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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Marino e Luciana Parte_1
Chiacchia,
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 e difeso dall'avv. Giuseppe Nola,
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 29/2021 del 7.1.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.2.2020, ha chiesto al Tribunale di Controparte_2
“ritenere nullo e di nessun effetto il contratto di affitto di ramo d'azienda n. 31433 dell'8.11.2017, autenticato da Not. Cerini il 3.11.17. Per l'effetto, data l'evidente situazione di violazione di legge o di elusione di legge, in relazione sia alla contigua ipotesi di contratto di “affiliazione”, sia rispetto all'affitto di ramo d'azienda, condannare la società convenuta al danno per perdita di posto di lavoro
e per perdita di diritti previdenziali/pensionistici, pari a complessivi € 50.000,00 (cinquantamila) o alla maggiore o minore somma di giustizia ex art. 1226 c.c. non essendo prospettabile e quantificabile l'effetto occupazionale stabilizzato in favore del ricorrente, senza la simulazione contrattuale estintiva palesemente fraudolenta. Con spese”.
1 A fondamento della pretesa, il a dedotto: di aver stipulato in data 8.11.2017 con Parte_2
la società resistente, per la durata di un anno, un contratto di affitto del ramo d'azienda corrente in
Roma, via J. Sannazzaro n. 64, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di ricambi ed accessori per auto e moto;
che, tuttavia, in ragione delle complessive pattuizioni negoziali, il contratto comportava il trasferimento del rischio d'impresa sull'affittuario senza garantirgli alcuna reale autonomia imprenditoriale, tanto da integrare piuttosto una mera “preposizione institoria” ex art. 2023 c.c., peraltro in violazione delle garanzie di cui alla l. n. 129/2004 in materia di affiliazione commerciale;
che pertanto tale contratto doveva considerarsi nullo, configurando
“contenutisticamente” un'affiliazione commerciale invalida, perché priva degli “elementi causali e strutturali di tutela della parte affiliata” ovvero un “usufrutto di azienda” ex art. 2561, co. 2 e art. 1015 c.c.; che, pertanto, stante la nullità del contratto per “difetto causale” e “frode alla legge” con
“elusione di normativa primaria di natura imperativa”, l'affittuario doveva considerarsi di fatto “un dipendente dell'imprenditore” nell'ambito di un “occulto” rapporto di lavoro subordinato, avendo aderito “ad una trasformazione collaborativa”, al solo “scopo di mantenere una retribuzione quale che sia”, ed essendo stato costretto a dimettersi in data 16.11.2017 “dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato risalente al periodo 1.2.17/16.11.17 … per dare luogo a
“simulazione di rapporto contrattuale fra imprenditori”, di cui il lavoratore – diventato Parte_1 soggetto di partita IVA – appare mero strumento interposto privo di autonomia minima”; che, peraltro, “il ricorrente proprio a causa della situazione di gestione in frode alla legge, Parte_1 si è, poi, dovuto dimettere, rinunciando alla eventuale proroga di attività quale “gestore”, per evitare gravi responsabilità giuridiche quale imprenditore apparente, responsabile verso la P.A. – specie amministrazione fiscale e verso la clientela”.
Da tali circostanze, il ricorrente ha dedotto essergli derivato un danno, “non da ultimo quello di perdita del posto di lavoro, non ripristinabile nonostante la pronuncia di nullità che si richiede.
Nel periodo 16.11.2017 alla cessazione del preteso affitto di azienda risalente al 15.11.2018 il Sig. avrebbe avuto titolo ad € 20.020,00 annui di stipendio, pari ad € 1.668,68 lordo mensile. Parte_1
Avrebbe presumibilmente potuto ottenere una stabilizzazione di contratto di lavoro subordinato, e ciò avrebbe consentito l'attuazione del rapporto di collaborazione a tempo indeterminato (art. 2094
c.c.) con tutti gli effetti propri di legge e di contratto. La simulazione contrattuale esposta in realtà è
l'elemento preclusivo ed elusivo della normativa sulla stabilizzazione del contratto di lavoro e ciò realizza danno contrattuale e previdenziale … Ciò ha inciso negativamente sulla aspettativa di lavoro concretatasi nella collaborazione a tempo determinato e poi surrettiziamente estinta ex art. 1344 c.c. in violazione della disciplina del lavoro subordinato (art. 2103 c.c.). Tenuto conto di ciò si reputa congruo un accertamento di danno pari ad € 50.000,00 omnia, tenuto conto delle incidenze negative sul lavoratore dipendenti da violazioni duplici, contrattuali e previdenziali”.
2 Si è costituita la società resistente, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso ed eccependo in via riconvenzionale di vantare un credito nei confronti del ricorrente per complessivi € 19.485,42 per merce consegnatagli e mai restituita dal nonché per merce da lui venduta a terzi e non Parte_1
saldata al fornitore.
A tal fine ha precisato che, in effetti, tra le parti era in precedenza intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 1.2.2017 al 30.9.2017, poi prorogato al 30.11.2017); che tuttavia il aveva esternato l'aspirazione ad intraprendere un nuovo percorso lavorativo, Parte_1
che gli consentisse di crescere professionalmente e guadagnare più dello stipendio che avrebbe potuto percepire come dipendente;
che, dopo aver valutato molteplici ipotesi, le parti avevano concordato di stipulare un contratto di affitto di ramo d'azienda, di tal ché il aveva liberamente Parte_1
rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato ancora in essere ed altrettanto liberamente aveva costituito una ditta individuale, aperto partita IVA e sottoscritto il nuovo contratto d'affitto, come risultante dalla sua mail del 17.11.2017; che, nel corso del nuovo contratto, il ricorrente godeva di piena autonomia organizzativa ed operativa;
che tuttavia, in considerazione della cattiva gestione dell'attività e della esposizione debitoria maturata dal la società in data 14.11.2018 gli Parte_1
aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. ed intimato il pagamento della merce non saldata.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha integralmente respinto il ricorso con condanna del alla refusione delle spese di lite, ritenendo la domanda attorea del tutto Parte_1
incompatibile con la prospettazione dei fatti offerta, ed evidenziando che, ove mai il rapporto avesse avuto di fatto natura subordinata, il lavoratore avrebbe avuto al più diritto al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, non invece al risarcimento del danno “da perdita di posto di lavoro” o da mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro subordinato, da qualificarsi peraltro come danno da perdita di chance, dei cui presupposti il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il invocandone la riforma integrale, Parte_1
e ribadendo a tal fine la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda “per violazione del “contratto tipizzato” di affiliazione … e violazione di disciplina di legge sull'imprenditoria … finalizzazione del contratto simulato a fini elusivi ex art. 1344 c.c.”, con conseguente “danno da non realizzata stabilizzazione di lavoro, e danno da traslazione a proprio carico di tutti i “rischi” imprenditoriali connessi ad attività imprenditoriale, tuttavia, in fatto, vietata”. Ha reiterato in conclusione le domande di declaratoria di nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda, nonché di condanna della controparte al risarcimento del “danno per perdita di posto di lavoro e per perdita di diritti previdenziali/pensionistici, pari a complessivi € 50.000,00”. Infine, ha avanzato istanza di
3 sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 431, co. 5 c.p.c., quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite, istanza che è stata accolta in considerazione del ritenuto periculum in mora.
La società appellata si è costituita, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis
c.p.c., perché limitato ad una mera replica delle deduzioni articolate in primo grado, in assenza di puntuali censure a carico della sentenza impugnata, e comunque l'infondatezza delle pretese nel merito, reiterando altresì l'eccezione riconvenzionale di compensazione dei crediti vantati verso l'appellante.
All'udienza del 4.2.2025, la causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria né di concessione di ulteriore termine per note, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'appello, esaminato nel suo complesso, sia ammissibile in quanto dai motivi articolati è possibile evincere le censure proposte avverso la sentenza, di cui l'appellante chiede di ottenere un'integrale revisione, censurando in sostanza l'intero percorso logico-argomentativo che ha indotto il Tribunale al rigetto del ricorso.
3. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e va respinto.
3.1. In via assorbente, non può il Collegio non rilevare come la domanda di risarcimento danni
“per perdita di posto di lavoro e per perdita di diritti previdenziali/pensionistici” – anche ipotizzando la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti, in accoglimento di alcuna delle molteplici e, in verità, diverse motivazioni dedotte – sarebbe nel merito del tutto infondata alla luce dei fatti prospettati dallo stesso e comprovati dalla documentazione prodotta in atti. Parte_1
Egli stesso, infatti, sin dal primo grado di giudizio, ha dedotto e documentato che:
- prima della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1.2.2017 al 30.9.2017, poi prorogato sino al
30.11.2017;
- il dopo la stipula in data 3.11.2017 del contratto di affitto del ramo d'azienda Parte_1
– che egli ha sottoscritto in qualità di titolare di partita IVA nonché della ditta individuale “S. & P.
Ricambi Auto di Saccomanno Gianni” – ha provveduto in data 16.11.2017 a rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato.
Risulta peraltro dagli atti del giudizio che, con raccomandata dell'8.10.2018, lo stesso ha comunicato alla società anche “disdetta” dal contratto di affitto d'azienda con effetto Parte_1 dal 30.11.2018 “per eccessiva onerosità”, disdetta che è rimasta inefficace soltanto perché l'art. 3 del predetto negozio prevedeva un preavviso di “almeno sei mesi”, tant'è che il rapporto si è poi interrotto quando la società, con raccomandata del 14.11.2018, ha infine contestato al alcune Parte_1
condotte inadempienti, dichiarando la risoluzione di diritto, con intimazione di pagamento delle somme ancora dovute, restituzione delle merci ricevute e rilascio dei locali commerciali.
4 3.2. Ebbene, così prospettate e ricostruite le circostanze di fatto, risulta evidente che, anche volendo ipotizzare che il – come lui lamenta – non abbia liberamente scelto di porre in Parte_1
essere tutti gli atti negoziali che pure ha sottoscritto (contratto di affitto di ramo d'azienda previa apertura di partita IVA e ditta individuale, dimissioni ante tempus dal rapporto di lavoro subordinato, disdetta dal contratto di affitto), cionondimeno non potrebbe negarsi che egli non aveva acquisito alcun diritto ad un qualche “posto di lavoro”, diritto del quale non può dunque lamentare ora la lesione, chiedendone il risarcimento.
Ed invero, il contratto di lavoro subordinato pregresso era a tempo determinato e la scadenza, al momento della stipula del contratto di affitto, era imminente (appena due settimane dopo): nessuna certezza pertanto il poteva avere circa una eventuale proroga del rapporto di lavoro o Parte_1
circa la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o meno che fosse.
Peraltro, oltre ad aver stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda innanzi ad un notaio in data 3.11.2017 e cessato anticipatamente il rapporto di lavoro subordinato con dimissioni rassegnate on line il 16.11.2017 mediante il proprio consulente del lavoro (dunque, ritualmente nelle forme di cui all'art. 26, d. lgs. n. 151/2015 e al d.m. 15.12.2015 di attuazione), senza mai aver inteso revocarle (nonostante la facoltà riconosciuta in tal senso dall'art. 26, co. 2 cit., nei successivi 7 gg.), il ha dapprima dato esecuzione al contratto di affitto di ramo d'azienda e poi cercato di Parte_1 interrompere anche tale rapporto negoziale con disdetta dell'8.10.2018 per “eccessiva onerosità”, così mostrando in sostanza di non voler proseguire alcun rapporto con la società odierna appellata, né a titolo di lavoro subordinato né ad altro titolo, salva poi la diversa prospettazione fornita dai suoi legali solo con lettera del 19.11.2018, all'indomani della risoluzione del contratto di affitto dichiarata dalla società con lettera del 14.11.2018 per inadempimento dell'affittuario.
Ebbene, a fronte di tali inequivocabili scelte negoziali nonché dell'inesistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o della certezza di un imminente rinnovo o proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, non si vede come l'appellante possa pretendere un risarcimento del danno da “perdita di posto di lavoro e … di diritti previdenziali/pensionistici” , peraltro assumendo trattarsi non di un danno da perdita di chance, ma di un “danno per effettiva perdita di dovuto rapporto di lavoro (confermativo di contratto a tempo indeterminato)”, v. pag. 9 dell'appello.
Egli avrebbe dovuto al tal fine prospettare piuttosto di avere assoluta certezza, e non mera aspettativa (“avrebbe presumibilmente potuto ottenere una stabilizzazione di contratto di lavoro subordinato”, v. pag. 16 dell'appello), circa la prosecuzione del rapporto di lavoro, quantomeno per un rilevante ulteriore periodo di tempo determinato.
Al contrario, tali circostanze non solo non risultano essere state tempestivamente e congruamente prospettate ma sono addirittura smentite dagli atti di causa in cui, si ribadisce, il
5 contratto di lavoro subordinato, interrotto anticipatamente dalle dimissioni del lavoratore, sarebbe comunque scaduto a breve, senza che risulti alcuna proposta o trattativa per la sua prosecuzione, a tempo determinato o indeterminato che fosse.
Mentre l'appellante, a sostegno della domanda risarcitoria, deduce invece l'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda – peraltro contraddittoriamente censurato prima come violativo delle norme sul contratto di affiliazione commerciale, poi come contratto simulato dissimulante un rapporto di lavoro subordinato, poi ancora come contratto in frode alla legge, ecc. –, lamentando che da tale nullità gli sarebbe derivata la perdita del posto di lavoro e quantificando apoditticamente il danno, senza neppure indicare i criteri di calcolo, ovvero senza chiarire se la somma invocata sia stata determinata con riferimento ad un maggior guadagno non percepito durante il contratto di affitto oppure al guadagno che avrebbe potuto percepire in ragione della mancata successiva prosecuzione del rapporto subordinato a tempo determinato o indeterminato (il infatti si limita a Parte_1
chiedere € 50.000,00, deducendo che “alla cessazione del preteso affitto di azienda risalente al
15.11.2018” avrebbe avuto titolo a circa € 20.000,00 annui di stipendio).
Appare infine del tutto nuova e tardiva – ma comunque indimostrata – l'allegazione, articolata per la prima volta solo in appello, che “la L. 78/2014 consente proroghe di contratti a termine entro il periodo di mesi 36(trentasei), e se non ci fosse stato il recesso con trasformazione del rapporto “in affitto di ramo di azienda” si sarebbe perfezionato il diritto al contratto a tempo indeterminato con le tutele di legge conseguenti”.
In conclusione, come già ritenuto dal giudice di prime cure, la domanda di risarcimento è del tutto carente di congruenti allegazioni.
Di tal ché risulta superflua ed assorbita ogni indagine sulla eventuale nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda, nonché sull'eccezione riconvenzionale reiterata da parte appellata.
4. L'appello va dunque integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, come da domanda di risarcimento.
Stante il rigetto integrale, sussistono altresì i presupposti nei confronti dell'appellante per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
6 2. condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.473,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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