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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 836/2022 promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIA TUNDO parte ricorrente contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ALESSIO ROMANELLI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cremona il 26/06/2010.
Dalla loro unione sono nati a Manerbio (BS) il 07/08/2012 il figlio , il Per_1 Per_ 24/11/2015 il figlio e il 22/08/2018 la figlia . Per_2
Con ricorso del 19/04/2022 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio di separazione personale, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, un assegno di mantenimento di € 400,00 per ogni figlio per un totale di €
1200,00 mensili oltre a un versamento annuale forfettario di € 300,00 per le spese di vestiario e un assegno di mantenimento per sé stesso per la ricorrente di € 1000,00, stante la disparità di condizioni economiche tra i coniugi.
Si è costituita in giudizio parte resistente, chiedendo di pronunciarsi separazione con addebito nei confronti della sig.ra e chiedendo altresì Pt_1 disporsi il collocamento del figli presso esso padre, con obbligo a carico della di versare un assegno di mantenimento. Pt_1
Le parti sono comparse in sede di udienza presidenziale in data 23/06/2022: tentata vanamente la conciliazione, con ordinanza di pari data venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso.
Rimessa la causa davanti al GI, i procuratori di entrambe le parti chiedevano che si pronunciasse sentenza parziale di separazione, che veniva dichiarata con sentenza parziale n. 230/2023.
Rimessa la causa sul ruolo, assunti i testi di parte, proceduto all'interrogatorio formale e libero delle parti, le parti sono giunte infine ad un accordo, e all'udienza del 14/11/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto;
la causa veniva trattenuta in decisione.
Le condizioni concordate fra le parti vanno ratificate da questo Tribunale, stante la loro conformità all'interesse della prole, il cui ascolto è da ritenersi superflua, stante l'età della prole, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA la separazione personale fra Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato contratto in Controparte_1
Cremona e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune Stato
Civile del Comune di Cremona al n. 57, parte 2, serie A anno 2010;
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) la casa coniugale, sita in Cremona (CR) alla Via L. Chiappari n. 8/A, cointestata ad entrambi i coniugi in quote parti indivise, è assegnata alla
IG.ra che proseguirà ad abitarvi con i figli , e Pt_1 Per_1 Per_2
Per_
, unitamente all'arredo che la compone;
il IG. potrà CP_1 asportare, entro il 31 dicembre 2025, i mobili di cui a separato elenco concordato e sottoscritto dalle parti;
2) il mutuo gravante sulla casa coniugale e non ancora estinto continuerà a gravare sui coniugi nella misura corrispondente alla quota di proprietà di ciascuno di essi;
Per_
3) affido condiviso dei figli minori , e , con Per_1 Per_2 collocamento presso l'abitazione della madre in Cremona alla Via L.
Chiappari n. 8/A, nella casa coniugale alla stessa assegnata;
4) diritto di visita paterno verso i minori esercitato secondo accordi tra i genitori rispettosi delle loro esigenze;
in ogni caso almeno a) una sera a settimana con pernottamento;
b) fine settimana alterni;
c) metà delle vacanze natalizie, in modo da alternare di anno in anno le festività con la madre;
d) metà delle vacanze pasquali;
e) almeno 15 giorni durante le vacanze estive;
salvi diversi accordi con i genitori nel senso di ampliare il diritto di visita paterno;
Per_ 5) contributo al mantenimento dei figli , e a carico Per_1 Per_2 del padre con versamento alla madre della somma mensile di € 450,00 per ciascuno di essi (comprensivo di spese per esigenze ordinarie quali vitto, mensa scolastica, abbigliamento ordinario, cancelleria scolastica, medicinali da banco), somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo l'indice Istat, entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, nonché contributo del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, secondo il protocollo di Cremona del 3.12.2015 già noto alle parti e da intendersi qui richiamato integralmente;
6) l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre presso la quale sono collocati i minori ed i coniugi convengono che la madre percepirà interamente anche futuri ed eventuali misure economiche a sostegno delle famiglie sostitutive o integrative dell'attuale assegno unico universale, con impegno del padre a prestare la collaborazione e i consensi e/o autorizzazioni che si renderanno necessari a tale fine;
7) si dà atto che i coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente e nessun assegno viene richiesto da alcuno di essi nei confronti dell''altro coniuge;
8) le comunicazioni ordinarie tra genitori dovranno avvenire verbalmente o tramite messaggi telefonici (es. whatsapp), mentre lo scambio di documentazione tramite mail;
9) i genitori dovranno con la massima trasparenza rendere edotto l'altro genitore circa le varie autorizzazioni fornite e relative alle attività dei figli (scuola, sport, grest, centri estivi...etc);
10) dichiara cessata la materia sulla domanda di addebito;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;