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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
vertente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valentino CP_1 C.F._1
CASULA (C.F. ), elettivamente domiciliata a Oristano, Piazza C.F._2
Martini n. 11, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via D. CP_3 C.F._4
Guerrazzi n. 2, presso lo studio del difensore;
convenuto-opposto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.1.2025):
“
1. Revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2. Accertare che nessun credito vanta l'opposto a titolo di rimborso pro quota del 50% per canoni ricevuti dalla , non avendo l'opponente sottoscritto le relative CP_1
ricevute;
In via riconvenzionale
3. Accertare che la ha eseguito versamenti relativamente al pagamento del CP_1 mutuo per complessivi €.6.788,24 e, per l'effetto, condannare l'opposto al rimborso del
50% pari ad €.3.394,12 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in causa;
In subordine
4. Portare in compensazione l'importo che eventualmente risulterà dovuto dalla
[...]
con quanto da questa anticipato per il pagamento del mutuo, condannando il CP_1 CP_2
al pagamento in favore della opponente della differenza nella misura che risulterà in causa.
In ogni caso
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto (rassegnate nella comparsa di risposta):
“
1. rigettare tutte le avverse pretese come formulate nell'atto introduttivo, perchè destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
2. confermare il decreto ingiuntivo n. 144/2022 – Tribunale di Nuoro, emesso in danno della sig.ra per i relativi importi;
CP_1
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 9.12.2021 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha chiesto decreto ingiuntivo di 15.475,00 euro Controparte_2
– “oltre agli interessi legali dal 01.06.2021 al saldo e alle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio” – a carico di , esponendo quanto segue: CP_1
a. esse parti erano coobbligati solidali nei confronti della per Controparte_4
l'importo di 96.802,83 euro, quale debito residuo derivante dal contratto di
2 mutuo stipulato il 31.3.2008 e relativo all'immobile sito a Oristano, via Galilei
n.28/A (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 15, particella 189, sub,
27, 35 e 62), di cui le parti erano comproprietarie;
b. in seguito alla costituzione in mora da parte dell'istituto di credito, esso ricorrente aveva versato a quest'ultimo le rate all'epoca scadute, per complessivi
17.600,00 euro, importo comprensivo della quota facente capo alla condebitrice;
c. la aveva inoltre trattenuto interamente gli 11.500,00 euro ricevuti dal CP_1
conduttore a titolo di canoni di locazione dell'immobile Parte_1
menzionato nel punto a che precede ed oggetto delle ricevute di pagamento prodotte a corredo del ricorso monitorio;
d. esso ricorrente aveva inoltre versato all'avv. Valentino CASULA 1.850,00 euro a titolo di competenze legali, somma di cui era condebitrice in CP_1
pari misura;
e. esso ricorrente era quindi creditore della per la metà degli importi CP_1
menzionati nei tre punti che precedono, la cui sommatoria corrispondeva alla cifra pretesa con la domanda monitoria 15.475,00 euro;
f. nonostante i tentativi stragiudiziali effettuati, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 144/2022,
emesso il 30.6.2022, nel procedimento n. 1378/2021 RAC, dell'importo di 15.475,00
euro, gli interessi calcolati come da domanda fino al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in “€ 540,00 per compensi e in € 145,50 per spese
esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori
spese necessarie”.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 7.7.2022
3 a , la quale, con atto di citazione notificato via PEC il 13.9.2022, ha CP_1
proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., così difendendosi:
a. ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto segue:
i. era carente di legittimazione attiva in ordine Controparte_2
al rimborso della metà dei 17.600,00 euro asseritamente pagati alla in riferimento al mutuo del 31.3.2008, sia perché la Controparte_4
ricevuta del relativo bonifico attestava la sola presa in carico della richiesta, sia perché quest'ultimo risultava comunque disposto da
[...]
, con la causale “pagamento mutuo ipotecario n. Controparte_5
55-00-905469-000 del 31.03.2008, intestato a Controparte_2
/ ”; CP_1
ii. riguardo ai 5.750,00 euro pretesi quale metà dell'importo complessivo di
11.500,00 euro a suo dire pagati a essa attrice da a Parte_1
titolo di canoni di locazione:
o le ricevute versate dal convenuto – di cui essa convenuta disconosceva prudenzialmente la sottoscrizione – erano illeggibili e, comunque, le somme ivi indicate erano pari alla minor somma
5.250,00 euro;
o quand'anche sussistente, tale credito avrebbe dovuto essere compensato con il maggior controcredito d 2.669,12 euro, pari alla metà dei 5.338,24 euro versati da essa attrice alla n relazione per il rimborso di alcune rate del Controparte_4
mutuo del 31.3.2008;
o all'attualità i canoni di locazione percepiti dal conduttore erano stati peraltro utilizzati interamente da essa attrice per il
4 pagamento delle rate del mutuo menzionato nel punto 3-a che precede (1.450,00 euro versati nel 2022);
iii. quanto ai 1.850,00 euro relativi alle competenze spettanti all'avv.
CASULA con riferimento alla quietanza del 4.3.2020, il convenuto non aveva neppure specificato a che titolo fosse dovuto detto importo al legale, né tantomeno il titolo in virtù del quale essa convenuta fosse coobbligata.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento negativo del credito vantato dal convenuto in relazione alla metà dell'importo relativo ai canoni di locazione, nonché la condanna di quest'ultimo a pagarle 3.394,12 euro (o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa) oppure, in subordine, la differenza tra le rispettive poste attive e passive.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 23.1.2023, ha Controparte_2
chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione), sostenendo quanto segue:
a. il pagamento del terzo in favore dell'istituto di credito non elideva la legittimazione attiva di esso convenuto, sul rilievo che l'attrice aveva comunque beneficiato di tale adempimento;
b. l'illeggibilità delle ricevute di pagamento derivava dalla previa scannerizzazione dei documenti ai fini del deposito telematico, mentre in corso di causa sarebbero stati esibiti gli originali cartacei;
c. quanto ai 1.850,00 euro pagati da esso convenuto all'avv. Antonello CASULA,
trattavasi delle competenze spettanti a esso legale per la difesa in giudizio del in relazione ad una causa radicata nei confronti Controparte_6
di essi condomini.
5 5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.2.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposto e ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 18.5.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 19.5.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso i soli capitoli 5-6 della prova per testimoni dedotta dall'opposto nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate da quest'ultimo.
7. Nell'udienza del 3.10.2023, dinanzi al giudice onorario delegato all'assunzione della prova orale, il difensore dell'opposto ha rappresentato l'impossibilità di comparire della testimone MUZZETTE, riservandosi di produrre l'avviso di ricevimento della relativa intimazione.
8. In seguito ad altre due udienze (dinanzi al suddetto giudice onorario) ed alla sostituzione dell'udienza fissata del 14.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il
15.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza con cui l'opposto aveva chiesto di essere rimesso in termini per la citazione del testimone , rinviando all'udienza del 23.1.2025 per la precisazione Parte_1
delle conclusioni.
9. Attesa la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza fissata per il 23.1.2025, nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 24.1.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6 10. L'opposizione deve essere accolta.
10.1 Il credito pecuniario azionato da con la domanda Controparte_2
monitoria, pari a complessivi 15.475,00 euro, si basa su tre poste, rispettivamente:
a. 8.800,00 euro quale metà della somma versata alla in Controparte_4
relazione alle rate scadute del contratto di mutuo stipulato il 31.3.2008 da entrambe le parti con il predetto istituto di credito, in seguito alla costituzione in mora del 28.4.2021 (doc. 2 ricorso monitorio, missiva invero avente ad oggetto la mancata accettazione della proposta transattiva formulata dal il CP_2
14.12.2020);
b. 5.750,00 euro, quale metà dell'importo a suo dire interamente percepito dall'opponente a titolo di canoni di locazione dell'immobile di cui i medesimi sono comproprietari;
c. 925,00 euro, quale metà dell'importo pagato all'avv. Antonello CASULA a titolo onorari relativi ad una causa intentata nei confronti di esse parti dal
Palazzo Tocco di Oristano, stabile ove è ubicato il suddetto CP_6
immobile in comunione tra loro.
10.2 In relazione alle voci indicate nei punti a-c che precedono, le quali sono sussumibili nell'alveo dell'azione di regresso da parte del condebitore solidale – la pretesa è
infondata, poiché:
a. riguardo al debito derivante dal rapporto di mutuo, sono ravvisabili due ragioni,
ciascuna autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, in particolare:
i. la prima attiene alla circostanza che il convenuto non è l'autore del pagamento (profilo che non attiene al difetto di legittimazione attiva propriamente detto, bensì alla titolarità sostanziale dal lato attivo del
7 rapporto);
ai sensi dell'art. 1299, comma 1, c.c., infatti, “Il debitore in solido che ha
pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di
ciascuno di essi”;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “colui che, senza
esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei
coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che
sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei
confronti degli altri condebitori” (Cass. n. 30299/2019, n. 21686/2017);
nel caso in esame il bonifico di 17.600,00 euro (doc. 3 ricorso monitorio) è stato disposto il 21.5.2021 da ”, con Controparte_5
causale “pagamento mutuo ipotecario N 55-00-9054969-000 DEL
31/03/2008 Intestato Frau Alessandro OV / ”; CP_1
con la sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte opposta ha chiesto l'ammissione di tre capitoli di prova per testimoni, preordinati a dimostrare come il suddetto bonifico fosse stato concordato con la CP_5
al fine di evitare un'azione esecutiva, oltre a provenire da un conto corrente
“aperto per le esigenze familiari fin dal matrimonio con il Controparte_2
con l'utilizzo di “risorse del ”, istanza istruttoria:
[...] CP_2
o non ammessa, siccome fondata su circostanze tardivamente allegate,
mai menzionate nella sua comparsa di risposta dal convenuto, né entro la maturazione delle preclusioni assertive (prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., neppure depositata);
o che deve comunque intendersi rinunciata, non avendo il convenuto depositato le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle
8 conclusioni del 14.11.2.204, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo
grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo
specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo
generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse
devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede
di impugnazione (p. es. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2129; Cass. 10
novembre 2021, n. 33103; Cass. 20 novembre 2020, n. 26523; Cass. 31
maggio 2019, n. 15029; Cass. 7 marzo 2019, n. 6590; Cass. 27
febbraio 2019, n. 5741; Cass. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 10 agosto
2016, n. 16886; Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. 27 aprile 2011,
n. 9410; Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157)” (Cass. n. 30374/2024);
ii. la seconda inerisce al fatto che, quand'anche il pagamento fosse riconducibile ad , quest'ultimo non ha provato Controparte_2
di essere titolare del diritto ad agire in regresso nei confronti dell'opponente;
come costantemente affermato sul punto dalla Corte di Cassazione, “il
condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei
rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei
confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la
ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti
interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento
del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito
arricchimento dei condebitori (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3404 del 13/02/2018
Rv. 647599; cfr. anche Sez. 2 - , Sentenza n. 21197 del 27/08/2018 Rv.
9 650029; Sez. 3, Sentenza n. 884 del 29/01/1998 Rv. 512035)” (Cass. n.
42130/2021);
l'eccedenza della quota a carico del singolo condebitore non deve tuttavia essere valutata per ciascuna rata, bensì in relazione all'importo totale da rimborsare all'istituto di credito (laddove “nel contratto di mutuo
il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo
debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”,
sul punto, tra le tante, Cass. n. 4232/2023) e, nel caso in esame, la somma finanziata era pari a 110.000,00 euro, da restituire (unitamente ad interessi,
commissioni e spese) in venticinque anni decorrenti dall'inizio dell'ammortamento (27.3.2008), mediante mensilità posticipate a partire dall'ammortamento (doc. 1 ricorso monitorio);
il convenuto non ha fornito la benché minima specificazione in ordine alle somme complessivamente corrisposte alla non Controparte_4
assolvendo all'onere di dimostrare di avere pagato oltre la metà
dell'importo complessivamente dovuto alla banca, circostanza peraltro neppure allegata in causa;
b. ragioni analoghe a quelle esposte nel punto 10.2-a-i che precede valgono per gli onorari pagati all'avv. Antonello CASULA, laddove nella quietanza di pagamento del 4.3.2020 (doc. 4 ricorso monitorio) si legge: “Ricevuti dal sig.
, e per esso dal Padre Dott. a saldo della pratica Controparte_2 Persona_1
del condominio Pal. Tocco di Oristano, compresa la mensilità di novembre
2019. Le spese e competenze liquidate da giudice. L'importo deve ritenersi
comprensivo anche della quota ½ della sig. contitolare CP_1
dell'immobile”, dichiarazione contenuta in un foglio nella cui parte superiore è
10 presente la fotocopia di un assegno bancario dell'importo di 1.850,00 euro,
emesso in favore del Condominio Palazzo Tocco, non già dall'odierno opposto,
bensì da;
Persona_1
ad abundantiam, quand'anche fosse stato ad Controparte_2
emettere l'assegno, di fronte alla contestazione sollevata dall'opponente in ordine al titolo posto a base dell'esposizione debitoria di esse parti nei confronti del Condominio Palazzo Tocco, la parte opposta non ha prodotto alcun documento (non solo il decreto ingiuntivo, o la sentenza, che avrebbe definito detta vertenza, ma neppure un atto processuale relativo a quest'ultimo),
limitandosi a formulare tre capitoli di prova per testimoni (1-2-3 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), formulati del tutto genericamente
(capitolo 1: “vero che incaricava l'avv. Antonello Casula per disporre ricorso
per decreto ingiuntivo al fine di recuperare crediti condominiali del tutto
generica”), nonché vertenti su circostanze abbisognevoli di essere dimostrate con documenti, richiesta di prova anch'essa rinunciata per l'omessa precisazione delle conclusioni da parte del convenuto (con conseguente mancata proposizione della subordinata istruttoria).
10.3 Per ciò che concerne, infine, la posta menzionata nel punto 10.1-b che precede, ossia la metà delle somme versate a titolo di canone dal conduttore Parte_1
all'unica locatrice ed oggetto delle ricevute di pagamento versate in CP_1
atti dal convenuto (doc. 4 ricorso monitorio) in relazione all'immobile di cui le odierne parti sono comproprietarie per quote uguali, la valutazione di infondatezza della domanda si giustifica in base a due ragioni, ciascuna autonomamente sufficiente a giustificarne il rigetto, rispettivamente:
a. la prima si fonda sulla considerazione che l'odierno opposto non ha allegato, né
11 tantomeno documentato, di avere preteso di fruire del bene in epoca precedente i pagamenti cui si riferiscono le suddette ricevute, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “il comproprietario che durante il periodo di
comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi
ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene
comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo
stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un
uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (Cass. n.
10264/2023);
b. la seconda riguarda il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alle somme effettivamente percepite da , laddove, di fronte alle CP_1
contestazioni sollevate da quest'ultima nell'atto di citazione in ordine all'illeggibilità delle ricevute, ivi compreso il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, il convenuto:
i. non ha formulato istanza di verificazione nella prima difesa utile successiva
(ossia la comparsa di risposta);
ii. è decaduto ex art. 104 disp att. c.p.c. dalla prova testimoniale vertente sulla conferma dei pagamenti nelle mani della da parte del conduttore CP_1
(capitoli 5-6 formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.),
non avendo mai prodotto l'atto di intimazione nei confronti Parte_1
né il relativo avviso di ricevimento (considerato peraltro che
[...]
all'udienza del 3.10.2023, fissata per l'incombente, il legale dell'opposto ha riferito “di aver ricevuto comunicazione da parte del teste Muzzette con la
quale dichiara di non poter essere presente all'udienza odierna per motivi
12 di lavoro”, menzionando una teste indicata in ordine a capitoli di prova non ammessi), oltre a formulare un'istanza di rimessione in termini per la citazione di quest'ultimo (non accolta per le ragioni esposte nel provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 14.11.2024).
10.4 Alla totale insussistenza del credito azionato con il ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
conseguono la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria.
11. La domanda riconvenzionale di pagamento formulata da deve essere CP_1
respinta, per le medesime ragioni che giustificano il rigetto della domanda monitoria –
con specifico riferimento al pagamento delle rate del mutuo oggetto delle ricevute prodotte a corredo dell'atto di citazione – non avendo neppure l'attrice allegato, né
tantomeno documentato, di avere versato alla somme eccedenti la Controparte_4
metà dell'importo complessivamente dovuto a quest'ultima a titolo di rimborso delle rate del mutuo stipulato il 31.3.2008.
12. Attesa l'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 1378/2021 RAC di questo Tribunale,
anticipate da debbono restare a suo carico. Controparte_2
13. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico di per la quota di tre quarti e Controparte_2
compensarle per il quarto residuo, considerata la differenza tra gli importi oggetto della domanda monitoria (15.475,00 euro) e di quella riconvenzionale (3.394,12 euro)
formulata dall'opponente.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia in relazione all'importo di 15.475,00 euro, oggetto della domanda di maggior
13 valore), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato la sola terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ha formulato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che l'opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il CP_1
decreto ingiuntivo n. 144/2022, emesso da questo Tribunale il 30.6.2022, nel procedimento n. 1378/2021 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 1378/2021 RAC di questo Tribunale, anticipate da , restino a suo carico;
Controparte_2
c. rigetta la domanda di pagamento formulata da;
Controparte_2
d. rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento formulata da;
CP_1
e. condanna a rimborsare a i tre quarti Controparte_2 CP_1
delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, con compensazione del quarto residuo, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 2.684,00 totali;
14 € 2.013,00 complessivi (con compensazione di un quarto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge. Nuoro, 23.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
vertente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valentino CP_1 C.F._1
CASULA (C.F. ), elettivamente domiciliata a Oristano, Piazza C.F._2
Martini n. 11, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via D. CP_3 C.F._4
Guerrazzi n. 2, presso lo studio del difensore;
convenuto-opposto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.1.2025):
“
1. Revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2. Accertare che nessun credito vanta l'opposto a titolo di rimborso pro quota del 50% per canoni ricevuti dalla , non avendo l'opponente sottoscritto le relative CP_1
ricevute;
In via riconvenzionale
3. Accertare che la ha eseguito versamenti relativamente al pagamento del CP_1 mutuo per complessivi €.6.788,24 e, per l'effetto, condannare l'opposto al rimborso del
50% pari ad €.3.394,12 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in causa;
In subordine
4. Portare in compensazione l'importo che eventualmente risulterà dovuto dalla
[...]
con quanto da questa anticipato per il pagamento del mutuo, condannando il CP_1 CP_2
al pagamento in favore della opponente della differenza nella misura che risulterà in causa.
In ogni caso
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto (rassegnate nella comparsa di risposta):
“
1. rigettare tutte le avverse pretese come formulate nell'atto introduttivo, perchè destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
2. confermare il decreto ingiuntivo n. 144/2022 – Tribunale di Nuoro, emesso in danno della sig.ra per i relativi importi;
CP_1
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 9.12.2021 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha chiesto decreto ingiuntivo di 15.475,00 euro Controparte_2
– “oltre agli interessi legali dal 01.06.2021 al saldo e alle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio” – a carico di , esponendo quanto segue: CP_1
a. esse parti erano coobbligati solidali nei confronti della per Controparte_4
l'importo di 96.802,83 euro, quale debito residuo derivante dal contratto di
2 mutuo stipulato il 31.3.2008 e relativo all'immobile sito a Oristano, via Galilei
n.28/A (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 15, particella 189, sub,
27, 35 e 62), di cui le parti erano comproprietarie;
b. in seguito alla costituzione in mora da parte dell'istituto di credito, esso ricorrente aveva versato a quest'ultimo le rate all'epoca scadute, per complessivi
17.600,00 euro, importo comprensivo della quota facente capo alla condebitrice;
c. la aveva inoltre trattenuto interamente gli 11.500,00 euro ricevuti dal CP_1
conduttore a titolo di canoni di locazione dell'immobile Parte_1
menzionato nel punto a che precede ed oggetto delle ricevute di pagamento prodotte a corredo del ricorso monitorio;
d. esso ricorrente aveva inoltre versato all'avv. Valentino CASULA 1.850,00 euro a titolo di competenze legali, somma di cui era condebitrice in CP_1
pari misura;
e. esso ricorrente era quindi creditore della per la metà degli importi CP_1
menzionati nei tre punti che precedono, la cui sommatoria corrispondeva alla cifra pretesa con la domanda monitoria 15.475,00 euro;
f. nonostante i tentativi stragiudiziali effettuati, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 144/2022,
emesso il 30.6.2022, nel procedimento n. 1378/2021 RAC, dell'importo di 15.475,00
euro, gli interessi calcolati come da domanda fino al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in “€ 540,00 per compensi e in € 145,50 per spese
esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori
spese necessarie”.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 7.7.2022
3 a , la quale, con atto di citazione notificato via PEC il 13.9.2022, ha CP_1
proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., così difendendosi:
a. ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto segue:
i. era carente di legittimazione attiva in ordine Controparte_2
al rimborso della metà dei 17.600,00 euro asseritamente pagati alla in riferimento al mutuo del 31.3.2008, sia perché la Controparte_4
ricevuta del relativo bonifico attestava la sola presa in carico della richiesta, sia perché quest'ultimo risultava comunque disposto da
[...]
, con la causale “pagamento mutuo ipotecario n. Controparte_5
55-00-905469-000 del 31.03.2008, intestato a Controparte_2
/ ”; CP_1
ii. riguardo ai 5.750,00 euro pretesi quale metà dell'importo complessivo di
11.500,00 euro a suo dire pagati a essa attrice da a Parte_1
titolo di canoni di locazione:
o le ricevute versate dal convenuto – di cui essa convenuta disconosceva prudenzialmente la sottoscrizione – erano illeggibili e, comunque, le somme ivi indicate erano pari alla minor somma
5.250,00 euro;
o quand'anche sussistente, tale credito avrebbe dovuto essere compensato con il maggior controcredito d 2.669,12 euro, pari alla metà dei 5.338,24 euro versati da essa attrice alla n relazione per il rimborso di alcune rate del Controparte_4
mutuo del 31.3.2008;
o all'attualità i canoni di locazione percepiti dal conduttore erano stati peraltro utilizzati interamente da essa attrice per il
4 pagamento delle rate del mutuo menzionato nel punto 3-a che precede (1.450,00 euro versati nel 2022);
iii. quanto ai 1.850,00 euro relativi alle competenze spettanti all'avv.
CASULA con riferimento alla quietanza del 4.3.2020, il convenuto non aveva neppure specificato a che titolo fosse dovuto detto importo al legale, né tantomeno il titolo in virtù del quale essa convenuta fosse coobbligata.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento negativo del credito vantato dal convenuto in relazione alla metà dell'importo relativo ai canoni di locazione, nonché la condanna di quest'ultimo a pagarle 3.394,12 euro (o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa) oppure, in subordine, la differenza tra le rispettive poste attive e passive.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 23.1.2023, ha Controparte_2
chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione), sostenendo quanto segue:
a. il pagamento del terzo in favore dell'istituto di credito non elideva la legittimazione attiva di esso convenuto, sul rilievo che l'attrice aveva comunque beneficiato di tale adempimento;
b. l'illeggibilità delle ricevute di pagamento derivava dalla previa scannerizzazione dei documenti ai fini del deposito telematico, mentre in corso di causa sarebbero stati esibiti gli originali cartacei;
c. quanto ai 1.850,00 euro pagati da esso convenuto all'avv. Antonello CASULA,
trattavasi delle competenze spettanti a esso legale per la difesa in giudizio del in relazione ad una causa radicata nei confronti Controparte_6
di essi condomini.
5 5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.2.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposto e ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 18.5.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 19.5.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso i soli capitoli 5-6 della prova per testimoni dedotta dall'opposto nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate da quest'ultimo.
7. Nell'udienza del 3.10.2023, dinanzi al giudice onorario delegato all'assunzione della prova orale, il difensore dell'opposto ha rappresentato l'impossibilità di comparire della testimone MUZZETTE, riservandosi di produrre l'avviso di ricevimento della relativa intimazione.
8. In seguito ad altre due udienze (dinanzi al suddetto giudice onorario) ed alla sostituzione dell'udienza fissata del 14.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il
15.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza con cui l'opposto aveva chiesto di essere rimesso in termini per la citazione del testimone , rinviando all'udienza del 23.1.2025 per la precisazione Parte_1
delle conclusioni.
9. Attesa la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza fissata per il 23.1.2025, nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 24.1.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6 10. L'opposizione deve essere accolta.
10.1 Il credito pecuniario azionato da con la domanda Controparte_2
monitoria, pari a complessivi 15.475,00 euro, si basa su tre poste, rispettivamente:
a. 8.800,00 euro quale metà della somma versata alla in Controparte_4
relazione alle rate scadute del contratto di mutuo stipulato il 31.3.2008 da entrambe le parti con il predetto istituto di credito, in seguito alla costituzione in mora del 28.4.2021 (doc. 2 ricorso monitorio, missiva invero avente ad oggetto la mancata accettazione della proposta transattiva formulata dal il CP_2
14.12.2020);
b. 5.750,00 euro, quale metà dell'importo a suo dire interamente percepito dall'opponente a titolo di canoni di locazione dell'immobile di cui i medesimi sono comproprietari;
c. 925,00 euro, quale metà dell'importo pagato all'avv. Antonello CASULA a titolo onorari relativi ad una causa intentata nei confronti di esse parti dal
Palazzo Tocco di Oristano, stabile ove è ubicato il suddetto CP_6
immobile in comunione tra loro.
10.2 In relazione alle voci indicate nei punti a-c che precedono, le quali sono sussumibili nell'alveo dell'azione di regresso da parte del condebitore solidale – la pretesa è
infondata, poiché:
a. riguardo al debito derivante dal rapporto di mutuo, sono ravvisabili due ragioni,
ciascuna autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, in particolare:
i. la prima attiene alla circostanza che il convenuto non è l'autore del pagamento (profilo che non attiene al difetto di legittimazione attiva propriamente detto, bensì alla titolarità sostanziale dal lato attivo del
7 rapporto);
ai sensi dell'art. 1299, comma 1, c.c., infatti, “Il debitore in solido che ha
pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di
ciascuno di essi”;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “colui che, senza
esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei
coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che
sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei
confronti degli altri condebitori” (Cass. n. 30299/2019, n. 21686/2017);
nel caso in esame il bonifico di 17.600,00 euro (doc. 3 ricorso monitorio) è stato disposto il 21.5.2021 da ”, con Controparte_5
causale “pagamento mutuo ipotecario N 55-00-9054969-000 DEL
31/03/2008 Intestato Frau Alessandro OV / ”; CP_1
con la sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte opposta ha chiesto l'ammissione di tre capitoli di prova per testimoni, preordinati a dimostrare come il suddetto bonifico fosse stato concordato con la CP_5
al fine di evitare un'azione esecutiva, oltre a provenire da un conto corrente
“aperto per le esigenze familiari fin dal matrimonio con il Controparte_2
con l'utilizzo di “risorse del ”, istanza istruttoria:
[...] CP_2
o non ammessa, siccome fondata su circostanze tardivamente allegate,
mai menzionate nella sua comparsa di risposta dal convenuto, né entro la maturazione delle preclusioni assertive (prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., neppure depositata);
o che deve comunque intendersi rinunciata, non avendo il convenuto depositato le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle
8 conclusioni del 14.11.2.204, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo
grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo
specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo
generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse
devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede
di impugnazione (p. es. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2129; Cass. 10
novembre 2021, n. 33103; Cass. 20 novembre 2020, n. 26523; Cass. 31
maggio 2019, n. 15029; Cass. 7 marzo 2019, n. 6590; Cass. 27
febbraio 2019, n. 5741; Cass. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 10 agosto
2016, n. 16886; Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. 27 aprile 2011,
n. 9410; Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157)” (Cass. n. 30374/2024);
ii. la seconda inerisce al fatto che, quand'anche il pagamento fosse riconducibile ad , quest'ultimo non ha provato Controparte_2
di essere titolare del diritto ad agire in regresso nei confronti dell'opponente;
come costantemente affermato sul punto dalla Corte di Cassazione, “il
condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei
rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei
confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la
ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti
interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento
del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito
arricchimento dei condebitori (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3404 del 13/02/2018
Rv. 647599; cfr. anche Sez. 2 - , Sentenza n. 21197 del 27/08/2018 Rv.
9 650029; Sez. 3, Sentenza n. 884 del 29/01/1998 Rv. 512035)” (Cass. n.
42130/2021);
l'eccedenza della quota a carico del singolo condebitore non deve tuttavia essere valutata per ciascuna rata, bensì in relazione all'importo totale da rimborsare all'istituto di credito (laddove “nel contratto di mutuo
il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo
debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”,
sul punto, tra le tante, Cass. n. 4232/2023) e, nel caso in esame, la somma finanziata era pari a 110.000,00 euro, da restituire (unitamente ad interessi,
commissioni e spese) in venticinque anni decorrenti dall'inizio dell'ammortamento (27.3.2008), mediante mensilità posticipate a partire dall'ammortamento (doc. 1 ricorso monitorio);
il convenuto non ha fornito la benché minima specificazione in ordine alle somme complessivamente corrisposte alla non Controparte_4
assolvendo all'onere di dimostrare di avere pagato oltre la metà
dell'importo complessivamente dovuto alla banca, circostanza peraltro neppure allegata in causa;
b. ragioni analoghe a quelle esposte nel punto 10.2-a-i che precede valgono per gli onorari pagati all'avv. Antonello CASULA, laddove nella quietanza di pagamento del 4.3.2020 (doc. 4 ricorso monitorio) si legge: “Ricevuti dal sig.
, e per esso dal Padre Dott. a saldo della pratica Controparte_2 Persona_1
del condominio Pal. Tocco di Oristano, compresa la mensilità di novembre
2019. Le spese e competenze liquidate da giudice. L'importo deve ritenersi
comprensivo anche della quota ½ della sig. contitolare CP_1
dell'immobile”, dichiarazione contenuta in un foglio nella cui parte superiore è
10 presente la fotocopia di un assegno bancario dell'importo di 1.850,00 euro,
emesso in favore del Condominio Palazzo Tocco, non già dall'odierno opposto,
bensì da;
Persona_1
ad abundantiam, quand'anche fosse stato ad Controparte_2
emettere l'assegno, di fronte alla contestazione sollevata dall'opponente in ordine al titolo posto a base dell'esposizione debitoria di esse parti nei confronti del Condominio Palazzo Tocco, la parte opposta non ha prodotto alcun documento (non solo il decreto ingiuntivo, o la sentenza, che avrebbe definito detta vertenza, ma neppure un atto processuale relativo a quest'ultimo),
limitandosi a formulare tre capitoli di prova per testimoni (1-2-3 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), formulati del tutto genericamente
(capitolo 1: “vero che incaricava l'avv. Antonello Casula per disporre ricorso
per decreto ingiuntivo al fine di recuperare crediti condominiali del tutto
generica”), nonché vertenti su circostanze abbisognevoli di essere dimostrate con documenti, richiesta di prova anch'essa rinunciata per l'omessa precisazione delle conclusioni da parte del convenuto (con conseguente mancata proposizione della subordinata istruttoria).
10.3 Per ciò che concerne, infine, la posta menzionata nel punto 10.1-b che precede, ossia la metà delle somme versate a titolo di canone dal conduttore Parte_1
all'unica locatrice ed oggetto delle ricevute di pagamento versate in CP_1
atti dal convenuto (doc. 4 ricorso monitorio) in relazione all'immobile di cui le odierne parti sono comproprietarie per quote uguali, la valutazione di infondatezza della domanda si giustifica in base a due ragioni, ciascuna autonomamente sufficiente a giustificarne il rigetto, rispettivamente:
a. la prima si fonda sulla considerazione che l'odierno opposto non ha allegato, né
11 tantomeno documentato, di avere preteso di fruire del bene in epoca precedente i pagamenti cui si riferiscono le suddette ricevute, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “il comproprietario che durante il periodo di
comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi
ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene
comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo
stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un
uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (Cass. n.
10264/2023);
b. la seconda riguarda il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alle somme effettivamente percepite da , laddove, di fronte alle CP_1
contestazioni sollevate da quest'ultima nell'atto di citazione in ordine all'illeggibilità delle ricevute, ivi compreso il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, il convenuto:
i. non ha formulato istanza di verificazione nella prima difesa utile successiva
(ossia la comparsa di risposta);
ii. è decaduto ex art. 104 disp att. c.p.c. dalla prova testimoniale vertente sulla conferma dei pagamenti nelle mani della da parte del conduttore CP_1
(capitoli 5-6 formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.),
non avendo mai prodotto l'atto di intimazione nei confronti Parte_1
né il relativo avviso di ricevimento (considerato peraltro che
[...]
all'udienza del 3.10.2023, fissata per l'incombente, il legale dell'opposto ha riferito “di aver ricevuto comunicazione da parte del teste Muzzette con la
quale dichiara di non poter essere presente all'udienza odierna per motivi
12 di lavoro”, menzionando una teste indicata in ordine a capitoli di prova non ammessi), oltre a formulare un'istanza di rimessione in termini per la citazione di quest'ultimo (non accolta per le ragioni esposte nel provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 14.11.2024).
10.4 Alla totale insussistenza del credito azionato con il ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
conseguono la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria.
11. La domanda riconvenzionale di pagamento formulata da deve essere CP_1
respinta, per le medesime ragioni che giustificano il rigetto della domanda monitoria –
con specifico riferimento al pagamento delle rate del mutuo oggetto delle ricevute prodotte a corredo dell'atto di citazione – non avendo neppure l'attrice allegato, né
tantomeno documentato, di avere versato alla somme eccedenti la Controparte_4
metà dell'importo complessivamente dovuto a quest'ultima a titolo di rimborso delle rate del mutuo stipulato il 31.3.2008.
12. Attesa l'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 1378/2021 RAC di questo Tribunale,
anticipate da debbono restare a suo carico. Controparte_2
13. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico di per la quota di tre quarti e Controparte_2
compensarle per il quarto residuo, considerata la differenza tra gli importi oggetto della domanda monitoria (15.475,00 euro) e di quella riconvenzionale (3.394,12 euro)
formulata dall'opponente.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia in relazione all'importo di 15.475,00 euro, oggetto della domanda di maggior
13 valore), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato la sola terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ha formulato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che l'opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il CP_1
decreto ingiuntivo n. 144/2022, emesso da questo Tribunale il 30.6.2022, nel procedimento n. 1378/2021 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 1378/2021 RAC di questo Tribunale, anticipate da , restino a suo carico;
Controparte_2
c. rigetta la domanda di pagamento formulata da;
Controparte_2
d. rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento formulata da;
CP_1
e. condanna a rimborsare a i tre quarti Controparte_2 CP_1
delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, con compensazione del quarto residuo, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 2.684,00 totali;
14 € 2.013,00 complessivi (con compensazione di un quarto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge. Nuoro, 23.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
15