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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R. G. N. 2489/2024
Tribunale Ordinario di BE
Sezione Lavoro
Il Giudice di BE
Dott.ssa Giulia Bertolino quale Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa promossa da
Parte_1 con l'avv. Luisella Lantieri
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di lavoro.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare proposta avanti al Tribunale di
BE, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente ha citato il al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni nel merito:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 24 mesi per il personale ATA della provincia di BE per il profilo di collaboratore scolastico con l'attribuzione del punteggio che lo stesso avrebbe maturato qualora non ne fosse stato illegittimamente escluso a far tempo dall'anno scolastico 2017/2018. Infine, si chiede riconoscersi il diritto del
1 ricorrente all'immissione in ruolo che sarebbe avvenuta in data 1settembre 2018 se egli non fosse stato illegittimamente cancellato.
In via principale e di merito:
Per tutte le ragioni esposte:
Accertare e dichiarare la nullità della nota del Reg. Uff. 861 del 14.2.2018 con la quale il CP_1 comunicava al ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria provinciale ad esaurimento 24 mesi del personale
ATA – profilo Collaboratore Scolastico – AS 2017 pubblicata con nota n. 6574 del 19.6.2017 o comunque disporre la sua disapplicazione.
Accertare e dichiarare la nullità del decreto del Dirigente Scolastico Prof. dell'Istituto Persona_1
Comprensivo Statale di Spirano, in data 30 agosto 2024, con il quale si rigetta il reclamo interposto dal ricorrente e si conferma l'esclusione dello stesso ricorrente dall'inserimento nelle Graduatorie di 3^ Fascia personale ATA triennio per i profili di Collaboratore scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Operatore dei servizi agrari, Operatore scolastico per “mancanza del prescritto requisito generale di ammissione di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) del D.M. 89/2024. o comunque disporre la sua disapplicazione.
Accertare e dichiarare l'illegittimità della perdurante esclusione del ricorrente da ogni graduatoria posta in essere dal datore di lavoro a far data dal 14.2.2018, in violazione, tra l'altro, del dettato di cui all'art. 7 della Legge
n. 300/1970.
Per l'effetto condannare le controparti al reinserimento del ricorrente in tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per i profili di AT – AA – CR e di docente ITP nelle quali era regolarmente iscritto e dalle quali egli è stato illegittimamente escluso con il punteggio che lo stesso avrebbe maturato qualora non ne fosse stato illegittimamente escluso a far tempo dall'anno scolastico 2017/2018. Condannare le controparti all'immissione in ruolo del ricorrente che sarebbe avvenuta in data 1 settembre 2018, se egli non fosse stato illegittimamente cancellato.
Condannare il datore di lavoro a risarcire l'intero danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal lavoratore per effetto del suo comportamento illegittimo, anche in via equitativa, se ritenuto di giustizia - includendo il danno biologico temporaneo e permanente, come accertato in corso di causa, il danno esistenziale e morale, nonché il danno da perdita di chance professionale, sempre in via equitativa, per la documentata perdita dell'immissione in ruolo da parte del ricorrente.
In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie con il punteggio maturato all'atto dell'esclusione ovvero con il punteggio ritenuto di giustizia. »
2 La parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica impugnando il provvedimento di esclusione dalle graduatorie d'istituto III fascia Personale ATA del 14.2.18 e poi del 19.8.24 (per il prossimo triennio) e, a sostegno, esponendo:
- di essere stato inserito nelle graduatorie sin dal 2017,
- di aver stipulato di conseguenza diversi contratti di lavoro a termine
- di esser stato licenziato per persistente insufficiente rendimento in data 12 dicembre 2017,
- di esser stato poi escluso dalla graduatoria, ma la cancellazione non gli è mai stata né notificata né comunicata,
- che la legittimità del licenziamento è stata confermata fino in Cassazione,
- di aver proposto domanda di inserimento nella graduatoria ATA terza fascia in data 25 giugno 2024 riferendo anche del licenziamento,
- di essere stato escluso con decreto del 13 agosto 2024 “per mancanza del prescritto requisito generale di ammissione di cui all'art. 3 c. 2 lett. B del DM 89 2024”
- di aver proposto reclamo anch'esso rigettato.
In via preliminare, il ricorrente ha poi argomentato in punto di giurisdizione del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro e competenza territoriale.
In diritto, il ricorrente ha poi speso i seguenti argomenti l'assenza del procedimento disciplinare, la carenza di motivazione, la violazione della lex specialis costituita dal bando di concorso in quanto il licenziamento non è impeditivo della iscrizione alle graduatorie, il rilievo biennale delle sanzioni disciplinari ai fini della recidiva e contestava la legittimità del licenziamento a suo tempo irrogato.
***
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e CP_1 rilevando il giudicato sulla legittimità del licenziamento ed eccependo l'assenza dei presupposti per la tutela cautelare.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
3 I fatti sono pacifici: il ricorrente è stato licenziato per persistente insufficiente rendimento in data 12 dicembre 2017 e la legittimità di tale licenziamento è stata confermata dalla Suprema
Corte.
Si premette, quindi, che alcun ulteriore sindacato in punto di legittimità del licenziamento potrà essere chiesto a questo Giudice, pertanto il licenziamento per insufficiente rendimento costituisce un presupposto e mero fatto storico acquisito al giudizio.
La giurisdizione e competenza del Tribunale adito correttamente non sono state contestate dal resistente.
I. La domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 24 mesi per il personale ATA della provincia di BE per il profilo di collaboratore scolastico dall'a.s. 2017/18 e il diritto all'assunzione in ruolo
La parte ricorrente chiede di essere inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 24 mesi per il personale ATA della provincia di BE per il profilo di collaboratore scolastico dall'a.s. 2017/18 e l'accertamento del conseguente diritto alla stabilizzazione con decorrenza dal
1 settembre 2018.
La parte convenuta ha eccepito il giudicato in punto di depennamento dalle graduatorie e la correttezza in ogni caso dell'esclusione
***
L'eccezione di giudicato sulla domanda di accertamento della “nullità della nota del Reg. Uff. 861 del 14.2.2018 con la quale il comunicava al ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria provinciale CP_1 ad esaurimento 24 mesi del personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico – AS 2017 pubblicata con nota n. 6574 del 19.6.2017 o comunque disporre la sua disapplicazione.” è fondata, infatti essa era già stata proposta nell'ambito del giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento come risulta dal ricorso (sub doc. 5 della memoria, pag. 13) ove si legge: “annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento “24 mesi” per il personale ATA della provincia di BE , per il profilo di collaboratore scolastico , e per l'effetto ordinare ai convenuti il reinserimento nella graduatoria predetta del Sig. con l'attribuzione del conteggio ad esso Parte_1 spettante a decorrere dalla presentazione della domanda e/o in subordine dalla domanda giudiziale;
”. Il ricorso
è stato integralmente rigettato “Rigetta il ricorso;
”, pertanto risulta rigettata anche la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie provinciali.
4 La parte ricorrente deduce che “il provvedimento di cui parliamo non è stato in alcun modo valutato dai vari giudici”, in realtà esso risulta implicitamente rigettato essendo strettamente connesso e unicamente dipendente dall'accertamento della legittimità del licenziamento e pertanto avrebbe dovuto correttamente essere impugnata (Cass., sez. VI, 1° dicembre 2022, n. 35382), tale difetto della pronuncia sarebbe dovuta essere oggetto di appello: “Il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell'evidenziare la mancata adozione di una decisione sulla domanda proposta.” (ex multis: Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700; Cass., sez. un., 17 maggio 2017, n. 11799).
Di conseguenza, la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento “24 mesi” è inammissibile.
***
Anche a voler seguire la tesi del ricorrente di semplice omessa pronuncia con possibilità di riproporre la domanda in un nuovo giudizio, tale domanda è infondata.
Sul punto la lettera della legge è chiara e non ammette interpretazioni.
L'art. 2, c. 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 prevede che “Non possono accedere agli impieghi coloro che […] siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione”
L'art. 2, c. 7 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 dispone “Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni … coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore […]”.
Sul punto anche la Corte d'Appello di Bolzano sez. lav., 01/06/2019, (ud. 22/05/2019, dep.
01/06/2019), n.25:
“1.1. L'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") è stato inserito nel T. U. Pubblico Impiego dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ("Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."), che con il capo
V, intitolato "Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici", ha riscritto l'art. 55 del T. U., aggiungendo, quindi, gli artt. dal 55-bis al 55-novies. In questa cornice normativa, l'art. 55quater, facendo salva la disciplina delle altre ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e le ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo ("ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve le ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo"), individua una serie di condotte del dipendente pubblico passibili con la sanzione disciplinare del licenziamento, tra cui, al comma 1 lettera f-quinquies, anche la 5 condotta di "insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3 comma 5bis del D.Lgs. n. 150 del 2009."
1.2. Con la circolare n. 88 del 8 novembre 2010 (allegato n. 33 di parte appellante) il ha emanato CP_2
"indicazioni e istruzioni per l'applicazione nella scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150".
1.3. L'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2009 ha rinviato la determinazione dei "limiti e modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del presente decreto (sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti pubblici) al personale docente della scuola …" ad un emanando decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e Controparte_3 con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 gennaio 2011, infine, emesso ai sensi del citato art. 74 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 comma 4, ha rinviato ancora, con riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance, ad un protocollo di collaborazione da adottare d'intesa con la Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per la determinazione di un "sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2009 con il quale verranno individuato le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance."
1.4. Il protocollo di collaborazione di cui al citato Decreto della Presidenza del Consiglio non risulta ad oggi formato, con conseguente inapplicabilità in concreto delle modalità di misurazione e valutazione della performance del personale docente delle scuole e istituzioni d'istruzione.
1.5. La sentenza impugnata, nel motivare la permanenza in vigore dell'istituto della dispensa dal servizio per incapacità didattica di cui all'art. 512 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e la non riconduzione di esso nell'alveo del "licenziamento" disciplinare di cui all'art. 55-quater del T. U. Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), afferma che "la dispensa per incapacità didattica è istituto diverso dal licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento regolato dall'art. 55-quater comma 2 D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che pertanto non può averne cagionato - nemmeno tacitamente - l'abrogazione."
1.6. L'appellante, invece, sostiene, per affermarne la tacita abrogazione, che la dispensa dal servizio per incapacità didattica integra un'ipotesi di risoluzione del rapporto per ragioni "ontologicamente disciplinari",
6 integrando l'incapacità nel contesto dell'art. 512 del T. U. Scuola "il massimo grado di persistente insufficiente rendimento."
1.7. L'art. 512 del D.Lgs. n. 297 del 1994 recita: "Salvo quanto previsto dall'art. 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento." La norma, da un punto di vista letterale con l'uso dell'intercalare "o", individua, quindi, tre ipotesi di risoluzione del rapporto:
• a) inidoneità fisica;
• b) incapacità (didattica) e c) persistente insufficiente rendimento.
1.8. Nella giurisprudenza amministrativa, formatasi in parte anche sul previgente art. 112 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (d'identica formulazione letterale), si rinviene una chiara distinzione tra i due istituti della dispensa per incapacità didattica e per persistente insufficiente rendimento. Così (Consiglio di Stato, sentenza n.
2495 del 26 aprile 2000, cfr. anche Consiglio di Stato, sentenza n. 2857 del 24 maggio 2013), l'incapacità didattica è riconducibile a una inettitudine grave e permanente a svolgere le mansioni inerenti alla funzione esercitata, "manifestatasi nel corso del rapporto ed incidente sulla causa della relazione negoziale intercorrente tra l'insegnante e l'amministrazione statale (vizio funzionale della causa), mentre il persistente ed insufficiente rendimento è riconducibile ad un comportamento volontario consistente in una particolare violazione di doveri inerenti all'ufficio ed alle modalità di svolgimento del rapporto (analogamente a quanto si verifica per i comportamenti che assumono rilievi per profili disciplinari)." (cfr., per la distinzione tra incapacità didattica e insufficiente rendimento, anche Consiglio di Stato, sentenza n. 4 del 7 gennaio 1986; TAR Veneto, sentenza n.
844 del 4 giugno 1998; TAR Piemonte, sentenza n. 1811/2003). Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella decisione n. 140/2010 proprio a causa della distinzione tra incapacità didattica e dispensa per insufficiente rendimento esclude l'applicabilità nelle norme sul procedimento disciplinare con riferimento alla dispensa per incapacità.
1.9. Ma anche la giurisprudenza civile di legittimità e di merito, nell'occuparsi però della diversa questione
(non oggetto del ricorso in primo grado e non sollevata neppure in appello) di quale organo sia competente per l'emanazione del provvedimento di dispensa in seguito alla normativa sull'autonomia della scuola e dell'attribuzione al dirigente scolastico dei compiti di gestione del personale (legge delega n. 59/1997, art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 e art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001), non lascia dubbi, nei propri pronunciamenti (aventi per oggetto casi d'incapacità didattica e non per insufficiente rendimento), che l'istituto della dispensa per incapacità didattica continui a esistere quale figura distinta di risoluzione del rapporto del personale docente scolastico accanto al licenziamento strettamente disciplinare, nel cui ambito parrebbe rientrare quello della dispensa per persistente rendimento insufficiente (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13354/2014; 7 sentenza n. 196/2019; Corte d'Appello di Salerno, sentenza del 21 gennaio 2015; Tribunale di Venezia,
Sezione lavoro, sentenza n. 227 del 13 giugno 2018).
1.10. L'affermazione del Tribunale circa la diversità dell'istituto della dispensa per incapacità didattica rispetto a quello per persistente insufficiente rendimento e/o disciplinare di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n.
165 del 2001 trova, quindi, saldo ancoraggio nella normativa e nella giurisprudenza, sia amministrativa che civile.
1.11. Il motivo d'appello, incentrato sull'asserita abrogazione dell'istituto per effetto del riordino del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, va pertanto disatteso, non trovando riscontro nella disciplina vigente e nella giurisprudenza su di essa formatasi. Di conseguenza, la decisione del Tribunale va esente da critica anche laddove ritiene "assorbiti tutti i rilievi mossi da parte ricorrente in ordine ad asseriti vizi della procedura seguita …" (mancata valutazione della prestazione nell'arco di almeno due anni ai fini della declaratoria di scarso rendimento, mancata indicazione della violazione di specifici obblighi nella relazione e nell'atto conclusivo, mancata contestazione disciplinare e insussistenza dei requisiti sostanziali), trattandosi di rilievi mossi con esclusivo riferimento al procedimento disciplinare, non applicabile alla fattispecie della dispensa per incapacità didattica. Sotto il profilo della garanzia del contraddittorio quale principio immanente all'ordinamento dei rapporti di lavoro, infatti, alla dipendente sono state offerte sia in fase istruttoria e preistruttoria sia nel corso del procedimento di adozione del provvedimento finale di dispensa molteplici occasioni di confronto e difesa (vedi infra), per cui anche sotto questo profilo (peraltro non fatto oggetto di specifica critica) il provvedimento dell'amministrazione non è viziato.”.
***
Di conseguenza, il ricorrente essendo stato licenziato per persistente insufficiente rendimento in data 12 dicembre 2017 dalla medesima amministrazione convenuta non può più essere assunto da essa, pertanto correttamente è stato cancellato dalle graduatorie finalizzate proprio all'assunzione e correttamente non è stato ammesso alle successive graduatorie anche esse Cont finalizzate all'assunzione alle dipendenze del .
Si analizzano partitamente le eccezioni mosse dal ricorrente secondo la numerazione da esso proposta.
(1.1 – 1.5) Non si tratta di una sanzione disciplinare accessoria, ma è solo la diretta conseguenza della perdita di uno dei requisiti necessari per l'assunzione presso la pa, scopo per il quale la graduatoria è istituita.
(1.6) Il ricorrente lamenta di non essere stato informato dell'esclusione della graduatoria, sul punto si osserva, in diritto, che si tratta di una conseguenza automatica di legge che il ricorrente 8 avrebbe dovuto conoscere e, in fatto, che tale esclusione era ben conosciuta almeno già dall'impugnazione del licenziamento ed ivi contestualmente impugnata.
(1.7 e 3) Quanto alle contestazioni in punto di legittimità del provvedimento espulsivo e previsione di esso da parte del contratto collettivo, la questione è già coperta da giudicato sfavorevole al ricorrente
(2) La parte ricorrente lamenta l'omessa motivazione dell'esclusione dalle graduatorie, a ben osservare la motivazione è chiara “Facendo seguito alla nota di quest'ufficio prot. n. 12833 del
21.12.2017, con la quale si comunicava al Sig. la sanzione del licenziamento Parte_1 disciplinare senza preavviso, comminata dall' con verbale n. 16 del 13.12.20217 per persistente Pt_2 insufficiente rendimento, si esclude “ infatti il licenziamento per scarso rendimento ha come conseguenza automatica di legge l'impossibilità alla successiva assunzione presso la pa e tanto basta per motivare il provvedimento di esclusione.
La domanda (4) relativa al diritto all'assunzione in ruolo è strettamente dipendente dal diritto alla presenza nelle graduatorie permanenti del ricorrente, pertanto rigettata la domanda presupposto di tale diritto risulta infondata anche tale domanda.
Le doglianze sub 5) mirano a sindacare ulteriormente la legittimità di un licenziamento sulla cui correttezza si è formato giudicato.
La domanda in relazione all'espulsione dalle graduatorie e le relative connesse non sono fondate.
II. Il decreto di esclusione dalle graduatorie del 30.8.24
La parte ricorrente ha impugnato l'esclusione sulla base delle medesime motivazioni già analizzate in punto di sanzione accessoria e previsione normativa dell'esclusione, si richiamano quindi le argomentazioni già spese.
Il ricorrente è stato escluso dalle graduatorie 2024 in quanto privo del requisito generale di ammissione di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) del D.M. 89/2024 che ribadisce il requisito previsto in tutti i regolamenti precedenti:
“Non possono partecipare alla procedura di inserimento: …. b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo…”.
La legittimità dell'esclusione dalla graduatoria è confermata da ultimo dalla Suprema Corte
« In tema di pubblico impiego, nel settore dell'istruzione scolastica, la dispensa dal servizio per persistente 9 insufficiente rendimento di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, ratione temporis applicabile, consegue all'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, allo svolgimento della funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, ed assume inoltre una valenza oggettiva, impeditiva ex lege, dell'accesso agli impieghi pubblici;
diversamente, il mancato superamento del periodo di prova, di cui all'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, esaurisce i suoi effetti nel recesso datoriale dal rapporto contrattuale a cui accede, senza che detti effetti risolutori possano riverberarsi anche su un nuovo rapporto, posto che la prova è volta solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoro nel cui ambito si svolge.” (Cass. civ. n. 17629 del 26 giugno 2024).
La parte ricorrente deduce che alcun rilievo può assumere la sanzione disciplinare del licenziamento del 2017 decorsi due anni dalla irrogazione e contesta la proporzionalità della sanzione dell'espulsione.
Il ricorrente così riconduce l'esclusione dalle graduatorie nell'ambito delle sanzioni disciplinari, ma, come ampliamente osservato, il licenziamento per scarso rendimento costituisce uno status del ricorrente incompatibile per legge con l'assunzione presso la pa, non una sanzione disciplinare certamente non applicabile nei confronti di un soggetto non dipendente da parte della pa.
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La domanda di risarcimento del danno è infondata data la legittimità della condotta della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella fase cautelare e di merito e sono liquidate sullo scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite che si liquidano in € 1.615,00 per la fase cautelare e € 3.689,00 per la fase di merito, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge
BE, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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