Versione
7 gennaio 1972
7 gennaio 1972
Art. 17. (Pensione di vecchiaia)
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/1983, n. 6054Provvedimento: L'art. 17 legge 23 novembre 1971 n. 1100 (istituzione di un ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), il quale prevede che la pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale, non importa che tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione vi sia quello della permanenza dell'iscrizione al momento in cui la pensione sia richiesta e quello della durata dell'iscrizione per almeno vent'anni, essendo sufficiente che l'iscrizione attinga il ventesimo anno per l'adempimento dell'Obbligo del contributo annuale e non già che permanga per l'intero anno. ( Conf 6002/79, mass n 402706).*Leggi di più...
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