Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.9535/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: già denominata c.f. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via G. D'Annunzio 62, presso lo studio dell'Avv. ALFIO LO VECCHIO, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. ANTONINO SAN MARTINO, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania Via Balduino 43, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FRENI, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 26 giugno 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 28.07.2020, proprietario di un terreno ove Controparte_1 sorge un impianto di trasformazione dell'energia elettrica denominato “C.P. Acicastello”, sito in
Acicastello e specificatamente nella collina Vampolieri censito in catasto al foglio 7, particella 42, ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “in modifica alle Controparte_3
1
[... minimamente i requisiti tecnico-strutturali. Ritenere e dichiarare, pertanto, che la società
ha correttamente agito in relazione alla vicenda quo agitur non essendo in alcun Controparte_4
modo responsabile degli smottamenti creatisi a monte del muro confine, smottamenti, di contra, verificatosi sul terreno oggi di proprietà anche a causa degli interventi e delle opere di CP_3
sbancamento e riempimento dallo stesso eseguiti inequivocabilmente con materiali inidonei senza peraltro alcuna autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti al controllo del territorio, in considerazione che la zona de quo è soggetta a rischio idrogeologico, come previsto nel PRG attualmente vigente nel comune di Aci Castello, ricadente all'interno dell'”Area di Risanamento idrogeologico e di riequilibrio ambientale”; conseguentemente, ritenuto che è stato lo stesso convenuto con il proprio comportamento a causare lo smottamento del terreno che ha danneggiato il muro posto al confine tra la sua proprietà e quella dell' condannare il sig. al CP_2 Controparte_3
ripristino LO stato dei luoghi ordinando il rifacimento integralmente a suo carico del detto muro lungo tutto il confine tra le due proprietà, anche ex art. 887 c.c. – ordinando nel contempo al convenuto di regolare il normale deflusso delle acque così come indicato nelle precedenti CTU;
condannare altresì il sig. alla restituzione delle somme allo stesso già versate, quale CP_3
refusione delle spese legali della fase cautelare, in forza dei medesimi titoli che in questa sede espressamente si contestano e se ne chiedono l'integrale riforma e/o modifica”.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 19.12.2020, si è costituito Controparte_3
eccependo preliminarmente il giudicato formatosi sulla domanda di accertamento della responsabilità e sulle cause degli smottamenti che avevano causato la rovina del muro per effetto della sentenza n.
21/2013 emessa dalla Corte di Appello di Catania in un precedente procedimento di merito tra le parti, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Ha altresì chiesto di rigettare tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare sia l'ordinanza emessa in data 16.07.2019 dal Tribunale di Catania, a definizione del procedimento cautelare n.r.g.
13354/2018, con cui si ordinava all'odierno attore l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo e la ricostruzione del muro di confine, sia l'ordinanza emessa in data 15.10.2019 dal
Tribunale di Catania in composizione collegiale, a definizione del procedimento n.r.g. 11866/2019 di reclamo avverso la suddetta ordinanza con rigetto del reclamo e conferma della statuizione di prime cure.
2 All'udienza del 26 giugno 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda proposta da non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito Controparte_1
esposte.
E' fondata l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta. La domanda di parte attrice ha ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto anche ex art. 887 c.c. al ripristino e rifacimento CP_3 integrale del muro oggetto di causa - che divide il terreno di proprietà dell' dalla striscia CP_2
sovrastante di proprietà - in ragione di una dedotta responsabilità LO stesso nella causazione CP_3
LO smottamento del terreno che causò il crollo del muro, per interventi e opere di sbancamento e riempimento dallo stesso eseguiti.
Pertanto, l'oggetto della controversia, incentrato sulla previa individuazione di eventuali responsabilità del nella causazione degli smottamenti, esige la preliminare ricostruzione dei fatti, anche CP_3
processuali, intercorsi tra le parti e, all'esito dei quali, a seguito di numerose c.t.u. - tutte concordanti negli esiti – sono stati già accertati i fatti.
Ed infatti, sin dal 1992 la vicenda è stata posta al vaglio di numerosi procedimenti giudiziari (un procedimento per a.t.p. nell'aprile 1992, un ricorso ex art. 700 c.p.c. nel luglio 1992, un susseguente procedimento di merito nel maggio 1993, un procedimento di appello nel 2001, un ricorso ex artt. 1172
c.c. e 688 c.p.c. nel 2019, ed un susseguente procedimento di reclamo nel 2019) per la cui illustrazione si rimanda alla relazione di C.T.U. dell'Ing. resa nel giudizio cautelare n.r.g. 13354/2018 Persona_1
(vedi doc. 2 fasc. att.), nonché alla sentenza n.21/2013 della Corte di Appello di Catania emessa nel giudizio di appello n.r.g. 442/2001 (vedi doc. 2 comp. cost.).
In particolare, in occasione del procedimento di a.t.p. e del ricorso ex art. 700 c.p.c. del 1992 incoati dall' in Sicilia, a seguito di due consulenze tecniche d'ufficio Parte_1
concordanti (rispettivamente a firma del Geom. e del Geologo Controparte_5 Persona_2
l' era stata onerata, in solido al , -quali Parte_2 Controparte_6
proprietari dei terreni a monte ove insistevano le discariche abusive cui si addebitava la causa degli smottamenti- di eseguire le opere individuate dai c.t.u. al fine di evitare e contenere il pericolo di frana, la quale aveva già invaso parte del terreno del (all'epoca appartenente all'Ente Ferrovie LO CP_3
ST ed in concessione al ), giungendo in prossimità del muro di confine della limitrofa CP_3
centrale Ed invero in tali giudizi, svoltisi dinanzi alla Pretura Circondariale di Catania, pur CP_2 nell'impossibilità di individuare le singole responsabilità dell' e del Parte_1 CP_7
[...
[...] , emerse che il suddetto movimento franoso era stato causato “probabilmente” da un enorme
[...]
volume di materiale di risulta (da 8.000 a 13.000 mc) abusivamente accumulato, per difetto di vigilanza sui terreni anzidetti, la cui origine era da riferire sia all'edificazione del campo sportivo del Comune di
Acicastello, sia all'apporto di terzi dovuto all'edificazione incontrollata che aveva interessato la zona sin dagli anni sessanta, i quali avevano dato origine a discariche che, ostruendo gli esistenti impluvi, anche in ragione della situazione geologica e morfologica dei luoghi, avevano causato lo slittamento verso valle del terreno.
Orbene, all'esito del successivo procedimento di merito incoato nel maggio 1993 dall'
[...]
nei confronti delle Ferrovie LO ST (in qualità di proprietario del terreno oggi Parte_2 del ) ed il di Acicastello, l'intestato Tribunale con sent. n.53/2000 emessa a CP_3 CP_6
definizione del giudizio avente n.r.g.2463/1993, rigettava per genericità ed indeterminatezza sia la domanda dell' - con cui si chiedeva la condanna del o chi di ragione Parte_1 CP_6 all'esecuzione delle opere occorrenti ed al risarcimento del danno subito – sia la domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto la condanna in via solidale dell' CP_2 [...]
e del al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti. Parte_1 CP_6
In tale sede, il Giudice di prime cure rilevava che: “(…) la situazione geologica e morfologica dei luoghi possa essere stata, da sola, la causa dei fenomeni di smottamento, e, in via di ipotesi, che tale scivolamento verso valle del suolo fosse stato favorito dall'opera colposa dell'uomo. Ma su tale ultimo elemento non è stata fornita alcuna prova” (vedi doc. 3 comparsa di costituzione).
Successivamente, in occasione del giudizio di appello n.r.g. 442/2001 avverso la suindicata sentenza, venivano rigettati i gravami riuniti proposti da e Controparte_2 Pt_1 Parte_2
.
[...]
In tale sede la Corte di appello, a fronte delle conclusioni del giudice di primo grado e delle complessive risultanze delle c.t.u. espletate e corroborate, ulteriormente, dalla nuova consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, ha ritenuto l'impossibilità di individuare la precisa causa degli smottamenti comunque interessanti l'area dell' e, dunque, non provato che tali smottamenti fossero CP_2 stati cagionati da un fatto imputabile all' o al o, in ipotesi, alle Parte_1 Controparte_6
Ferrovie LO ST o ad concludeva, pertanto, per l'impossibilità di individuare con precisione le CP_2
singole ed eventuali responsabilità in ordine agli smottamenti ed alla instabilità dei terreni (vedi doc. 2 all. alla comp. di cost.). La suddetta sentenza della Corte di Appello di Catania n. 21/2013 veniva pubblicata in data 07.01.2013 e mai impugnata (doc. 21 fascicolo parte convenuta) e conseguentemente
è passata in giudicato.
4 Pertanto, rilevata l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale formatosi in altro processo tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico controverso opera nella fattispecie oggetto di causa il divieto del bis in idem.
Va pertanto dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità in capo a per i fatti oggetto di causa. Controparte_3
Ciò posto, la domanda di condanna del al ripristino LO stato dei luoghi ed al rifacimento CP_3
integrale a suo carico del detto muro lungo tutto il confine tra le due proprietà, anche ex art. 887 c.c., deve essere rigettata.
Al riguardo, è preliminare innanzitutto chiarire la natura del detto muro di confine tra le proprietà delle parti in causa. In particolare, va rilevato che trattasi di muro di cinta con funzione di contenimento. Ed invero, è documentalmente provato che il muro oggetto di doglianza è stato realizzato sul fondo sottostante di proprietà di nei primi anni '80 per contenere il dislivello creato artificialmente dalla CP_2 stessa in conseguenza LO spianamento del sito ove sarebbe dovuto sorgere l'impianto (vedi doc. 12,
13, 14, 15 e 16 comparsa di costituzione).
Sul punto, si richiama giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di muri di cinta, qualora
l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo” (Cass. 20323/2024).
Ne consegue, la non applicabilità della disciplina prevista dall'art. 887 c.c., la quale presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, ed il conseguente obbligo di manutenzione e costruzione in capo al proprietario del fondo sottostante che ha reso indispensabile la sua erezione (cfr.
Cass. 8522/2016; Cass. 12431/2001; Cass. 5762/2005; Cass. 9156/1991; Cass. 996/1979).
In conclusione, si condivide e va confermata l'ordinanza di rigetto del 15.10.2019 emessa dal Collegio della III Sez. civ. del Tribunale di Catania nel giudizio di reclamo n.r.g. 11866/2019 avverso l'ordinanza cautelare del 16.07.2019 del Tribunale di Catania atteso che, in assenza di prova di responsabilità del nella causazione della frana, e comprovata la qualità di danneggiati sia in CP_3
capo al che ad ciò che rileva ai fini dell'assunzione dell'onere di CP_3 Controparte_1
ricostruzione del muro è la natura artificiale del dislivello tra i fondi limitrofi creata dal proprietario del fondo sottostante che ha reso inevitabile l'erezione del muro sulla sua proprietà.
5 Ne consegue il rigetto della domanda attorea e conferma l'ordinanza cautelare del 16.07.2019 del
Tribunale di Catania nel giudizio n.r.g.13354/18 confermata dall'ordinanza del 15.10.2019 emessa dal
Collegio della III Sez. civ. del Tribunale di Catania nel giudizio di reclamo n.r.g. 11866/2019.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art.96 c.p.c. come richiesto dalla convenuta tenuto conto peraltro della complessità della vicenda e delle ragioni della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna dell'attrice, in favore del convenuto, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ.modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore ed alla complessità della causa, al tenore delle difese, all'attività difensiva e processuale in concreto svolta, per tutte le fasi (ridotta ai minimi la fase istruttoria per assenza di attività istruttoria in senso stretto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, dichiara inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità in capo a Controparte_3
per i fatti oggetto di causa;
rigetta le ulteriori domande proposte da contro e conferma Controparte_1 Controparte_3
l'ordinanza cautelare del 16.07.2019 del Tribunale di Catania nel giudizio n.r.g.13354/18 confermata dall'ordinanza del 15.10.2019 emessa dal Collegio della III Sez. civ. del Tribunale di Catania nel giudizio di reclamo n.r.g. 11866/2019; condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €6.713,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 31/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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