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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1628 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. LI BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1628 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. JANNA Parte_1 C.F._1
ES DO LU ( ) VIA BERCHET 20 PADOVA;
ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA BERCHET 20 PADOVA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. ed CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
- resistente –
Oggetto: VI
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il sig. adiva l'intestato Tribunale, esponendo di Parte_1 essere proprietario di alcuni fondi agricoli siti in Comune di Baone (PD), individuati al foglio 10, particelle 1260, 1009, 1004 e 1005.
Deduceva che tali terreni sono collegati da una capezzagna esistente da epoca remota, sulla quale egli esercita da tempo immemore il diritto di passaggio, anche con mezzi agricoli, per raggiungere in particolare un annesso rustico sito sulla particella 1260, adibito a deposito di attrezzature.
Lamentava il ricorrente che, nell'agosto 2018, il sig. , proprietario di fondi limitrofi, CP_1 installava sulla predetta capezzagna due barriere elettrificate ad altezza di circa 50 cm, allo scopo di collegare le recinzioni dei propri appezzamenti. Tale condotta, a dire del ricorrente, integrava una turbativa del diritto di passaggio (sia esso qualificato come servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ovvero come diritto di comproprietà su strada vicinale agraria), rendendo l'esercizio dello stesso eccessivamente gravoso a causa della necessità di scendere e risalire dai mezzi agricoli per aprire le barriere. Invocava, pertanto, la condanna del resistente alla rimozione di tali ostacoli ai sensi degli artt. 1079, 1102 o, in subordine, 2043 e 833 c..
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2025, il Giudice, preso atto della mancata comparizione del resistente, ammetteva le prove testimoniali richieste da parte attrice e fissava per l'incombente l'udienza del 19 dicembre 2025.
In tale sede, venivano escussi i testi sig.ri e I Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 testimoni confermavano concordemente l'esistenza storica della capezzagna, il costante transito della stessa da parte del ricorrente (e prima di lui dal padre) e la presenza delle barriere elettriche installate dal resistente, le quali impediscono il libero passaggio collegando le proprietà di poste CP_1 ai due lati del percorso.
Esaurita l'istruttoria, il difensore di parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e osservando come l'istruttoria avesse confermato integralmente le allegazioni attoree10. Il Giudice, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 1079 c.c., che disciplina la c.d. actio confessoria servitutis, prevede che il titolare della servitù può farne riconoscere l'esistenza contro chi ne contesta l'esistenza e può far cessare gli eventuali impedimenti e/o turbative. Può anche chiedere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni.
Ebbene, è stata dimostrata l'esistenza della servitù di passaggio per la capezzagna che attraversa i fondi di cui ai mapp. 1260 e 167, in favore dei fondi di (mapp. 1260, 167, 1004, 1005, Parte_1
1009) e a carico dei fondi di (mapp. 178, 458, 406, 407 e 410 del foglio 10). CP_1
Circa la legittimazione ad agire del ricorrente, essa sussiste.
È stato affermato che: “Colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (cfr Cass. 25809/2013). Ebbene, nella specie l'esistenza della capezzagna è certa, essendo essa ben visibile in base alle fotografie in atti, e i testi tutti han confermato l'uso della suddetta capezzagna da parte del sig.
e prima ancora da parte del padre di lui, da tempo immemorabile, sicchè si ritiene che Parte_1
l'esistenza della servitù non possa revocarsi in dubbio.
Anche sul lato passivo, è pacifica la legittimazione di CP_1
È stato detto che: “L'azione confessoria servitutis — sia essa diretta al mero accertamento della servitù che all'accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative — ha carattere reale e deve essere necessariamente esperita contro chi non solo contesti l'esistenza della servitù (con o senza turbative ed impedimenti), ma abbia altresì un rapporto attuale con il fondo servente, e cioè il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo od il possessore suo nomine, potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento — contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa — o di rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 2933 c.c. Pertanto, tale azione non può essere esperita nei confronti del venditore del fondo (preteso) dominante, anche se lo stesso — nel giudizio instaurato dal suo avente causa con azione confessoria nei confronti del proprietario del fondo (preteso) servente — abbia negato l'esistenza della servita potendo detto venditore essere chiamato a rispondere, dal compratore che abbia confidato ragionevolmente sull'esistenza della servitù, ovvero ne sia stato espressamente garantito, soltanto ai sensi dell'art. 1484 c.c.” (cfr Cass. 5396/1985).
Il convenuto resistente è proprietario di alcuni dei fondi serventi e l'autore della turbativa.
Ciò posto, è altresì pacifico che nel 2018 ebbe ad installare una barriera elettrica, che CP_2 attraversa la suddetta capezzagna, tra la curva della capezzagna (vertice sud-ovest del mapp. 407 e vertice sub-est del mapp. 458 e il vertice nord-ovest del mapp. 406 e lo stesso mapp. 458).
Ciò sia in base ai reperti fotografici depositati dalla parte ricorrente, sia in base alle dichiarazioni dei testi, che han precisato che la barriera elettrica sarebbe stata realizzata dal convenuto, allo scopo di impedire ai cinghiali l'accesso alle proprie vigne.
I motivi, in ogni caso, restano irrilevanti, dovendosi in ogni caso affermare che l'apposizione di una barriera tra un lato e l'altro della capezzagna, per quanto munita di ganci rimovibili, crea sicuramente una turbativa e molestia all'esercizio della servitù da parte del ricorrente, non solo per l'incomodo di dover ogni volta sganciare la barriera, anche ad esempio in caso di transito con mezzi agricoli, ma anche perché l'acquiescenza alla realizzazione della barriera elettrica potrebbe in futuro portare all'installazione di bel altre barriere.
Si rammenta infatti che: “Le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù
(azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù” (cfr Cass. 1214/1999).
Per l'effetto, si ritiene che la domanda vada accolta, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accertata la turbativa/molestia nell'esercizio della servitù posta in essere dal signor
ai danni del sig. , relativamente al pieno e pacifico esercizio della CP_1 Parte_1 servitù di passaggio gravante, per quanto qui interessa, sui fondi di cui ai mapp. 458, 405, 406, 407 e in favore dei mapp. 1260, 1004, 1005, 1009, per la capezzagna evidenziata in verde nella mappa di cui al doc. 2, ordina al primo di cessare la turbativa al godimento del diritto di passaggio del ricorrente e, dunque, a rimuovere, per le ragioni e per i titoli sopra dedotti, le due barriere elettriche dianzi descritte, apposte sulla capezzagna che corre tra i fondi individuati dalle particelle 179, 1260, 1001,
405, 458, 406, 407, 1009, 1008, 459, 457, 184, 167 del Foglio 10 Catasto Terreni del Comune di
Baone.
Condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano equitativamente, dato il rito semplificato adottato, la contumacia del resistente, la discussione orale, in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti (contributo unificato, spese di notifica del ricorso e spese di intimazione testi).
Rovigo, 19/12/2025
Il Giudice
LI BO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. LI BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1628 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. JANNA Parte_1 C.F._1
ES DO LU ( ) VIA BERCHET 20 PADOVA;
ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA BERCHET 20 PADOVA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. ed CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
- resistente –
Oggetto: VI
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il sig. adiva l'intestato Tribunale, esponendo di Parte_1 essere proprietario di alcuni fondi agricoli siti in Comune di Baone (PD), individuati al foglio 10, particelle 1260, 1009, 1004 e 1005.
Deduceva che tali terreni sono collegati da una capezzagna esistente da epoca remota, sulla quale egli esercita da tempo immemore il diritto di passaggio, anche con mezzi agricoli, per raggiungere in particolare un annesso rustico sito sulla particella 1260, adibito a deposito di attrezzature.
Lamentava il ricorrente che, nell'agosto 2018, il sig. , proprietario di fondi limitrofi, CP_1 installava sulla predetta capezzagna due barriere elettrificate ad altezza di circa 50 cm, allo scopo di collegare le recinzioni dei propri appezzamenti. Tale condotta, a dire del ricorrente, integrava una turbativa del diritto di passaggio (sia esso qualificato come servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ovvero come diritto di comproprietà su strada vicinale agraria), rendendo l'esercizio dello stesso eccessivamente gravoso a causa della necessità di scendere e risalire dai mezzi agricoli per aprire le barriere. Invocava, pertanto, la condanna del resistente alla rimozione di tali ostacoli ai sensi degli artt. 1079, 1102 o, in subordine, 2043 e 833 c..
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2025, il Giudice, preso atto della mancata comparizione del resistente, ammetteva le prove testimoniali richieste da parte attrice e fissava per l'incombente l'udienza del 19 dicembre 2025.
In tale sede, venivano escussi i testi sig.ri e I Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 testimoni confermavano concordemente l'esistenza storica della capezzagna, il costante transito della stessa da parte del ricorrente (e prima di lui dal padre) e la presenza delle barriere elettriche installate dal resistente, le quali impediscono il libero passaggio collegando le proprietà di poste CP_1 ai due lati del percorso.
Esaurita l'istruttoria, il difensore di parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e osservando come l'istruttoria avesse confermato integralmente le allegazioni attoree10. Il Giudice, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 1079 c.c., che disciplina la c.d. actio confessoria servitutis, prevede che il titolare della servitù può farne riconoscere l'esistenza contro chi ne contesta l'esistenza e può far cessare gli eventuali impedimenti e/o turbative. Può anche chiedere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni.
Ebbene, è stata dimostrata l'esistenza della servitù di passaggio per la capezzagna che attraversa i fondi di cui ai mapp. 1260 e 167, in favore dei fondi di (mapp. 1260, 167, 1004, 1005, Parte_1
1009) e a carico dei fondi di (mapp. 178, 458, 406, 407 e 410 del foglio 10). CP_1
Circa la legittimazione ad agire del ricorrente, essa sussiste.
È stato affermato che: “Colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (cfr Cass. 25809/2013). Ebbene, nella specie l'esistenza della capezzagna è certa, essendo essa ben visibile in base alle fotografie in atti, e i testi tutti han confermato l'uso della suddetta capezzagna da parte del sig.
e prima ancora da parte del padre di lui, da tempo immemorabile, sicchè si ritiene che Parte_1
l'esistenza della servitù non possa revocarsi in dubbio.
Anche sul lato passivo, è pacifica la legittimazione di CP_1
È stato detto che: “L'azione confessoria servitutis — sia essa diretta al mero accertamento della servitù che all'accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative — ha carattere reale e deve essere necessariamente esperita contro chi non solo contesti l'esistenza della servitù (con o senza turbative ed impedimenti), ma abbia altresì un rapporto attuale con il fondo servente, e cioè il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo od il possessore suo nomine, potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento — contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa — o di rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 2933 c.c. Pertanto, tale azione non può essere esperita nei confronti del venditore del fondo (preteso) dominante, anche se lo stesso — nel giudizio instaurato dal suo avente causa con azione confessoria nei confronti del proprietario del fondo (preteso) servente — abbia negato l'esistenza della servita potendo detto venditore essere chiamato a rispondere, dal compratore che abbia confidato ragionevolmente sull'esistenza della servitù, ovvero ne sia stato espressamente garantito, soltanto ai sensi dell'art. 1484 c.c.” (cfr Cass. 5396/1985).
Il convenuto resistente è proprietario di alcuni dei fondi serventi e l'autore della turbativa.
Ciò posto, è altresì pacifico che nel 2018 ebbe ad installare una barriera elettrica, che CP_2 attraversa la suddetta capezzagna, tra la curva della capezzagna (vertice sud-ovest del mapp. 407 e vertice sub-est del mapp. 458 e il vertice nord-ovest del mapp. 406 e lo stesso mapp. 458).
Ciò sia in base ai reperti fotografici depositati dalla parte ricorrente, sia in base alle dichiarazioni dei testi, che han precisato che la barriera elettrica sarebbe stata realizzata dal convenuto, allo scopo di impedire ai cinghiali l'accesso alle proprie vigne.
I motivi, in ogni caso, restano irrilevanti, dovendosi in ogni caso affermare che l'apposizione di una barriera tra un lato e l'altro della capezzagna, per quanto munita di ganci rimovibili, crea sicuramente una turbativa e molestia all'esercizio della servitù da parte del ricorrente, non solo per l'incomodo di dover ogni volta sganciare la barriera, anche ad esempio in caso di transito con mezzi agricoli, ma anche perché l'acquiescenza alla realizzazione della barriera elettrica potrebbe in futuro portare all'installazione di bel altre barriere.
Si rammenta infatti che: “Le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù
(azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù” (cfr Cass. 1214/1999).
Per l'effetto, si ritiene che la domanda vada accolta, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accertata la turbativa/molestia nell'esercizio della servitù posta in essere dal signor
ai danni del sig. , relativamente al pieno e pacifico esercizio della CP_1 Parte_1 servitù di passaggio gravante, per quanto qui interessa, sui fondi di cui ai mapp. 458, 405, 406, 407 e in favore dei mapp. 1260, 1004, 1005, 1009, per la capezzagna evidenziata in verde nella mappa di cui al doc. 2, ordina al primo di cessare la turbativa al godimento del diritto di passaggio del ricorrente e, dunque, a rimuovere, per le ragioni e per i titoli sopra dedotti, le due barriere elettriche dianzi descritte, apposte sulla capezzagna che corre tra i fondi individuati dalle particelle 179, 1260, 1001,
405, 458, 406, 407, 1009, 1008, 459, 457, 184, 167 del Foglio 10 Catasto Terreni del Comune di
Baone.
Condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano equitativamente, dato il rito semplificato adottato, la contumacia del resistente, la discussione orale, in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti (contributo unificato, spese di notifica del ricorso e spese di intimazione testi).
Rovigo, 19/12/2025
Il Giudice
LI BO