrebbe liquidato una somma più alta.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo, l'attrice oggi appellante chiedeva:
“Condannare la convenuta - quale impresa designata per Controparte_3
la liquidazione dei sinistri a carico del "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA STRADA" - al risarcimento dei danni tutti connessi e conseguenti alle lesioni riportate dall'istante , in relazione al sinistro de quo, come da certificazione Parte_1
medico-ospedaliera, per la somma che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di eventuale consulenza medica di ufficio - che fin d'ora espressamente si richiede - o, in mancanza, sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero, in subordine, per la somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo, il tutto, comunque, entro il valore di Euro 5.200,00, che si indica espressamente ai soli fini del versamento del contributo unificato, ovvero in quella maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di Giustizia;
”. Come afferma Cass.
29537/2024: “La formula somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno pagina 3 di 5 effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico).” E Cass. 12770/2023: “In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della domanda, nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti". Dunque: la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato non incide sul valore della causa rilevante ai fini della distribuzione della competenza tra gli uffici giudiziari;
e l'uso dell'espressione “ovvero in quella maggiore o minore somma”, poiché in questo caso sussisteva una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, legata al non sapere se il GdP avrebbe condiviso le conclusioni del CTU sul danno biologico e l'invalidità temporanea riportati dalla vittima del veicolo pirata;
tali fattori rendevano la domanda di valore indeterminabile, nei limiti della competenza per valore del GdP. Quindi, ha errato il GdP nel ritenere che la domanda fosse stata contenuta nel limite di € 5.200. Pertanto, la somma dovuta all'attrice/appellante a titolo di risarcimento è pari a quella liquidata dal GdP: nell'atto d'appello si chiede una somma lievemente maggiore, ma non si spiega per quale ragione il GdP avrebbe errato nella sua liquidazione. Dunque, la somma di €
5.200 riconosciuta colla sentenza impugnata va riliquidata in € 16.016,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del primo grado vanno riliquidate in ragione pagina 4 di 5 del maggior scaglione di valore. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19028/2024 rgac tra:
, appellante;
, appellata;
così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) Riliquida in € 16.016,43 la somma che deve pagare a Controparte_2
a titolo di risarcimento per l'evento per cui è causa, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al soddisfo;
2) Riliquida i compensi di avvocato che deve rimborsare a Controparte_2
a titolo di spese del primo grado in € 2.090, sempre oltre spese vive Parte_1
come già liquidate, nonché oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Stefania De Bonitatibus;
3) Condanna a rimborsare a le spese del Controparte_2 Parte_1
presente grado, che liquida in € 382,00 per esborsi ed € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefania de
Bonitatibus.
Così deciso in Portici in data 17/12/2025 Il giudice unico pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19028/2024 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Quattro Giornate 64 presso Parte_1
l'avv. Stefania De Bonitatibus, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1
persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliate in Napoli alla Via G. Filangieri 21 pagina 1 di 5 presso l'avv. Roberto Bocchini, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Con sentenza 5133/2024 il GdP di Napoli ha condannato a Controparte_2
risarcire i danni subiti da in un sinistro verificatosi in data 20/9/2012 in Parte_1
Napoli, quando la stessa, mentre stava attraversando la strada, era stata investita da uno scooter pirata – danni liquidati in € 5.200 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
ha proposto appello chiedendo di condannare Parte_1
l'impresa designata a pagare la maggior somma di € 18.831,53 o una diversa maggior somma, riliquidando proporzionalmente le spese di primo grado e con vittoria delle spese del secondo grado;
si è costituita l'impresa designata, chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite;
ora la causa va decisa.
Colla sentenza impugnata il GdP ha liquidato in € 16.016,43 il danno subito da Pt_1
nel sinistro per cui è causa, ma poi ha ridotto la condanna ad € 5.200 “come limite
[...]
richiesto in atto di citazione e non modificato nel corso del giudizio”. L'appellante deduce che il GdP non avrebbe dovuto ridurre l'entità del risarcimento nel limite di €
5.200 “laddove essa cifra rappresentava invece solo il limite contributivo fiscale e siccome la domanda era stata formulata nei limiti della competenza del giudice adito.”.
pagina 2 di 5 L'appello, così come formulato, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 342 cpc, nel testo applicabile in questo caso: si comprende quale parte del provvedimento che si intende appellare, ossia quella con la quale l'entità del risarcimento è stata contenuta in € 5.200; quali le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ossia nessuna, perché l'appello non verte sulla ricostruzione del fatto, dato che l'appellante condivide in toto la ricostruzione operata dal GdP;
quali le circostanze da cui deriva la violazione della legge, ossia l'avere il GdP male interpretato la domanda, che in ragione dei motivi addotti dall'appellante, come vedremo tra breve non avrebbe dovuto essere considerata limitata nel valore di € 5.200; quale la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata – ed è ovvio, perché se il GdP non avesse erroneamente ritenuto contenuta la domanda in quel limite, avrebbe liquidato una somma più alta.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo, l'attrice oggi appellante chiedeva:
“Condannare la convenuta - quale impresa designata per Controparte_3
la liquidazione dei sinistri a carico del "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA STRADA" - al risarcimento dei danni tutti connessi e conseguenti alle lesioni riportate dall'istante , in relazione al sinistro de quo, come da certificazione Parte_1
medico-ospedaliera, per la somma che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di eventuale consulenza medica di ufficio - che fin d'ora espressamente si richiede - o, in mancanza, sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero, in subordine, per la somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo, il tutto, comunque, entro il valore di Euro 5.200,00, che si indica espressamente ai soli fini del versamento del contributo unificato, ovvero in quella maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di Giustizia;
”. Come afferma Cass.
29537/2024: “La formula somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno pagina 3 di 5 effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico).” E Cass. 12770/2023: “In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della domanda, nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti". Dunque: la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato non incide sul valore della causa rilevante ai fini della distribuzione della competenza tra gli uffici giudiziari;
e l'uso dell'espressione “ovvero in quella maggiore o minore somma”, poiché in questo caso sussisteva una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, legata al non sapere se il GdP avrebbe condiviso le conclusioni del CTU sul danno biologico e l'invalidità temporanea riportati dalla vittima del veicolo pirata;
tali fattori rendevano la domanda di valore indeterminabile, nei limiti della competenza per valore del GdP. Quindi, ha errato il GdP nel ritenere che la domanda fosse stata contenuta nel limite di € 5.200. Pertanto, la somma dovuta all'attrice/appellante a titolo di risarcimento è pari a quella liquidata dal GdP: nell'atto d'appello si chiede una somma lievemente maggiore, ma non si spiega per quale ragione il GdP avrebbe errato nella sua liquidazione. Dunque, la somma di €
5.200 riconosciuta colla sentenza impugnata va riliquidata in € 16.016,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del primo grado vanno riliquidate in ragione pagina 4 di 5 del maggior scaglione di valore. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19028/2024 rgac tra:
, appellante;
, appellata;
così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) Riliquida in € 16.016,43 la somma che deve pagare a Controparte_2
a titolo di risarcimento per l'evento per cui è causa, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al soddisfo;
2) Riliquida i compensi di avvocato che deve rimborsare a Controparte_2
a titolo di spese del primo grado in € 2.090, sempre oltre spese vive Parte_1
come già liquidate, nonché oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Stefania De Bonitatibus;
3) Condanna a rimborsare a le spese del Controparte_2 Parte_1
presente grado, che liquida in € 382,00 per esborsi ed € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefania de
Bonitatibus.
Così deciso in Portici in data 17/12/2025 Il giudice unico pagina 5 di 5