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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Davide Parte_1 C.F._1
Ceruti ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il di rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (fratello della cittadina italiana nata in Persona_1
Nigeria il 29.7.1964) conclusioni
a. di parte ricorrente: “in via preliminare ed urgente: sospendere l'efficacia del decreto di rigetto dell'istanza presentata dal signor tesa al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 motivi familiari, in quanto fratello e convivente di cittadina italiana;
in via principale: annullare il sopraccitato provvedimento”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
1. Il decreto impugnato ha rigettato l'istanza per le seguenti ragioni:
− il ricorrente non è familiare ai sensi dell'articolo art. 2 decreto legislativo n. 30/2007, in quanto
“non ascendente/discendente di cittadino U.E.”;
− il ricorrente non convive con la sorella;
− nei confronti del ricorrente è stata pronunciata una condanna penale irrevocabile.
Il ricorrente ha evidenziato la portata dell'articolo 3 comma 2 del citato decreto, ha affermato di convivere con la sorella cittadinanza italiana (articolo 19 comma 2 lettera c decreto legislativo 286/1998), ha criticato la valutazione di sufficienza di un unico controllo presso l'abitazione e ha negato la rilevanza ai fini del rischio di recidiva di una condanna pronunciata nel 2019 per una contravvenzione, ha indicato come la sorella unico testimone sul rapporto di parentela e sulla convivenza.
Il rapporto di parentela, la qualità di cittadino italiano e la convivenza sono elementi costitutivi del diritto delineato dell'articolo articolo 19 comma 2 lettera c decreto legislativo 286/1998.
Il ricorrente non ha documentato il rapporto di parentela e la qualità di cittadina italiana di Per_1
e si è limitato a criticare la valutazione operata dall'amministrazione resistente senza introdurre
[...] elementi probatori che possano essere valorizzati a suo favore.
Nella nota conclusiva il ricorrente non ha preso posizione su queste considerazioni già contenute nel decreto con cui l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata rigettata.
Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione.
Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 2.12.2025
Il giudice
AN MB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Davide Parte_1 C.F._1
Ceruti ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il di rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (fratello della cittadina italiana nata in Persona_1
Nigeria il 29.7.1964) conclusioni
a. di parte ricorrente: “in via preliminare ed urgente: sospendere l'efficacia del decreto di rigetto dell'istanza presentata dal signor tesa al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 motivi familiari, in quanto fratello e convivente di cittadina italiana;
in via principale: annullare il sopraccitato provvedimento”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
1. Il decreto impugnato ha rigettato l'istanza per le seguenti ragioni:
− il ricorrente non è familiare ai sensi dell'articolo art. 2 decreto legislativo n. 30/2007, in quanto
“non ascendente/discendente di cittadino U.E.”;
− il ricorrente non convive con la sorella;
− nei confronti del ricorrente è stata pronunciata una condanna penale irrevocabile.
Il ricorrente ha evidenziato la portata dell'articolo 3 comma 2 del citato decreto, ha affermato di convivere con la sorella cittadinanza italiana (articolo 19 comma 2 lettera c decreto legislativo 286/1998), ha criticato la valutazione di sufficienza di un unico controllo presso l'abitazione e ha negato la rilevanza ai fini del rischio di recidiva di una condanna pronunciata nel 2019 per una contravvenzione, ha indicato come la sorella unico testimone sul rapporto di parentela e sulla convivenza.
Il rapporto di parentela, la qualità di cittadino italiano e la convivenza sono elementi costitutivi del diritto delineato dell'articolo articolo 19 comma 2 lettera c decreto legislativo 286/1998.
Il ricorrente non ha documentato il rapporto di parentela e la qualità di cittadina italiana di Per_1
e si è limitato a criticare la valutazione operata dall'amministrazione resistente senza introdurre
[...] elementi probatori che possano essere valorizzati a suo favore.
Nella nota conclusiva il ricorrente non ha preso posizione su queste considerazioni già contenute nel decreto con cui l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata rigettata.
Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione.
Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 2.12.2025
Il giudice
AN MB