Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da
Pellegrino Bonzanini ed Impresa Individuale Pellegrino Bonzanini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Rosaria Campolieti e Christian Mattioli Bertacchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda USL di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Sciolti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 37 del 25.05.2021 di abbattimento e distruzione senza indennizzo di tredici bovini, come identificati;
- del provvedimento di applicazione dell’ordinanza di dissequestro e abbattimento del 4.6.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai suddetti atti anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL di Modena;
Visto l’atto del 21 aprile 2026, notificato in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 aprile 2026 il dott. VI OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede, chiedendone previamente la sospensione dell’efficacia in via cautelare, il provvedimento con cui l’Azienda USL di Modena ha disposto l’abbattimento e la distruzione senza indennizzo di tredici bovini da lui allevati nell’ambito della sua attività.
Nella resistenza dell’Amministrazione intimata, la domanda di tutela cautelare è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 487/2021 pubblicata il 20 ottobre 2021, per difetto del fumus boni juris .
In seguito, con dichiarazione notificata all’Azienda USL di Modena il 21 aprile 2026 e versata in atti il successivo 22 aprile, parte ricorrente (alla luce di ulteriori sviluppi della vicenda) ha rappresentato la volontà di rinunciare al proposto gravame.
A quest’ultimo riguardo, si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che il difensore debba essere munito di mandato speciale per poter procedere a rinunzia e che questa debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza di tali formalità, l’ultimo comma della medesima disposizione processuale consente comunque di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2023, n. 6370).
Ciò considerato, il ricorso non può ritenersi ritualmente rinunciato, in quanto difetta la procura speciale e la notifica è avvenuta successivamente al termine prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ma può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto dal contenuto dell’atto notificato e depositato risulta inequivoco il venir meno dell’interesse dei ricorrenti all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite della presente fase di merito possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione; resta ferma la condanna (disposta con la menzionata ordinanza n. 487/2021) del ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese della presente fase di merito compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
VI OS, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| VI OS | TE CA |
IL SEGRETARIO