TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4870/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] e residente in Valsamoggia – Parte_1 località ZA (BO), Via Per Castelfranco n.34, lett. C, int.13,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– località Parte_2
ZA (BO), Via Per Castelfranco n.34, lett. C, int.13, entrambi rappresentati e difesi in forza di delega allegata al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Marco Bentivogli ( ) e dall'avv. Silvia Tomba ( C.F._1 [...]
), con domicilio eletto presso lo studio e la persona del primo, sito in Castelfranco C.F._2
Emilia (MO), Corso Martiri n.360
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 04/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , in Bologna (BO) in data 27/11/2020 ; Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
data 01/10/1990, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Castelfranco Emilia (BO) il 22/06/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valsamoggia (BO) al n. 5 parte 2 S B anno 2019 ;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
la potestà sulla figlia verrà Per_1 esercitata in via condivisa;
entrambi si impegnano ad adottare, insieme, tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino quali, per esempio, quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Ciascun genitore, quando avrà con sé la figlia eserciterà separatamente la potestà sulla stessa in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) Prende atto che le parti hanno stabilito, di comune accordo, che il sig. Parte_2
provvederà a trasferire la personale residenza, entro e non oltre il giorno 30.04.25 presso altro immobile riservandosi di comunicare, tempestivamente, alla moglie il relativo indirizzo mentre la sig.ra manterrà la residenza nella casa coniugale unitamente alla figlia;
Parte_1
4) Assegna alla sig.ra la casa coniugale, sita nel Comune di Valsamoggia – Parte_1
località ZA (BO), Via Per Castelfranco n.34/C, costituita da un appartamento posto al piano terzo;
l'appartamento rimarrà nella comproprietà di entrambi i coniugi, nella misura del pagina 2 di 5 50% ciascuno, giusto contratto di compravendita a ministero Notaio Dott.ssa in Persona_2
data 04/03/2022 sul quale grava un mutuo fondiario contratto per euro 120.000,00 che le parti si impegnano, sino alla sua estinzione, a corrisponderne in misura pari al 50% ciascuno, le relative rate mensili residue;
i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, permarranno presso l'immobile ad uso esclusivo della sig.ra ad eccezione dei beni ed Parte_1 effetti personali del sig. , che saranno da quest'ultimo prelevati dalla Parte_2
residenza coniugale;
5) assegna alla moglie anche la porzione di fabbricato, sito nel Comune di Valsamoggia – località
ZA (BO), Via Per Castelfranco SNC, costituito da un vano autorimessa al piano interrato, acquistato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, in data 03/06/2022 giusto contratto di compravendita a ministero Notaio Dott. sull'immobile grava un Persona_3
finanziamento contratto per euro 13.250,00 che le parti si impegnano, sino alla sua estinzione, a corrisponderne in misura pari al 50% ciascuno, le relative rate mensili residue pari ad € 170,46;
6) dispone che il padre avrà diritto di vedere la figlia , nel rispetto degli impegni scolastici Per_1
e ludici della minore, nelle seguenti modalità:
- nel corso della settimana, il padre frequenterà la minore nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio e precisamente dalle ore 18,30 sino alle ore 20,30, quando provvederà a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna nonché, a week-end alterni, il sabato e la domenica, dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00;
- le parti espressamente prevedono che, allo stato, non sia effettuato il pernottamento della figlia minore presso il padre almeno fino a quando quest'ultimo non avrà reperito nuova stabile ed adeguata dimora e, comunque, sempre in accordo con la madre, almeno una nottata ogni 15 giorni;
- durante le festività, il padre potrà trascorrere con la minore, previo espresso accordo con la madre, il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20,00 nelle giornate della Vigilia di Natale, di
Natale, di Pasqua, di Pasquetta e di Capodanno curando di riportare la minore presso la re- sidenza materna per la cena;
durante le vacanze scolastiche, pasquali, natalizie ed estive il padre potrà prelevare la figlia, previo accordo con la madre, anche più giorni consecutivamente senza pernottamento;
Sono fatti salvi diversi accordi che le parti potranno assumere di volta in volta in deroga al summenzionato regime di frequentazione. pagina 3 di 5 -
7) dispone, quanto al mantenimento della figlia minore, in ragione del collocamento e delle modalità dell'esercizio del diritto di visita, che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Parte_1
euro 550,00 e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore di , con espressa regolamentazione delle stesse sulla base del protocollo per le cause in Per_1
materia di diritto di famiglia del Tribunale di Bologna, che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
8) dispone che l'assegno familiare sarà destinato, interamente, dalla sig.ra e, Parte_1
qualora percepito dal sig. sarà dallo stesso rimborsato integralmente a favore Parte_2
della moglie;
9) prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente al personale mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
10) prende atto che i coniugi s'impegnano, qualora dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, a frequentare i rispettivi compagni in presenza della figlia in modo graduale e comunque non prima di 2 anni dal momento dell'udienza presidenziale;
le modalità di comunicazione alla figlia della nuova relazione sentimentale saranno previamente concordate tra i coniugi;
11) Prende atto che l'autovettura DR Evo tg. GN861FG, intestata alla sig.ra Parte_1
rimarrà nella disponibilità e possesso della stessa la quale, al contempo, si impegna a corrispondere le relative rate mensili di finanziamento contratte per l'acquisto.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Valsamoggia (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4870/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] e residente in Valsamoggia – Parte_1 località ZA (BO), Via Per Castelfranco n.34, lett. C, int.13,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– località Parte_2
ZA (BO), Via Per Castelfranco n.34, lett. C, int.13, entrambi rappresentati e difesi in forza di delega allegata al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Marco Bentivogli ( ) e dall'avv. Silvia Tomba ( C.F._1 [...]
), con domicilio eletto presso lo studio e la persona del primo, sito in Castelfranco C.F._2
Emilia (MO), Corso Martiri n.360
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 04/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , in Bologna (BO) in data 27/11/2020 ; Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
data 01/10/1990, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Castelfranco Emilia (BO) il 22/06/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valsamoggia (BO) al n. 5 parte 2 S B anno 2019 ;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
la potestà sulla figlia verrà Per_1 esercitata in via condivisa;
entrambi si impegnano ad adottare, insieme, tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino quali, per esempio, quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Ciascun genitore, quando avrà con sé la figlia eserciterà separatamente la potestà sulla stessa in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) Prende atto che le parti hanno stabilito, di comune accordo, che il sig. Parte_2
provvederà a trasferire la personale residenza, entro e non oltre il giorno 30.04.25 presso altro immobile riservandosi di comunicare, tempestivamente, alla moglie il relativo indirizzo mentre la sig.ra manterrà la residenza nella casa coniugale unitamente alla figlia;
Parte_1
4) Assegna alla sig.ra la casa coniugale, sita nel Comune di Valsamoggia – Parte_1
località ZA (BO), Via Per Castelfranco n.34/C, costituita da un appartamento posto al piano terzo;
l'appartamento rimarrà nella comproprietà di entrambi i coniugi, nella misura del pagina 2 di 5 50% ciascuno, giusto contratto di compravendita a ministero Notaio Dott.ssa in Persona_2
data 04/03/2022 sul quale grava un mutuo fondiario contratto per euro 120.000,00 che le parti si impegnano, sino alla sua estinzione, a corrisponderne in misura pari al 50% ciascuno, le relative rate mensili residue;
i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, permarranno presso l'immobile ad uso esclusivo della sig.ra ad eccezione dei beni ed Parte_1 effetti personali del sig. , che saranno da quest'ultimo prelevati dalla Parte_2
residenza coniugale;
5) assegna alla moglie anche la porzione di fabbricato, sito nel Comune di Valsamoggia – località
ZA (BO), Via Per Castelfranco SNC, costituito da un vano autorimessa al piano interrato, acquistato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, in data 03/06/2022 giusto contratto di compravendita a ministero Notaio Dott. sull'immobile grava un Persona_3
finanziamento contratto per euro 13.250,00 che le parti si impegnano, sino alla sua estinzione, a corrisponderne in misura pari al 50% ciascuno, le relative rate mensili residue pari ad € 170,46;
6) dispone che il padre avrà diritto di vedere la figlia , nel rispetto degli impegni scolastici Per_1
e ludici della minore, nelle seguenti modalità:
- nel corso della settimana, il padre frequenterà la minore nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio e precisamente dalle ore 18,30 sino alle ore 20,30, quando provvederà a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna nonché, a week-end alterni, il sabato e la domenica, dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00;
- le parti espressamente prevedono che, allo stato, non sia effettuato il pernottamento della figlia minore presso il padre almeno fino a quando quest'ultimo non avrà reperito nuova stabile ed adeguata dimora e, comunque, sempre in accordo con la madre, almeno una nottata ogni 15 giorni;
- durante le festività, il padre potrà trascorrere con la minore, previo espresso accordo con la madre, il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20,00 nelle giornate della Vigilia di Natale, di
Natale, di Pasqua, di Pasquetta e di Capodanno curando di riportare la minore presso la re- sidenza materna per la cena;
durante le vacanze scolastiche, pasquali, natalizie ed estive il padre potrà prelevare la figlia, previo accordo con la madre, anche più giorni consecutivamente senza pernottamento;
Sono fatti salvi diversi accordi che le parti potranno assumere di volta in volta in deroga al summenzionato regime di frequentazione. pagina 3 di 5 -
7) dispone, quanto al mantenimento della figlia minore, in ragione del collocamento e delle modalità dell'esercizio del diritto di visita, che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Parte_1
euro 550,00 e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore di , con espressa regolamentazione delle stesse sulla base del protocollo per le cause in Per_1
materia di diritto di famiglia del Tribunale di Bologna, che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
8) dispone che l'assegno familiare sarà destinato, interamente, dalla sig.ra e, Parte_1
qualora percepito dal sig. sarà dallo stesso rimborsato integralmente a favore Parte_2
della moglie;
9) prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente al personale mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
10) prende atto che i coniugi s'impegnano, qualora dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, a frequentare i rispettivi compagni in presenza della figlia in modo graduale e comunque non prima di 2 anni dal momento dell'udienza presidenziale;
le modalità di comunicazione alla figlia della nuova relazione sentimentale saranno previamente concordate tra i coniugi;
11) Prende atto che l'autovettura DR Evo tg. GN861FG, intestata alla sig.ra Parte_1
rimarrà nella disponibilità e possesso della stessa la quale, al contempo, si impegna a corrispondere le relative rate mensili di finanziamento contratte per l'acquisto.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Valsamoggia (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla pagina 4 di 5
pagina 5 di 5