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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1501/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1501/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/02/2025 da nato in [...] il [...] con Parte_1
l'avv. Giovanna Giacomelli
e
nata a [...] il [...] cittadina italiana Parte_2
con gli avv.ti Francesca Gislon e Giorgia Strullato con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Signori e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro di Stato Civile del Comune di Padova al n.ro 338 Parte II serie C anno 2011 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni di rito, alle seguenti concordate condizioni:
1. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non doversi reciprocamente l'assegno di mantenimento;
2. spese compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_2
contratto matrimonio il 25.06.1990 in Mogadiscio secondo rito islamico, matrimonio trascritto presso l'ufficio stato civile del comune di Padova al n. 338, Parte II, serie C dell'anno 2011. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del
Tribunale di Padova il 17.06.2021 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.
1890/2021 pubblicata il 20.10.2021.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte
[...]
allega di essere nato in [...] e nulla deduce in punto Parte_1
cittadinanza), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 13.02.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. D) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 25.06.1990 in Mogadiscio,
[...] Parte_2 matrimonio trascritto presso l'ufficio stato civile del comune di Padova al n. 338, Parte
II, serie C dell'anno 2011.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1501/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/02/2025 da nato in [...] il [...] con Parte_1
l'avv. Giovanna Giacomelli
e
nata a [...] il [...] cittadina italiana Parte_2
con gli avv.ti Francesca Gislon e Giorgia Strullato con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Signori e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro di Stato Civile del Comune di Padova al n.ro 338 Parte II serie C anno 2011 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni di rito, alle seguenti concordate condizioni:
1. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non doversi reciprocamente l'assegno di mantenimento;
2. spese compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_2
contratto matrimonio il 25.06.1990 in Mogadiscio secondo rito islamico, matrimonio trascritto presso l'ufficio stato civile del comune di Padova al n. 338, Parte II, serie C dell'anno 2011. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del
Tribunale di Padova il 17.06.2021 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.
1890/2021 pubblicata il 20.10.2021.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte
[...]
allega di essere nato in [...] e nulla deduce in punto Parte_1
cittadinanza), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 13.02.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. D) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 25.06.1990 in Mogadiscio,
[...] Parte_2 matrimonio trascritto presso l'ufficio stato civile del comune di Padova al n. 338, Parte
II, serie C dell'anno 2011.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari