Articolo 20 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Articolo 19Articolo 21
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21 agosto 1981
Art. 20. (Organi di partiti, sindacati e comunita' religiose)

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunita' religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.
Entrata in vigore il 21 agosto 1981