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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17751 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35850 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BOER ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza COLA di RIENZO nr. 69, come da procura in atti;
-Attore
E
C.F./P.I. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentati e difesi dall'Avv. ROMANO CARMINE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Buttazzi in Roma Via Carlo Dossi, nr. 45, giusto mandato in atti;
-Convenuto NONCHE'
(C.F./P.I. ) in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Marco CIARALLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Filippo Corridoni n. 25, per procura alle liti;
RZ MA
Oggetto: Locazione di beni mobili.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 la sola e la Controparte_1 Parte_2 [...]
hanno concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi, come da Controparte_2
verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi), a tal fine si richiamano tutti gli atti delle Parti, i verbali di causa e i provvedimenti emessi, da intendersi -ove necessario- riportati e trascritti.
Il presente giudizio è stato riassunto dalla ll'esito della Sent. n. Controparte_3
136/2021 del 23.02.2021 resa nel giudizio R.g.n. 959/2020, dinanzi al Tribunale di
Ascoli Piceno, con il quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito e assegnato un termine per la riassunzione.
La premettendo di aver stipulato un contratto di leasing con la CA Group Pt_1
S.r.l. -e AS AN quale fidejussore- avente ad oggetto la vettura Maserati
Levante tg. FH561DY, all'esito del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, ha convenuto in giudizio i convenuti per il pagamento della somma di € 42.769,00 (a titolo di canoni scaduti e non corrisposti), oltre interessi e spese.
Ritualmente costituiti i convenuti hanno chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia con cui il mezzo era stato assicurato. Controparte_2 All'esito del differimento dell'udienza di comparizione delle Parti, costituitasi la
Compagnia, nel confermare il diniego dell'indennizzo già opposto alla concedente ha chiesto il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti per Pt_1
inoperatività della polizza, per omessa prova del fatto costitutivo della domanda - avendo l'utilizzatrice depositato agli atti la sola denuncia alle autorità del furto subito- eccependo, anche, la duplicazione delle chiavi della vettura (depositando all'uopo perizia eseguita da tecnico di fiducia della Compagnia).
All'udienza del 22.11.2022, su istanza della Parte attrice, è stata concessa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. relativamente all'importo di € 50.064,60 e sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, disposto il rinvio per la discussione orale - ex art. 281 sexies c.p.c.- sostituito il giudicante con la sottoscritta, la causa ha subito vari rinvii per trattative tra le Parti, all'esito delle quali, la vertenza è stata risolta tra l'attrice e le parti convenute, , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
come da transazione depositata agli atti del 29.11.2023.
Ricorrono, quindi, i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019) e, ove residuasse un contrasto solo sulle spese di lite, il giudice con la pronuncia risolve secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757 del 29.7.2921). Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, avendo raggiunto un complessivo accordo anche in merito alle spese di cui hanno chiesto la compensazione.
Venendo, ora, al merito della controversia, in ordine alle domande avanzate dalla
[...]
-anche in forza della cessione in suo favore di tutti i diritti vantati nel CP_1
rapporto dalla nei confronti della si osserva che, Parte_1 Controparte_2
trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere, si adottano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., di talché, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
In disparte da tutte le eccezioni sollevate dalla Terza MA, nel caso di specie, in cui la pretende il pagamento dell'indennizzo per il furto Controparte_1
dell'autovettura oggetto di leasing, in applicazione dei principi generali ex art. 2697
c.c. (secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi), la deducente avrebbe dovuto produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa: l'onere della prova gravante sull'attore ( , poi ceduto alla Pt_1
, pertanto, sarebbe stato assolto attraverso la produzione del contratto di CP_1
assicurazione e dalla dimostrazione di aver adottato l'ordinaria diligenza per evitare il furto, ritenuto che, essendo custode del bene avuto in leasing, la responsabilità dell'accaduto è esclusa solo quando si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il custode sia stato nell'impossibilità di opporsi, avendo -questi- il precipuo obbligo di evidenziare di aver posto in essere tutte le misure di prevenzione idonee ad evitarlo.
La società , nulla ha provato o chiesto di provare, in ordine alle modalità CP_1
attraverso le quali si è verificato il fatto, nella denuncia sporta alle autorità depositata agli atti, viene dichiarato che il sistema antifurto era disattivato a causa di lavori di ristrutturazione e che il luogo ove era stata parcheggiata la vettura per due giorni non era stato correttamente serrato (sono entrati nel piazzale del deposito varcando il cancello lasciato aperto).
Con specifico riferimento all'adempimento dell'obbligazione di custodia, esso va valutato attraverso il criterio della diligenza del buon padre di famiglia di cui al combinato disposto degli artt. 1176 e 1768 c.c.
Il concetto di diligenza del buon padre di famiglia è illustrato al par. 25 della Relazione al Codice Civile. Essa «riassume in sé quel complesso di cure e cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un concetto oggettivo e generale, non soggettivo ed individuale;
sicché non basterebbe al debitore, per esimersi da responsabilità, di aver fatto tutto quanto stava in lui per cercare di adempiere l'obbligazione».
La diligenza dovuta dal depositario, dunque, esprime una misura oggettiva dello sforzo volitivo e tecnico richiesto al debitore.
Il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia operato dall'art. 1768 c.c. indurrebbe a pensare che l'obbligazione del depositario si atteggi a mera obbligazione di mezzi, sennonché l'art. 1780 c.c. precisa che il depositario è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui non imputabile.
Egli è dunque inadempiente se non prova che uno specifico fatto -a lui non imputabile- gli ha fatto perdere la detenzione della cosa.
Ne consegue allora che, anche nel rapporto di deposito vale il criterio sancito dall'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento dell'obbligazione, per cui il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di aver usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare, a mente dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, intendendosi con tale espressione non necessariamente il caso fortuito o la forza maggiore, ma anche solo l'evento imprevedibile, o, seppure prevedibile, inevitabile.
Nel caso di specie la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure richieste dalla diligenza in relazione alla natura dell'attività esercitata non è stata fornita.
Va pertanto affermata la responsabilità della per il pregiudizio subito CP_1
dall'attore in conseguenza della mancata restituzione del bene, non avendo Pt_1
provato di aver adottato misure adeguate atte ad evitare la sottrazione del bene affidato alla sua custodia, né che il furto perpetrato sia avvenuto con violenza o minaccia (Cass. 7226/2001; C. 7363/1997; C. 6592/1995; C. 6242/1993).
La domanda in conclusione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
e ;
[...] Parte_2
• Rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_2
• Compensa le spese di lite tra la e e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
;
[...]
• Condanna in persona del l.r.p.t. in solido tra Controparte_1 Parte_2
loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_2
che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma li 18.12.2026
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni