Provvedimento: L'art. 17 legge 23 novembre 1971 n. 1100 (istituzione di un ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), il quale prevede che la pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale, non importa che tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione vi sia quello della permanenza dell'iscrizione al momento in cui la pensione sia richiesta e quello della durata dell'iscrizione per almeno vent'anni, essendo sufficiente che l'iscrizione attinga il ventesimo anno per l'adempimento dell'Obbligo del contributo annuale e non già che permanga per l'intero anno. ( Conf 6002/79, mass n 402706).*
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